
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI
DECRETO 12 luglio 1996
G.U.R.S. 17 agosto 1996, n. 41
Autorizzazione agli istituti di credito ad avviare l'istruttoria tecnico-legale per la concessione dei mutui di cui alla legge regionale 25 marzo 1986, n. 15.
L'ASSESSORE PER I LAVORI PUBBLICI
Vista la legge e il regolamento sulla contabilità generale dello Stato;
Vista la legge regionale n. 15 del 25 marzo 1986;
Vista la legge regionale n. 23 del 9 agosto 1988;
Vista la legge regionale n. 30 del 7 agosto 1990;
Visto il bando di concorso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 30 aprile 1986 per la concessione di mutui finalizzati alla costruzione o all'acquisto della prima unità abitativa di cui alla citata legge regionale n. 15 del 25 marzo 1986;
Visti i sottoelencati decreti assessoriali, con i quali, tra l'altro, sono state pubblicate le graduatorie degli ammessi alla concessione dei sopracitati mutui distinte nelle seguenti fasce territoriali:
A) per i comuni capoluoghi di provincia;
B) per i comuni con oltre 25.000 abitanti;
C) per i restanti comuni della provincia:
- decreto n. 1899 del 22 dicembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 31 gennaio 1987, relativo alla provincia di Agrigento;
- decreto n. 1900 del 22 dicembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 31 gennaio 1987, relativo alla provincia di Caltanissetta;
- decreto n. 1901 del 22 dicembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 31 gennaio 1987, relativo alla provincia di Enna;
- decreto n. 187 del 10 marzo 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana dell'11 aprile 1987, relativo alla provincia di Palermo con esclusione del comune capoluogo;
- decreto n. 188 del 10 marzo 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana dell'11 aprile 1987, relativo alla provincia di Ragusa;
- decreto n. 189 del 10 marzo 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana dell'11 aprile 1987, relativo alla provincia di Siracusa;
- decreto n. 292 del 3 aprile 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 9 maggio 1987, relativo alla provincia di Trapani;
- decreto n. 802 del 5 giugno 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana dell'1 agosto 1987, relativo alla provincia di Messina;
- decreto n. 803 del 5 giugno 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 29 agosto 1987, relativo al capoluogo di Palermo;
- decreto n. 804 del 5 giugno 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 26 settembre 1987, relativo alla provincia di Catania;
Visti i sottoelencati decreti assessoriali, con i quali, tra l'altro, sono state apportate le necessarie modifiche alle suddette graduatorie a seguito dell'accoglimento dei ricorsi:
- decreto n. 1014 del 4 luglio 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana dell'8 agosto 1987, relativo alla provincia di Agrigento;
- decreto n. 1477 del 25 settembre 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 17 ottobre 1987, relativo alla provincia di Caltanissetta;
- decreto n. 1708 del 10 novembre 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 5 dicembre 1987, relativo alla provincia di Enna;
- decreto n. 1718 del 10 novembre 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 5 dicembre 1987, relativo alla provincia di Palermo con comuni inferiori a 25.000 abitanti;
- decreto n. 1804 del 25 novembre 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 12 dicembre 1987, relativo alla provincia di Ragusa;
- decreto n. 1 del 4 gennaio 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 30 gennaio 1988, relativo alla provincia di Siracusa;
- decreto n. 160 del 15 febbraio 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana del 12 marzo 1988, relativo alla provincia di Trapani;
- decreto n. 672 del 4 giugno 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 23 luglio 1988, relativo al capoluogo di Palermo;
- decreto n. 673 del 4 giugno 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 23 luglio 1988, relativo al capoluogo di Palermo;
- decreto n. 1247 del 12 settembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana dell'8 ottobre 1988, relativo alla provincia di Catania;
Visto il decreto interassessoriale n. 1665 del 29 ottobre 1987, registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 1987, reg. 5, fg. 40, con il quale è stato istituito il fondo di rotazione per la concessione dei sopracitati mutui individuali a norma della suddetta legge regionale n. 15/86 ed è stata disposta l'assegnazione delle disponibilità di spesa su base provinciale nell'ambito delle suddette tre fasce;
Visto il decreto n. 64 del 7 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 46 del 7 marzo 1992, con il quale, a seguito della decadenza delle agevolazioni previste dalla citata legge regionale n. 15/86 di alcuni soggetti già utilmente collocati nelle varie graduatorie, comunicata dagli istituti di credito, in relazione ai rispettivi elenchi trasmessi, si è dato corso allo scorrimento delle graduatorie;
Visto il decreto n. 735 del 4 luglio 1992, con il quale con l'ammontare delle rate versate al 31 dicembre 1991 nel fondo di rotazione si è dato corso allo scorrimento delle graduatorie;
Visto il decreto n. 2133 del 31 dicembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 7 del 13 febbraio 1993, con il quale, a seguito della decadenza dalle agevolazioni previste dalla citata legge regionale n. 15/86 di alcuni soggetti già utilmente collocati nelle varie graduatorie, comunicate dagli istituti di credito, in relazione ai rispettivi elenchi trasmessi, si è dato corso ulteriormente allo scorrimento delle graduatorie;
Visto il decreto n. 1315 del 25 novembre 1993, con il quale con l'ammontare delle rate versate al 31 agosto 1993 nel fondo di rotazione si è dato corso allo scorrimento delle graduatorie;
Visto il decreto n. 266 del 31 marzo 1994, con il quale, a seguito della decadenza delle agevolazioni previste dalla citata legge regionale n. 15/86 di alcuni soggetti già utilmente collocati nelle varie graduatorie, comunicate dagli istituti di credito, in relazione ai rispettivi elenchi trasmessi, si è dato corso ulteriormente allo scorrimento delle graduatorie;
Visto il decreto n. 32 del 27 gennaio 1995, con il quale, a seguito della decadenza delle agevolazioni previste dalla citata legge regionale n. 15/86 di alcuni soggetti già utilmente collocati nelle varie graduatorie, comunicate dagli istituto di credito, in relazione ai rispettivi elenchi trasmessi, si è dato corso ulteriormente allo scorrimento delle graduatorie;
Viste le note n. 6052 del 6 febbraio 1996 e n. 692 del 29 aprile 1996, rispettivamente della Sicilcassa s.p.a. di Palermo e del Banco di Sicilia s.p.a. di Palermo, con le quali è stato comunicato l'ammontare delle rate versate al 31 dicembre 1995 nel fondo di rotazione, ammontanti complessivamente a L. 38.462.224.809;
Considerato che con l'importo sopracitato possono essere ammessi a finanziamento n. 481 mutui;
Viste le note n. 259 del 19 aprile 1996 e n. 320 del 31 maggio 1996, rispettivamente del Banco di Sicilia s.p.a. e della Sicilcassa s.p.a., con le quali sono stati trasmessi a questo Assessorato gli elenchi dei beneficiari che, per l'esercizio finanziario 1994, non hanno trasmesso agli istituti di credito suindicati la documentazione richiesta entro i termini di cui alla legge regionale n. 15/86;
Ritenuto, pertanto, di dover dichiarare la decadenza dalle agevolazioni previste dalla citata legge regionale n. 15/86 dei suddetti soggetti elencati nell'allegato A che fa parte integrante del presente decreto, per le motivazioni nello stesso indicate e di dover, conseguentemente, depennare i nominativi degli stessi dalle citate graduatorie;
Considerato che, a seguito delle sopracitate decadenze, possono essere ammessi a finanziamento n. 1170 mutui che, sommati ai precedenti mutui, ammontano complessivamente n. 1.651 mutui;
Rilevato che, non essendovi nelle graduatorie della fascia B e della fascia C altri mutui da attribuire, i mutui sopracitati vanno ripartiti in seno alle graduatorie della fascia A;
Ritenuto, pertanto, di dovere autorizzare gli istituti di credito previsti dalla citata legge regionale n. 15/86 ad avviare l'istruttoria tecnico-legale in favore dei richiedenti utilmente collocati nelle graduatorie fino al numero di posizione che potrà essere ammesso ai benefici secondo quanto specificato nell'allegato B;
Ai sensi e per gli effetti della legge regionale 25 marzo 1986, n. 15 e della legge regionale 9 agosto 1988, n. 23;
Decreta:
Gli istituti di credito sono autorizzati ad avviare l'istruttoria tecnico-legale di competenza per la concessione dei mutui di cui alla legge regionale n. 15/86 in conformità alla posizione finanziabile indicata nell'allegato prospetto B che fa parte integrante del presente decreto.