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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 19 novembre 2001

G.U.R.S. 7 dicembre 2001, n. 58

Modifica dei limiti di reddito per l'accesso all'edilizia agevolata.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO REGIONALE

LAVORI PUBBLICI

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457;

Vista la legge regionale 30 maggio 1984, n. 37;

Visto l'art. 2 della legge 5 agosto 1978, n. 457 che, al punto 1 del penultimo comma, stabilisce che il C.I.P.E., su proposta del C.E.R. e previo parere della commissione consultiva interregionale, delibera la misura dei tassi e dei limiti di reddito per gli interventi di edilizia residenziale assistiti dal contributo dello Stato;

Vista la delibera C.I.P.E. dell'8 aprile 1987, n. 197, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 116 del 21 maggio 1987, con la quale viene fissato un rapporto costante tra tasso agevolato e tasso di riferimento per le diverse tipologie di interventi ed i differenziati scaglioni di reddito;

Vista la delibera C.I.P.E. del 30 luglio 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 190 del 14 agosto 1991, che oltre ad aggiornare i massimali di mutuo ha tra l'altro aggiornato i limiti massimi di reddito per gli interventi di edilizia agevolata;

Visto l'art. 12 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25, il quale prevede che i limiti di reddito previsti da tutti i programmi di edilizia agevolata-convenzionata vengano rivalutati sulla base dell'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, come da rivalutazione ISTAT;

Ravvisata, pertanto, la necessità di procedere all'incremento dei limiti di reddito previsti dalla delibera C.I.P.E. del 30 luglio 1991;

Decreta:

Art. 1

I limiti di reddito per l'accesso all'edilizia agevolata ex legge n. 457/78 e successive modifiche ed integrazioni, ferme restando le misure dei tassi agevolati secondo quanto disposto dalla delibera C.I.P.E. dell'8 aprile 1987, n. 197, sono stabiliti come segue:

a) alloggi realizzati da cooperative a proprietà indivisa: limiti di reddito in L. 33.725.000; limiti di reddito in euro 17.417,51, rapporto tra tasso agevolato e tasso di riferimento 20%;

b) alloggi realizzati da imprese cooperative a proprietà individuale e privati, nonché enti pubblici che costruiscono alloggi da assegnare in proprietà: limiti di reddito in L. 33.725.000; limiti di reddito in euro 17.451,51, rapporto tra tasso agevolato e tasso di riferimento 30%; limiti di reddito in L. 40.470.000; limiti di reddito in euro 20.901,01, rapporto tra tasso agevolato e tasso di riferimento 50%; limiti di reddito in L. 67.450.000; limiti di reddito in euro 34.835,02, rapporto tra tasso agevolato e tasso di riferimento 70%.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 19 novembre 2001.

BUSALACCHI