Direzione scientifica di Andrea Scuderi
19/12/2011
GIUSTIZIA
/ Giudizio amministrativo
Risarcimento del danno per mancata e/o ritardata ottemperanza della P.A.
Per la valutazione dei danni conseguenti all'inattività o ritardata attività della P.A. il codice del processo amministrativo sancisce la regola secondo cui la tenuta, da parte del danneggiato, di una condotta, attiva od omissiva, contraria al principio di buona fede ed al parametro della diligenza, recide, in tutto o in parte, il nesso casuale che, ai sensi dell'art. 1223 c.c., deve legare la condotta antigiuridica alle conseguenze dannose risarcibili.
T.A.R. / T.A.R. Emilia Romagna - Bologna / Sentenza 12 dicembre 2011
Sullo stesso argomento vedi anche:
Melita Manola
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