Direzione scientifica di Andrea Scuderi
24/11/2011
GIUSTIZIA
/ Giudizio penale
Sulla motivazione circa l'indisponibilità degli impianti della Procura della Repubblica
Ennesimo pronunciamento del Giudice di legittimità in tema di motivazione sull'utilizzazione di impianti esterni agli Uffici della Procura della Repubblica. Aderendo all'impostazione del Vertice della legittimità n. 30347/2007, la III sezione della Cassazione ha ribadito che l'uso di una formula che si limiti a ripetere quella legislativa non è, di per sè, idonea ad assolvere all'obbligo motivazionale postulato dal codice, perchè si limita ad esprimere, in maniera apodittica ed autoreferenziale, un conclusivo giudizio, ma non indica alcun concreto e fattuale percorso argomentativo, che a quel conclusivo giudizio deve presiedere e che deve dialetticamente giustificare. Di converso spetta al decidente motivare, seppur in via non approfondita, espressamente circa la obiettiva situazione di fatto che renda necessario il ricorso ad impianti esterni, ovvero la concreta inadeguatezza al raggiungimento dello scopo, in relazione al reato per cui si procede ed alla tipologia di indagine necessaria all'accertamento dei fatti (c.d. inidoneità funzionale), in relazione, cioè, alle caratteristiche concrete delle operazioni captative e alle finalità investigative perseguite. Diversamente la sanzione non potrà che essere quella prevista dall'art. 271 c.p.p.: l'inutilizzabilità.
Cassazione Penale / Sentenza 28 aprile 2011
Marco Lo Giudice
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