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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 15 marzo 1996

G.U.R.S. 17 maggio 1997, n. 25

Fissazione dei criteri per la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica nell'ambito della Regione Siciliana. (1)

(1)

In ordine alla determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, vedi le disposizioni riportate dall'art. 54 della L.R. 26/2000.

L'ASSESSORE PER I LAVORI PUBBLICI

Visto lo Statuto della Regione;

Visto l'art. 3 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 18;

Vista la delibera C.I.P.E. 13 marzo 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 27 maggio 1995, contenente, tra l'altro, i nuovi criteri generali per la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

Considerato che il punto 8 della predetta delibera fissa i criteri entro i quali la Regione deve determinare i predetti canoni;

Considerato che come criterio di base il C.I.P.E. ha suddiviso gli utenti degli alloggi di edilizia residenziale pubblica in 3 categorie relative al reddito imponibile del nucleo familiare;

Considerato che la 1ª categoria fa riferimento ai nuclei familiari che percepiscono un reddito imponibile non superiore all'importo di 2 pensioni minime I.N.P.S., la 2ª categoria ai nuclei familiari il cui reddito complessivo non sia superiore all'importo stabilito dalla Regione quale limite di reddito per la decadenza e la 3ª categoria a quei nuclei familiari il cui reddito complessivo superi il predetto importo;

Considerato che ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 1 questo Assessorato ha fissato il limite massimo di reddito annuo complessivo per concorrere all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica nella misura di L. 17.500.000;

Considerato che per la 1ª categoria la delibera C.I.P.E. prevede che il canone sociale non superi il 10% del reddito imponibile familiare anche articolato in relazione alla composizione del nucleo familiare;

Considerato che per il nuovo canone di locazione per la 2ª e 3ª categoria ai sensi del punto 8.3 della predetta delibera C.I.P.E., in via transitoria e non oltre l'avvenuta revisione generale del classamento delle unità immobiliari urbane, la Regione può assumere come canone di riferimento quello determinato con le modalità previste dagli artt. da 12 a 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392;

Considerato che a seguito di apposite riunioni sia con le organizzazioni dell'inquilinato, che con i rappresentanti degli II.AA.CC.PP., si è ritenuto di determinare la misura dei nuovi canoni così come di seguito si riporta:

I categoria

- 1ª fascia: nucleo familiare composto da 1 a 3 persone: l'8% del reddito imponibile;

- 2ª fascia: nucleo familiare composto da 4 a 5 persone: il 6,50% del reddito imponibile;

- 3ª fascia: nucleo familiare con composizione superiore a 5 persone: il 5% del reddito imponibile.

Comunque deve essere garantito un minimo di canone non inferiore a L. 50.000 mensile;

II categoria

- 1ª fascia: nucleo familiare composto da 1 a 3 persone: il canone è fissato con le modalità previste dalla summenzionata legge del 27 luglio 1978, n. 392 (equo canone - Artt. da 12 a 24);

- 2ª fascia: nucleo familiare composto da 4 a 5 persone: il predetto equo canone viene ridotto nella misura del 6%;

- 3ª fascia: nucleo familiare con composizione superiore a 5 persone: il predetto equo canone viene ridotto nella misura del 12%;

III categoria

- 1ª fascia: nucleo familiare composto da 1 a 3 persone: aumento dell'equo canone (legge 27 luglio 1978, n. 392, artt. da 12 a 24) in misura del 100%;

- 2ª fascia: nucleo familiare composto da 4 a 5 persone: aumento del predetto equo canone in misura dell'80%;

- 3ª fascia: nucleo familiare con composizione superiore a 5 persone: aumento del predetto equo canone in misura del 65%.

Considerato che i rappresentanti degli II.AA.CC.PP. hanno ritenuto che l'applicazione dei nuovi canoni così come sopra determinati dovrebbero garantire il pareggio costi-ricavi di amministrazione, così come previsto nel punto 8.6 della stessa delibera C.I.P.E. del 13 marzo 1995;

Visto il parere positivo espresso ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 18 nella seduta n. 182 del 21 dicembre 1995 dalla commissione legislativa ambiente e territorio dell'Assemblea della Regione Siciliana;

Vista la delibera C.I.P.E. del 21 dicembre 1995, con la quale viene prorogato al 7 di aprile 1996 l'entrata in vigore delle nuove disposizioni circa i canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

Decreta:

Art. 1

In ottemperanza a quanto disposto dal C.I.P.E. con la delibera del 13 marzo 1995 di cui in narrativa, in via transitoria e non oltre l'avvenuta revisione generale del classamento delle unità immobiliari urbane di cui al D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 1993, n. 75 e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito della Regione Siciliana i canoni di locazione di tutti gli alloggi realizzati o recuperati da enti pubblici, a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della Regione, nonché quelli acquistati, realizzati o recuperati da enti pubblici non economici, per le finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica, sono così determinati:

I categoria

- nuclei familiari che percepiscono un reddito imponibile non superiore all'importo di 2 pensioni minime I.N.P.S.:

- 1ª fascia: nucleo familiare composto da 1 a 3 persone: l'8% del reddito imponibile;

- 2ª fascia: nucleo familiare composto da 4 a 5 persone: il 6,50% del reddito imponibile;

- 3ª fascia: nucleo familiare con composizione superiore a 5 persone: il 5% del reddito imponibile.

Comunque deve essere garantito un minimo di canone non inferiore a L. 50.000 mensile;

II categoria

- nuclei familiari che percepiscono un reddito annuo complessivo non superiore a L. 17.500.000 così come disposto con decreto n. 00727/11 del 4 luglio 1992 emesso ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 1:

- 1ª fascia: nucleo familiare composto da 1 a 3 persone: il canone è fissato con le modalità previste dalla summenzionata legge del 27 luglio 1978, n. 392 (equo canone - Artt. da 12 a 24);

- 2ª fascia: nucleo familiare composto da 4 a 5 persone: il predetto equo canone viene ridotto nella misura del 6%;

- 3ª fascia: nucleo familiare con composizione superiore a 5 persone: il predetto equo canone viene ridotto nella misura del 12%;

III categoria

- nuclei familiari che percepiscono un reddito annuo complessivo superiore a L. 17.500.000 come sopra previsto dal decreto n. 00727/11 del 4 luglio 1992:

- 1ª fascia: nucleo familiare composto da 1 a 3 persone: aumento dell'equo canone (legge 27 luglio 1978, n. 392, artt. da 12 a 24) in misura del 100%

- 2ª fascia: nucleo familiare composto da 4 a 5 persone: aumento del predetto equo canone in misura dell'80%;

- 3ª fascia: nucleo familiare con composizione superiore a 5 persone: aumento del predetto equo canone in misura del 65%.

Art. 2

I predetti criteri si applicano, altresì, alle assegnazioni delle case parcheggio e dei ricoveri provvisori non appena siano cessati la causa e l'uso contingenti per i quali sono stati realizzati e sempre che abbiano tipologie e standard abitativi adeguati.

Art. 3

Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto gli alloggi:

a) realizzati dalle cooperative edilizie per i propri soci;

b) realizzati o recuperati con programmi di edilizia agevolata e convenzionata;

c) di servizio e cioè gli alloggi per i quali la legge preveda la semplice concessione amministrativa, con conseguente disciplinare e senza contratto di locazione;

d) di proprietà degli enti pubblici previdenziali, purché non realizzati o recuperati a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato e delle Regioni.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 15 marzo 1996.

LO GIUDICE