
N.d.R. La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge, è stata abrogata, per effetto dell'art. 30, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L.vo 4 maggio 2001, n. 207 - art. 21.
LEGGE 17 luglio 1890, n. 6972
G.U.R.I. 22 luglio 1890, n. 171
Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. (1)
TESTO COORDINATO (al D.L.vo 4 maggio 2001, n. 207 e con annotazioni alla data 4 maggio 2001)
L'art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ha disposto che in ogni parte della legge si sostituisse l'originaria espressione "istituzioni pubbliche di beneficenza" con l'espressione "istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza".
N.d.R. La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge, è stata abrogata, per effetto dell'art. 30, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L.vo 4 maggio 2001, n. 207 - art. 21.
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
N.d.R. La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge, è stata abrogata, per effetto dell'art. 30, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L.vo 4 maggio 2001, n. 207 - art. 21.
N.d.R. La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge, è stata abrogata, per effetto dell'art. 30, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L.vo 4 maggio 2001, n. 207 - art. 21.
(modificato dall'art. 1 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841)
Sono istituzioni di assistenza e beneficenza soggette alla presente legge le opere pie ed ogni altro ente morale che abbia in tutto od in parte per fine:
a) di prestare assistenza ai poveri, tanto in istato di sanità quanto di malattia;
b) di procurarne l'educazione, l'istruzione, l'avviamento a qualche professione, arte o mestiere, od in qualsiasi altro modo il miglioramento morale ed economico.
La presente legge non innova alle disposizioni delle leggi che regolano gli istituti scolastici, di risparmio, di previdenza, di cooperazione e di credito.
Con decreto reale, promosso dal ministro dell'interno di concerto con quello dell'istruzione, possono essere dichiarati istituti scolastici e posti alla dipendenza del ministero dell'istruzione quegli istituti a favore dei ciechi, nei quali gli scopi dell'educazione o dell'istruzione, in base alle tavole di fondazione a agli statuti, siano esclusivi o abbiano una prevalenza notevole sui fini di assistenza, i quali saranno tuttavia conservati.
N.d.R. La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge, è stata abrogata, per effetto dell'art. 30, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L.vo 4 maggio 2001, n. 207 - art. 21.
(modificato dall'art. 2 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841)
Non sono compresi nelle istituzioni di assistenza e beneficenza soggette alla presente legge:
a) i comitati di soccorso ed altre istituzioni temporanee, mantenute col contributo di soci, e con oblazioni di terzi;
b) le fondazioni private destinate a pro di una o più famiglie determinate, non soggette a devoluzione a favore della beneficenza pubblica;
c) le società ed associazioni regolate dal codice civile e dal codice di commercio.
I comitati e le istituzioni di cui alla lettera a) non possono promuovere pubbliche sottoscrizioni senza la preventiva autorizzazione del sottoprefetto e sono sottoposti alla vigilanza dell'autorità medesima allo scopo di impedire abusi della pubblica fiducia.
Il sottoprefetto ha la facoltà di decretare la chiusura degli istituti privati di assistenza e beneficenza, aventi per fine di ricovero anche momentaneo, nei casi di abuso della pubblica fiducia, o di cattivo funzionamento in rapporto ai buoni costumi o all'esercizio dell'assistenza o della beneficenza.
Sono salve le attribuzioni spettanti al prefetto in materia di pubblica igiene, a norma delle leggi sanitarie.
N.d.R. La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge, è stata abrogata, per effetto dell'art. 30, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L.vo 4 maggio 2001, n. 207 - art. 21.
In ogni comune è instituita una congregazione di carità con le attribuzioni che le sono assegnate dalla presente legge.
Alla congregazione di carità saranno devoluti i beni destinati ai poveri, giusta l'art. 832 del Codice civile.
N.d.R. La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge, è stata abrogata, per effetto dell'art. 30, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L.vo 4 maggio 2001, n. 207 - art. 21.
N.d.R. La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge, è stata abrogata, per effetto dell'art. 30, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L.vo 4 maggio 2001, n. 207 - art. 21.
(modificato dall'art. 4 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841)
Le istituzioni pubbliche di assistenza beneficenza e sono amministrate dalla congregazione di carità o dai corpi morali, consigli, direzioni od altre amministrazioni speciali istituite dalle tavole di fondazione o dagli statuti regolarmente approvati.
Delle amministrazioni degli istituti che abbiano per fine l'assistenza, l'educazione e l'istruzione dei ciechi e dei sordomuti deve far parte possibilmente un rappresentante dei ciechi e dei sordomuti stessi, nominato dal ministro dell'interno, di concerto con quello dell'istruzione.
N.d.R. La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge, è stata abrogata, per effetto dell'art. 30, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L.vo 4 maggio 2001, n. 207 - art. 21.
(sostituito dall'art. 5 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841 successivamente abrogato dalla legge 4 marzo 1928, n. 413) (1)
Si riportano gli artt. 5 e 6 che sono stati prima sostituiti dall'art. 5 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841 successivamente abrogati dalla legge 4 marzo 1928, n. 413:
"Art. 5
La congregazione di carità è composta di un presidente e di quattro membri nei comuni che hanno una popolazione inferiore a 5 mila abitanti; di otto nei comuni che hanno una popolazione da 5 a 50 mila abitanti; di dodici negli altri.
Per deliberazione della congregazione di carità approvata dal consiglio comunale e dalla giunta provinciale amministrativa, può inoltre essere ammesso a far parte della congregazione stessa, avuto riguardo all'indole ed alla rilevanza della liberalità e per quanto concerna la gestione di essa, il benefattore o una fra le persone da lui designate.
Può pure, nella medesima forma, avuto riguardo all'indole dell'istituzione ed alla rilevanza del suo patrimonio, esservi ammesso il fondatore od un rappresentante di un'opera pia, amministrata dalla congregazione di carità, scelto secondo le indicazioni fornite dall'atto di fondazione.
Art. 6
Il presidente ed i membri della congregazione di carità sono eletti dal consiglio comunale nella sessione di autunno: non più della metà di essi può appartenere nel tempo stesso al consiglio comunale.
Il presidente dura in carica un quadriennio, ed i membri si rinnovano per un quarto ogni anno".
N.d.R. La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge, è stata abrogata, per effetto dell'art. 30, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L.vo 4 maggio 2001, n. 207 - art. 21.
(sostituito dall'art. 5 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841 successivamente abrogato dalla legge 4 marzo 1928, n. 413) (1)
Si riportano gli artt. 5 e 6 che sono stati prima sostituiti dall'art. 5 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841 successivamente abrogati dalla legge 4 marzo 1928, n. 413:
"Art. 5
La congregazione di carità è composta di un presidente e di quattro membri nei comuni che hanno una popolazione inferiore a 5 mila abitanti; di otto nei comuni che hanno una popolazione da 5 a 50 mila abitanti; di dodici negli altri.
Per deliberazione della congregazione di carità approvata dal consiglio comunale e dalla giunta provinciale amministrativa, può inoltre essere ammesso a far parte della congregazione stessa, avuto riguardo all'indole ed alla rilevanza della liberalità e per quanto concerna la gestione di essa, il benefattore o una fra le persone da lui designate.
Può pure, nella medesima forma, avuto riguardo all'indole dell'istituzione ed alla rilevanza del suo patrimonio, esservi ammesso il fondatore od un rappresentante di un'opera pia, amministrata dalla congregazione di carità, scelto secondo le indicazioni fornite dall'atto di fondazione.
Art. 6
Il presidente ed i membri della congregazione di carità sono eletti dal consiglio comunale nella sessione di autunno: non più della metà di essi può appartenere nel tempo stesso al consiglio comunale.
Il presidente dura in carica un quadriennio, ed i membri si rinnovano per un quarto ogni anno".
N.d.R. La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge, è stata abrogata, per effetto dell'art. 30, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L.vo 4 maggio 2001, n. 207 - art. 21.
Spetta alla congregazione di carità di curare gli interessi dei poveri del comune e di assumerne la rappresentanza legale, così innanzi all'autorità amministrativa, come dinanzi all'autorità giudiziaria.
N.d.R. La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge, è stata abrogata, per effetto dell'art. 30, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L.vo 4 maggio 2001, n. 207 - art. 21.
La congregazione di carità promuove i provvedimenti amministrativi e giudiziari di assistenza e di tutela degli orfani e minorenni abbandonati, dei ciechi e dei sordomuti poveri, assumendone provvisoriamente la cura nei casi di urgenza.
N.d.R. La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge, è stata abrogata, per effetto dell'art. 30, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L.vo 4 maggio 2001, n. 207 - art. 21.
La nomina e la rinnovazione degli amministratori di una istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, che non sia posta sotto l'amministrazione della congregazione di carità, si fanno a termini delle tavole di fondazione o dei rispettivi statuti.
N.d.R. La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge, è stata abrogata, per effetto dell'art. 30, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L.vo 4 maggio 2001, n. 207 - art. 21.
I membri della congregazione di carità e gli amministratori di ogni altra istituzione pubblica, che debbano essere eletti all'ufficio per un tempo determinato, non possono essere rieletti senza interruzione più d'una volta; salva, per le amministrazioni diverse dalla congregazione di carità, la esplicita disposizione in contrario degli statuti.
N.d.R. La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge, è stata abrogata, per effetto dell'art. 30, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L.vo 4 maggio 2001, n. 207 - art. 21.
(modificato dall'art. 3 della legge 17 giugno 1926, n. 1187)
Nonostante qualsiasi disposizione in contrario delle tavole di fondazione o degli statuti, non possono far parte della congregazione di carità o dell'amministrazione d'ogni altra istituzione pubblica di beneficenza:
a) coloro che non possono essere elettori ai termini della legge provinciale e comunale, e coloro che non sono eleggibili in ordine all'art. 30, lettere a), c), d), e), f), g), h), della legge stessa;
b) coloro che fanno parte dell'ufficio di prefettura, sottoprefettura o d'altra autorità politica, ovvero della giunta provinciale amministrativa nella provincia; gli impiegati nei detti uffici, il sindaco del comune e gli impiegati addetti all'amministrazione comunale;
c) coloro che siano stati dalla giunta provinciale amministrativa dichiarati inadempienti all'obbligo della presentazione dei conti della congregazione di carità o d'altra istituzione di assistenza e beneficenza, o responsabili delle irregolarità che cagionarono il diniego di approvazione dei conti resi, e non abbiano riportato quietanza finale del risultato della loro gestione;
d) chi abbia lite vertente con l'istituzione o congregazione, o abbia debiti liquidi verso esse e sia in mora al pagamento.
Nei casi d'esercizio d'azione popolare, si ha lite vertente quando la legale rappresentanza dell'ente abbia spiegate domande o eccezioni, principali o adesive, che, nell'istruttoria della causa o nel merito, siano in tutto o in parte contrarie all'amministratore;
e) i parenti e gli affini sino al secondo grado col tesoriere dell'istituzione di assistenza e beneficenza.
Gli ecclesiastici e ministri di culti di cui all'art. 29 della legge provinciale e comunale, possono far parte di ogni istituzione di assistenza e beneficenza diversa dalla congregazione di carità.
Essi possono inoltre far parte dei comitati di erogazione e di assistenza che le congregazioni di carità abbiano istituito, ed anche delle congregazioni stesse, nei casi contemplati dagli ultimi tre capoversi dell'art. 5.
N.d.R. La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge, è stata abrogata, per effetto dell'art. 30, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L.vo 4 maggio 2001, n. 207 - art. 21.
Si riporta il testo dell'art. 12 che è stato abrogato dall'art. 1 della legge 17 luglio 1919, n. 1176:
"Art. 12
La nomina di una donna maritata a far parte della congregazione di carità o di ogni altra istituzione di beneficenza, non ha effetto, se entro 15 giorni dalla pubblicazione prescritta dall'art. 34, non viene prodotto all'autorità politica del circondario l'atto di autorizzazione maritale, preveduto nell'art. 1743 del codice civile".
N.d.R. La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge, è stata abrogata, per effetto dell'art. 30, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L.vo 4 maggio 2001, n. 207 - art. 21.
Incorre in una penalità pecuniaria dalle 50 alle 1000 lire, salvo l'applicazione del Codice penale, quando siavi reato:
1) colui che, preesistendo un motivo d'incompatibilità stabilito nell'art. 11 e da esso conosciuto, assuma l'ufficio;
2) colui che continui ad esercitare l'ufficio, quando il motivo di incompatibilità sia sopraggiunto e gli sia noto, compiendo atti che non siano di mera conservazione o di stretta necessità: ovvero ritardando volontariamente le consegne.
Ma se consta che la persona colpita dall'incompatibilità la denunziò o ne propose il dubbio, ovvero se la esistenza dell'incompatibilità fu oggetto di discussione o anche di mero esame per parte della congregazione, del collegio o consiglio di amministrazione che doveva deliberare intorno ad essa, non ha luogo l'applicazione della penalità, sebbene al seguito dei ricorsi, o per provvedimenti d'ufficio, la incompatibilità sia stata dalle autorità superiori dichiarata esistente.
N.d.R. La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge, è stata abrogata, per effetto dell'art. 30, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L.vo 4 maggio 2001, n. 207 - art. 21.
Non possono appartenere contemporaneamente alla stessa amministrazione gli ascendenti e i discendenti, i fratelli, le sorelle, i coniugi, i suoceri e il genero o la nuora.
Tuttavia, per le amministrazioni diverse dalle congregazioni di carità, sono mantenuti i particolari statuti che dispongono diversamente.
N.d.R. La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge, è stata abrogata, per effetto dell'art. 30, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L.vo 4 maggio 2001, n. 207 - art. 21.
Chi fa parte della congregazione di carità o dell'amministrazione di ogni altra istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, non può intervenire a discussioni o deliberazioni, nè può prender parte ad atti o provvedimenti concernenti interessi suoi o dei parenti od affini sino al quarto grado, o interessi di stabilimenti da lui amministrati, o di corpi morali di cui avesse una rappresentanza, o di persone con le quali fosse legato con vincolo di società in nome collettivo o in accomandita semplice o di associazione in partecipazione.
Non può inoltre concorrere, direttamente nè indirettamente o per interposta persona, a contratti di compra e vendita, di locazione, di esazione e di appalto con la congregazione o con l'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza alla quale sia addetto: salvo che si tratti di locazioni, ovvero di compre e vendite ai pubblici incanti, e con deliberazione motivata della giunta provinciale amministrativa sia stato ammesso a concorrervi.
N.d.R. La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge, è stata abrogata, per effetto dell'art. 30, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L.vo 4 maggio 2001, n. 207 - art. 21.
La disposizione del capoverso dell'articolo precedente si applica anche a coloro che fanno parte dell'ufficio di prefettura, di sottoprefettura o di altra autorità politica, ovvero della giunta provinciale amministrativa, ed al sindaco del comune.
N.d.R. La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge, è stata abrogata, per effetto dell'art. 30, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L.vo 4 maggio 2001, n. 207 - art. 21.
I contravventori agli artt. 15 e 16 incorrono in una penalità pecuniaria dalle 50 alle 1000 lire, nella decadenza dall'ufficio di componente la congregazione di carità o di amministratore di altra istituzione di assistenza e beneficenza e nell'obbligo del risarcimento dei danni; salve le maggiori pene quando siavi reato.
L'amministrazione ha diritto alla risoluzione del contratto.
Ov'essa non faccia valere o non deduca la nullità, può farla valere o dedurla l'autorità politica.
N.d.R. La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge, è stata abrogata, per effetto dell'art. 30, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L.vo 4 maggio 2001, n. 207 - art. 21.
N.d.R. La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge, è stata abrogata, per effetto dell'art. 30, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L.vo 4 maggio 2001, n. 207 - art. 21.
Le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza devono tenere in corrente un esatto inventario di tutti i beni mobili ed immobili, ed uno stato dei diritti, crediti, pesi ed obbligazioni coi titoli relativi.
N.d.R. La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge, è stata abrogata, per effetto dell'art. 30, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L.vo 4 maggio 2001, n. 207 - art. 21.
Dell'inventario e delle successive aggiunte e variazioni è data comunicazione al sindaco ed alla giunta provinciale amministrativa, nel termine e nelle forme stabilite dal regolamento.
N.d.R. La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge, è stata abrogata, per effetto dell'art. 30, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L.vo 4 maggio 2001, n. 207 - art. 21.
(sostituito dall'art. 6 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841)
Le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di prima classe debbono formare ogni anno, nei limiti e nei modi fissati dal regolamento, il bilancio preventivo.
Le amministrazioni delle istituzioni di seconda classe debbono formare il bilancio preventivo ogni tre anni. Qualunque variazione da apportare, per circostanze sopravvenute, al bilancio di tali istituzioni, durante il triennio, deve essere sottoposta all'approvazione tutoria.
In ogni provincia le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di seconda classe debbono essere distribuite in tre gruppi, a cura del prefetto, il quale stabilisce, per ciascuno dei gruppi, l'anno iniziale del bilancio triennale, a decorrenza dal 1925.
N.d.R. La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge, è stata abrogata, per effetto dell'art. 30, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L.vo 4 maggio 2001, n. 207 - art. 21.
(sostituito dall'art. 7 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841 e successivamente dall'art. 1 del R.D.L. 20 febbraio 1927, n. 257)
Le amministrazioni di tutte le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza devono formare ogni anno, nei termini e nei modi stabiliti nel regolamento, il conto consuntivo corredato dal conto del tesoriere e da una relazione sul risultato morale della gestione.
I tesorieri devono rendere annualmente il conto nel termine di un mese dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.
Qualora il conto non sia presentato entro tale termine il prefetto lo fa compilare di ufficio a spese dei tesorieri i quali incorrono, inoltre, in una multa da lire 1000 a lire 10.000 da stabilirsi dal prefetto e che viene devoluta a favore delle casse di previdenza per le pensioni agli impiegati ed ai salariati degli enti locali, nella misura, per ciascun istituto, da fissarsi dal prefetto stesso.
Le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza devono discutere il conto nel termine di due mesi dal giorno in cui sia stato presentato. Ove la discussione non avvenga entro tale termine l'esame del conto è deferito al prefetto che lo esegue per mezzo di apposito commissario in sostituzione dell'amministrazione. Il commissario accerta anche le ragioni della mancata discussione del conto e ne riferisce al prefetto per i provvedimenti disciplinari da adottarsi a carico del segretario o del ragioniere, qualora la mancata discussione del conto sia ad essi da imputarsi.
Della deliberazione dell'amministrazione o del commissario sul conto è data notizia al contabile in quanto porti variazioni al carico o discarico ed agli amministratori che fossero dichiarati responsabili con notifica per mezzo del messo comunale, contenente l'invito a prenderne cognizione entro trenta giorni nella segreteria dell'istituzione, insieme al conto, alla relativa deliberazione ed a tutti gli atti ed i documenti che vi si riferiscono.
Contemporaneamente il presidente della istituzione, per mezzo di avviso affisso per otto giorni all'albo pretorio del comune, informa il pubblico dell'avvenuta deliberazione del conto e del deposito di esso nell'ufficio di segreteria. Entro otto giorni dall'ultimo del deposito di cui al comma precedente il contabile e gli amministratori, nonchè qualunque cittadino, possono presentare in iscritto, senza spesa, rispettivamente le loro deduzioni e i loro ricorsi.
Trascorso il termine suindicato il conto è trasmesso all'ufficio di prefettura con i documenti giustificativi della entrata e della spesa ed è sottoposto al giudizio del consiglio di prefettura, il quale deve decidere nel termine di sei mesi, udite, ove lo richiedano, le parti interessate. (1)
La decisione del consiglio di prefettura viene pubblicata nei modi di cui al comma sesto e contro di essa è ammesso ricorso alla corte dei conti, anche da parte di qualunque cittadino ancorchè non abbia previamente reclamato al consiglio di prefettura.
Nel caso che il ricorso sia prodotto da un cittadino qualsiasi, il termine relativo decorre dall'ultimo giorno della pubblicazione della decisione del consiglio di prefettura ai sensi del comma precedente.
La Corte costituzionale con sentenza n. 55, del 3 giugno 1966, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del comma annotato, limitatamente alla parte in cui dispone che il conto "è sottoposto al giudizio del Consiglio di prefettura, il quale deve decidere entro sei mesi, udite, ove lo richiedano, le parti interessate".
N.d.R. La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge, è stata abrogata, per effetto dell'art. 30, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L.vo 4 maggio 2001, n. 207 - art. 21.
(sostituito dall'art. 8 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841)
La riscossione delle entrate ed il servizio di tesoreria sono di regola affidati all'esattore comunale.
Solo in vista di circostanze eccezionali, il sottoprefetto può autorizzare l'appalto di tale servizio a un tesoriere speciale; ed in questo caso al tesoriere si dovrà corrispondere di regola un compenso non superiore a quello che avrebbe percepito l'esattore comunale.
I tesorieri debbono prestare cauzione nei modi stabiliti dal regolamento.
Le deliberazioni relative ai servizi di riscossione e tesoreria ed alle cauzioni dei tesorieri sono soggette all'approvazione del sottoprefetto.
N.d.R. La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge, è stata abrogata, per effetto dell'art. 30, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L.vo 4 maggio 2001, n. 207 - art. 21.
Le somme eccedenti i bisogni ordinari debbono essere depositate ad interesse presso le casse di risparmio postali, ovvero presso altro istituto di credito o risparmio, designato dalla rappresentanza dell'istituto di assistenza e beneficenza con l'approvazione della giunta provinciale amministrativa.
Ai depositi nelle casse postali di risparmio non è applicabile il disposto degli artt. 4 e 6 della legge 27 maggio 1875, n. 2779.
N.d.R. La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge, è stata abrogata, per effetto dell'art. 30, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L.vo 4 maggio 2001, n. 207 - art. 21.
Le entrate degli istituti pubblici di assistenza e beneficenza si riscuotono secondo le norme vigenti per la riscossione delle entrate comunali.
Questa disposizione non si applica alla riscossione, durante la vita del benefattore, delle oblazioni o sottoscrizioni volontarie a scopo di beneficenza, la quale è regolata dalle leggi concernenti l'esecuzione delle obbligazioni civili.
N.d.R. La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge, è stata abrogata, per effetto dell'art. 30, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L.vo 4 maggio 2001, n. 207 - art. 21.
(modificato dall'art. 14 del D.P.R. 19 agosto 1954, n. 968)
Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono ammesse di diritto al patrocinio gratuito quando concorra a loro favore la condizione preveduta dal n. 2 dell'art. 9 del R.D. 6 dicembre 1865, n. 2627. E' derogato all'art. 1 dell'allegato D alla legge del 19 luglio 1880, n. 5536.
Con l'autorizzazione della giunta provinciale amministrativa può essere aggiunto al difensore ufficioso un altro difensore.
Il prefetto può intervenire in tutti i giudizi nei quali sia interessata la pubblica beneficenza, in qualunque stato e grado si trovino, ed agire anche con qualsiasi mezzo di impugnativa contro le sentenze già pronunciate in tale materia.
N.d.R. La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge, è stata abrogata, per effetto dell'art. 30, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L.vo 4 maggio 2001, n. 207 - art. 21.
(sostituito dall'art. 10 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841)
Le alienazioni, locazioni od altri simili contratti, e gli appalti delle cose ed opere per un valore complessivo di oltre lire 2.500.000, per le istituzioni di prima classe, e di oltre lire 400.000, per le istituzioni di seconda classe, debbono essere fatti, sotto pena di nullità, all'asta pubblica, con le forme stabilite per i contratti e per le opere dello Stato. (1)
Il sottoprefetto può consentire, con provvedimento motivato, la trattativa o la licitazione privata, o altre forme di contrattazione.
I valori sono stati elevati dall'art. 4 della legge 26 aprile 1954, n. 251.
N.d.R. La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge, è stata abrogata, per effetto dell'art. 30, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L.vo 4 maggio 2001, n. 207 - art. 21.
I beni immobili delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza devono di regola essere dati in affitto colle forme fissate dal regolamento.
Pei beni rustici devesi aver riguardo, secondo la natura della coltivazione, alle consuetudini locali.
N.d.R. La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge, è stata abrogata, per effetto dell'art. 30, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L.vo 4 maggio 2001, n. 207 - art. 21.
Le somme da investirsi debbono essere impiegate in titoli del debito pubblico dello Stato, o in altri titoli emessi o garantiti dallo Stato.
Ove i titoli non siano nominativi debbono essere depositati, se e come verrà determinato caso per caso dalla giunta provinciale amministrativa.
Le somme suddette possono tuttavia, con l'autorizzazione della giunta amministrativa, essere impiegate nel miglioramento del patrimonio esistente, nei casi nei quali sia evidente la maggiore utilità di tale impiego.
N.d.R. La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge, è stata abrogata, per effetto dell'art. 30, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L.vo 4 maggio 2001, n. 207 - art. 21.
(sostituito dall'art. 11 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841)
Quando gli amministratori e gli impiegati di un'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, con dolo o colpa grave, ancorchè non vi siano gli estremi di reato, abbiano recato un danno economico all'istituzione, la giunta provinciale amministrativa, d'ufficio o su richiesta dell'autorità di vigilanza, procede in via amministrativa all'accertamento del danno, indicando quali persone ne appariscano responsabili e per quale ammontare.
Le deliberazioni della giunta provinciale amministrativa non pregiudicano le ragioni dell'istituzione, nè quelle degli amministratori o degli impiegati, ma servono per ottenere dall'autorità giudiziaria provvedimenti conservativi e valgono anche, con l'omologazione del tribunale in camera di consiglio, come titolo per prendere iscrizione ipotecaria di garanzia sui beni delle persone indicate come responsabili.
La domanda per i provvedimenti conservativi e per la omologazione agli effetti dell'iscrizione ipotecaria, nonchè l'azione giudiziaria di responsabilità, quando è preceduta dalla declaratoria della giunta provinciale amministrativa, può essere promossa dall'autorità di vigilanza, qualora l'ente che si presume danneggiato, malgrado l'invito dell'autorità medesima, non vi adempia.
N.d.R. La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge, è stata abrogata, per effetto dell'art. 30, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L.vo 4 maggio 2001, n. 207 - art. 21.
(modificato dall'art. 17 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841 e successivamente dall'art. 3 del D.L. 20 febbraio 1927, n. 257)
Le cause di responsabilità dipendenti dalla gestione amministrativa delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sono di competenza dei tribunali ordinari.
Gli amministratori che abbiano ordinato spese o contratto impegni senza legale autorizzazione ovvero abbiano dato esecuzione a provvedimenti comunque adottati nei modi di legge ne rispondono in proprio e in solido.
Gli amministratori incorrono ugualmente nella responsabilità di cui al comma precedente:
a) quando abbiano proceduto a locazioni, alienazioni, acquisti, appalti di cose e d'opere senza l'osservanza delle relative disposizioni di legge;
b) quando abbiano trascurata la riscossione delle entrate patrimoniali dell'ente e ne sia derivato un danno a quest'ultimo;
c) quando abbiano proposto lo stanziamento di entrate puramente figurative dirette a pareggiare fittiziamente il bilancio, ancorchè le relative proposte siano state deliberate ed approvate nei modi di legge.
Alla stessa responsabilità soggiace chiunque, dall'esattore-tesoriere in fuori, s'ingerisce, senza legale autorizzazione, nel maneggio di denari o di valori di una istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, e ciò senza pregiudizio delle pene portate dal codice penale contro coloro che, senza titolo, s'ingeriscono in pubbliche funzioni.
[Le cause di responsabilità, di cui ai precedenti commi, potranno essere iniziate d'ufficio o su richiesta dell'autorità di vigilanza o su istanza di qualsiasi cittadino e decise anche separatamente dall'esame e dal giudizio sul conto.] (1)
La Corte costituzionale con sentenza n. 55, del 3 giugno 1966, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del comma annotato.
N.d.R. La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge, è stata abrogata, per effetto dell'art. 30, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L.vo 4 maggio 2001, n. 207 - art. 21.
(modificato dall'art. 18 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841)
Le congregazioni di carità e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che, avuto riguardo alla specie ed alla rilevanza delle loro rendite ed alla specie della beneficenza nella quale vengono erogate, richiedano l'opera di un personale stipendiato, debbono stabilirne la pianta organica e fissarne con speciale regolamento i diritti e le attribuzioni.
Fuori dei casi preveduti nella prima parte di questo articolo, le congregazioni di carità e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza hanno facoltà di usare, per l'amministrazione loro affidata, dei locali e valersi dell'opera degli impiegati del comune, ovvero degli impiegati dipendenti da altre istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.
Per la nomina dei primari specialisti degli ospedali, qualunque sia l'importanza dell'istituto, e per quella degli altri medici primari ospedalieri, quando si tratti di ospedale che abbia almeno 500 letti, è obbligatorio il pubblico concorso.
A parità di merito sono preferiti, tra i vincitori del concorso, quei concorrenti che già prestino servizio presso l'ospedale come assistente o aiuto o che abbiano conseguito la nomina a tali posti in seguito a concorso anche se abbiano superato i limiti di età prescritti dal bando.
In caso di dissenso, il sottoprefetto determina se e con quali condizioni tali facoltà possono essere esercitate.
N.d.R. La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge, è stata abrogata, per effetto dell'art. 30, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L.vo 4 maggio 2001, n. 207 - art. 21.
Il governo del Re curerà che alle istituzioni di assistenza e beneficenza siano applicate le disposizioni seguenti, ogni qualvolta la composizione dei loro consigli amministrativi e il loro ordinamento amministrativo ne comportino l'applicazione salve le equivalenti o maggiori guarentigie che i particolari statuti abbiano stabilito:
1) le deliberazioni delle congregazioni di carità e delle rappresentanze delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza debbono essere prese coll'intervento della metà più uno di coloro che le compongono, ed a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti;
2) i processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal segretario e, per le istituzioni che non hanno impiegati, da uno fra gli amministratori designati al principio d'ogni anno. I verbali sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti. Quando alcuno degli intervenuti si allontani o ricusi di firmare, ne sarà fatta menzione;
3) gli amministratori, che senza giustificato motivo non intervengano per tre mesi consecutivi alle sedute, decadono dalla carica. La decadenza è pronunziata dai rispettivi consigli ed il prefetto la può promuovere;
4) i mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico pel tesoriere se non sono muniti delle firme del presidente e di quello fra i membri dell'amministrazione che sopraintende al servizio cui si riferisce il mandato, od, in diretto, del membro anziano;
5) quando a capo delle istituzioni di assistenza e beneficenza non si trovino uno o più amministratori stipendiati o permanenti, ma le stesse istituzioni richiedano l'opera di più impiegati di segreteria, ogni dichiarazione, provvedimento, contratto, e in generale ogni atto che emani dalla istituzione, dovrà, oltre la firma di chi abbia la rappresentanza dell'ente, avere la firma dell'impiegato capo di ufficio che sarà designato negli statuti. Questi parteciperà con gli amministratori alla responsabilità degli atti medesimi nei modi e limiti che saranno stabiliti negli statuti stessi.
N.d.R. La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge, è stata abrogata, per effetto dell'art. 30, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L.vo 4 maggio 2001, n. 207 - art. 21.
All'applicazione delle disposizioni contenute nel precedente articolo il governo del Re provvederà:
a) per le istituzioni nuove, nell'atto di approvazione dei loro statuti;
b) per le istituzioni i cui statuti sono ai termini della presente legge sottoposti a revisione obbligatoria, nei provvedimenti da prendersi al seguito della detta revisione;
c) per tutte le altre istituzioni, nei modi e nei termini che saranno stabiliti nelle disposizioni transitorie per l'attuazione della presente legge.
N.d.R. La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge, è stata abrogata, per effetto dell'art. 30, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L.vo 4 maggio 2001, n. 207 - art. 21.
Le deliberazioni delle amministrazioni pubbliche di beneficenza, per le quali è richiesta l'approvazione della giunta provinciale amministrativa, e quelle concernenti la nomina, elezione e rielezione degli amministratori sono pubblicate per copia entro otto giorni dalla loro data, nelle forme delle deliberazioni dei consigli comunali.
Nello stesso termine deve essere rimessa alla autorità politica del circondario una copia dei verbali contenenti le deliberazioni menzionate nella prima parte di quest'articolo.
N.d.R. La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge, è stata abrogata, per effetto dell'art. 30, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L.vo 4 maggio 2001, n. 207 - art. 21.
N.d.R. La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge, è stata abrogata, per effetto dell'art. 30, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L.vo 4 maggio 2001, n. 207 - art. 21.
Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono poste sotto la tutela della giunta provinciale amministrativa.
N.d.R. La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge, è stata abrogata, per effetto dell'art. 30, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L.vo 4 maggio 2001, n. 207 - art. 21.
(sostituito dall'art. 19 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841)
Sono soggetti all'approvazione della giunta provinciale amministrativa:
a) i bilanci preventivi, la destinazione delle nuove e maggiori entrate e lo storno di fondi da capitolo a capitolo, quando per se stesso, oppure cumulato con altri storni precedentemente effettuati, diminuisca o aumenti, rispettivamente, i capitoli, cui si riferisce, in ragione di più di un quarto dello stanziamento originario di spesa annua;
b) le deliberazioni relative a locazioni e conduzioni di immobili per un periodo eccedente i nove anni;
c) le deliberazioni relative a trasformazioni o diminuzioni di patrimonio delle istituzioni di prima classe per un valore superiore a lire 3000 e quelle delle altre istituzioni per un valore superiore a lire 1000;
d) le deliberazioni delle istituzioni di prima classe per stare in giudizio nelle liti che in prima istanza siano di competenza dei tribunali e tutte le deliberazioni per stare in giudizio delle istituzioni di seconda classe, fatta in ogni caso eccezione per i provvedimenti conservativi nei casi di urgenza e salvo, in questi casi, l'obbligo di chiedere immediatamente l'approvazione;
e) le deliberazioni che stabiliscono o modifichino le piante organiche degli impiegati e salariati;
f) i regolamenti interni di amministrazione.
Alle sedute della giunta assiste, con voto consultivo il ragioniere capo della prefettura, quando siano trattati affari attinenti alla finanza delle istituzioni.
N.d.R. La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge, è stata abrogata, per effetto dell'art. 30, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L.vo 4 maggio 2001, n. 207 - art. 21.
Qualora la giunta amministrativa non abbia, prima che incominci il nuovo esercizio, approvato in tutto o in parte il bilancio preventivo, sarà per la parte non approvata applicato l'ultimo preventivo che ottenne l'approvazione.
N.d.R. La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge, è stata abrogata, per effetto dell'art. 30, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L.vo 4 maggio 2001, n. 207 - art. 21.
Si riporta il testo dell'art. 38 che è stato fuso con l'art. 36, dall'art. 19 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841:
"Art. 38
Nessuno storno di fondi da capitolo a capitolo potrà farsi nei bilanci, senza la preventiva autorizzazione della giunta provinciale amministrativa".
N.d.R. La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge, è stata abrogata, per effetto dell'art. 30, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L.vo 4 maggio 2001, n. 207 - art. 21.
(sostituito dall'art. 20 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841)
La giunta provinciale amministrativa, in occasione dell'esame dei bilanci preventivi:
1) cura che le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riducano al minimo necessario le spese di amministrazione, ed in caso di inadempienza, vi provvederà direttamente: quando occorra a tal uopo una modifica degli statuti o dei regolamenti, invita le amministrazioni a farne proposta entro un congruo termine, salvi i provvedimenti d'ufficio a norma dell'art. 45 della legge;
2) stanzia nei bilanci delle istituzioni, le cui rendite siano destinate a sussidi di carattere indeterminato, quando gli amministratori non vi abbiano provveduto, non meno di un terzo delle rendite stesse per l'assistenza dei fanciulli poveri che non possano essere assistiti come esposti, e più specialmente per sussidiare i figli legittimi o riconosciuti dai genitori, quando si trovino in istato di abbandono materiale o morale;
3) inscrive in bilancio le spese obbligatorie in base alle leggi, agli statuti ed ai regolamenti, quando gli amministratori non vi abbiano provveduto.
N.d.R. La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge, è stata abrogata, per effetto dell'art. 30, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L.vo 4 maggio 2001, n. 207 - art. 21.
La giunta provinciale amministrativa, prima di deliberare intorno agli atti che sono soggetti ad approvazione, può ordinare, a spese della istituzione di assistenza e beneficenza, quelle verifiche o perizie che creda necessarie al suo controllo.
N.d.R. La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge, è stata abrogata, per effetto dell'art. 30, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L.vo 4 maggio 2001, n. 207 - art. 21.
Un sommario delle deliberazioni della giunta provinciale amministrativa in materia di tutela deve essere pubblicato nel bollettino della prefettura.
N.d.R. La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge, è stata abrogata, per effetto dell'art. 30, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L.vo 4 maggio 2001, n. 207 - art. 21.
Contro i provvedimenti della giunta provinciale amministrativa la rappresentanza delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, i prefetti, e chiunque altro vi abbia interesse possono ricorrere, nel termine di quindici giorni, al ministro dell'interno, il quale provvede definitivamente.
N.d.R. La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge, è stata abrogata, per effetto dell'art. 30, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L.vo 4 maggio 2001, n. 207 - art. 21.
Si riporta il testo dell'art. 43 che è stato abrogato dall'art. 22 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841:
"Art. 43
Quando una istituzione di beneficenza sia mantenuta col concorso dello Stato, le attribuzioni della giunta amministrativa sono esercitate dal ministro dell'interno, d'accordo col ministro competente; e contro i decreti del ministro è ammesso il ricorso ai termini dell'articolo precedente.
Anche di queste attribuzioni il ministro dell'interno può far delegazione ai prefetti".
N.d.R. La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge, è stata abrogata, per effetto dell'art. 30, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L.vo 4 maggio 2001, n. 207 - art. 21.
N.d.R. La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge, è stata abrogata, per effetto dell'art. 30, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L.vo 4 maggio 2001, n. 207 - art. 21.
(modificato dall'art. 13 del D.P.R. 19 agosto 1954, n. 968)
Al ministro dell'interno spetta l'alta sorveglianza sulla pubblica beneficenza. Esso invigila sul regolare andamento delle istituzioni, ne esamina le condizioni così nei rapporti amministrativi come in relazione ai loro fini, e cura l'osservanza della presente legge, delle tavole di fondazione, degli statuti e dei regolamenti.
In ogni provincia il prefetto incarica un consigliere di prefettura di vigilare sull'osservanza delle leggi in materia di pubblica assistenza e beneficenza.
N.d.R. La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge, è stata abrogata, per effetto dell'art. 30, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L.vo 4 maggio 2001, n. 207 - art. 21.
Qualora la giunta provinciale amministrativa o le amministrazioni non ottemperino alla disposizione dell'art. 39, spetta al prefetto di fare al Ministero dell'interno le proposte che crederà necessarie.
N.d.R. La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge, è stata abrogata, per effetto dell'art. 30, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L.vo 4 maggio 2001, n. 207 - art. 21.
(modificato dall'art. 23 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841)
Salva la facoltà di dare, a norma delle leggi, i provvedimenti richiesti da urgente necessità per tutelare gli interessi dell'istituto di assistenza e di beneficenza, quando un'amministrazione, dopo esservi stata invitata, non si conformi alle norme di legge o agli statuti e regolamenti della istituzione ovvero pregiudichi gli interessi della medesima, può essere sciolta con decreto del prefetto, previo il parere del consiglio di prefettura.
N.d.R. La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge, è stata abrogata, per effetto dell'art. 30, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L.vo 4 maggio 2001, n. 207 - art. 21.
Se l'amministrazione disciolta è la congregazione di carità, la gestione temporanea spetta di diritto alla giunta municipale: questa può farne delegazione ad uno o più dei suoi membri.
Entro due mesi dalla data del decreto di scioglimento, il consiglio comunale deve nominare la nuova congregazione.
Ove si venga allo scioglimento della nuova congregazione per gli stessi motivi per i quali fu sciolta la precedente, col decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, coll'incarico della gestione per non più di tre mesi.
L'indennità del commissario è a carico del comune, salvo rivalsa contro chi di ragione.
N.d.R. La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge, è stata abrogata, per effetto dell'art. 30, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L.vo 4 maggio 2001, n. 207 - art. 21.
(modificato dall'art. 23 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841)
Quando un'istituzione di pubblica assistenza e beneficenza interessi più provincie o più comuni, può, nei casi contemplati dall'art. 46, essere sciolta l'amministrazione e nominato un commissario che ne assume la gestione temporanea; per non più di sei mesi, se l'istituzione interessi una sola provincia o comuni di una sola provincia; per non più di un anno, se interessi più provincie o comuni di diverse provincie.
Il provvedimento è adottato con decreto dal prefetto, previo parere del consiglio di prefettura nel primo caso; con decreto del Ministro dell'interno nel secondo.
L'indennità per il commissario è a carico dell'istituzione, salvo rivalsa contro chi di ragione.
N.d.R. La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge, è stata abrogata, per effetto dell'art. 30, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L.vo 4 maggio 2001, n. 207 - art. 21.
Trattandosi dello scioglimento di altra istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, la gestione temporanea spetta di diritto alla congregazione di carità, sino a che non sia ricostituita l'amministrazione ordinaria.
Alla detta ricostituzione dovrà provvedersi entro sei mesi.
N.d.R. La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge, è stata abrogata, per effetto dell'art. 30, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L.vo 4 maggio 2001, n. 207 - art. 21.
(modificato dall'art. 24 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841)
Il sottoprefetto, di propria iniziativa, o sulla domanda dell'autorità comunale, può ordinare in ogni tempo inchieste sugli uffici e gli atti amministrativi delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e la verifica dello stato di cassa dei tesorieri.
Quando l'amministrazione di una istituzione, malgrado le ingiunzioni dell'autorità superiore, non compia un atto reso obbligatorio da leggi o regolamenti, o non spedisca i mandati, il sottoprefetto provvede di ufficio per mezzo di un delegato speciale.
Quando gravi motivi di interesse dell'istituto, o di ordine pubblico lo richiedono, il sottoprefetto può anche sospendere le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, riferendone al prefetto, per gli ulteriori provvedimenti a norma dell'art. 46.
Pel rimborso delle spese di missione e di ogni altra indennità che possa essere dovuta dagli amministratori e dagli impiegati, si provvede ai termini degli articoli 29 e 30.
N.d.R. La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge, è stata abrogata, per effetto dell'art. 30, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L.vo 4 maggio 2001, n. 207 - art. 21.
(modificato dall'art. 25 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841)
La fondazione di nuove istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, con amministrazione propria, è fatta con decreto reale, previo parere del Consiglio di Stato.
Nella domanda o proposta di fondazione devesi indicare con quali mezzi s'intenda adempiere allo scopo, tenuto conto dello svolgimento che l'istituzione possa ricevere nell'avvenire.
La fondazione di nuove istituzioni può anche essere promossa d'ufficio dal prefetto o dal sottoprefetto.
Contro il provvedimento che autorizza o nega la fondazione di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza è ammesso il ricorso, anche per il merito, al consiglio di Stato in sede giurisdizionale.
N.d.R. La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge, è stata abrogata, per effetto dell'art. 30, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L.vo 4 maggio 2001, n. 207 - art. 21.
(modificato dall'art. 26 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841)
Il sottoprefetto può chiedere copia delle deliberazioni e dei provvedimenti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per le quali non sia richiesta l'approvazione tutoria.
L'esecutorietà delle deliberazioni di cui venga richiesta copia rimane sospesa di diritto.
Quando la deliberazione o il provvedimento contengano violazioni di legge o di regolamento o di statuti speciali aventi forza di legge, il sottoprefetto può pronunciarne l'annullamento con decreto motivato entro quindici giorni da quello in cui ne abbia ricevuta copia.
Contro il decreto del sottoprefetto, che dev'essere comunicato immediatamente all'amministrazione dell'istituto, l'amministrazione medesima e gli interessati, entro il termine di giorni quindici, possono ricorrere al prefetto che decide con provvedimento definitivo.
S'intendono sempre riservate le facoltà di provvedere nei modi e termini di cui agli artt. 46 e 50.
Rimangono egualmente salve le nullità di diritto concernenti le deliberazioni e i provvedimenti presi in adunanze illegali o sopra oggetti estranei alle attribuzioni dei consigli e rappresentanze delle istituzioni di beneficenza, o quando si siano violate le disposizioni delle leggi.
Tali nullità, qualora siano stati lasciati decorrere i termini di cui sopra, saranno pronunciate, al seguito di ricorso delle parti interessate o d'ufficio, con decreto reale, udito il consiglio di Stato.
N.d.R. La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge, è stata abrogata, per effetto dell'art. 30, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L.vo 4 maggio 2001, n. 207 - art. 21.
(aggiunto dall'art. 27 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841 e successivamente abrogato dall'art. 3 del D.L.L. 22 marzo 1945, n. 173) (1)
Si riporta il testo dell'art. 52-bis che è stato aggiunto dall'art. 27 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841 e successivamente abrogato dall'art. 3 del D.L.L. 22 marzo 1945, n. 173:
"Art. 52-bis
Il sottoprefetto deve curare il coordinamento delle varie forme di assistenza e beneficenza e dei vari modi di erogazione nei singoli comuni e nell'interno circondario.
A questo scopo:
a) vigila sulla gestione delle congregazioni di carità e delle istituzioni elemosiniere, affinchè l'erogazione della beneficenza si compia a seconda delle norme stabilite dalla legge e dai regolamenti;
b) promuove e, occorrendo, costituisce d'ufficio federazioni fra le istituzioni di assistenza e beneficenza del circondario;
c) riceve le istanze di ricovero o di sussidio, da chiunque trasmesse o presentate, e le indirizza a quelle fra le istituzioni pubbliche o private di assistenza e beneficenza esistenti nel circondario, che ritenga più adatte a provvedere: a tal fine, le amministrazioni delle istituzioni pubbliche dovranno comunicare al sottoprefetto copia dei loro statuti e delle successive modificazioni, ed, entro il mese di gennaio di ogni anno, un prospetto indicante le somme e i posti che siano disponibili o si prevedano tali durante l'anno, e le vacanze di tali posti appena si verifichino;
d) provvede che dalle congregazioni di carità e dalle altre istituzioni pubbliche siano fornite alle istituzioni ed associazioni private di assistenza e beneficenza le notizie che si reputino utili al migliore coordinamento delle rispettive funzioni, e specialmente gli elenchi delle persone sussidiate e dei minorenni moralmente o materialmente abbandonati;
e) decide sui ricorsi che vengono presentati contro la concessione o il diniego di posti di ricovero, di assegni e di erogazioni di qualunque natura da parte delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, quando si adduca che importino violazioni di leggi, di regolamenti o di statuti speciali aventi forza di legge. Se accoglie i ricorsi, annulla le deliberazioni impugnate e provvede in merito. Può anche annullare di ufficio le concessioni ed erogazioni che siano state fatte illegalmente o con favoritismi".
N.d.R. La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge, è stata abrogata, per effetto dell'art. 30, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L.vo 4 maggio 2001, n. 207 - art. 21.
(aggiunto dall'art. 27 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841)
Al sottoprefetto è commessa la protezione dell'infanzia abbandonata nel circondario.
A questo scopo:
a) vigila perchè le congregazioni di carità adempiano agli obblighi loro imposti dalle vigenti leggi, per la rappresentanza legale dei poveri e la tutela degli orfani e minorenni abbandonati, dei ciechi e dei sordomuti poveri e per la ricerca dei parenti obbligati alla prestazione degli alimenti;
b) cura che gli stabilimenti indicati nell'art. 262 del codice civile diano avviso della dimissione dei ricoverati, per iscritto, alla competente congregazione di carità ed al procuratore del Re.
Una copia di tale avviso deve essere trasmessa al sottoprefetto al quale devono altresì comunicarsi, da tutti gli istituti che hanno per iscopo di ricoverare fanciulli o fanciulle, le dimissioni dei medesimi;
c) invigila che, avvenuta la dimissione di un fanciullo, siano adottati i necessari provvedimenti perchè il medesimo non rimanga privo di legale rappresentanza, e perchè si provveda nel miglior modo per il suo collocamento.
A tal fine, deve favorire la costituzione, nei singoli comuni, di società di patronato, specialmente per le fanciulle moralmente e materialmente abbandonate;
d) invigila sui fanciulli, ai termini delle leggi vigenti, denunciando, ove occorra, all'autorità giudiziaria i fatti che vengono a sua conoscenza, i quali possono importare la perdita della patria potestà, della tutela legale, della qualità di tutore, e cura che in questi casi si provveda alla legale rappresentanza dei minorenni.
A tale effetto, il procuratore del Re dovrà comunicare al sottoprefetto copia delle sentenze che, riguardo ad uno o ad entrambi i genitori, importino privazione del diritto di patria potestà, della tutela legale e della qualità di tutore, in base agli artt. 20, n. 5, 33, 349 e 392 del codice penale, 233 del codice civile, 113 e 116 della legge 30 giugno 1889, n. 6144, sulla pubblica sicurezza, 1 e 2 della legge 21 dicembre 1873, n. 1733, sul divieto dell'impiego dei fanciulli in professioni girovaghe;
e) denuncia pure i fatti pervenuti a sua notizia, i quali possano costituire contravvenzione alla legge sul lavoro dei fanciulli ed alle altre disposizioni emanate a tutela di questi.
N.d.R. La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge, è stata abrogata, per effetto dell'art. 30, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L.vo 4 maggio 2001, n. 207 - art. 21.
Si riporta il testo dell'art. 53 che è stato abrogato dall'art. 24 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841:
"Art. 53
I prefetti, di propria iniziativa o sulla domanda della autorità comunale, possono ordinare in ogni tempo la ispezione degli uffici e degli atti amministrativi della congregazione di carità e delle altre istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, e la verifica dello stato di cassa dei tesorieri.
L'autorità politica del circondario può, nelle stesse condizioni, ordinare la verifica dello stato di cassa dei tesorieri".
N.d.R. La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge, è stata abrogata, per effetto dell'art. 30, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L.vo 4 maggio 2001, n. 207 - art. 21.
N.d.R. La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge, è stata abrogata, per effetto dell'art. 30, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L.vo 4 maggio 2001, n. 207 - art. 21.
Sono concentrate nella congregazione di carità le istituzioni elemosiniere.
Debbono pure essere amministrati dalla congregazione di carità i fondi delle altre istituzioni che siano destinati ad elemosina, fatta eccezione per quelli che servano ad integrare o completare altra forma di beneficenza esercitata da istituzione non sottoposta a concentramento.
N.d.R. La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge, è stata abrogata, per effetto dell'art. 30, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L.vo 4 maggio 2001, n. 207 - art. 21.
Nell'occasione del concentramento preveduto nel precedente articolo, si procederà alla revisione degli statuti e dei regolamenti delle istituzioni elemosiniere, nell'intento di coordinare l'erogazione delle rendite destinate ad elemosine, preferibilmente all'uno o all'altro degli scopi seguenti, che più si avvicini all'indole dell'istituzione ed all'intenzione del fondatore:
a) concorso al mantenimento, nei ricoveri di mendicità o in altri istituti equivalenti, degli individui inabili al lavoro, privi di mezzi di sussistenza e di congiunti tenuti per legge a somministrare gli alimenti;
b) soccorso e tutela dell'infanzia abbandonata, per promuoverne l'educazione e l'istruzione, e l'avviamento ad un'arte o mestiere;
c) sussidi per allattamento, naturale o artificiale;
d) sussidi all'infanzia ed all'adolescenza in generale, per incoraggiarne l'educazione morale e intellettuale, per aiutarne il miglioramento fisico, o per impedirne il fisico deperimento;
e) soccorso ed assistenza dei malati poveri a domicilio;
f) sussidi temporanei anche ad individui abili al lavoro, quando ne sia manifesta la necessità, derivante da condizioni straordinarie o da temporanea malattia;
g) concorso alla fondazione ed all'incremento di istituzioni di previdenza o di tutela in favore dei poveri.
N.d.R. La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge, è stata abrogata, per effetto dell'art. 30, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L.vo 4 maggio 2001, n. 207 - art. 21.
(articolo fuso con l'art. 57, dall'art. 6 della legge 17 giugno 1926, n. 1187)
Nell'intento di rendere più semplice e più economica l'amministrazione, di facilitarne il controllo e di procurare che riescano più efficaci la assistenza e la beneficenza, può essere concentrata nelle congregazioni di carità qualsiasi istituzione di assistenza e di beneficenza esistente nel comune, e particolarmente le istituzioni che non abbiano una rendita netta superiore a 20.000 lire, o che siano a beneficio degli abitanti di uno o più comuni, i quali, riuniti insieme, abbiano meno di 10.000 abitanti, e quelle di cui sia venuta a mancare o per le quali non si possano costituire l'amministrazione e la rappresentanza per difetto di disposizioni nell'atto di fondazione.
Se trattasi di istituzione a beneficio degli abitanti di più comuni, il concentramento ha luogo nella congregazione di carità del comune nel quale l'istituzione ha la sua sede principale.
Il concentramento è promosso dal prefetto o dal sottoprefetto o dagli enti interessati, previo parere conforme della giunta provinciale amministrativa e udito l'ordinario diocesano qualora lo richiedano le tavole di fondazione o il carattere pio della istituzione.
N.d.R. La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge, è stata abrogata, per effetto dell'art. 30, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L.vo 4 maggio 2001, n. 207 - art. 21.
Si riporta il testo dell'art. 57 prima della fusione con l'art. 56:
"Art. 57
Nell'intento di rendere più semplice e più economica l'amministrazione, di facilitarne il controllo e di procurare che riesca più efficace la beneficenza, può essere concentrata nella congregazione di carità ogni altra istituzione di beneficenza esistente nel comune della quale non sia ordinato il concentramento a norma dell'articolo precedente".
N.d.R. La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge, è stata abrogata, per effetto dell'art. 30, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L.vo 4 maggio 2001, n. 207 - art. 21.
(articolo fuso con l'art. 59, dall'art. 29 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841)
Quando non avvenga il concentramento ordinato dai precedenti artt. 56 e 57, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza debbono essere riunite per gruppi dipendenti da una o più amministrazioni, secondo l'affinità degli scopi rispettivi.
Il raggruppamento è promosso d'ufficio dal prefetto o dal sottoprefetto, il quale, tenuto conto delle speciali disposizioni delle tavole di fondazione, propone altresì, per gli enti raggruppandi, un regolamento organico, affidando, in base a questo, la gestione unica degli enti stessi ad un consiglio di amministrazione, incaricato di provvedere alla esecuzione di tutti gli obblighi speciali dei singoli statuti.
Il raggruppamento ed il relativo regolamento organico sono approvati con decreto reale, contro il quale è ammesso, senza effetto sospensivo, il ricorso solo per quanto riguarda la classificazione per affinità di scopi.
Le istituzioni che abbiano fini identici possono anche, con la stessa procedura, essere fuse in un solo ente.
N.d.R. La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge, è stata abrogata, per effetto dell'art. 30, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L.vo 4 maggio 2001, n. 207 - art. 21.
Si riporta il testo dell'art. 59 prima della fusione con l'art. 58:
"Art. 59
Non sono soggetti al concentramento nella congregazione di carità, ma possono essere riuniti in gruppi, a norma dell'art. 58:
a) gli istituti di beneficenza d'ogni specie pei bambini lattanti e pel baliatico, ed i brefotrofi;
b) gli asili ed altri istituti per l'infanzia;
c) gli istituti ospitalieri ed i manicomi fondati a beneficio di uno o più comuni che, insieme riuniti, abbiano non meno di 5000 abitanti;
d) gli istituti di beneficenza, con o senza convitto, per l'istruzione e l'educazione, in stato di sanità o d'infermità; e quelli destinati a fornire ricovero a nubili, vedove o persone incapaci per condizione sociale od età avanzata di procurarsi in tutto, o in parte, i mezzi di sussistenza;
e) i riformatori e le case di custodia o di correzione;
f) gli istituti di beneficenza d'ogni specie, mantenuti principalmente col mezzo di volontarie sottoscrizioni od oblazioni, o di altre entrate eventuali.
Tuttavia gli istituti che al giorno della pubblicazione della presente legge sono amministrati dalla congregazione di carità, continueranno ad essere amministrati dalla congregazione stessa; eccetto che le ragioni di convenienza amministrativa delle quali è parola nell'art. 57, esigano invece il distacco dalla congregazione di carità o il raggruppamento ai termini dell'art. 58".
N.d.R. La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge, è stata abrogata, per effetto dell'art. 30, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L.vo 4 maggio 2001, n. 207 - art. 21.
Possono essere eccettuate dal concentramento o dalla riunione in gruppi, ordinati negli artt. 54 e seguenti, quelle istituzioni, anche elemosiniere, le quali, avuto riguardo alla rilevanza del loro patrimonio, all'indole loro o alle speciali condizioni nelle quali esercitano la beneficenza, richiedano una separata amministrazione.
Ma, ove trattisi di istituzioni elemosiniere, rimane fermo l'obbligo di procedere alla revisione degli statuti e dei regolamenti, secondo le norme stabilite nell'articolo 55.
N.d.R. La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge, è stata abrogata, per effetto dell'art. 30, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L.vo 4 maggio 2001, n. 207 - art. 21.
- (anche Art. 61-a - Art. 61-b - Art. 61-c)
(modificato dall'art. 30 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841)
Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza concentrate nella congregazione di carità o riunite in gruppi a norma dei precedenti articoli, mantengono separati i patrimoni e continuano ad erogare le rendite, in conformità dei rispettivi statuti, a vantaggio degli abitanti delle provincie, dei comuni, o delle frazioni di comune a beneficio dei quali erano destinate; e di tale separazione e speciale erogazione deve risultare negli inventari, nei bilanci e nei conti.
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Art. 61-a
(aggiunto dall'art. 30 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841, modificato dall'art. 8 della legge 17 giugno 1926, n. 1187)
Più istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aventi scopi affini, possono riunirsi in consorzio, per erogare in comune la rispettiva beneficenza, anche mediante la fondazione di istituti di ricovero, ovvero per avere personale stipendiato e locali in comune.
Possono partecipare al consorzio i comuni, le provincie e gli altri enti morali, quando siano a ciò autorizzati, secondo le norme delle leggi alle quali sono soggetti.
I consorzi sono riconosciuti come enti morali. Resta però integra la personalità giuridica dei singoli enti consorziati, i quali conservano separati i patrimoni e distinte le amministrazioni e continuano a reggersi in base ai rispettivi statuti.
La costituzione del consorzio dev'essere rispettivamente approvata, secondo che gli enti consorziati abbiano sede in una stessa provincia o in provincie diverse, dal prefetto o dal Ministro dell'interno, i quali, nei casi in cui ne ritengano la necessità, possono anche procedere d'ufficio a tale costituzione sentito preventivamente, in questi casi, il parere delle giunte provinciali amministrative, investite dalla tutela sugli enti da consorziare.
Contro il rifiuto del prefetto ad approvare il consorzio facoltativo, e contro il decreto che costituisce d'ufficio il consorzio, le istituzioni interessate possono ricorrere al Ministro dell'interno, che provvede definitivamente con proprio decreto.
I provvedimenti del Ministro circa l'approvazione o la costituzione d'ufficio di consorzi fra istituti di provincie diverse sono definitivi.
Art. 61-b
(aggiunto dall'art. 30 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841)
Nello statuto, da approvarsi o stabilirsi, secondo i casi e secondo la competenza, dal prefetto o dal Ministro dell'interno, devono essere determinati: lo scopo e la durata del consorzio, la costituzione e il funzionamento dell'amministrazione, il contributo di ciascun istituto consorziato, il modo e la misura di partecipazione dei poveri di ciascun comune all'erogazione della beneficenza.
Le rappresentanze consorziali sono soggette, per quanto riguarda le loro funzioni e deliberazioni, la vigilanza e la tutela, alle stesse norme cui è soggetto l'istituto consorziato di classe più elevata.
La tutela sul consorzio e la giurisdizione contabile sono rispettivamente esercitate dalla giunta provinciale amministrativa e dal consiglio di prefettura della provincia, e la vigilanza dal sottoprefetto del circondario ove ha sede l'amministrazione consorziale.
Il consorzio cessa di pieno diritto per la scadenza del termine della sua durata, o per esaurimento del fine che ne formava l'oggetto, o, se facoltativo, per consenso di tutti gli enti consorziati, espresso mediante regolari deliberazioni delle rispettive amministrazioni.
Il consorzio facoltativo può altresì cessare in seguito a deliberazione di quegli enti consorziati, che rappresentino almeno i due terzi dei contributi, ovvero in seguito a deliberazione di uno degli enti consorziati, quando questi siano soltanto due, e in ogni caso con l'approvazione del prefetto o del Ministro dell'interno, secondo che gli enti predetti abbiano sede in una stessa provincia o in provincie diverse.
Qualora ricorrano speciali motivi di convenienza, il consorzio può essere modificato nella sua composizione con le stesse forme prescritte per la costituzione ed approvazione, o mediante la separazione di enti riuniti, o con l'aggregazione di altri enti.
Il consorzio costituito d'ufficio non può estinguersi se non con le stesse forme stabilite per la costituzione di esso.
In caso di scioglimento, il patrimonio del consorzio viene ripartito fra gli enti consorziati, in proporzione del contributo dai medesimi corrisposto. Con analogo criterio di ripartizione è attribuita la quota patrimoniale all'ente che si separa dal consorzio.
Art. 61-c
(aggiunto dall'art. 30 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841 e modificato dall'art. 8 dalla legge 17 giugno 1926, n. 1187)
Più istituzioni pubbliche e private di assistenza e beneficenza possono riunirsi in federazione, per il coordinamento e l'integrazione delle diverse forme della loro attività o per provvedere in comune ad acquisti o servizi non esclusa la gestione del patrimonio.
La federazione dev'essere rispettivamente approvata, e può anche, ove ne sia il caso, essere promossa dal sottoprefetto, dal prefetto, o dal Ministro dell'interno, secondo che gli istituti abbiano sede in uno stesso circondario, o in diversi circondari della stessa provincia, o in provincie diverse.
Il prefetto o il ministro, secondo che si tratti di istituti di una stessa provincia o di province diverse, possono anche costituire d'ufficio la federazione, previo parere delle giunte provinciali amministrative investite della tutela sugli istituti da federare. (2)
All'autorità che approva o costituisce d'ufficio la federazione spetta altresì di approvarne lo statuto e il regolamento, nei quali debbono essere disciplinati gli scopi, la durata e il funzionamento della federazione medesima.
Le istituzioni federate conservano separati i patrimoni e distinte le amministrazioni, le quali continuano a reggersi in base ai rispettivi statuti.
Contro il rifiuto del sottoprefetto o del prefetto ad approvare la federazione facoltativa, e contro il decreto che costituisce d'ufficio la federazione, è ammesso rispettivamente il ricorso al prefetto o al Ministro dell'interno, che provvedono definitivamente.
I provvedimenti del Ministro, circa l'approvazione e la costituzione di ufficio di federazioni tra istituti di province diverse, sono definitivi.
La federazione cessa di pieno diritto per la scadenza del termine della sua durata o per esaurimento dei fini che ne formavano l'oggetto, o, se facoltativa, per consenso di tutti gli enti consorziati, espresso mediante regolari deliberazioni delle rispettive amministrazioni.
La federazione facoltativa può inoltre sciogliersi in seguito a deliberazione della maggioranza degli istituti interessati, o di uno di essi, se siano due soltanto, e in ogni caso con l'approvazione del sottoprefetto, del prefetto competente o del Ministro dell'interno, secondo la distinzione fatta nel secondo comma del presente articolo.
La federazione costituita d'ufficio non può essere sciolta se non con decreto dell'autorità che ha proceduto alla costituzione di essa.
Per motivi di convenienza, la federazione può essere modificata analogamente a quanto dispone pei consorzi il terzultimo comma dell'art. 61-b.
Il comma 2 dell'art. 61-c è stato aggiunto dall'art. 8 della legge 17 giugno 1926, n. 1187.
Il comma 2 dell'art. 61-c è stato aggiunto dall'art. 8 della legge 17 giugno 1926, n. 1187.
N.d.R. La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge, è stata abrogata, per effetto dell'art. 30, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L.vo 4 maggio 2001, n. 207 - art. 21.
(modificato dall'art. 31 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841)
Le riforme degli statuti organici e delle amministrazioni, le fusioni e le mutazioni del fine delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza possono essere proposte:
a) dall'amministrazione interessata, o dalla congregazione di carità o dal consiglio comunale, se l'istituzione interessi un solo comune;
b) dall'amministrazione, o da una delle congregazioni di carità o da uno dei consigli comunali o provinciali interessati, se l'istituzione interessi due o più comuni della stessa o di diverse provincie;
c) dall'amministrazione, se si tratti di istituzione che estenda l'assistenza e la beneficenza al territorio dell'intero Stato.
Nell'ipotesi di cui alla lettera a), assunta da uno dei corpi locali suidicati l'iniziativa della riforma, la relativa proposta deve essere comunicata per il parere agli altri corpi.
Nell'ipotesi di cui alla lettera b) è sufficiente promuovere, sulle proposte dell'amministrazione, il parere del consiglio o dei consigli provinciali interessati; sulle proposte delle congregazioni di carità o dei consigli comunali i pareri del consiglio o dei consigli provinciali e quello dell'amministrazione; sulle proposte del consiglio di uno dei consigli provinciali, il parere degli altri consigli provinciali, quando ne sia il caso, e quello dell'amministrazione.
I pareri devono essere emessi nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della proposta. Trascorso tale termine, le amministrazioni e i consigli che sono invitati a pronunziarsi e non abbiano adottato alcuna deliberazione, sono senz'altro reputati assenzienti.
Nell'ipotesi di cui alla lettera c) non è necessario sentire sulla proposta dell'amministrazione il parere di altri corpi.
Le riforme degli statuti organici e delle amministrazioni, le fusioni e le mutazioni del fine delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono proposte dall'amministrazione interessata, o dalla congregazione di carità, o dal consiglio comunale.
Qualora l'istituzione interessi due o più comuni, la proposta può essere fatta da una delle congregazioni di carità o da uno dei consigli comunali o provinciali interessati.
Le riforme predette possono anche essere promosse d'ufficio dal sottoprefetto, quando l'istituzione svolga la sua attività a vantaggio di comuni di un solo circondario, e in ogni altro caso dal prefetto della provincia, dove ha sede l'istituzione.
Il provvedimento è adottato con decreto reale, sentiti, per quanto riguarda le fusioni e le mutazioni del fine, i pareri della giunta provinciale amministrativa competente a norma dell'art. 22 del presente decreto, e del Consiglio di Stato.
N.d.R. La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge, è stata abrogata, per effetto dell'art. 30, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L.vo 4 maggio 2001, n. 207 - art. 21.
Quando le amministrazioni interessate o la congregazione di carità, ovvero il consiglio comunale o il provinciale non prendano l'iniziativa delle proposte di riforma, o non si conformino alle prescrizioni concernenti la revisione degli statuti, in ordine agli articoli precedenti, ovvero la giunta provinciale amministrativa indugi ad emettere il suo parere, è dal prefetto fissato a ciascuno di questi corpi un termine da uno a tre mesi.
Trascorso inutilmente anche questo termine, in seguito a relazione del prefetto e sentito il Consiglio di Stato, sarà provveduto con decreto reale.
N.d.R. La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge, è stata abrogata, per effetto dell'art. 30, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L.vo 4 maggio 2001, n. 207 - art. 21.
Fatta eccezione per i sussidi dati per favorire l'educazione e l'istruzione, o l'avviamento a qualche professione, arte o mestiere, è vietato alla congregazione di carità accordare, sui fondi propri o delle istituzioni poste sotto la sua amministrazione, pensioni vitalizie od assegni continuativi o largizioni periodiche a persone non invalide.
Ogni sussidio o soccorso, sotto qualunque forma prestato, deve risultare da uno stato nominativo.
N.d.R. La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge, è stata abrogata, per effetto dell'art. 30, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L.vo 4 maggio 2001, n. 207 - art. 21.
Di ogni altra riforma negli organici o nella amministrazione, non compresa negli artt 54, 55, 56, 57, 58, 59 e 60, spetta l'iniziativa all'amministrazione, al consiglio comunale o al consiglio provinciale secondo le disposizioni dell'art. 62.
N.d.R. La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge, è stata abrogata, per effetto dell'art. 30, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L.vo 4 maggio 2001, n. 207 - art. 21.
Quando i consigli comunali o provinciali, o le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trascurino di iniziare le riforme di cui all'articolo precedente, le proposte possono essere fatte dal prefetto.
N.d.R. La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge, è stata abrogata, per effetto dell'art. 30, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L.vo 4 maggio 2001, n. 207 - art. 21.
Anche sopra le proposte di riforma indicate nei due precedenti articoli, sarà provveduto con decreto reale, sentiti la giunta provinciale amministrativa e il Consiglio di Stato.
N.d.R. La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge, è stata abrogata, per effetto dell'art. 30, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L.vo 4 maggio 2001, n. 207 - art. 21.
(articolo fuso con l'art. 69, dall'art. 32 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841)
Tutte le proposte di riforma delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, formulate dalle amministrazioni e dai consigli di cui all'art. 62, debbono essere pubblicate a norma dell'art. 34, e quando interessino gli abitanti dell'intera provincia o di più comuni, inserite anche nel foglio degli annunzi legali della provincia; ovvero nella Gazzetta Ufficiale del regno, quando interessino più provincie, o comuni di provincie diverse, o l'intera nazione.
Le proposte formulate d'ufficio dal prefetto o dal sottoprefetto, a norma dello stesso art. 62, e le modificazioni che il Ministro dell'interno intende fare a quanto sia stato proposto dalle autorità locali, debbono essere comunicate all'amministrazione interessata e, per il periodo di un mese, pubblicate nell'albo pretorio del comune e nei luoghi soliti per le affissioni, se interessino un solo comune, o rese di pubblica ragione, nei modi indicati al comma precedente, negli altri casi, e debbono essere tenute, per lo stesso periodo, a disposizione di chiunque voglia esaminarle, nell'ufficio della prefettura.
Su tutte le proposte, entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione od inserzione, le persone e gli enti interessati possono presentare le loro osservazioni od opposizioni al prefetto o al Ministro dell'interno.
N.d.R. La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge, è stata abrogata, per effetto dell'art. 30, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L.vo 4 maggio 2001, n. 207 - art. 21.
Si riporta il testo dell'art. 69 prima della fusione con l'art. 68:
"Art. 69
Le proposte che il prefetto formuli d'ufficio ai termini degli art. 63 e 66, e le modificazioni che il ministro intende fare a quanto fosse stato proposto dalle autorità locali, debbono, prima di essere sottoposte all'esame del Consiglio di Stato per il suo parere, esser sempre comunicate all'amministrazione interessata e alle giunte provinciali amministrative, nonchè ai sindaci e presidenti delle deputazioni provinciali interessate giusta l'art. 62.
Della comunicazione deve essere dato pubblico avviso nei modi stabiliti dal regolamento; e le proposte suddette debbono essere tenute nelle rispettive segreterie a disposizione di chiunque voglia osservarle, per un mese dalla data del ricevimento.
Entro tal termine gli individui od enti morali interessati possono presentare le loro osservazioni al Ministero dell'interno, il quale deve trasmetterle al Consiglio di Stato a corredo della richiesta di parere".
N.d.R. La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge, è stata abrogata, per effetto dell'art. 30, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L.vo 4 maggio 2001, n. 207 - art. 21.
Le istituzioni contemplate dalla presente legge, alle quali sia venuto a mancare il fine, o che per il fine loro più non corrispondono ad un interesse della pubblica beneficenza, o che siano diventate superflue perchè siano al fine medesimo in altro modo pienamente e stabilmente provveduto, sono soggette a trasformazione.
La trasformazione deve essere fatta in modo che, allontanandosi il meno possibile dalla intenzione dei fondatori, risponda a un interesse attuale e durevole della pubblica beneficenza nelle province, nei comuni o nelle frazioni di essi, cui l'istituzione trasformata era destinata; osservate, secondo i casi, le disposizioni degli artt. 57, 58, 59, 60 e 61.
Quando siano trasformate in istituzioni elemosiniere, si osserveranno le norme stabilite nell'art. 55.
N.d.R. La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge, è stata abrogata, per effetto dell'art. 30, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L.vo 4 maggio 2001, n. 207 - art. 21.
Per siffatte trasformazioni si seguono le norme stabilite negli artt. 62, 63, 68 e 69.
In caso di omissione o d'indugio a proporre o a deliberare, provvederà il prefetto ai termini dell'art. 63.
N.d.R. La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge, è stata abrogata, per effetto dell'art. 30, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L.vo 4 maggio 2001, n. 207 - art. 21.
N.d.R. La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge, è stata abrogata, per effetto dell'art. 30, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L.vo 4 maggio 2001, n. 207 - art. 21.
(abrogato dall'art. 30 della legge 8 novembre 2000, n. 328)
[Nei casi in cui il titolo all'assistenza ed al soccorso per parte delle congregazioni di carità e delle altre istituzioni di un comune o di una frazione di esso dipenda dalla condizione del domicilio o della appartenenza ad comune, questa condizione si considera adempiuta quando il povero si trovi in una delle seguenti condizioni, la cui prevalente è determinata dall'ordine numerico:
1) che abbia per più di cinque anni dimorato in un comune, senza notevoli interruzioni;
2) ovvero che sia nato nel comune, senza riguardo alla legittimità della nascita;
3) ovvero che, essendo cittadino nato all'estero, abbia, ai termini del codice civile, domicilio nel comune.
Il domicilio di soccorso, una volta acquistato secondo le norme di cui al n. 1, non si perde se non con l'acquisto del domicilio di soccorso, in comune diverso.]
N.d.R. La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge, è stata abrogata, per effetto dell'art. 30, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L.vo 4 maggio 2001, n. 207 - art. 21.
(sostituito dall'art. 33 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841)
I figli legittimi o riconosciuti, minori di quattordici anni, seguono il domicilio di soccorso dell'esercente la patria podestà.
Il domicilio di soccorso del maggiore di anni quattordici e quello della donna maritata sono determinati indipendentemente dal domicilio legale, o dal domicilio dell'esercente la patria podestà, o del marito.
N.d.R. La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge, è stata abrogata, per effetto dell'art. 30, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L.vo 4 maggio 2001, n. 207 - art. 21.
Non è considerato produrre interruzione della dimora in un comune il tempo trascorso altrove sotto le armi od in stabilimenti di cura; nè vale a far acquistare il domicilio di soccorso in un comune il tempo ivi trascorso sotto le armi, o in stabilimenti di cura, o in stabilimenti di beneficenza pubblica a carico della medesima, ovvero in stabilimenti di pena o in case di correzione.
N.d.R. La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge, è stata abrogata, per effetto dell'art. 30, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L.vo 4 maggio 2001, n. 207 - art. 21.
Le norme stabilite nei precedenti articoli si applicano in tutti i casi nei quali i comuni, le provincie ed altri istituti locali siano obbligati a rimborsare spese di soccorso, di assistenza e di spedalità.
Fatta eccezione per le istituzioni che provvedano a beneficenza obbligatoria per legge, rimangono però salve le disposizioni dei particolari statuti che regolano in modo diverso il domicilio di soccorso.
N.d.R. La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge, è stata abrogata, per effetto dell'art. 30, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L.vo 4 maggio 2001, n. 207 - art. 21.
Le congregazioni di carità e le altre istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, se dispongano dei mezzi necessari, non possono rifiutare soccorsi urgenti, sotto pretesto che il povero non appartenga al comune, ai termini degli articoli precedenti.
N.d.R. La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge, è stata abrogata, per effetto dell'art. 30, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L.vo 4 maggio 2001, n. 207 - art. 21.
Per la cura degli stranieri, gli ospedali hanno diritto al rimborso dal Governo nazionale, il quale, per la rivalsa verso i Governi esteri provvede secondo le convenzioni internazionali.
N.d.R. La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge, è stata abrogata, per effetto dell'art. 30, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L.vo 4 maggio 2001, n. 207 - art. 21.
N.d.R. La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge, è stata abrogata, per effetto dell'art. 30, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L.vo 4 maggio 2001, n. 207 - art. 21.
- (anche Art. 78-a - Art. 78-b - Art. 78-c - Art. 78-d)
Le istituzioni contemplate dalla presente legge esercitano la beneficenza verso coloro che vi hanno titolo, senza distinzione di culto religioso o di opinioni politiche.
E' fatta eccezione per le istituzioni che, per essenza loro o per esplicita disposizione degli statuti, siano destinate a beneficio dei professanti un culto determinato.
Rimane però l'obbligo del soccorso nei casi di urgenza.
L'amministratore di un'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, il quale in violazione del disposto della prima o della terza parte del presente articolo, subordini in tutto o in parte l'assistenza o il soccorso ad atti, pratiche o dichiarazioni concernenti in qualsiasi modo e in qualsiasi senso la religione, la politica o l'esercizio dei diritti politici o amministrativi, decade dall'ufficio ed è punito con una penalità pecuniaria da lire 50 a lire 500.
L'impiegato od addetto in qualsiasi qualità ad una istituzione pubblica di assistenza e beneficenza che commetta il fatto preveduto nel precedente capoverso, è sottoposto alla sospensione; e in caso di recidiva può essere dispensato dal servizio.
Art. 78-a
(aggiunto dall'art. 34 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841 e successivamente modificato dall'art. 1 della legge 26 aprile 1954, n. 251)
Ogni ospedale, secondo la propria competenza nosologica e nei limiti dei mezzi disponibili, ha l'obbligo di provvedere, sotto l'osservanza delle condizioni stabilite nell'articolo seguente, all'assistenza e alla cura dei poveri affetti da malattie acute, dei feriti e delle donne nell'imminenza del parto, ancorchè si tratti di persone che, secondo le relative norme statutarie, non abbiano titolo al ricovero gratuito nell'istituto, salvo in questo caso il diritto al rimborso delle spese di degenza verso il comune al quale la persona ricoverata appartenga per domicilio di soccorso o l'istituto mutualistico o assicurativo di diritto pubblico dal quale l'infermo risulti avere titolo all'assistenza. (1)
Nel caso di deficienza di fondi in rapporto alla spesa necessaria per i ricoverati aventi titolo all'assistenza gratuita, il detto rimborso può essere richiesto ai comuni d'appartenenza anche per tali ricoverati, nei limiti dell'eccedenza della spesa risultante dal conto del precedente esercizio finanziario e, per ogni comune, in proporzione delle giornate di degenza consumate dai rispettivi infermi.
Restano salve in tutti i casi previsti nel presente articolo le speciali convenzioni fra gli ospedali e i comuni che sarebbero tenuti al rimborso della spesa.
Art. 78-b
(aggiunto dall'art. 34 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841 e successivamente modificato dall'art. 2 della legge 26 aprile 1954, n. 251)
L'ammissione in un ospedale, qualora non sia richiesta a pagamento, non può effettuarsi, se dal richiedente non siano dimostrate la condizione di povertà e la necessità del ricovero, in dipendenza della impossibilità della cura o dell'assistenza ostetrica a domicilio, o negli ambulatori o dispensari.
In caso d'urgenza il ricovero dev'essere provvisoriamente consentito, salvo all'amministrazione ospedaliera di accertare successivamente il concorso delle suindicate condizioni.
Qualora, però, si tratti di persona che, secondo le disposizioni statutarie dell'istituto, non abbia titolo all'assistenza gratuita, l'ammissione nell'ospedale dev'essere, di regola, preceduta, sotto pena di decadere dal diritto al rimborso della relativa spesa, dall'ordinanza emessa a termini dell'art. 79 della presente legge, dalla quale risulti accertata l'urgenza del ricovero. Solo quando l'urgenza sia tale da non consentire l'emissione dell'ordinanza prima del ricovero, questo può essere effettuato in via provvisoria, in seguito a verbale d'ammissione, redatto da un apposito sanitario dell'ospedale, e da cui risulti la circostanza dell'eccezionale urgenza; ma anche in questo caso, devesi nei due giorni successivi, promuovere, l'emissione dell'ordinanza.
Agli effetti del rimborso della relativa spesa, il ricovero dev'essere notificato, in tutti i casi, entro cinque giorni dalla data dell'ammissione, mediante lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, al comune del presunto domicilio di soccorso del ricoverato.
Quando, all'atto del ricovero, risulti che l'infermo ha titolo all'assistenza da parte di un istituto mutualistico od assicurativo di diritto pubblico dovrà anche procedersi alla notifica all'istituto competente, ai fini, nei modi e termini di cui al comma precedente.
Nel caso che l'istituto non faccia pervenire all'amministrazione ospedaliera motivata contestazione dell'onere della spedalità entro il termine di giorni 30 da quello di notifica del ricovero, tale onere si ritiene assunto dall'istituto stesso.
In caso di contestazione e ove la spedalità non venga in tutto o in parte assunta dall'istituto mutualistico o assicurativo, l'importo intero di essa o quello residuo sarà a carico del Comune di domicilio di soccorso, salvo rivalsa di quest'ultimo verso chi di ragione.
Nel caso che la spedalità venga posta - in qualunque momento - a carico di un istituto mutualistico o assicurativo, questo dovrà corrispondere agli ospedali anche il compenso fisso attribuito ai sanitari ospedalieri a norma dell'art. 82 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631. (2)
Art. 78-c
(aggiunto dall'art. 34 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841)
L'amministrazione di ciascun ospedale deve annualmente determinare, con le norme stabilite dal regolamento, la retta giornaliera per l'assistenza e la cura dei poveri, con apposita deliberazione da sottoporre all'approvazione del prefetto.
Art. 78-d
(aggiunto dall'art. 34 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841)
I comuni tenuti, in base alle disposizioni dell'art. 78-a, al rimborso di spese di spedalità, possono rivalersi, esclusivamente a tale scopo, nei limiti dei loro oneri o nel seguente ordine di precedenza:
1) sugli eventuali avanzi di gestione delle locali opere pie, aventi per fine l'erogazione delle rendite per il mantenimento d'infermi in ospedali;
2) su di un terzo delle rendite destinate a sussidi di carattere indeterminato dalle congregazioni di carità e dalle altre locali istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ferma restando la devoluzione di un altro terzo di tali rendite per l'assistenza dei fanciulli poveri che non possano essere assistiti come esposti, a norma di legge, e sempre che le dette istituzioni non debbano rimborsare al Tesoro spese per mantenimento di indigenti inabili al lavoro ricoverati d'autorità, per il ricupero delle quali non sia sufficiente l'altro terzo disponibile. In questo caso il ricupero delle spese dovute all'erario ha la precedenza, rimanendo a favore dei comuni l'eventuale differenza.
E' fatta salva l'azione di rivalsa da parte dei comuni e degli ospedali, che non abbiano potuto ottenere da questi il rimborso di cui ai precedenti articoli, verso i ricoverati che, dagli accertamenti eseguiti, risultino non trovarsi in condizione di povertà.
Nulla è innovato alla speciale legislazione vigente per l'istituto di Santo Spirito in Sassia ed Ospedali riuniti di Roma.
Il comma 1 dell'art. 78-a è stato modificato dall'art. 1 della legge 26 aprile 1954, n. 251.
Gli ultimi quattro commi dell'art. 78-b sono stati aggiunti dall'art. 2 della legge 26 aprile 1954, n. 521.
N.d.R. La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge, è stata abrogata, per effetto dell'art. 30, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L.vo 4 maggio 2001, n. 207 - art. 21.
Quando gli ospedali od altri istituti aventi in tutto od in parte per fine il ricovero o la cura di malati o feriti, ricusino di prestare soccorsi richiesti d'urgenza, le parti interessate o l'ufficiale sanitario potranno rivolgersi al sindaco. Questi, verificata l'urgenza, assunte sommarie informazioni sopra le cause del rifiuto, darà per iscritto i provvedimenti che giudichi opportuni, e che saranno immediatamente eseguiti con riserva di ogni provvedimento definitivo, e di ogni altra ragione alle parti interessate.
Eguale facoltà può esercitare l'autorità politica; direttamente o in seguito a reclamo contro i provvedimenti del sindaco o contro il suo rifiuto di provvedere.
Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche al caso in cui gli ospedali, ospizi, od altri istituti di ricovero ricusino di accogliere una donna che sia priva di abitazione e nell'imminenza del parto.
N.d.R. La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge, è stata abrogata, per effetto dell'art. 30, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L.vo 4 maggio 2001, n. 207 - art. 21.
(sostituito dall'art. 36 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841 e successivamente dall'art. 3 della legge 26 aprile 1954, n. 251)
Le controversie fra Province, Comuni, istituti mutualistici ed assicurativi di diritto pubblico, consorzi provinciali antitubercolari ed istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per il rimborso di spese di spedalità, di soccorso e di assistenza rese obbligatorie da particolari disposizioni di legge o di statuti, comprese quelle relative al mantenimento degli inabili al lavoro a norma del regio decreto-legge 19 novembre 1889, n. 6535, sono decise in via amministrativa dal prefetto della Provincia in cui ha sede l'istituzione che ha effettuato il ricovero su parere conforme di una Commissione composta dal consigliere di prefettura incaricato della vigilanza sul servizio delle opere pie, dal medico provinciale e dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro.
La decisione del prefetto è definitiva. Contro di essa è ammesso ricorso soltanto per motivi di legittimità.
N.d.R. La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge, è stata abrogata, per effetto dell'art. 30, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L.vo 4 maggio 2001, n. 207 - art. 21.
(modificato dall'art. 39 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841)
Contro i provvedimenti definitivi emanati dal governo, le rappresentanze degli istituti pubblici di assistenza e beneficenza, o i componenti di esse, quando siano disciolte, o coloro che, mediante contribuzioni volontarie, concorrono a mantenerle, o chiunque altro vi abbia interesse, ove non abbiano presentato ricorso al Re in sede amministrativa, possono produrre ricorso alla quarta sezione del Consiglio di Stato per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge ai termini dell'articolo 24 della legge del 2 giugno 1889.
Con deliberazione presa dalla maggioranza dei suoi componenti, possono pure produrre ricorso, a norma e per gli effetti di che nella prima parte di questo articolo, il consiglio provinciale per gli istituti di assistenza e beneficenza concernenti l'intera provincia, o più del terzo dei comuni che la compongono, ed il consiglio comunale per gli istituti a beneficio degli abitanti del comune o di una parte di esso.
Ove trattisi di provvedimenti definitivi diretti ad ordinare il concentramento, il raggruppamento o la trasformazione degli istituti, ovvero la revisione dei loro statuti, il ricorso alla quarta sezione del Consiglio di Stato, può estendersi anche al merito, a mente dell'art. 25 della detta legge.
Il ricorso diretto contro il provvedimento definitivo che abbia ordinato il trasformazione o la fusione degli istituti ha effetto sospensivo; ma i termini per la produzione e la discussione del ricorso sono ridotti alla metà.
N.d.R. La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge, è stata abrogata, per effetto dell'art. 30, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L.vo 4 maggio 2001, n. 207 - art. 21.
Salve le disposizioni dell'allegato E alla legge 20 marzo 1865, n. 2248, e delle altre leggi che regolano la competenza amministrativa e giudiziaria, ogni cittadino che appartenga, anche ai termini del capo VII della presente legge, alla provincia, al comune o alla frazione di esso, a cui la beneficenza si estende, può esercitare l'azione giudiziale nell'interesse dell'istituzione o dei poveri a cui beneficio è destinata:
a) insieme con i rappresentanti la istituzione o in loro luogo e vece, per far valere contro i terzi i diritti spettanti all'istituzione o ai poveri;
b) contro i rappresentanti e amministratori della istituzione, per far valere gli stessi diritti limitatamente però agli oggetti seguenti:
1) per far dichiarare la nullità della nomina o la decadenza dall'ufficio nei casi previsti dalla legge, indipendentemente da ogni addebito di fatti dannosi;
2) per far liquidare le obbligazioni in cui essi fossero incorsi, e per conseguirne l'adempimento; purchè tali obbligazioni siano state, almeno in genere, precedentemente dichiarate per sentenza, o in alcuno dei provvedimenti di cui agli artt. 29 e 30;
3) per la costituzione di parte civile in giudizio penale, e per il conseguimento della indennità di ragione.
N.d.R. La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge, è stata abrogata, per effetto dell'art. 30, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L.vo 4 maggio 2001, n. 207 - art. 21.
L'azione popolare deve, qualunque sia il giudice competente, esser fatta valere col ministero di procuratore, ed essere sempre spiegata in contraddittorio del prefetto e della legittima rappresentanza dell'ente a cui si riferisca, e non può essere introdotta se non per le materie che abbiano fatto oggetto di ricorso notificato al prefetto 30 giorni innanzi.
L'introduzione dell'azione deve essere preceduta da un deposito di 100 lire, che l'autorità giudiziaria può ordinare sia portato fino a 500, sotto pena di perenzione della lite.
Tale deposito nel caso di totale rigetto della domanda è devoluto all'ente, ma col privilegio della parte vittoriosa pel rimborso delle spese giudiziali.
L'ammissione al gratuito patrocinio non dispensa dal deposito.
Non sono necessari nè il ricorso nè il deposito per le materie di cui al n. 1, e basta il solo deposito per le materie di cui al n. 3 della lettera b dell'articolo precedente.
N.d.R. La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge, è stata abrogata, per effetto dell'art. 30, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L.vo 4 maggio 2001, n. 207 - art. 21.
Il notaio, col cui intervento si aprano o si depositino testamenti, nei quali in modo diretto od indiretto si fondino istituti aventi carattere di pubblica assistenza e beneficenza, o si contengano disposizioni concernenti le fondazioni di cui alla lettera b dell'art. 2 della presente legge, o col cui intervento si stipulino atti tra vivi, concernenti simili fondazioni e disposizioni, è obbligato, nei 30 giorni dall'apertura o stipulazione, a farne denunzia al sindaco.
Il contravventore è punito con penalità pecuniaria da 10 a 50 lire.
Il sindaco deve trasmettere alla congregazione di carità la copia della ricevuta denunzia.
Gli uffici del registro debbono, di volta in volta che ne vengano a notizia, trasmettere all'intendente di finanza un elenco delle liberalità di cui sopra.
L'intendente ne deve dare ogni mese comunicazione al prefetto.
La congregazione di carità appena abbia ricevuto la denuncia delle donazioni o dei lasciti aventi per scopo la pubblica assistenza e beneficenza, deve fare gli atti conservatori occorrenti e promuovere, ove ne sia il caso, il riconoscimento legale dell'ente.
N.d.R. La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge, è stata abrogata, per effetto dell'art. 30, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L.vo 4 maggio 2001, n. 207 - art. 21.
(modificato dall'art. 2 del D.L.C.P.S. 21 ottobre 1947, n. 1250)
Salve le pene stabilite dal codice penale contro i pubblici ufficiali per violazione dei doveri d'ufficio, e salve le pene stabilite dal codice stesso contro chiunque altro per fatti costituenti reato, è punito con multa dalle 800 alle 8000 lire:
a) chiunque, con l'intenzione di eludere la presente legge commetta atti o rilasci dichiarazioni dirette a dissimulare l'esistenza o il carattere d'istituzioni di assistenza e beneficenza; o delle istituzioni contemplate negli artt. 90 e 91 delle presente legge; ovvero dissimuli la esistenza dei loro beni, titoli e diritti;
b) chiunque, con la intenzione medesima, dia ad una pubblica autorità e alle amministrazioni delle istituzioni di pubblica beneficenza informazioni false o incomplete, ovvero ricusi la consegna di documenti, registri, libri o carte da lui possedute, ma che siano di pertinenza di alcuna delle istituzioni sopra indicate, o, in generale, di pubblica pertinenza.
N.d.R. La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge, è stata abrogata, per effetto dell'art. 30, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L.vo 4 maggio 2001, n. 207 - art. 21.
Coloro che ai termini degli artt. 17, 78 e 85 della presente legge siano incorsi nella decadenza dall'ufficio, non potranno per il termine di tre anni esser nominati amministratori di istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza.
N.d.R. La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge, è stata abrogata, per effetto dell'art. 30, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L.vo 4 maggio 2001, n. 207 - art. 21.
Le disposizioni del capo VI della presente legge sono applicabili anche alle opere pie e legati di beneficenza amministrati dal demanio, o dal Fondo pel culto come possessori di beni provenienti dalle soppresse corporazioni religiose o da enti ecclesiastici soppressi, sia che le corporazioni e gli enti soppressi fossero eredi di pii fondatori, ovvero soltanto di fidecommissari fiduciari.
Sono pure applicabili alle opere pie o legati di beneficenza amministrati dagli economati generali dei benefici vacanti.
All'esecuzione delle disposizioni medesime provvede il Ministro dell'interno a norma dell'art. 67 di concerto col ministro competente, sentiti i consigli comunali e provinciali, secondo le disposizioni dell'art. 62, la giunta provinciale amministrativa e il Consiglio di Stato.
N.d.R. La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge, è stata abrogata, per effetto dell'art. 30, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L.vo 4 maggio 2001, n. 207 - art. 21.
L'applicazione delle penalità sancite negli artt. 13, 17, 78, 84 e 89 della presente legge è di competenza del tribunale civile, in camera di consiglio, ad istanza del pubblico ministero.
Sul ricorso del condannato o del pubblico ministero provvede la sezione civile della corte d'appello in camera di consiglio.
N.d.R. La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge, è stata abrogata, per effetto dell'art. 30, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L.vo 4 maggio 2001, n. 207 - art. 21.
N.d.R. La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge, è stata abrogata, per effetto dell'art. 30, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L.vo 4 maggio 2001, n. 207 - art. 21.
Gli amministratori e rappresentanti delle istituzioni di assistenza e beneficenza soggette a concentramento o a raggruppamento ai termini del capo VI della presente legge e di quelle prevedute nei seguenti artt. 90 e 93, debbono farne la denuncia alla congregazione di carità nel termine di 50 giorni dalla pubblicazione della presente legge.
Il contravventore a questa disposizione soggiace ad una penalità pecuniaria da 50 a 100 lire.
Le disposizioni di questo articolo non sono applicabili alle istituzioni di assistenza e beneficenza ed ai lasciti, legati ed opere pie di culto amministrati dal demanio, dal Fondo pel culto o dagli economati generali dei benefici vacanti, pei quali dovrà provvedersi d'ufficio entro un anno dalla pubblicazione della legge.
N.d.R. La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge, è stata abrogata, per effetto dell'art. 30, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L.vo 4 maggio 2001, n. 207 - art. 21.
Sono soggetti a trasformazione a norma dell'art. 70:
1) le doti per monacazione, fermi gli effetti della legge di soppressione delle corporazioni religiose o di liquidazione dell'asse ecclesiastico per le doti di monacazione che erano a carico del patrimonio delle corporazioni religiose e degli enti ecclesiastici soppressi;
2) le fondazioni per i carcerati e condannati, le quali dovranno essere convertite in fondazioni di patronato per i liberati dal carcere, salvo quanto sia destinato a beneficio delle famiglie dei condannati e carcerati;
3) gli ospizi dei catecumeni, in quanto abbiano conservato l'originaria destinazione.
N.d.R. La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge, è stata abrogata, per effetto dell'art. 30, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L.vo 4 maggio 2001, n. 207 - art. 21.
Ferme stanti le vigenti leggi relative agli enti ecclesiastici conservati e alle loro dotazioni, e mantenute le soppressioni e devoluzioni dalle leggi stesse ordinate, sono equiparati alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, e soggetti a trasformazione, secondo le norme stabilite nell'art. 70:
1) i conservatori che non abbiano scopi educativi della gioventù, gli ospizi dei pellegrini, i ritiri, eremi ed istituti consimili non aventi scopo civile o sociale;
2) le confraternite, confraterie, congreghe, congregazioni ed altri consimili istituti per i quali siasi verificata una delle condizioni enunciate nella prima parte dell'art. 70;
3) le opere pie di culto, lasciti o legati di culto; esclusi quelli corrispondenti ad un bisogno delle popolazioni, ed egualmente esclusi quelli che facciano o possano far carico ad enti ecclesiastici conservati, al demanio, al fondo per il culto, ai patroni, o agli economati generali dei benefici vacanti. (1)
In quanto gli istituti di cui al n. 2, provvedano al culto necessario ad una popolazione o agli edifici necessari al culto o degni di esser conservati, cotesti loro fini saranno mantenuti e continueranno a provvedervi essi od altra istituzione del luogo, alla quale saranno attribuite le rendite corrispondenti agli oneri di culto.
Per l'erogazione delle altre rendite degli istituti di cui al n. 2, dovranno essere osservate le disposizioni dell'art. 55 della presente legge, fermo stante il disposto dell'art. 81 della legge di pubblica sicurezza. (2)
Vedasi il testo dell'art. 40 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841, che qui si riporta:
"Art. 40
Debbono intendersi che facciano o possano far carico agli enti e alle amministrazioni di cui al n. 3 dell'art. 91 della legge, i legati di culto che gravino beni di pertinenza di enti ecclesiastici conservati, o che debbano essere adempiuti dal demanio, dall'amministrazione del fondo per il culto, dai patroni rivendicanti o svincolanti, o dagli economati generali dei benefici vacanti".
Si riporta il testo dell'art. 3, comma 2, del D.L. vo 4 maggio 2001, n. 207:
"Art. 3
2. Gli enti equiparati alle istituzioni dall'articolo 91 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, vale a dire i conservatori che non abbiano scopi educativi della gioventù, gli ospizi dei pellegrini, i ritiri, eremi ed istituti consimili non aventi scopo civile o sociale, le confraternite, confraterie, congreghe, congregazioni ed altri consimili istituti deliberano la propria trasformazione in enti con personalità giuridica di diritto privato senza sottostare ad alcuna verifica di requisiti".
N.d.R. La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge, è stata abrogata, per effetto dell'art. 30, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L.vo 4 maggio 2001, n. 207 - art. 21.
(modificato dall'art. 41 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841)
La dichiarazione di applicabilità dell'art. 70 alle istituzioni di cui ai nn. 1, 2, 3 dell'art. 90 è fatta per decreto ministeriale, che affiderà pure la temporanea gestione del patrimonio, con obbligo di accumularne le rendite, alla congregazione di carità locale; ed ove siano interessati più comuni o l'intera provincia, alla congregazione di carità del luogo nel quale attualmente l'istituzione ha sede.
Di volta in volta che siffatti decreti verranno emanati, le congregazioni di carità, i comuni o la provincia, secondo le distinzioni dell'art. 62, debbono essere invitati a dare il loro parere intorno alla destinazione della beneficenza, a norma di quanto è stabilito nell'art. 70.
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Il provvedimento definitivo è emanato con decreto reale, sentito il consiglio di Stato; e contro di esso può proporsi il ricorso, anche per il merito, al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, con effetto sospensivo, a termini dell'art. 81.
Si riporta il comma 3 dell'art. 92, abrogato dall'art. 41 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841:
"Per le istituzioni di cui ai nn. 1, 2 e 3 dell'art. 91, il prefetto invita le rappresentanze locali indicate nel precedente capoverso ad esprimere, entro un termine da assegnarsi nei limiti fissati dall'art. 63, il loro parere intorno all'applicabilità dell'art. 70 alle varie istituzioni che dovrà designare, ed intorno alla eventuale destinazione della beneficenza, secondo le norme stabilite nell'ultimo capoverso del precedente articolo".
N.d.R. La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge, è stata abrogata, per effetto dell'art. 30, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L.vo 4 maggio 2001, n. 207 - art. 21.
(modificato dall'art. 41 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841)
E' fatta obbligatoria la revisione degli statuti e dei regolamenti:
1) delle opere pie dotali e delle altre istituzioni di assistenza e beneficenza nella parte concernente il conferimento delle doti;
2) dei monti frumentari e granatici e delle istituzioni, nelle quali, dopo il 1862, siano stati i detti monti trasformati.
Il prefetto inviterà le congregazioni di carità, i comuni o la provincia secondo le distinzioni dell'art. 62, a dare entro tre mesi il loro parere intorno all'applicabilità dell'art. 70, all'eventuale destinazione della beneficenza, ovvero alle riforme che apparissero necessarie negli statuti.
Trascorso il detto termine, si provvederà con decreto reale il quale, quando si debba provvedere alla trasformazione, deve essere preceduto dai pareri della giunta provinciale amministrativa e del Consiglio di Stato.
Per gli enti di cui al n. 2 del precedente articolo il Ministero dell'interno deve provvedere di concerto con quello di agricoltura industria e commercio.
Il provvedimento definitivo di trasformazione e di riforma degli statuti, è impugnabile a norma dell'art. 81.
N.d.R. La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge, è stata abrogata, per effetto dell'art. 30, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L.vo 4 maggio 2001, n. 207 - art. 21.
E' pure obbligatoria la revisione degli statuti o regolamenti delle istituzioni fondate a beneficio di appartenenti a provincie o comuni diversi dal comune ove ha sede la istituzione, e debbono osservarsi le seguenti norme:
a) se per lo scarso numero delle persone che possono trarne vantaggio, o per qualsivoglia altra ragione il fine sia venuto a mancare, la istituzione sarà, con le norme dell'art. 70, trasformata a beneficio delle popolazioni al vantaggio delle quali era destinata;
b) così per il caso che l'istituzione venga riformata soltanto negli statuti, come per il caso che la istituzione subisca mutamenti anche nel fine, dovrà mantenersi una amministrazione speciale, quando più provincie o un notevole numero di comuni siano interessati nella istituzione;
c) operata che sia ai termini della presente legge la trasformazione dei lasciti, legati ed opere pie di culto gravanti la istituzione, i fondi corrispondenti saranno riuniti al patrimonio della beneficenza a vantaggio degli appartenenti alle provincie e comuni a beneficio dei quali l'istituzione era destinata.
L'applicazione delle disposizioni del presente articolo ha luogo nei termini, nei modi e per gli effetti preveduti nell'articolo precedente.
N.d.R. La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge, è stata abrogata, per effetto dell'art. 30, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L.vo 4 maggio 2001, n. 207 - art. 21.
Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza mancanti di statuto, di regolamento interno di amministrazione, dell'inventario o degli altri atti obbligatori, devono uniformarsi alle disposizioni della presente legge nel termine di un anno.
N.d.R. La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge, è stata abrogata, per effetto dell'art. 30, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L.vo 4 maggio 2001, n. 207 - art. 21.
Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza debbono procedere, entro un quinquennio dalla pubblicazione della presente legge, a norma dei titoli o delle leggi vigenti, alla affrancazione dei legati, censi, livelli, oneri ed altre prestazioni perpetue d'ogni natura dalle quali fossero gravate con obbligazione civile debitamente accertata.
La giunta amministrativa è autorizzata a concedere proroghe del termine suddetto nei casi di riconosciuta convenienza.
Gli atti di affrancazione sono esenti da tasse di bollo e di registro.
N.d.R. La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge, è stata abrogata, per effetto dell'art. 30, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L.vo 4 maggio 2001, n. 207 - art. 21.
Si riporta il testo dell'art. 97 abrogato dall'art. 34 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841:
"Art. 97
Nelle provincie dove per legge o consuetudine sussista l'obbligo di rimborsare agli ospedali la spesa dei rispettivi malati poveri, continua provvisoriamente tale obbligo, ma debbono applicarsi le norme di cui al capo VII della presente legge per determinare la pertinenza di un malato ad un comune.
Nei tre anni dall'entrata in esecuzione della presente legge, il governo del Re presenterà al Parlamento una relazione sul servizio degli ospedali e sulle spese di spedalità, e proporrà i provvedimenti legislativi che crederà opportuni.
Frattanto gli istituti ai quali ai termini dell'art. 79 sia stato imposto di accogliere malati, feriti o donne nell'imminenza del parto, avranno diritto al rimborso delle spese verso il comune cui la persona ricoverata appartiene; salve le rivalse di questo verso la locale congregazione di carità od altri istituti che siano tenuti a rilevare il comune; e salve sempre le speciali disposizioni statutarie degli istituti ricoveranti, o le speciali convenzioni che escludano il diritto al rimborso".
N.d.R. La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge, è stata abrogata, per effetto dell'art. 30, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L.vo 4 maggio 2001, n. 207 - art. 21.
Si riporta il testo dell'art. 98 abrogato dal D.L. 10 febbraio 1924, n. 549:
"Art. 98
Nelle città che sono sedi di facoltà medico-chirurgiche, gli ospedali sono tenuti a fornire il locale ed a lasciare a disposizione i malati ed i cadaveri occorrenti per i diversi insegnamenti.
E' dovuta agli ospedali un'indennità equivalente alla differenza fra le spese che essi incontrerebbero se non dovessero provvedere al servizio per gli insegnamenti, e le maggiori spese cagionate da tale servizio.
In caso di disaccordo così circa l'estensione dell'obbligo degli ospedali, come circa la indennità, decideranno tre arbitri. Uno degli arbitri deve essere nominato dal rappresentante l'università o istituto di studi superiori; l'altro, dall'amministrazione dell'ospedale ed il terzo dai due arbitri di comune accordo. Ove l'accordo non avvenga, il presidente della corte di appello, a richiesta della parte più diligente, nomina il terzo arbitro.
Gli arbitri decideranno come amichevoli compositori, e la loro sentenza sarà inappellabile, osservate le forme e per gli effetti preveduti dal codice di procedura civile".
N.d.R. La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge, è stata abrogata, per effetto dell'art. 30, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L.vo 4 maggio 2001, n. 207 - art. 21.
Entro il termine di cui nell'art. 97, il governo del Re proporrà al Parlamento gli opportuni provvedimenti circa i ratizzi che furono imposti alle opere pie delle provincie meridionali per sussidi agli stabilimenti d'interesse provinciale, circondariale e consortile, o per provvedere alle pensioni degli impiegati dei cessati consigli degli ospizi.
N.d.R. La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge, è stata abrogata, per effetto dell'art. 30, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L.vo 4 maggio 2001, n. 207 - art. 21.
Con l'anno 1893 cesseranno in Sicilia gli effetti del decreto dittatoriale del 9 giugno 1860, e della legge del 2 aprile 1865, n. 2226, in quanto concernano i lasciti esclusivamente destinati alla pubblica beneficenza.
Il Tesoro dello Stato conserva integro il diritto di ricuperare il suo credito arretrato, dipendente dalle somme anticipate sino al 31 dicembre 1893, verso tutti indistintamente gli istituti pii che in virtù del suenunciato decreto e della legge del 2 aprile 1865, n. 2226, sono tenuti all'obbligo del versamento.
Le disposizioni contenute nella prima parte del presente articolo non avranno effetto per quegli istituti i quali entro il 1893 non abbiano soddisfatto il debito arretrato a cui si riferisce il comma precedente.
Per detti istituti il termine dello svincolo decorrerà dall'anno in cui avranno estinto il loro debito.
Sono condonati i crediti del Tesoro dipendenti da interessi sulle somme anticipate e da anticipare in favore dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia nel 1860, non che gli altri crediti dipendenti da spese di amministrazione sostenute o da sostenere per la relativa azienda; restando derogato per tal parte a ciò che dispone l'anzidetta legge del 2 aprile 1865.
N.d.R. La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge, è stata abrogata, per effetto dell'art. 30, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L.vo 4 maggio 2001, n. 207 - art. 21.
I buoni a favore dei danneggiati di cui è parola nel decreto del 21 agosto 1862, n. 853, saranno ammortizzati in 90 anni, in parti eguali, a cominciare dal 1895, con acquisti al corso, se al disotto della pari, o mediante estrazione a sorte.
Ai buoni medesimi sono estese le disposizioni della legge dell'8 marzo 1874, n. 1834, per la conversione dei debiti pubblici redimibili dello Stato, purchè però l'importo della rendita 5 per cento da darsi in cambio non superi il 90 per cento di quella dei buoni da ritirarsi.
N.d.R. La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge, è stata abrogata, per effetto dell'art. 30, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L.vo 4 maggio 2001, n. 207 - art. 21.
Ogni anno il Ministro dell'interno deve presentare al Senato ed alla Camera dei deputati una relazione intorno ai provvedimenti di concentramento, raggruppamento e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, e di revisione dei relativi statuti e regolamenti emanati nell'anno precedente.
Deve pure presentare un elenco delle amministrazioni disciolte, coll'indicazione dei motivi che avranno determinato lo scioglimento.
N.d.R. La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge, è stata abrogata, per effetto dell'art. 30, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L.vo 4 maggio 2001, n. 207 - art. 21.
E' derogato ad ogni disposizione di legge contraria alla presente.
Le private disposizioni e convenzioni le quali vietino alle pubbliche autorità di esercitare sopra le istituzioni di beneficenza la tutela o la vigilanza autorizzate od imposte dalla presente legge e le clausole che da tale divieto facciano dipendere la nullità, la rescissione, la decadenza o la riversibilità, saranno considerate come non apposte e non avranno alcun effetto.
Questa disposizione si applica anche ai divieti ed alle clausole di nullità, rescissione, decadenza o riversibilità dirette ad impedire le riforme amministrative, la mutuazione del fine ed i raggruppamenti preveduti nel capo VI della presente legge.
N.d.R. La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge, è stata abrogata, per effetto dell'art. 30, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L.vo 4 maggio 2001, n. 207 - art. 21.
Ferma stante la disposizione dell'art. 89, la presente legge andrà in vigore nei termini che saranno stabiliti per mezzo di decreti reali, ma dovrà entrare totalmente in vigore nei sei mesi dalla sua promulgazione.
Entro lo stesso termine saranno pubblicati con decreto reale le disposizioni transitorie, il regolamento per l'esecuzione della presente legge ed un regolamento di contabilità generale per le istituzioni ad essa soggette.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 17 luglio 1890.