
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI
DECRETO 14 aprile 1998
G.U.R.S. 25 luglio 1998, n. 36
Determinazione del limite massimo di intervento per i programmi costruttivi di edilizia residenziale convenzionata-agevolata.
L'ASSESSORE PER I LAVORI PUBBLICI
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 6 maggio 1981, n. 86, che, all'art. 33, ha previsto la revisione annuale del limite massimo d'intervento in rapporto all'aumento del costo di costruzione determinato in base alla legislazione vigente;
Vista la legge regionale 30 maggio 1984, n. 37;
Vista la legge regionale 24 luglio 1997, n. 25;
Vista la propria circolare n. 2627 del 19 giugno 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 37 del 7 agosto 1993, con la quale il limite massimo di intervento ammissibile a contributo, fissato per i beneficiari delle agevolazioni previste dalle leggi statali sulla casa, è stato determinato in L. 103.000.000 da elevare a L. 110.000.000 per alloggi di cooperative a proprietà indivisa;
Visto il decreto del 10 settembre 1997 dell'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 59 del 25 ottobre 1997, con il quale, in applicazione dell'art. 33 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86, il limite massimo d'intervento, indicato negli artt. 5 e 6 della legge regionale n. 86/80, ammissibile a contributo per gli alloggi fruenti delle agevolazioni previste dalle leggi regionali n. 79/75 e n. 95/77, è stato determinato in L.148.000.000, da elevare ulteriormente a L. 156.000.000 per alloggi di cooperative a proprietà indivisa ed a L. 164.000.000 per gli alloggi di cooperative a proprietà divisa o indivisa da realizzarsi nelle isole minori;
Considerato che il sopracitato limite massimo d'intervento va applicato, per i programmi costruttivi di edilizia residenziale convenzionata-agevolata di cui alla legge n. 457/78, in misura proporzionale alla superficie utile massima dell'alloggio (mq. 95);
Considerato che in relazione alla superficie utile massima dell'alloggio (mq. 95), il limite massimo d'intervento è determinato in L. 127.800.000, da elevare ulteriormente a L. 134.700.000 per alloggi di cooperative a proprietà indivisa ed a L. 141.600.000 per gli alloggi di cooperative a proprietà divisa o indivisa da realizzarsi nelle isole minori;
Ritenuto di dovere aggiornare il limite massimo di intervento ammissibile a contributo previsto per i beneficiari delle agevolazioni delle leggi statali sulla casa;
Decreta:
Per i programmi costruttivi di edilizia residenziale convenzionata-agevolata di cui alla legge n. 457/78 e successive modifiche ed integrazioni, il limite massimo di intervento è determinato in L. 127.800.000, da elevare ulteriormente a L. 134.700.000 per alloggi di cooperative a proprietà indivisa ed a L. 141.600.000 per gli alloggi di cooperative a proprietà divisa o indivisa da realizzarsi nelle isole minori. A tali limiti di intervento non si applica alcuna maggiorazione.
Il limite massimo d'intervento di cui all'art. 1 si applica anche per i programmi costruttivi i cui lavori non erano ultimati alla data del 5 agosto 1994 ed ancora in corso alla data di presentazione dell'istanza ai sensi dell'art. 1 della legge regionale n. 37/84.
L'entità dei mutui agevolati integrativi da concedere agli operatori che ne faranno richiesta ai sensi dell'art. 1 della legge regionale n. 37/84 sarà determinata in ragione diretta delle sole opere realizzate o ancora da eseguire successivamente al 5 agosto 1994.
Il mutuo concedibile, nell'ambito dei limiti di cui all'art. 1, non potrà superare l'importo relativo al costo effettivo dell'opera o il prezzo di prima cessione convenzionato con l'Amministrazione comunale interessata.
Le istanze, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale n. 37/84, per la determinazione o rideterminazione del limite massimo d'intervento, dovranno essere inoltrate all'Assessorato regionale dei lavori pubblici, gruppo X/A, allegando:
1) certificato rilasciato dal direttore lavori, con firma autenticata a norma di legge, attestante che i lavori di costruzione degli alloggi, di cui si chiede il finanziamento integrativo, sono ancora in corso alla data della predetta istanza, con dettagliata descrizione delle opere eseguite e di quelle da eseguire;
2) documentazione relativa alle erogazioni effettuate dall'istituto mutuante sino alla data della istanza;
3) nell'ipotesi di lavori in corso d'esecuzione oltre il termine fissato, per le cooperative nel contratto di appalto e per le imprese nella concessione edilizia, una relazione dell'operatore istante, con firma autenticata a norma di legge, contenente le motivazioni della ritardata ultimazione dei lavori con allegata la documentazione comprovante le giustificazioni addotte per tale ritardo;
4) (per le cooperative edilizie) copia autentica del contratto di appalto e degli eventuali atti aggiuntivi, con gli estremi di registrazione fiscale, per accertare il costo dell'opera appaltata ed il tempo di esecuzione dei lavori. Occorre, altresì, allegare il conteggio analitico del costo effettivo dell'opera con la copia conforme di tutta la documentazione giustificativa delle spese sostenute o da sostenere (spese tecniche, indagini geologiche, acquisizione area, oneri di urbanizzazione, oneri promozionali, tasse, interessi di pre-ammortamento, spese bancarie, spese notarili, ecc.);
5) (per le imprese) copia autentica della convenzione stipulata con il comune in cui sia indicato il prezzo di prima cessione;
6) quadro tecnico aggiuntivo;
7) quadro tecnico economico dell'intervento con i costi aggiornati ai valori vigenti al momento della presentazione dell'istanza.
La domanda per la concessione del mutuo integrativo può essere avanzata dagli operatori contestualmente alla richiesta del mutuo principale, omettendo, in tal caso, la documentazione di cui ai punti 1) e 2) del precedente art. 4.
Per stabilire la percentuale dei lavori non ancora realizzata alla data del 5 agosto 1994, occorre produrre:
1) relazione, sottoscritta dall'operatore e dal direttore dei lavori e con firma autenticata a norma di legge, in cui si evinca lo stato d'avanzamento dei lavori, le opere realizzate e quelle eseguite successivamente alla suddetta data;
2) documentazione giustificativa (stati d'avanzamento, erogazioni bancarie, fatture, ecc.).
L'emissione del provvedimento assessoriale di concessione del contributo rimane subordinata, altresì, all'esistenza, al momento in cui verrà emesso, della relativa disponibilità nel capitolo di bilancio della Regione siciliana.
Il presente decreto si trasmette alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 14 aprile 1998.
MANZULLO
Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 9 giugno 1998.
Reg. n. 1, Assessorato dei lavori pubblici, fg. n. 27.