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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 6 marzo 1995

G.U.R.S. 13 maggio 1995, n. 25

Bando di concorso per l'individuazione delle imprese edilizie destinatarie delle agevolazioni di cui all'art. 132 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25.

L'ASSESSORE PER I LAVORI PUBBLICI

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 9 gennaio 1989, n. 13, recante disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche;

Vista la legge regionale 23 maggio 1991, n. 36;

Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 179;

Viste le leggi regionali 11 maggio 1993, n. 15 e 1 settembre 1993, n. 25;

Considerato che l'art. 132 - comma 1 - della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, autorizza l'Assessore regionale per i lavori pubblici a concedere agli istituti e alle sezioni di credito fondiario ed edilizio contributi in annualità costanti fino a quindici anni sugli interessi dei mutui contratti da imprese edili per l'acquisizione delle aree e la costruzione di alloggi di edilizia residenziale convenzionata - agevolata, sufficienti a contenere l'onere a carico del mutuatario nella misura del 5% annuo, oltre al rimborso del capitale;

Considerato, altresì, che il comma 2 del detto articolo precisa che tali contributi sono erogati anche in fase di preammortamento per un periodo non superiore ad anni tre;

Considerato che gli interventi costruttivi di cui trattasi debbono essere realizzati nelle aree e con le modalità espressamente previste nei commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del detto articolo;

Visto l'art. 133 concernente i requisiti soggettivi e il limite massimo di reddito per l'accesso ai mutui di cui all'art. 132, nonchè le garanzie che li assistono;

Rilevato che l'articolo 143 - comma 1 - della menzionata legge regionale n. 25/93, per le finalità di cui all'articolo 132, autorizza per l'esercizio finanziario 1993 il limite d'impegno di L. 10.000 milioni;

Considerato che con decreto n. 1592 del 15 dicembre 1993, in corso di registrazione alla Corte dei conti, al fine di consentire l'erogazione dei previsti contributi sugli interessi dei mutui contratti per un periodo di quindici anni di ammortamento e di non oltre tre anni di preammortamento, è stata impegnata per 18 anni l'annualità di L. 10.000 milioni, di cui la prima da gravare sul capitolo 68599 dell'esercizio finanziario 1993 e le restanti sui corrispondenti capitoli degli esercizi futuri;

Vista la nota n. 4796/ALGP del 25 febbraio 1994, con la quale la IV commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, in conformità a quanto disposto dall'art. 134 della suindicata legge regionale n. 25/93, ha espresso le proprie valutazioni sui criteri di selezione contenuti nello schema di bando inviato preventivamente per l'esame, unitamente alla ripartizione territoriale delle disponibilità finanziarie di cui all'art. 143 - comma 1 - attuata in conformità ai criteri individuati con delibera n. 509 del 3 dicembre 1993 della Giunta regionale;

Visti i pareri resi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato con note n. 10337 cons. 578/94 del 20 giugno 1994 e n. 3110 cons. 1737/94 del 13 febbraio 1995;

Decreta:

Art. 1

E' indetto un concorso per l'individuazione delle imprese edilizie destinatarie delle agevolazioni di cui all'art. 132 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25.

Gli interventi costruttivi di cui trattasi dovranno essere realizzati nelle aree e con le modalità espressamente previste nei commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del suindicato articolo.

Possono partecipare al presente concorso le imprese che alla data di presentazione della domanda risultino iscritte alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

Art. 2

Le imprese che intendano concorrere dovranno presentare apposita domanda redatta in carta legale e compilata in conformità allo schema allegato al presente bando (allegato A) entro il termine perentorio di 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Qualora il termine anzidetto venga a coincidere con una giornata festiva esso deve intendersi rinviato al primo giorno utile successivo.

La domanda dovrà essere indirizzata all'Assessorato regionale dei lavori pubblici - gruppo X - edilizia convenzionata agevolata - via Leonardo da Vinci, 161, Palermo - cap. 90145, e, a pena di esclusione, dovrà essere spedita, esclusivamente a mezzo raccomandata del servizio postale statale, entro il termine anzidetto.

A tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

Sulla busta contenente la domanda e i relativi documenti allegati dovrà essere espressamente riportata la seguente dicitura in carattere stampatello - "Domanda per la concessione di un mutuo regionale agevolato ai sensi dell'art. 132 della legge regionale n. 25/93".

Art. 3

Alla domanda i richiedenti dovranno allegare nel prescritto bollo la seguente documentazione:

A) relazione tecnico - finanziaria di massima del programma che si intende attuare, redatta secondo lo schema allegato (allegato B); i costi massimi ammissibili sono quelli fissati con decreto del Ministero dei lavori pubblici n. 62 del 26 aprile 1991;

B) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura attestante l'iscrizione dell'impresa nonchè la relativa data d'iscrizione;

C) certificato generale del casellario giudiziario rilasciato dalla competente autorità. Tale certificato deve essere prodotto:

a) in caso di impresa individuale, per il titolare;

b) ove si tratti di società commerciali, cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi:

- per tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice;

- per tutti i componenti le società, nel caso di società in nome collettivo;

- per tutti gli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza, nel caso di società di qualunque altro tipo;

D) certificati relativi ai carichi pendenti in pretura e procura, concernenti i soggetti di cui alle lett. a) e b) del precedente punto C);

E) per le società di qualsiasi tipo, ivi comprese le cooperative e loro consorzi, un certificato della cancelleria del tribunale competente, sezione società commerciali, dal quale risulti che la società stessa non si trovi in stato di amministrazione controllata, cessazione di attività, liquidazione, fallimento, concordato e/o di qualsiasi altra situazione equivalente;

F) per le imprese individuali e per le società di qualsiasi tipo, ivi comprese le cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi, un certificato della cancelleria del tribunale competente, sezione fallimentare, dal quale risulti che nei confronti della società o dell'impresa individuale non sia in corso una delle procedure di cui al precedente punto E) e che non è intervenuta dichiarazione di fallimento nè sussiste concordato preventivo;

G) dichiarazioni rese da tutti i soggetti di cui al punto C), autenticate ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestanti l'insussistenza a carico degli stessi soggetti di procedimenti o provvedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione previste dalla vigente legislazione antimafia.

Si fa presente che le dichiarazioni saranno verificate al momento della concessione del contributo regionale tramite acquisizione dei corrispondenti certificati rilasciati dal prefetto, e che la mancata acquisizione della predetta certificazione antimafia favorevole comporta l'esclusione dell'impresa dai benefici in parola.

Tutti i suddetti certificati nonchè la dichiarazione di cui al punto G) e le eventuali dichiarazioni relative ai requisiti preferenziali di cui al successivo art. 6 devono essere di data non anteriore a 3 mesi dalla data di inoltro della domanda.

Il mancato o tardivo inoltro, l'irregolarità (compresa la fattispecie dei documenti scaduti) o l'incompletezza di uno dei documenti, così come la mancanza di uno dei requisiti richiesti, comporta l'esclusione dalle agevolazioni dell'impresa.

La suddetta domanda, che dovrà essere inviata anche al comune nel quale dovrà realizzarsi l'intervento, dovrà indicare l'istituto di credito con il quale si intende stipulare il contratto di mutuo e contenere, inoltre, l'impegno a evidenziare in apposito cartello indicatorio, posto innanzi al cantiere, il prezzo di vendita dei singoli alloggi determinato nella convenzione stipulata con il comune.

La domanda dovrà contenere, altresì, la precisa indicazione del recapito del richiedente le agevolazioni di cui all'art. 132 della legge regionale n. 25/93, il quale ha l'obbligo di comunicare all'Assessorato dei lavori pubblici le eventuali variazioni del recapito stesso.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata nei modi previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, così come successivamente modificata.

Le dichiarazioni false e/o contenenti dati non rispondenti a verità produrranno anche la decadenza dalle eventuali agevolazioni concesse.

Art. 4

Ciascuna impresa può concorrere per il finanziamento di un solo programma sociale per la realizzazione di programmi costruttivi di non più di:

- 150 alloggi nei comuni di Palermo, Catania e Messina;

- 80 alloggi nei restanti comuni capoluoghi di provincia.

- 40 alloggi nei comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti;

- 20 alloggi nei comuni con popolazione inferiore a 25.000 abitanti.

Art. 5

La ripartizione della spesa è determinata in conformità ai criteri approvati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 509 del 3 dicembre 1993.

Art. 6

Sono requisiti preferenziali per la formazione della graduatoria delle imprese da includere nel piano delle utilizzazioni delle disponibilità, su base provinciale:

A) anzianità di iscrizione alla C.C.I.A.A.:

- punti 0,02 per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi di anzianità con max = 1,00;

B) numero di alloggi realizzati di edilizia residenziale pubblica (sovvenzionata e convenzionata - agevolata), da documentare mediante attestazione rilasciata ai relativi enti pubblici e dalla quale risulti altresì la buona esecuzione delle opere.

Risultato dell'attività svolta nel settore dell'edilizia agevolata:

punti 0,05 per ogni 50 alloggi con max = 0,50:

fino a 50 alloggi - punti 0,05;

da 51 a 100 alloggi - punti 0,10;

da 101 a 150 alloggi - punti 0,15;

da 151 a 200 alloggi - punti 0,20;

da 201 a 250 alloggi - punti 0,25;

da 251 a 300 alloggi - punti 0,30;

da 301 a 350 alloggi - punti 0,35;

da 351 a 400 alloggi - punti 0,40;

da 401 a 450 alloggi - punti 0,45;

oltre 450 alloggi - punti 0,50;

C) fatturato medio annuo e consistenza media maestranze nel quinquennio:

- punti 0,05 per ogni miliardo di lire di fatturato medio annuo + punti 0,05 per ogni dieci unità di maestranze (consistenza media annua) con max = 0,50.

A tal fine le imprese dovranno produrre dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il fatturato medio annuo e l'impiego delle unità di maestranze anzidetto;

D) la decisione di installare impianti di riscaldamento e/o di produzione di acqua calda alimentati di fonti energetiche alternative o innovative: punteggio riconosciuto 0,20.

A tal fine le imprese dovranno produrre apposita dichiarazione sottoscritta e autenticata a norma di legge, con la quale il richiedente si impegna alla installazione dell'impianto, specificando il tipo di tecnologia prescelta;

E) all'impresa che al momento della presentazione dell'istanza risulti proprietaria dell'area edificabile inserita negli strumenti urbanistici generali, o in zone oggetto di programmi integrati e sempre che essa sia sita al di fuori dei piani di zona previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, o dei programmi costruttivi di cui alla legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, o assegnata ai sensi dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è riconosciuto un punteggio di 2,00. A tal fine l'impresa dovrà produrre apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la proprietà dell'area al di fuori di dette zone e le relative indicazioni catastali.

Le delibere comunali di assegnazione dell'area, nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 o dei programmi costruttivi di cui alla legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 o ai sensi dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, non danno luogo ad attribuzione di alcun punteggio.

A parità di punteggio la precedenza è determinata mediante sorteggio.

Art. 7

Saranno considerate utilmente collocate in graduatoria tutte le imprese i cui programmi troveranno copertura nelle disponibilità finanziarie, accertate al momento della formazione della graduatoria stessa.

Dette imprese potranno accedere alla concessione, a cura degli istituti di credito fondiario ed edilizio, dei mutui assistiti dai contributi regionali in premessa indicati per la durata complessiva di anni 18 di cui 3 in fase di preammortamento.

Art. 8

Le graduatorie provinciali per fasce territoriali delle imprese ammesse e gli elenchi delle imprese escluse, contenenti i motivi dell'esclusione, saranno approvate con decreto unico assessoriale da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Alle imprese utilmente collocate in graduatoria verrà data notizia mediante l'invio di apposita comunicazione della inclusione nei piani di finanziamento.

Art. 9

Le domande pervenute saranno esaminate da una apposita commissione che sarà nominata con successivo decreto assessoriale.

Palermo, 6 marzo 1995.

LO GIUDICE

Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato regionale dei lavori pubblici con nota n. 203 del 18 marzo 1995.

Allegati - [non disponibili, vedasi G.U.R.S. 13 maggio 1995, n. 25].