
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI
DECRETO 10 maggio 1996
G.U.R.S. 16 novembre 1996, n. 56
Corresponsione di contributi a proprietari di immobili urbani e rurali e ad esercenti attività commerciali, siti in alcuni comuni colpiti da eventi alluvionali.
L'ASSESSORE PER I LAVORI PUBBLICI
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 27 settembre 1995, n. 67, recante provvidenze per i danni verificatisi in alcuni comuni della Sicilia a causa di eventi alluvionali e sismici (modificata dall'art. 30 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4);
Considerato che gli artt. 4, 6, 7, 8, 9 della citata legge autorizzano questo Assessorato a corrispondere ai proprietari di immobili siti nei comuni colpiti dagli eventi alluvionali e sismici indicati nella citata legge ed agli esercenti di attività commerciali provvidenze e contributi a titolo di indennizzo dei danni subiti;
Considerato che le provvidenze possono essere corrisposte per le seguenti fattispecie:
- danni provocati dall'alluvione del 13 marzo 1995 ai fabbricati urbani e rurali di proprietà privata, ai beni mobili registrati deteriorati o resi inutilizzabili, nonché ai beni aziendali di imprese non agricole verificatisi nei territori dei comuni di Acireale, Acicatena, Aci S. Antonio, Fiumefreddo, Giarre, Linguaglossa, Mascali, Riposto e Santa Venerina individuati con l'ordinanza del Dipartimento della protezione civile n. 2403 del 18 aprile 1995 (art. 4, commi 1 e 2, legge regionale n. 67/95 e art. 30, legge regionale n. 4/96);
- danni provocati dall'alluvione del 13 marzo 1995 agli esercenti di attività commerciali nel comune di Giarre che, a causa della difficoltà di accesso ai locali, abbiano dovuto sospendere o limitare l'attività (art. 4, comma 3, legge regionale n. 67/95);
- danni provocati dalle piogge alluvionali abbattutesi nel comune di Altofonte nella prima settimana di gennaio del 1995 ai fabbricati urbani e rurali di proprietà privata, ai beni mobili registrati deteriorati o resi inutilizzabili, nonché ai beni aziendali di imprese non agricole (art. 6, legge regionale n. 67/95);
- danni provocati dal nubifragio abbattutosi il 31 luglio 1995 nei comuni di Mussomeli, Gagliano Castelferrato, Leonforte, Troina (individuati con decreto n. 75 del 29 gennaio 1996) ai fabbricati urbani e rurali di proprietà privata, ai beni mobili registrati deteriorati o resi inutilizzabili, nonché ai beni aziendali di imprese non agricole (art. 7, legge regionale n. 67/95);
- danni provocati nei comuni di Sciacca e Montevago in data 2-8 novembre 1993 dallo straripamento del fiume Belice e del torrente Foce di Mezzo ai beni aziendali di imprese non agricole (art. 8, legge regionale n. 67/95);
- danni provocati nel comune di Canicattì dagli eventi alluvionali del 12 e 13 ottobre 1991 ai fabbricati urbani e rurali di proprietà privata, ai beni mobili registrati danneggiati o resi inutilizzabili, nonché ai beni aziendali di imprese non agricole (art. 9, legge regionale n. 67/95 e art. 30, legge regionale n. 4/96);
Considerato che, ai sensi del comma 4 dell'art. 4, per l'accesso ai contributi, l'Assessorato dei lavori pubblici deve provvedere alla pubblicazione di apposito decreto con il quale vengono determinati i requisiti e le modalità di erogazione delle provvidenze, dopo aver sentito la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana;
Vista la propria nota n. 4205 del 10 novembre 1995, con la quale è stata trasmessa alla Commissione legislativa territorio ed ambiente dell'Assemblea regionale siciliana, per il tramite della Presidenza della Regione, la relazione d'ufficio in cui vengono individuati criteri e modalità di concessione delle provvidenze;
Vista la nota n. 13339 del 29 novembre 1995, con la quale l'Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Regione ha proposto di apportare alcune modifiche ai criteri enunciati nella citata relazione d'ufficio;
Vista la propria nota n. 836 del 22 febbraio 1996, con la quale è stata ritrasmessa alla Presidenza della Regione per l'ulteriore inoltro alla suddetta Commissione legislativa, la relazione, avendo provveduto ad integrare e modificare i criteri e le modalità di concessione dei contributi secondo le indicazioni di cui alla citata nota n. 13339;
Vista la nota n. 4286 del 29 marzo 1996 dell'Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Regione, con cui viene comunicato a questo Assessorato il parere favorevole n. 191 reso dalla competente Commissione legislativa nella seduta del 19 marzo 1996, sui criteri e le modalità esposte nella citata relazione;
Considerato che può emanarsi il regolamento prescritto dall'art. 4, comma 4°, della legge regionale n. 67/95;
Vista la propria nota n. 1855/DR dell'11 aprile 1996, con la quale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 10, è stata richiesta all'Assessore regionale per il bilancio e le finanze la reiscrizione nell'esercizio finanziario corrente delle somme non impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario 1995 a valere sugli stanziamenti dei capitoli 29903, 29904, 29905, 29906, 29907, 29908 e 29909 destinati alle suddette provvidenze;
Decreta:
L'Assessorato regionale dei lavori pubblici corrisponderà ai proprietari di immobili urbani e rurali ed agli esercenti attività commerciali, siti nei comuni colpiti dagli eventi alluvionali, appresso indicati, contributi a titolo di indennizzo per:
- danni provocati dall'alluvione del 13 marzo 1995 ai fabbricati urbani e rurali di proprietà privata, ai beni mobili registrati deteriorati o resi inutilizzabili, nonché ai beni aziendali di imprese non agricole, ricadenti nei territori dei comuni di Acireale, Acicatena, Aci S. Antonio, Fiumefreddo, Giarre, Linguaglossa, Mascali, Riposto e Santa Venerina individuati con l'ordinanza del Dipartimento della protezione civile n. 2403 del 18 aprile 1995 (art. 4, commi 1 e 2, legge regionale n. 67/95 e art. 30, legge regionale n. 4/96);
- danni provocati dall'alluvione del 13 marzo 1995 agli esercenti di attività commerciali nel comune di Giarre che, a causa della difficoltà di accesso ai locali, abbiano dovuto sospendere o limitare l'attività (art. 4, comma 3, legge regionale n. 67/95);
- danni provocati dalle piogge alluvionali abbattutesi nel comune di Altofonte nella prima settimana di gennaio del 1995 ai fabbricati urbani e rurali di proprietà privata, ai beni mobili registrati deteriorati o resi inutilizzabili, nonché ai beni aziendali di imprese non agricole (art. 6, legge regionale n. 67/95);
- danni provocati dal nubifragio abbattutosi il 31 luglio 1995 nei comuni di Mussomeli, Gagliano Castelferrato, Leonforte, Troina (individuati con decreto n. 75 del 29 gennaio 1996) ai fabbricati urbani e rurali di proprietà privata, ai beni mobili registrati deteriorati o resi inutilizzabili, nonché ai beni aziendali di imprese non agricole (art. 7, legge regionale n. 67/95);
- danni provocati nei comuni di Sciacca e Montevago in data 2-8 novembre 1993 dallo straripamento del fiume Belice e del torrente Foce di Mezzo ai beni aziendali di imprese non agricole (art. 8, legge regionale n. 67/95);
- danni provocati nel comune di Canicattì dagli eventi alluvionali del 12 e 13 ottobre 1991 ai fabbricati urbani e rurali di proprietà privata, ai beni mobili registrati danneggiati o resi inutilizzabili, nonché ai beni aziendali di imprese non agricole (art. 9, legge regionale n. 67/95 e art. 30, legge regionale n. 4/96).
I beneficiari avranno diritto, secondo la fattispecie ricorrente, alla concessione:
- di un contributo sino al 90% della spesa occorrente per la riparazione e la ristrutturazione dei fabbricati urbani e rurali e per il ristoro dei danni subiti dai beni aziendali;
- di un contributo sino al 50% dell'ammontare del danno subito dai proprietari di beni mobili registrati danneggiati o resi inutilizzabili dall'alluvione.
Per l'accesso ai contributi, i proprietari di immobili, beni aziendali e beni mobili registrati, secondo le fattispecie di cui all'art. 1, dovranno presentare istanza in carta legale di ammissione ai benefici entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
All'istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti:
Riparazione fabbricati urbani e rurali di proprietà privata (art. 4, comma 1°, legge regionale n. 67/95)
- titolo di proprietà o copia autentica dello stesso;
- certificato catastale;
- attestato rilasciato dal comune, da cui risulta che l'immobile è stato danneggiato dall'evento calamitoso previsto dalla legge; tale attestato potrà essere sostituito con una perizia giurata rilasciata da un professionista abilitato;
- progetto di riparazione del fabbricato, con relativo computo metrico estimativo redatto utilizzando i prezzi del prezzario regionale in vigore per le opere di riparazione.
Danni ai beni aziendali di imprese non agricole (art. 4 comma 2°, della legge regionale n. 67/95)
- titolarità della licenza commerciale e/o iscrizione alla C.C.I.A.A. alla data dell'evento calamitoso;
- beni aziendali di cui si chiede l'indennizzo;
- fatture commerciali e quant'altro idoneo a dimostrare l'acquisto dei suddetti beni;
- attestato rilasciato dal comune da cui risulti che i beni aziendali sono stati danneggiati dall'evento calamitoso previsto dalla legge;
- perizia di stima dei danni subiti e/o altra idonea documentazione probatoria.
Danni a beni mobili registrati (art. 4, comma 4°, legge regionale n. 67/95)
- fattura di acquisto o titolo di proprietà dei beni mobili registrati danneggiati o resi inutilizzabili o rispettive copie autentiche;
- perizia di stima dei danni subiti con documentazione fotografica e/o altra documentazione probatoria idonea (veicoli danneggiati);
- cancellazione P.R.A. (veicoli rottamati o inutilizzabili).
Indennizzo agli esercenti di attivita commerciali nel comune di Giarre (art. 4, comma 3°, legge regionale n. 67/95)
- attestato rilasciato dal comune da cui risulti che per le difficoltà di accesso ai locali dell'esercizio commerciale sia stata sospesa o limitata l'attività commerciale;
- copia autenticata delle scritture contabili relative al periodo di temporanea sospensione o limitazione dell'attività, nonché copia delle stesse afferenti al medesimo periodo dell'esercizio 1994.
L'istanza dovrà contenere, altresì, una dichiarazione resa ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che non è stato ottenuto né è in corso di liquidazione alcun indennizzo o gli eventuali contributi percepiti o da percepire per la stessa causale. La firma dovrà essere autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, previa l'ammonizione di cui all'art. 26 della stessa legge.
Gli uffici del Genio civile competenti per territorio, entro 90 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle istanze, provvederanno all'istruttoria delle stesse, all'approvazione delle perizie, nonché alla determinazione dell'ammontare del contributo. Tale determinazione sarà comunicata successivamente all'Assessorato regionale dei lavori pubblici che provvederà ad accreditare ai suddetti uffici le somme necessarie per la liquidazione degli indennizzi e dei contributi.
Eventuali contributi o indennizzi liquidati o da liquidare da altri enti per la medesima causale verranno portati in detrazione dalle provvidenze spettanti ai sensi della legge regionale n. 67/95.
Il contributo di cui al comma 1° dell'art. 4 della legge regionale n. 67/95 verrà erogato secondo le seguenti modalità, previa acquisizione della certificazione antimafia prescritta dalle vigenti leggi;
- il 50% del contributo all'inizio dei lavori;
- il 40% del contributo alla fine dei lavori;
- il 10% del contributo a collaudo delle opere e susseguenti adempimenti amministrativi.
Per gli altri indennizzi si procederà alla liquidazione in unica soluzione.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. c, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Palermo, 10 maggio 1996.
LO GIUDICE
Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione Siciliana, addì 8 ottobre 1996.
Reg. n. 1, Assessorato dei lavori pubblici, fg. n. 53.