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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 24 ottobre 2002

G.U.R.S.

15 novembre 2002, n. 52

Modalità e schemi-tipo per la redazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7.

N.d.R. Il presente è stato ANNULLATO E SOSTITUITO dal Decr. Ass. LL.PP.    3 ottobre 2003.

L'ASSESSORE PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 14, comma 12, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, nel quale si dispone che per lo svolgimento di attività di realizzazione di lavori disciplinati dalla legge medesima i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera a) e cioè:

- l'Amministrazione regionale;

- le aziende e gli enti pubblici da essa dipendenti e/o comunque sottoposti a vigilanza;

- gli enti locali territoriali e/o istituzionali e le loro associazioni e consorzi;

- gli enti ed aziende da questi dipendenti e comunque sottoposti a vigilanza;

- gli altri organismi di diritto pubblico e soggetti di diritto privato a prevalente o intera partecipazione pubblica;

- sono tenuti, preventivamente, a predisporre ed adottare, nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, un programma triennale ed i suoi aggiornamenti annuali unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso;

Considerato che il comma 12 del medesimo articolo impegna l'Assessore per i lavori pubblici a definire, con proprio decreto, gli "schemi-tipo" sulla base dei quali i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, sopra individuati, redigono ed adottano il programma triennale, i suoi aggiornamenti annuali e gli elenchi annuali dei lavori;

Visto il titolo III, capo I, del regolamento di esecuzione della legge-quadro in materia di lavori pubblici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, applicato nell'ordinamento regionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7;

Vista la legge regionale n. 48 dell'11 dicembre 1991, avente ad oggetto "Provvedimenti in tema di autonomie locali";

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Considerato che i suddetti schemi-tipo debbono conformarsi (precisandole ove necessario), alle disposizioni procedurali ed ai criteri di redazione contenuti negli articoli 14 e 14 bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, nonché, agli articoli 11, 12, 13 e 14 del citato regolamento;

Considerato altresì che, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 i programmi triennali, gli aggiornamenti annuali e gli elenchi annuali dei lavori, dopo l'adozione, debbono essere trasmessi all'osservatorio regionale dei lavori pubblici, di cui all'art. 4 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici del 21 giugno 2000, recante ad oggetto modalità e schemi-tipo per la redazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori, ai sensi dell'art. 14, comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 27 giugno 2000, n. 148);

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici del 4 agosto 2000, recante ad oggetto "Interpretazione autentica del decreto ministeriale 21 giugno 2000, n. 5374/21/65", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 giugno 2000 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 29 settembre 2000, n. 228);

Tutto quanto sopra premesso e considerato, in esecuzione dell'art. 14, comma 12, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7;

Decreta:

Art. 1

Redazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco

annuale dei lavori

I soggetti individuati dall'art. 2, comma 2, lettera a), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, per lo svolgimento di attività di realizzazione di lavori pubblici, adottano il programma triennale dei lavori pubblici e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo allegati al presente decreto e delle relative note esplicative.

Art. 2

Redazione ed approvazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali

e dell'elenco annuale dei lavori

1) Lo schema di programma, ovvero il suo aggiornamento, sono redatti entro il 30 settembre di ogni anno. Ciascuna amministrazione individua, ai sensi delle disposizioni attuative della legge regionale n. 10/1991, e successive modificazioni e del proprio ordinamento, il dirigente ovvero il responsabile della struttura competente cui è affidata la predisposizione della proposta del programma triennale e dell'elenco annuale. Il responsabile del procedimento di cui all'art. 7 della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, formula proposte e fornisce dati ed informazioni ai fini della predisposizione del programma triennale e dei relativi aggiornamenti annuali.

2) Lo schema di programma, ovvero il suo aggiornamento, prima della pubblicazione di cui al successivo art. 10 del presente decreto, sono adottati dall'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti.

3) I soggetti di cui al precedente art. 1 deliberano l'aggiornamento definitivo del programma, l'elenco dei lavori da realizzare nel primo anno di attuazione del programma stesso, denominato elenco annuale, unitamente al bilancio preventivo, di cui costituiscono parte integrante, (art. 14, comma 9, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7) ed art. 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, citato in premessa.

4) Il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori da realizzare sono inviati, dopo la loro approvazione, all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici sulla base delle schede tipo allegate al presente decreto (art. 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, citato in premessa.

Art. 3

Attività preliminari alla redazione del programma

1) Per la predisposizione del programma i soggetti di cui all'art. 1 del presente decreto analizzano, identificano e quantificano il quadro dei propri bisogni e delle relative esigenze, individuando gli interventi necessari al loro soddisfacimento (art. 11, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, citato in premessa).

Tale analisi è schematizzata in quadri di sintesi predisposti secondo la scheda 1, nella quale sono indicate, per le tipologie di intervento e le categorie di opere di cui alle tabelle 1 e 2, le finalità degli interventi ed i risultati attesi dalla loro realizzazione, il fabbisogno finanziario necessario a soddisfare le esigenze prioritarie, la quota di stanziamento assegnata, il grado stimato di soddisfacimento della domanda, indicato in valori percentuali.

2) In relazione alle disponibilità finanziarie previste nei documenti di programmazione, dei bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitale privato, in quanto suscettibili di gestione economica (art. 14, comma 2, legge n. 109/1994 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7), e dei beni immobili che possono essere oggetto di diretta alienazione (art. 19, comma 16, legge n. 109/1994 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002 n. 7), il quadro delle disponibilità finanziarie è riportato secondo lo schema della scheda 2, nella quale sono indicati, secondo le diverse provenienze, le somme complessivamente destinate all'attuazione del programma nonché gli accantonamenti obbligatori e quelli derivanti da circostanziate previsioni. Nella scheda 2, sezione B, sono riportate le indicazioni relative all'applicazione dell'art. 14, comma 4, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7.

3) I soggetti di cui al precedente art. 1 possono comunque inserire nel programma triennale i relativi interventi, ove dispongano della progettazione preliminare redatta ai sensi dell'art. 16, comma 3, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7.

Art. 4

Interventi di manutenzione

1) Gli interventi di manutenzione straordinaria sono indicati in maniera aggregata nel programma triennale per ciascuna categoria di lavori di cui alla tabella 2. In relazione all'entità del programma ed agli impegni finanziari connessi, gli interventi di manutenzione sono anche riepilogati in un apposito piano. Nell'elenco annuale gli interventi di importo superiore a 150.000 Euro sono indicati singolarmente, mentre vengono aggregati quelli di importo inferiore. In entrambi i casi è richiesta la progettazione preliminare (art. 14, comma 6, legge n. 109/1994 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7).

2) In fase di prima applicazione del presente decreto, nell'ambito dell'aggiornamento per il 2003 del piano di cui al comma 1, i soggetti di cui al precedente art. 1 riepilogano e classificano gli interventi di manutenzione straordinaria di maggior rilievo eseguiti nel corso dell'anno e avviano la programmazione di quelli da eseguire su fondi per spese di investimento.

Art. 5

Modalità di redazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e

dell'elenco annuale dei lavori

1) Il programma triennale ovvero i suoi aggiornamenti annuali e l'elenco annuale dei lavori sono redatti sulla base: dei documenti di programmazione finanziaria che sono negli obblighi dell'amministrazione, nonché degli strumenti di pianificazione di settore esistenti.

2) Nella redazione del programma triennale è indicato l'ordine di priorità, in conformità dell'art. 14, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7:

a) per categoria di lavori (attribuendo specifiche quote delle risorse complessivamente disponibili alle singole categorie);

b) per tipologia di intervento, all'interno di ogni categoria, tenuto presente che, ai sensi dell'art. 14, commi 2 e 3, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, sono prioritarie ope legis le seguenti tipologie: manutenzione, recupero del patrimonio esistente, completamento dei lavori già iniziati, interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.

Art. 6

Contenuti del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco

annuale dei lavori

1) Nel programma triennale, ovvero nei suoi aggiornamenti, vengono indicati gli elementi richiesti nelle schede 3, 4, 5 e 6. In particolare, nella scheda 5 sono sinteticamente indicate, con riferimento agli interventi programmati, le azioni da intraprendere con riguardo agli aspetti territoriali, ambientali e paesistici nonché le relazioni con le indicazioni legislative ed attuative della pianificazione di settore. Nelle schede sono anche indicati:

a) la localizzazione degli interventi;

b) l'ordine di priorità come definito dall'art. 14, comma 3, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7;

c) la codifica dell'intervento, secondo lo schema riportato nella scheda 3A, che comprende anche la classificazione dei soggetti (utilizzata ai fini del presente decreto per l'individuazione della stazione appaltante), recata nelle tabelle 1a, 1b, 1c della comunicazione dell'autorità per la vigilanza sui lavori pubblici pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 22 febbraio 2000 - supplemento ordinario n. 33;

d) stima del costo complessivo, per ciascun intervento, e relativa copertura finanziaria, nonché dell'andamento della spesa nell'arco del triennio;

e) stime dei tempi, della durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere e del collaudo.

2) Nell'elenco annuale dei lavori, redatto secondo la scheda 7 è contenuta la distinta dei lavori da realizzare nell'anno cui l'elenco si riferisce. Sono inoltre indicati: il responsabile del procedimento, l'ammontare delle risorse destinate all'esecuzione dei lavori, il trimestre e l'anno dell'effettivo utilizzo dell'opera.

3) Gli oneri indicati nell'art. 16, comma 7, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, rientrano nelle somme a disposizione della stazione appaltante.

Art. 7

Accantonamenti

1) Il quadro delle disponibilità finanziarie del programma tiene conto degli accantonamenti per far fronte alle seguenti esigenze finanziarie:

a) per accordi bonari di cui all'art. 12 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, citato in premessa.

b) per l'esecuzione dei lavori urgenti di cui agli articoli 146 e 147 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 citato in premessa, ove non sia prevista una riserva da altre poste di bilancio;

c) per l'esecuzione delle indagini e degli studi necessari a predisporre l'aggiornamento del programma triennale e dell'elenco annuale.

Art. 8

Adeguamento dell'elenco annuale a flussi di spesa

1) Ove necessario, l'elenco annuale viene adeguato in fasi intermedie, attraverso procedure definite da ciascuna amministrazione, per garantire, in relazione al monitoraggio dei lavori, la corrispondenza agli effettivi flussi di spesa.

2) Al fine di limitare la formazione dei residui passivi, le amministrazioni operano le opportune compensazioni finanziarie tra i diversi interventi e in caso di impossibilità sopravvenuta a realizzare un lavoro inserito nell'elenco annuale procedono all'adeguamento dello stesso elenco, o, ove indispensabile, del programma triennale.

3) Le operazioni di cui ai precedenti commi sono effettuate nell'osservanza delle norme di bilancio proprie delle varie amministrazioni.

Art. 9

Redazione dell'elenco dei lavori da realizzare nell'anno

1) Salvo quanto previsto al precedente art. 4, l'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale è subordinata alla preventiva approvazione in linea tecnica della progettazione definitiva redatta ai sensi dell'art. 14 della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, salvo per i lavori di manutenzione straordinaria, per i quali è sufficiente la redazione del progetto preliminare, ai sensi dell'art. 4.

2) La formulazione annuale è riepilogata nella scheda 7, avendo cura che:

- un lavoro sia inserito nell'elenco annuale, limitatamente ad uno o più lotti, purché, con riferimento all'intero lavoro, sia stata elaborata la progettazione almeno preliminare e siano state quantificate le complessive risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro. In ogni caso l'Amministrazione nomina, nell'ambito del proprio personale, un soggetto idoneo a certificare la funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto (art. 14, comma 7, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7);

- i progetti dei lavori degli enti locali siano conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati (art. 14, comma 8, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7);

- l'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, o di altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, nonché acquisibili ai sensi dell'art. 3 del decreto legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403 e successive modificazioni, (art. 14, comma 9, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7);

- siano inseriti nell'elenco annuale tutti i lavori che l'Amministrazione ritiene di dovere realizzare nel primo anno di riferimento del programma triennale, poiché ai sensi dell'art. 14, comma 9, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, un'opera non inserita nell'elenco annuale può essere realizzata solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'Amministrazione stessa al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse resesi disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie.

Art. 10

Pubblicità del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco

annuale dei lavori da realizzare nell'anno stesso

1) Ai fini della loro pubblicità e della trasparenza amministrativa lo schema di programma triennale ed i relativi aggiornamenti annuali, sono resi pubblici prima della loro approvazione, mediante affissione, per almeno 30 giorni consecutivi, nella sede dell'Amministrazione procedente, che può adottare ulteriori forme di informazione nei confronti dei soggetti comunque interessati al programma purché queste siano predisposte in modo da assicurare il rispetto dei tempi di cui al precedente art. 2, comma 2.

2) Quando il programma dell'amministrazione è redatto sulla base di un insieme di proposte provenienti da uffici periferici, la pubblicità va effettuata anche presso le sedi dei medesimi uffici.

3) Gli schemi dei programmi ed i relativi aggiornamenti annuali, successivamente alla loro adozione, sono trasmessi all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici di cui all'art. 4 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7.

Art. 11

Condizioni particolari

1) La condizione di cui al comma 6 dell'art. 14 della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 affinché un intervento possa essere incluso nel programma annuale (approvazione di una progettazione definitiva) deve essere verificata nel momento in cui l'elenco stesso viene sottoposto all'approvazione dei competenti organi, ove richiesto, unitamente ai documenti di bilancio.

2) In fase di prima applicazione, la conformità agli strumenti urbanistici dei progetti dei lavori degli enti locali compresi nell'elenco annuale, di cui al comma 8 dell'art. 14 della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, ove non sussistente al momento dell'approvazione del bilancio, dovrà essere verificata nel corso dell'anno cui si riferisce la programmazione stessa e, comunque, prima dell'avvio della fase di attuazione del programma stesso.

3) Ai sensi del precedente art. 8, gli adeguamenti al programma annuale che vengono progressivamente introdotti non necessitano di norma di misure di pubblicità o adempimenti tali da comportare un riavvio del relativo procedimento, restando in ogni caso tale valutazione rimessa alla discrezionalità dei competenti organi.

4) La formazione in più fasi del programma annuale, comporta che l'assolvimento, a carico dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, degli oneri di informazione o referto previsti nella stessa legge nei confronti dell'Osservatorio regionale dei lavori pubblici, di cui all'art. 4 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, e di altre amministrazioni non possa avvenire prima che gli atti stessi abbiano assunto carattere di definitività.

5) Resta fermo che le integrazioni all'elenco annuale di carattere sostanziale devono in ogni caso adempiere alle misure di pubblicità previste dalla legge.

Art. 12

Pubblicità

1) Dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana il presente decreto è reso accessibile a chiunque ne abbia interesse sul sito web dell'Assessorato regionale lavori pubblici www.regione.sicilia.it/lavoripubblici/ avendo cura che il relativo file possa essere utilizzato dagli utenti del sito.

Art. 13

Applicazione semplificata ed aggiornamento

1) In sede di prima applicazione della normativa in parola, la programmazione triennale e l'elenco annuale per il 2003 possono essere elaborati in via semplificata, compilando solo le schede n. 3, 4, 5 e 7.

2) L'Assessore regionale per i lavori pubblici, ove ne ravvisi l'esigenza, provvede, entro il 30 giugno di ogni anno, ad approvare le opportune modifiche, procedendo all'integrale nuova pubblicazione del testo nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, anche tenendo in considerazione le eventuali proposte di integrazione e modifica del presente decreto che i soggetti di cui al precedente art. 1 inviano, sulla base della concreta esperienza applicativa, entro il 30 marzo di ciascun anno all'Assessorato regionale dei lavori pubblici.

Ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute a redigere i programmi triennali, i loro aggiornamenti annuali e gli elenchi annuali dei lavori, a partire dai documenti da approvarsi per il bilancio preventivo dell'esercizio finanziario 2003.

Il presente decreto si applica dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 24 ottobre 2002.

SCAMMACCA DELLA BRUCA

Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato dei lavori pubblici il 31 ottobre 2002 al n. 682.

ALLEGATI

Tabella 1 - Tipologia di intervento

Cod.        Descrizione 
01          Nuova costruzione 
02          Demolizione 
03          Recupero 
04          Ristrutturazione 
05          Restauro 
06          Manutenzione ordinaria 
07          Manutenzione straordinaria 
08          Completamento 
09          Ampliamento 
99          Altro 

Tabella 2 - Categorie di opere

Cod.        Descrizione 
01          Stradali 
02          Aeroportuali 
03          Ferroviarie 
04          Marittime lacuali e fluviali 
88          Altre modalità di trasporto 
05          Difesa del suolo 
11          Opere di protezione dell'ambiente 
15          Risorse idriche 
06          Produzione e distribuzione di energia elettrica 
16          Produzione e distribuzione di energia non elettrica 
07          Telecomunicazione e tecnologie informatiche 
13          Infrastrutture per l'agricoltura 
14          Infrastrutture per la pesca 
39          Infrastrutture per le attività industriali 
40          Annona, commercio e artigianato 
31          Culto 
32          Difesa del suolo 
33          Direzionale e amministrativo 
34          Giudiziario e penitenziario 
35          Igienico sanitario 
36          Pubblica sicurezza 
37          Turistico 
08          Edilizia sociale e scolastica 
09          Altra edilizia pubblica 
10          Edilizia abitativa 
11          Beni culturali 
12          Sport e spettacolo 
30          Edilizia sanitaria 
90          Altre infrastrutture pubbliche non altrove classificate 
40          Studi e progettazioni 
41          Assistenza e consulenza 
99          Altro