
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 58 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 58 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 58 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.
Sono dichiarate di pubblica utilità tutte le opere necessarie al risanamento della città di Napoli, giusta il piano che, in seguito a proposta del municipio, sarà approvato per Regio Decreto.
La proposta del municipio sarà fatta nel termine di un mese dalla pubblicazione della presente legge. Il governo del Re approverà il piano fra tre mesi dalla stessa data.
L'esecuzione delle opere sarà affidata al municipio.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 58 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.
Per provvedere alla spesa dei lavori di cui all'articolo precedente, saranno emessi titoli speciali di rendita ammortizzabili, per ottenere il capitale effettivo di 100 milioni di lire, osservando le prescrizioni degli articoli seguenti.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 58 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.
I titoli, di cui sopra, saranno emessi in dodici serie annuali, a cominciare dal 1886, fruttiferi dell'interesse 5 per cento all'anno; e ammortizzabili tutti in 60 annualità eguali, comprensive dell'interesse e dell'ammortamento, a cominciare dal 1899.
Ciascuna delle prime otto serie comprenderà tanti titoli quanti occorrono per ottenere otto milioni di capitale effettivo: le successive quattro serie ne comprenderanno tanti, quanti ne occorrono per ottenere nove milioni per ciascuna.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 58 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.
Le emissioni saranno fatte dallo Stato.
Gli interessi annuali, pagabili a semestri maturati fino al 1898, e le annualità fisse d'interessi e di ammortamento per gli anni successivi, giusta il precedente articolo 3, saranno per metà a carico dello Stato, e per metà a carico del comune di Napoli.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 58 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.
Nel bilancio del ministero del tesoro verranno iscritte in appositi capitoli le somme necessarie per il servizio degli interessi e dell'ammortamento dei titoli suddetti.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 58 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.
Nel bilancio d'entrata verranno iscritte in appositi capitoli le somme per le quali il municipio di Napoli è tenuto a concorrere in detta spesa, giusta il precedente articolo 4.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 58 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.
Saranno versate nelle casse del tesoriere provinciale di Napoli, costituendone un fondo speciale di cui si terrà conto a parte:
a) il capitale di 100 milioni ricavato dalla emissione dei titoli suddetti;
b) le somme che saranno contribuite da altri enti morali per il bonificamento di cui all'articolo 1, in aggiunta ai 100 milioni, e le somme ricavate dalla vendita dei materiali provenienti dalle demolizioni od altro.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 58 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.
I contratti per le espropriazioni, per la esecuzione delle nuove opere e tutti gli atti relativi saranno stipulati dal municipio; e diverranno esecutivi quando il ministero dell'interno li abbia approvati.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 58 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.
La parte straordinaria del bilancio del comune di Napoli, relativa alle opere ed ai lavori da farsi colle somme di cui agli articoli precedenti, dovrà essere approvata anche dal ministero dell'interno.
In ogni anno dovrà erogarsi una somma non inferiore a 10 milioni di lire.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 58 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.
I pagamenti per prezzi di espropriazione e per lavori saranno fatti dal tesoriere provinciale di Napoli sul fondo di cui all'art. 7, in seguito a mandati del sindaco, corredati delle opportune liquidazioni e certificazioni viste da un delegato del ministero dei lavori pubblici.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 58 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.
E' prorogata a tutto l'anno 1900 la gestione governativa dei dazi di consumo nel comune di Napoli alle condizioni stabilite dagli articoli 5 e 6 della legge 14 maggio 1881, n. 198 (serie 3a).
Quando, detratte dal prodotto lordo le spese di amministrazione e l'annualità di 10 milioni di lire a favore del comune, avanzerà una somma superiore a lire 6.000.000, sarà corrisposta al comune una somma eguale a quattro quinti della eccedenza, la quale, unitamente ad altri cespiti da designarsi dal comune, sarà vincolata per servizio del prestito.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 58 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.
Nessuno avrà diritto a indennità per la risoluzione di contratti di locazione cagionata dalla esecuzione della presente legge.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 58 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.
Nel piano, di cui all'articolo 1, sarà determinata l'area di zone, laterali alle nuove strade, che il municipio potrà espropriare per pubblica utilità.
I termini stabiliti dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, per la procedura delle espropriazioni potranno essere abbreviati con ordinanza del prefetto da pubblicarsi a norma di legge.
L'indennità dovuta ai proprietari degl'immobili espropriati sarà determinata sulla media del valore venale e dei fitti coacervati dell'ultimo decennio, purchè essi abbiano data certa corrispondente al rispettivo anno di locazione.
In difetto di tali fitti accertati l'indennità sarà fissata sull'imponibile netto agli effetti delle imposte su terreni e su fabbricati.
I periti non dovranno, nella stima per l'indennità, tener conto dei miglioramenti e delle spese, fatti dopo la pubblicazione ufficiale del piano di risanamento.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 58 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.
Sarà esente per cinque anni dall'imposta sui fabbricati il maggior valore locativo derivante da miglioramenti e restauri per cagione di igiene.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 58 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.
Per la costruzione di nuove case ad uso di abitazione nel perimetro del piano di risanamento di cui all'art. 1, gli istituti di credito fondiario potranno far prestiti fino all'ammontare di tre quinti del valore dell'immobile, compreso il terreno sul quale presto sarà costruito risultante da perizia giurata, redatta da tre ingegneri.
Il mutuatario dovrà dare prima ipoteca sull'area, nonchè sopra lo stabile che si obbliga a costruire.
Una prima anticipazione del mutuo, non maggiore del decimo, potrà essere fatta alla firma del contratto. I pagamenti successivi potranno farsi a misura che l'edificio progredirà, in guisa che ogni quota del mutuo sia garantita dal terreno e dalle opere costruite.
Il rimborso della somma totale mutuata potrà esser fatto fra 5 anni decorrenti dall'anno successivo a quello in cui la casa verrà dichiarata abitabile.
Gli interessi non pagati dal giorno del mutuo a quello in cui comincerà il rimborso, saranno aumentati sulle rate di ammortamento e d'interesse proporzionalmente di anno in anno sino alla totale estinzione del prestito.
Gli istituti di credito fondiario potranno anche fare anticipazione in seguito all'apertura di un credito a conto corrente garantito da ipoteca alle stesse condizioni dei prestiti.
Queste disposizioni avranno effetto soltanto per un quinquennio dalla pubblicazione della presente legge.
In tutto il di più saranno applicate le leggi relative al credito fondiario.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 58 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.
Il sindaco di Napoli potrà, nel primo biennio dopo la promulgazione della presente legge, per ordinanza da pubblicarsi nei modi legali, emanare tutti i provvedimenti necessari:
a) per chiusura o risanamento di case insalubri;
b) per soppressione di pozzi o cisterne che siano per causa permanente pericolosi alla salute dei cittadini;
c) per rimozione di cause d'insalubrità delle acque o delle abitazioni;
d) per chiusura o rifazione di ogni canale o tubo di scarico delle case, o per obbligo a costruirli;
e) per obbligo al proprietario, il cui immobile manchi di acqua potabile, di fornirsene in determinato tempo;
f) per obbligo al proprietario di non impedire al condomino o all'inquilino che lo chiesa, il passaggio di tubi conduttori di acqua;
g) per multe a carico dei contravventori, le quali potranno estendersi fino al doppio della somma occorrente per l'esecuzione del lavoro ordinato;
h) per esecuzione dei lavori a carico dei contravventori.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 58 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.
E' istituita una giunta speciale di sanità per la città di Napoli che durerà due anni e un mese.
Questa giunta sarà nominata per decreto reale, e sarà composta da un magistrato di corte d'appello che la presiederà, da un membro del consiglio d'ordine degli avvocati, da un funzionario dell'ordine amministrativo, da un ingegnere del genio civile governativo, da un medico e da un chimico. A questi il consiglio provinciale aggiungerà un consigliere.
Gl'interessati potranno, al termine di quindici giorni dalla notificazione, fare opposizioni alle ordinanze del sindaco, di cui all'articolo precedente.
La giunta speciale, nel termine di quindici giorni, pronunzierà decisione definitiva, dopo aver invitato gl'interessati a fare le loro deduzioni.
Le ordinanze del sindaco e le decisioni della giunta non saranno suscettive di verun altro mezzo di impugnazione in via amministrativa o giudiziaria.
Sarà pubblicato per decreto reale il regolamento che determinerà la procedura da serbarsi dalla giunta medesima per l'esercizio della sua giurisdizione.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 58 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.
Ai comuni che ne faranno richiesta nel termine di un anno dalla pubblicazione della presente legge, potranno essere estese, per Decreto Regio, udito il consiglio di Stato, tutte o parte delle disposizioni contenute negli articoli 12, 13, 15, 16 e 17, qualora le condizioni d'insalubrità delle abitazioni o della fognatura e delle acque ne facessero manifesto bisogno.
La richiesta dovrà essere accompagnata dalla proposta delle opere necessarie al risanamento.
Lo stesso Regio Decreto conterrà la dichiarazione di pubblica utilità per le opere approvate.
A comporre la giunta di cui all'art. 17, potrà essere chiamato un giudice di tribunale od il pretore nei comuni che non sono sede di corte d'appello.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 58 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.
Con regolamento da approvarsi per Decreto reale saranno determinati i lavori da eseguirsi d'urgenza e sarà provveduto alla esecuzione della presente legge.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 15 gennaio 1885