
N.d.R.: La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 13, comma 1, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nel testo sostituito dall'art. 1, comma 1, della legge 22 giugno 2000, n. 192. Abrogazione confermata dall'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fatta salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14 della legge n. 246/2005.
LEGGE 21 giugno 1896, n. 218
G.U.R.I. 24 giugno 1896, n. 148
Competenza dei prefetti ad autorizzare le provincie, i comuni e le istituzioni pubbliche di beneficenza ad accettare lasciti e donazioni.
N.d.R.: La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 13, comma 1, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nel testo sostituito dall'art. 1, comma 1, della legge 22 giugno 2000, n. 192. Abrogazione confermata dall'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fatta salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14 della legge n. 246/2005.
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
N.d.R.: La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 13, comma 1, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nel testo sostituito dall'art. 1, comma 1, della legge 22 giugno 2000, n. 192. Abrogazione confermata dall'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fatta salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14 della legge n. 246/2005.
Le provincie, i comuni e le istituzioni pubbliche di beneficenza, non possono accettare lasciti o donazioni di qualsiasi natura o valore che importino aumento del patrimonio senza l'autorizzazione del prefetto, il quale provvede, agli effetti della legge 5 giugno 1850, n. 1037, previo parere della giunta provinciale amministrativa;
Resta fermo l'obbligo della tassa stabilita dal n. 48 della legge 19 luglio 1880, n. 5536, sulle concessioni governative.
N.d.R.: La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 13, comma 1, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nel testo sostituito dall'art. 1, comma 1, della legge 22 giugno 2000, n. 192. Abrogazione confermata dall'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fatta salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14 della legge n. 246/2005.
Spetta egualmente al prefetto di autorizzare, previo parere della giunta provinciale amministrativa, l'acquisto dei beni stabili per parte delle provincie, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, osservate per queste ultime le disposizioni della legge 17 luglio 1890, n. 6972.
N.d.R.: La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 13, comma 1, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nel testo sostituito dall'art. 1, comma 1, della legge 22 giugno 2000, n. 192. Abrogazione confermata dall'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fatta salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14 della legge n. 246/2005.
I decreti del prefetto emessi a forma degli articoli precedenti, sono provvedimenti definitivi; possono essere impugnati soltanto con ricorso alla IV sezione del consiglio di Stato la quale pronuncia in camera di consiglio sulle memorie e sugli atti presentati dalle parti.
La decisione della sezione IV si estende anche al merito.
Il decreto del prefetto è pubblicato nel bollettino degli annunzi legali per la provincia.
Decorso il termine per il ricorso delle parti, il ministro dell'interno, può, entro sei mesi, deferire i decreti prefettizi alla sezione IV che decide nel modo indicato nei ricorsi.
N.d.R.: La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 13, comma 1, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nel testo sostituito dall'art. 1, comma 1, della legge 22 giugno 2000, n. 192. Abrogazione confermata dall'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fatta salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14 della legge n. 246/2005.
La presente legge andrà in vigore col 1° luglio 1896.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 21 giugno 1896