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LAVORI PUBBLICI

DECRETO 5 aprile 1976

G.U.R.S. 17 aprile 1976, n. 19

Determinazione dei costi massimi per la costruzione di alloggi da realizzare con il finanziamento previsto dalla legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79.

L'ASSESSORE

PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia delle cooperative nella Regione Siciliana;

Considerato che l'art. 6 della cennata legge regionale n. 79 prevede la determinazione periodica, su parere del Comitato tecnico amministrativo regionale, del costo massimo ammissibile per gli alloggi che usufruiscono dei contributi di cui alla stessa legge;

Visto il parere espresso dal Comitato tecnico amministrativo regionale nella seduta del 6 febbraio 1976;

Considerata l'opportunità di determinare il costo massimo per tutte le opere di edilizia abitativa da realizzarsi con il finanziamento totale o parziale della Regione;

Decreta

Art. 1

Ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, il costo massimo ammissibile per la costruzione di alloggi da realizzarsi con il finanziamento parziale o totale della Regione è stabilito, escluso il costo della area delle eventuali opere di urbanizzazione:

a) in L. 189.000 al mq. per i comuni di Palermo, Catania, Messina e per le isole minori;

b) in L. 162.000 al mq. per gli altri comuni capoluoghi di provincia e per i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;

c) in L. 148.500 al mq. nei comuni non capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 50.000 abitanti.

Art. 2

Per le abitazioni da costruire nelle zone sismiche di 1ª e 2ª categoria i costi di cui all'art. 1 possono essere aumentati fino ad un massimo rispettivamente del 10% e del 7%.

Art. 3

Per le abitazioni da costruire con sistemi non tradizionali i costi di cui all'art. 1, anche se eventualmente maggiorati per le zone sismiche, possono essere aumentati fino ad un massimo del 5%.

Art. 4

Per gli edifici comprendenti soltanto alloggi la cui superficie utile abitabile non sia superiore a mq. 60 ed a mq. 75 i costi possono essere aumentati fino ad un massimo rispettivamente del 10% e del 5%.

Art. 5

Il costo a mq. indicato all'art. 1 va riferito alla superficie complessiva costituita dalla superficie utile abitabile, aumentata del 60% delle superfici nette non residenziali per servizi ed accessori.

Le superfici nette non residenziali di cui al precedente comma devono essere contenute, nel loro complesso, entro il 50% della superficie utile abitabile e non possono superare i seguenti rispettivi limiti di valore percentuale:

a) 15% per vani scala, ascensori, volumi tecnici, centrali termiche ed altri locali a stretto servizio delle residenze;

b) 25% per autorimesse singole o collettive;

c) 15% per androni di ingresso e porticati liberi, semprecchè particolari situazioni ambientali o prescrizioni degli strumenti urbanistici non richiedano superfici maggiori;

d) 15% per logge e balconi.

Art. 6

La superficie netta dei locali da destinare ad attività artigianali non potrà superare il 25% di quella utile abitabile. Ai fini del costo complessivo della costruzione di tale superficie ne sarà computata solo il 60% che si aggiungerà a quello delle unità abitabili e degli altri locali non residenziali.

Art. 7

Per superficie utile abitabile, ai fini dell'applicazione del costo massimo a mq., si intende quella di pavimento degli alloggi misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre, di eventuali scale interne, di logge e di balconi.

Palermo, 5 aprile 1976.

PINO