
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI
DECRETO 20 aprile 2000
G.U.R.S. 4 agosto 2000, n. 36
Determinazione del limite massimo del costo per gli interventi di edilizia residenziale agevolata, ai sensi delle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95.
L'ASSESSORE PER I LAVORI PUBBLICI
Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 9 gennaio 1989, n. 13;
Vista la legge regionale 23 maggio 1991, n. 36;
Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 179;
Viste le leggi regionali 11 maggio 1993, n. 15 e 1 settembre 1993, n. 25;
Visto il decreto n. 1104 del 17 giugno 1997, con il quale sono state approvate le graduatorie delle imprese destinatarie delle agevolazioni di cui all'art. 132 della legge n. 25/93 e stabilito nell'allegato "C" il massimale di mutuo in L. 100.000.000;
Visto il decreto del 10 agosto 1999 dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 41 del 27 agosto 1999, con il quale il limite massimo di intervento previsto per le agevolazioni da concedere ai sensi delle leggi regionali nn. 79/75 e 95/77, è stato elevato a L. 160.000.000 per ogni alloggio e a L. 176.000.000 per ogni alloggio realizzato nelle isole minori;
Considerato che, ai sensi dell'art. 132, legge n. 25/93, l'importo massimo del mutuo ammesso a contributo è quello previsto per i mutui agevolati di cui alle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;
Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge regionale 19 giugno 1982, n. 55, i suddetti limiti devono essere ridotti in rapporto alla superficie utile massima dell'alloggio (mq. 95);
Ritenuto di dovere adeguare il limite massimo di intervento ammissibile a contributo a quello previsto per gli interventi di cui alle leggi nn. 79/75 e 95/77;
Decreta:
Il limite massimo d'intervento previsto per le agevolazioni da concedere alle imprese ai sensi della legge 1 settembre 1993, n. 25, art. 132, è determinato in L. 138.000.000 per ogni alloggio, nonché in L. 152.000.000 per ogni alloggio realizzato nelle isole minori.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dei lavori pubblici per il visto di competenza e successivamente sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Palermo, 20 aprile 2000.
LO GIUDICE
Vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato dei lavori pubblici l'11 maggio 2000, al n. 1.