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N.d.R.: A decorrere dal 16 settembre 2010, il presente regio decreto è stato ABROGATO dall'art. 4, comma 1, n. 2, dell'Allegato 4 al D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104.

REGIO DECRETO 17 agosto 1907, n. 642

G.U.R.I. 25 settembre 1907, n. 227

Regolamento per la procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato.

Testo con annotazioni alla data 31 luglio 2005

N.d.R.: A decorrere dal 16 settembre 2010, il presente regio decreto è stato ABROGATO dall'art. 4, comma 1, n. 2, dell'Allegato 4 al D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 16 della legge 7 marzo 1907, n. 62, sulla riforma degli istituti per la giustizia amministrativa;

Visto il Nostro decreto di pari data che approva il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato;

Udito il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

N.d.R.: A decorrere dal 16 settembre 2010, il presente regio decreto è stato ABROGATO dall'art. 4, comma 1, n. 2, dell'Allegato 4 al D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 0

Articolo Unico

E' approvato il regolamento di procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, annesso al presente decreto, visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 17 agosto 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 18 settembre 1907.

Reg. 37. Atti del Governo a f. 45. A. ARMELISASSO.

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

GIOLITTI.

N.d.R.: A decorrere dal 16 settembre 2010, il presente regio decreto è stato ABROGATO dall'art. 4, comma 1, n. 2, dell'Allegato 4 al D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104.

REGOLAMENTO DI PROCEDURA DINANZI ALLE SEZIONI GIURISDIZIONALI DEL CONSIGLIO DI STATO

N.d.R.: A decorrere dal 16 settembre 2010, il presente regio decreto è stato ABROGATO dall'art. 4, comma 1, n. 2, dell'Allegato 4 al D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104.

TITOLO I

DEL RICORSO

N.d.R.: A decorrere dal 16 settembre 2010, il presente regio decreto è stato ABROGATO dall'art. 4, comma 1, n. 2, dell'Allegato 4 al D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 1

I termini stabiliti dall'art. 28 (1) della legge, testo unico approvato con R.D. 17 agosto 1907, n. 638, per ricorsi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, decorrono dal giorno della notificazione dell'atto o provvedimento amministrativo, ovvero dal giorno della dichiarazione che, a norma dell'art. 25 (2) della legge, sia stata fatta dagli interessati, d'intendere che si provochi la decisione della sezione giurisdizionale competente. (3)

(3)

Per effetto del R.D. 20/12/1923, n. 2840, recante modifiche all'ordinamento del Consiglio di Stato e della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, l'espressione "sezione giurisdizionale competente" si deve intendere come "Consiglio di Stato in sede giurisdizionale".

N.d.R.: A decorrere dal 16 settembre 2010, il presente regio decreto è stato ABROGATO dall'art. 4, comma 1, n. 2, dell'Allegato 4 al D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 2

Qualora si pretenda che un atto o provvedimento amministrativo offenda interessi d'individui o di enti giuridici, i quali non essendo direttamente contemplati nell'atto o provvedimento medesimo non ne abbiano avuta notificazione nelle forme prescritte dagli articoli seguenti, il termine per ricorrere alle sezioni giurisdizionali decorre dal giorno della pubblicazione di un estratto di quell'atto o provvedimento nella Gazzetta Ufficiale del Regno, o nel bollettino degli annunzi legali per la provincia.

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Art. 3

La notificazione di cui all'art. 1 deve sempre essere fatta mediante consegna o trasmissione di una copia in forma amministrativa dell'atto o provvedimento o mediante consegna o trasmissione dell'invito a dichiarare se l'intimato intenda che si provochi la decisione della sezione giurisdizionale competente.

Per i modi della notificazione stessa si osservano le disposizioni dei regolamenti particolari dell'amministrazione da cui l'atto è emanato.

In mancanza di tali regolamenti la notificazione si fa, per mezza di ufficiale giudiziario o di messo comunale, alla persona interessata o ad uno di sua famiglia o addetto alla casa o al servizio, nella residenza o nel domicilio o nella dimora.

La relazione della notificazione, redatta in doppio originale, deve essere datata o sottoscritta dall'ufficiale giudiziario o dal messo e dal consegnatario: se questi non può o non vuole sottoscrivere, ne sarà fatta menzione.

Un originale della relazione è rilasciato all'interessato e l'altro è consegnato all'autorità che ha emanato l'ordine della notificazione.

Alle notificazioni di cui sopra si applicano le norme di cui agli artt. 9, art. 10, art. 11, art. 12 e art. 13. (1)

(1)

In ordine alle disposizioni concernenti i mezzi di notificazione, vedi l'art. 12 della legge 21 luglio 2000, n. 205.

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Art. 4

La notificazione si ha per avvenuta dal giorno in cui la persona interessata o chi la rappresenta legalmente diede ricevuta dell'atto o provvedimento che la riguarda.

Quando l'atto o provvedimento riguardi un pubblico ufficio, la notificazione si ha per avvenuta nel giorno in cui l'atto o provvedimento risulta protocollato nei registri di arrivo dell'ufficio medesimo. (1)

(1)

In ordine alle disposizioni concernenti i mezzi di notificazione, vedi l'art. 12 della legge 21 luglio 2000, n. 205.

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Art. 5

Ove, entro trenta giorni da quello della notificazione dell'invito che sia stato fatto all'interessato, a termini dell'art. 25 (1) della legge, questi non risponda all'autorità che ne ha promosso il consenso, s'intende che egli abbia rinunziato al diritto di ricorrere alla sezione giurisdizionale competente. (2)

Qualora l'interessato dichiari di accettare che l'affare sia deferito alla decisione della sezione predetta, l'autorità, entro trenta giorni dopo tale dichiarazione, invia gli atti alla segreteria della sezione stessa, dandone comunicazione agli interessati in forma amministrativa.

Nel termine di altri trenta giorni dopo pervenuti gli atti alla segreteria, le parti possono presentare istanze, memorie e documenti.

(2)

Per effetto del R.D. 20/12/1923, n. 2840, recante modifiche all'ordinamento del Consiglio di Stato e della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, l'espressione "sezione giurisdizionale competente" si deve intendere come "Consiglio di Stato in sede giurisdizionale".

N.d.R.: A decorrere dal 16 settembre 2010, il presente regio decreto è stato ABROGATO dall'art. 4, comma 1, n. 2, dell'Allegato 4 al D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 6

Il ricorso deve essere diretto alla sezione giurisdizionale competente e deve contenere:

1) la indicazione del nome e cognome, della residenza o domicilio del ricorrente;

2) la indicazione dell'atto o provvedimento amministrativo che s'impugna e della data della sua notificazione;

3) la esposizione sommaria dei fatti, i motivi su cui si fonda il ricorso, con la indicazione degli articoli di legge o di regolamento che si ritengono violati e le conclusioni;

4) la sottoscrizione delle parti o di una di esse e dell'avvocato ammesso al patrocinio in Corte di cassazione, ovvero del solo avvocato, indicandosi, in questo caso, la data del mandato speciale. (1)

(1)

Per effetto del R.D. 20/12/1923, n. 2840, recante modifiche all'ordinamento del Consiglio di Stato e della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, l'espressione "sezione giurisdizionale competente" si deve intendere come "Consiglio di Stato in sede giurisdizionale".

N.d.R.: A decorrere dal 16 settembre 2010, il presente regio decreto è stato ABROGATO dall'art. 4, comma 1, n. 2, dell'Allegato 4 al D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 7

Il ricorso dev'essere notificato tanto all'autorità dalla quale è emanato l'atto o provvedimento impugnato, quanto alle persone alle quali l'atto o provvedimento medesimo direttamente si riferisce.

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Art. 8

La notificazione si eseguisce per mezzo di ufficiale giudiziario o di messo comunale con la consegna della copia del ricorso e con le forme indicate nell'art. 3. (1)

(1)

In ordine alle disposizioni concernenti i mezzi di notificazione, vedi l'art. 12 della legge 21 luglio 2000, n. 205.

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Art. 9

Ove nessuno si trovi nell'abitazione, o in caso di rifiuto di ricevere il ricorso che si notifica, l'ufficiale giudiziario o il messo comunale lascia avviso, in carta libera, affisso alla porta della abitazione e deposita la copia dell'atto nella casa comunale o la consegna al Sindaco o a chi ne fa le veci o all'impiegato delegato a ricevere gli atti giudiziari. Delle eseguite operazioni l'ufficiale giudiziario o il messo fa attestazione sull'originale e sulla copia. (1)

(1)

In ordine alle disposizioni concernenti i mezzi di notificazione, vedi l'art. 12 della legge 21 luglio 2000, n. 205.

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Art. 10

Sul ricorso devesi notificare a chi non ha residenza, domicilio o dimora conosciuta, la notificazione si fa mediante la pubblicazione di un sunto del ricorso nel foglio degli annunzi della provincia ove ha sede l'autorità che emise il provvedimento e nella Gazzetta Ufficiale del Regno. (1)

(1)

In ordine alle disposizioni concernenti i mezzi di notificazione, vedi l'art. 12 della legge 21 luglio 2000, n. 205.

N.d.R.: A decorrere dal 16 settembre 2010, il presente regio decreto è stato ABROGATO dall'art. 4, comma 1, n. 2, dell'Allegato 4 al D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 11

Se il ricorso devesi notificare a chi non ha residenza, domicilio o dimora nel Regno, ne è consegnata copia al ministero pubblico presso il tribunale civile di Roma.

Il ministero pubblico, dato atto della consegna, trasmette la copia suddetta al Ministero degli affari esteri.

Qualora la persona a cui si deve notificare il ricorso abbia nello Stato un procuratore generale, il ricorso può essere notificato a questo. (1)

(1)

In ordine alle disposizioni concernenti i mezzi di notificazione, vedi l'art. 12 della legge 21 luglio 2000, n. 205.

N.d.R.: A decorrere dal 16 settembre 2010, il presente regio decreto è stato ABROGATO dall'art. 4, comma 1, n. 2, dell'Allegato 4 al D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 12

Per i militari di terra o di mare, e per le persone loro assimilate per legge, la notificazione, quando non possa farsi in persona propria, si eseguisce negli altri modi indicati nell'art. 3, e una copia del ricorso e dell'atto di notificazione deve essere inoltre consegnata al pubblico ministero presso il tribunale del luogo nella cui circoscrizione risiede l'autorità dalla quale è emanato l'atto o provvedimento impugnato.

Il segretario della procura regia rilascia ricevuta della detta copia, e il procuratore del Re la trasmette al comandante della divisione militare o del dipartimento marittimo in cui detti militari o assimilati prestano servizio, per la consegna all'interessato. (1)

(1)

In ordine alle disposizioni concernenti i mezzi di notificazione, vedi l'art. 12 della legge 21 luglio 2000, n. 205.

N.d.R.: A decorrere dal 16 settembre 2010, il presente regio decreto è stato ABROGATO dall'art. 4, comma 1, n. 2, dell'Allegato 4 al D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 13

Per le autorità e gli enti morali la consegna si fa ai loro rappresentanti od a chi è autorizzato a ricevere le notificazioni: per gli incapaci, a chi ne è legittimo rappresentante, e per coloro che hanno limitata l'amministrazione dei beni o non possono stare in giudizio senza l'autorizzazione altrui, alla persona e a chi deve assisterla. (1)

(1)

In ordine alle disposizioni concernenti i mezzi di notificazione, vedi l'art. 12 della legge 21 luglio 2000, n. 205.

N.d.R.: A decorrere dal 16 settembre 2010, il presente regio decreto è stato ABROGATO dall'art. 4, comma 1, n. 2, dell'Allegato 4 al D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 14

Quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia sommamente difficile per il numero delle persone da chiamarsi in giudizio, il presidente della sezione adita può disporre che sia fatta per pubblici proclami autorizzando il ricorrente a far inserire, nel foglio degli annunzi della provincia ove ha sede l'autorità che emise il provvedimento e nella Gazzetta Ufficiale del Regno, un sunto del ricorso e le sue conclusioni, con le cautele consigliate dalle circostanze, e designando, se sia possibile, alcuni fra gli interessati ai quali la notificazione debba farsi nei modi ordinari. (1)

(1)

Per effetto del R.D. 20/12/1923, n. 2840, recante modifiche all'ordinamento del Consiglio di Stato e della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, l'espressione "sezione giurisdizionale competente" si deve intendere come "Consiglio di Stato in sede giurisdizionale".

N.d.R.: A decorrere dal 16 settembre 2010, il presente regio decreto è stato ABROGATO dall'art. 4, comma 1, n. 2, dell'Allegato 4 al D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 15

Quando le parti che abbiano interesse ad opporsi al ricorso siano più, la domanda si deve proporre contro tutte. Se la domanda sia proposta contro alcune soltanto delle parti interessate ad opporsi, il giudizio si deve integrare con la notificazione del ricorso alle altre.

L'integrazione del giudizio non è applicabile nel caso in cui, per omessa notificazione del ricorso all'autorità dalla quale emana l'atto o il provvedimento impugnato o per altro motivo, il ricorso debba essere dichiarato senz'altro irricevibile.

N.d.R.: A decorrere dal 16 settembre 2010, il presente regio decreto è stato ABROGATO dall'art. 4, comma 1, n. 2, dell'Allegato 4 al D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 16

La sezione nell'ordinare l'integrazione del giudizio, indica le persone a cui il ricorso deve notificarsi, e, ove ne sia il caso, autorizza la notificazione per pubblici proclami. Stabilisce inoltre un termine entro cui deve effettuarsi la notificazione del ricorso e il deposito del medesimo nella segreteria, insieme con la prova dell'eseguita notificazione.

N.d.R.: A decorrere dal 16 settembre 2010, il presente regio decreto è stato ABROGATO dall'art. 4, comma 1, n. 2, dell'Allegato 4 al D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 17

Il ricorso è nullo:

1) se manchi la sottoscrizione richiesta dall'art. 6;

2) se, per la inosservanza delle altre norme prescritte nel suddetto articolo, vi sia incertezza assoluta sulle persone o sull'oggetto della domanda.

Se il ricorso contenga altre irregolarità, la sezione può ordinare che sia rinnovato entro un termine che stabilirà nella sua ordinanza.

La comparizione dell'intimato sana la nullità e la irregolarità dell'atto, salvo i diritti acquisiti anteriormente alla comparizione.

N.d.R.: A decorrere dal 16 settembre 2010, il presente regio decreto è stato ABROGATO dall'art. 4, comma 1, n. 2, dell'Allegato 4 al D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 18

L'originale ricorso con la prova della eseguita notificazione, con l'atto di notificazione della decisione amministrativa, con il mandato speciale nel caso previsto dall' art. 27 (1) della legge e con i documenti sui quali il ricorso si fonda, deve essere depositato nella segreteria della sezione competente nelle ore in cui, secondo il regolamento, deve stare aperta.

Il termine stabilito dall'art. 28, terzo capoverso (2), della legge, per fare il deposito, s'intende scaduto nel momento in cui, si chiude la segreteria della sezione, nell'ultimo giorno del termine. [, ancorché festivo] (parole soppresse) (3)

L'ufficio della segreteria delle sezioni giurisdizionali e dell'adunanza plenaria è aperto al pubblico dalle ore dieci alle sedici. [Nei giorni festivi si chiude alle dodici] (periodo soppresso) (4)

Il segretario, ricevuto il ricorso ne fa annotazione in apposito registro e ne rilascia dichiarazione, se richiesta.

Quando le persone cui fu notificato il ricorso siano più, il termine per fare il deposito comincia a decorrere dal giorno in cui fu eseguita l'ultima notificazione.

(3)

Parole soppresse dall'art. 2, comma 3, lett. a), della legge 28 dicembre 2005, n. 263. In ordine alla decorrenza di detta abrogazione, vedi l'art. 2, comma 4 della legge citata.

(4)

Periodo soppresso dall'art. 2, comma 3, lett. b), della legge 28 dicembre 2005, n. 263. In ordine alla decorrenza di detta abrogazione, vedi l'art. 2, comma 4 della legge citata. Si rimanda, inoltre all'art. 71 del Regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato, di cui al R.D. 21 aprile 1942, n. 444.

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Art. 19

La mancanza del deposito del provvedimento impugnato non importa decadenza se dipenda dall'impossibilità di produrlo a causa del rifiuto dell'amministrazione alla domanda di rilascio della copia di esso. Il rifiuto dell'amministrazione dev'essere fatto constare con verbale di ufficiale giudiziario, da depositarsi insieme col ricorso, nei modi e nel termine indicati nell'articolo precedente.

N.d.R.: A decorrere dal 16 settembre 2010, il presente regio decreto è stato ABROGATO dall'art. 4, comma 1, n. 2, dell'Allegato 4 al D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 20

Il decreto di abbreviazione o di proroga del termine, nei sensi dell'art. 30 (1) della legge, è fatto in fine della domanda, e dev'essere notificato all'autorità e agli interessati. (2)

(2)

Per effetto del R.D. 20/12/1923, n. 2840, recante modifiche all'ordinamento del Consiglio di Stato e della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, l'espressione "sezione giurisdizionale competente" si deve intendere come "Consiglio di Stato in sede giurisdizionale".

N.d.R.: A decorrere dal 16 settembre 2010, il presente regio decreto è stato ABROGATO dall'art. 4, comma 1, n. 2, dell'Allegato 4 al D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 21

L'interessato, o l'avvocato che lo rappresenta, deve notificare che il deposito è stato eseguito nei modi di legge al Ministero dal quale dipende l'autorità il cui provvedimento è stato impugnato.

La notifica si fa per mezzo di un usciere del Consiglio di Stato entro il termine di tre giorni dall'eseguito deposito.

Quando la notifica predetta non sia stata eseguita, il presidente della sezione adita assegna un termine perché l'interessato, o l'avvocato che lo rappresenta, vi provveda.

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Art. 22

Il termine fissato nella prima parte dell'art. 29 (1) della legge per la presentazione di memorie od istanze, e per la produzione di documenti, può essere prorogato, sopra domanda delle parti, dal presidente della sezione adita nei casi di necessità o di pubblico interesse.

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Art. 23

Il segretario, a richiesta delle parti interessate, o degli avvocati eletti, comunica loro, per semplice ispezione, tutti gli atti del giudizio, sui quali essi possono prendere note appunti.

N.d.R.: A decorrere dal 16 settembre 2010, il presente regio decreto è stato ABROGATO dall'art. 4, comma 1, n. 2, dell'Allegato 4 al D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 24

Chiunque presenta un ricorso o una domanda in sede giurisdizionale, deve consegnare tanti fogli di carta col bollo prescritto, quanti ne vengano dal segretario reputati necessari per l'atto richiesto e per quelli che ne possono essere la conseguenza.

Il segretario rilascia all'interessato ricevuta dell'eseguito deposito.

Nel caso di dissenso sulla quantità del deposito, decide il presidente della sezione. (1)

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Art. 25

La insufficienza del deposito che in fatto si constatasse, non dispensa il segretario dall'obbligo di scrivere immediatamente l'originale della decisione o del provvedimento, salvo però in lui il diritto al rimborso contro le parti o l'avvocato, mediante ordine di pagamento da rilasciarsi dal presidente della sezione. (1)

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TITOLO II

DELLA ISTRUZIONE

N.d.R.: A decorrere dal 16 settembre 2010, il presente regio decreto è stato ABROGATO dall'art. 4, comma 1, n. 2, dell'Allegato 4 al D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 26

Le sezioni giurisdizionali possono richiedere all'amministrazione e ordinare alle parti di produrre quegli atti e documenti che credono necessari per la decisione della controversia.

Possono pure richiedere che l'amministrazione faccia eseguire nuove verificazioni, fissando il termine entro cui dev'essere depositata la relazione.

Le parti sono, a cura dell'amministrazione, avvisate, almeno cinque giorni prima, del luogo, del giorno e dell'ora in cui si eseguiranno le verificazioni. (1)

(1)

La Corte costituzionale, con sentenza 10-23/04/1987, n. 146, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo annotato, nella parte in cui, nelle controversie di impiego di dipendenti dello Stato e di enti, riservate alla giurisdizione esclusiva amministrativa, non consente l'esperimento dei mezzi istruttori previsti negli artt. 421, comma 2 a 4, 422, 424 e 425, del c.p.c. novellati in virtù della legge 11 agosto 1973, n. 533.

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Art. 27

La sezione quinta può assumere testimoni, eseguire ispezioni, ordinare perizie e fare tutte le altre indagini che possono condurre alla scoperta della verità, coi poteri attribuiti al magistrato dal codice di procedura civile e con le relative sanzioni.

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Art. 28

Se una delle parti domanda l'assunzione di un mezzo istruttorio e le altre aderiscono, il presidente, qualora ne riconosca l'opportunità, dà atto alle parti della domanda ed emette le disposizioni che occorrono per l'esecuzione.

Nelle vertenze elettorali, indipendentemente dall'accordo delle parti, le prefetture, su semplice richiesta del presidente della sezione quinta, devono trasmettere i verbali delle elezioni, le schede contestate e gli altri documenti che possono occorrere al giudizio.

N.d.R.: A decorrere dal 16 settembre 2010, il presente regio decreto è stato ABROGATO dall'art. 4, comma 1, n. 2, dell'Allegato 4 al D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 29

Il presidente o la sezione, nell'ammettere i mezzi istruttori, stabilisce i termini da osservare ed i modi con cui debbono seguire, applicando, per quanto è possibile, le disposizioni del codice di procedura civile.

N.d.R.: A decorrere dal 16 settembre 2010, il presente regio decreto è stato ABROGATO dall'art. 4, comma 1, n. 2, dell'Allegato 4 al D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 30

Per l'esecuzione dei mezzi istruttori di cui nel capoverso dell'art. 36 (1) della legge, è delegato uno dei componenti della sezione, il quale procede con l'assistenza del segretario, che redige i relativi verbali.

Se il luogo in cui devesi eseguire il mezzo istruttorio è fuori della capitale, la sezione può delegare uno dei consiglieri di prefettura, o un magistrato il quale è assistito da un segretario di quell'ufficio.

Se il mezzo istruttorio debba eseguirsi fuori del Regno, la richiesta deve farsi nelle forme diplomatiche.

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Art. 31

Per l'esecuzione di perizie, la sezione incarica uno o più funzionari tecnici dello Stato.

N.d.R.: A decorrere dal 16 settembre 2010, il presente regio decreto è stato ABROGATO dall'art. 4, comma 1, n. 2, dell'Allegato 4 al D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 32

Il consigliere a cui sono commessi mezzi istruttori deve fare notificare, cinque giorni prima, alle parti stesse il giorno, l'ora ed il luogo delle operazioni.

N.d.R.: A decorrere dal 16 settembre 2010, il presente regio decreto è stato ABROGATO dall'art. 4, comma 1, n. 2, dell'Allegato 4 al D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 33

La surrogazione del consigliere delegato, o la nomina di altro consigliere che debba sostituirlo in qualche atto relativo all'esecuzione della prova è fatto con provvedimento del presidente, ancorché la delegazione abbia avuto luogo per decisione.

N.d.R.: A decorrere dal 16 settembre 2010, il presente regio decreto è stato ABROGATO dall'art. 4, comma 1, n. 2, dell'Allegato 4 al D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 34

Ove i mezzi istruttori ordinati d'ufficio importino spese, queste debbono essere anticipate dalla parte ricorrente. In tal caso, la sezione intima al ricorrente il deposito della somma approssimativamente necessaria all'uopo.

Se i mezzi istruttori siano invece ordinati in seguito ad istanza di parte, questa è tenuta ad eseguire il deposito.

Questo deve sempre essere fatto nella segreteria.

Qualora la somma non risulti sufficiente, non si provvede sul ricorso fino a che le parti interessate non provino d'aver eseguito l'integrale pagamento della somma occorrente.

Se la parte cui spetta di fare il deposito non l'abbia fatto o l'abbia fatto insufficiente, è in facoltà della parte contraria, ove non preferisca anticipare le spese, di fare prefiggere un termine, decorso il quale la sezione decide allo stato degli atti.

N.d.R.: A decorrere dal 16 settembre 2010, il presente regio decreto è stato ABROGATO dall'art. 4, comma 1, n. 2, dell'Allegato 4 al D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 35

Dopo la notificazione fatta alle parti ed alla amministrazione a cura del segretario che l'istruttoria ordinata è stata eseguita e che i relativi atti rimangono nella segreteria a loro disposizione, le parti stesse o l'amministrazione devono presentare la domanda di fissazione di udienza per la discussione del ricorso.

N.d.R.: A decorrere dal 16 settembre 2010, il presente regio decreto è stato ABROGATO dall'art. 4, comma 1, n. 2, dell'Allegato 4 al D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104.

TITOLO III

DELLE DOMANDE INCIDENTI E DEL RICORSO INCIDENTALE

N.d.R.: A decorrere dal 16 settembre 2010, il presente regio decreto è stato ABROGATO dall'art. 4, comma 1, n. 2, dell'Allegato 4 al D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 36

Le domande di sospensione della esecuzione dell'atto amministrativo, qualora non siano proposte nel ricorso, devono farsi mediante istanza diretta alla sezione giurisdizionale, a cui fu presentato il ricorso, notificata agli interessati ed all'amministrazione e depositata nella segreteria.

L'amministrazione e le parti interessate possono, entro dieci giorni dalla notifica, depositare e trasmettere memorie od istanze alla segreteria.

Il presidente può abbreviare il termine.

Su tali domande la sezione pronuncia nella prima udienza dopo spirato il termine. (1)

La domanda di sospensione può essere presentata per la prima volta anche all'adunanza plenaria, la quale provvede o in linea preliminare o contemporaneamente alla decisione della questione di competenza. (2)

(2)

Si riportano gli artt. 2 del D.L.vo n. 642/1948:

"Art. 2

1. Sulle domande incidentali di sospensione il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale provvede, con ordinanza della Sezione o dell'Adunanza plenaria, entro i termini stabiliti dall'art. 36 del regolamento per la procedura dinanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, approvato con r.d. 17 agosto 1907, n. 642.

2. Tuttavia, ove il Collegio lo ravvisi necessario, possono essere uditi in Camera di consiglio, gli avvocati delle parti."

e 10 della legge n. 1018/1950:

"Art. 10

1. Nelle discussioni delle domande incidentali di sospensione sono uditi in Camera di consiglio gli avvocati delle parti che ne abbiano fatta richiesta.

2. La richiesta può essere fatta anche nella domanda di sospensione."

In ordine alle norme in materia di espulsioni degli stranieri per motivi di prevenzione del terrorismo, vedi quanto disposto dall'art. 3, comma 4-bis, del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.

N.d.R.: A decorrere dal 16 settembre 2010, il presente regio decreto è stato ABROGATO dall'art. 4, comma 1, n. 2, dell'Allegato 4 al D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 37

Chi ha un interesse nella contestazione può intervenirvi.

L'intervento è proposto con domanda diretta alla sezione adita. La domanda deve contenere le ragioni, con la produzione dei documenti giustificativi, e dev'essere sottoscritta dalle parti e dall'avvocato, o dal solo avvocato munito di mandato speciale.

N.d.R.: A decorrere dal 16 settembre 2010, il presente regio decreto è stato ABROGATO dall'art. 4, comma 1, n. 2, dell'Allegato 4 al D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 38

(modificato dall'art. 1, comma 4, della legge 21 luglio 2000, n. 205)

La domanda d'intervento è notificata alle parti nel rispettivo domicilio di elezione ed all'autorità che ha emanato l'atto impugnato, e deve essere depositata in segreteria entro dieci giorni successivi a quello della notificazione.

N.d.R.: A decorrere dal 16 settembre 2010, il presente regio decreto è stato ABROGATO dall'art. 4, comma 1, n. 2, dell'Allegato 4 al D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 39

Nel termine di dieci giorni dalla notificazione dell'intervento gli interessati e l'amministrazione possono presentare e trasmettere memorie e documenti.

N.d.R.: A decorrere dal 16 settembre 2010, il presente regio decreto è stato ABROGATO dall'art. 4, comma 1, n. 2, dell'Allegato 4 al D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 40

L'intervento ha luogo nello stato in cui si trova la contestazione.

N.d.R.: A decorrere dal 16 settembre 2010, il presente regio decreto è stato ABROGATO dall'art. 4, comma 1, n. 2, dell'Allegato 4 al D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 41

Chi deduce la falsità di un documento deve provare che sia stata già proposta la querela di falso, o domandare la prefissione di un termine entro cui possa proporla innanzi al tribunale competente.

N.d.R.: A decorrere dal 16 settembre 2010, il presente regio decreto è stato ABROGATO dall'art. 4, comma 1, n. 2, dell'Allegato 4 al D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 42

Qualora la contestazione possa essere decisa indipendentemente dal documento del quale è dedotta la falsità, la sezione pronuncia sulla controversia principale.

La decide pure dopo che sia trascorso il termine prefisso a norma dell'articolo precedente, senza che siano stati compiuti gli atti prescritti dal codice di procedura civile, fino alla proposta della querela.

Proposta la querela, la sezione sospende la decisione fino al termine del giudizio di falso.

N.d.R.: A decorrere dal 16 settembre 2010, il presente regio decreto è stato ABROGATO dall'art. 4, comma 1, n. 2, dell'Allegato 4 al D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 43

Terminato il giudizio di falso, la parte che ha dedotto la falsità deve, entro trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza, depositarne copia nella segreteria sotto pena, se è il ricorrente, della decadenza del ricorso.

N.d.R.: A decorrere dal 16 settembre 2010, il presente regio decreto è stato ABROGATO dall'art. 4, comma 1, n. 2, dell'Allegato 4 al D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 44

Nel termine di dieci giorni successivi a quello assegnato pel deposito del ricorso incidentale, l'autorità e il ricorrente principale possono presentare memorie, fare istanze e produrre i documenti che ritengono opportuni.

N.d.R.: A decorrere dal 16 settembre 2010, il presente regio decreto è stato ABROGATO dall'art. 4, comma 1, n. 2, dell'Allegato 4 al D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104.

TITOLO IV

DELL'ABBANDONO DEL RICORSO E DELLA RINUNCIA

N.d.R.: A decorrere dal 16 settembre 2010, il presente regio decreto è stato ABROGATO dall'art. 4, comma 1, n. 2, dell'Allegato 4 al D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 45

La perenzione del ricorso opera di diritto e può essere rilevata anche d'ufficio. (1)

Nel caso di perenzione, ciascuna delle parti sopporta le proprie spese nel giudizio perento.

(1)

Per le perenzioni del ricorso di cui al presente comma, vedi l'art. 40 del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054 e l'art. 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificata dall'art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205.

N.d.R.: A decorrere dal 16 settembre 2010, il presente regio decreto è stato ABROGATO dall'art. 4, comma 1, n. 2, dell'Allegato 4 al D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 46

In qualunque stadio della controversia si può rinunciare al ricorso mediante dichiarazione sottoscritta dalla parte o dall'avvocato munito di mandato speciale e depositato nella segreteria, o mediante dichiarazione verbale, di cui è steso processo.

Il rinunziante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti.

La rinunzia dev'essere notificata alla controparte, eccetto il caso in cui sia fatta oralmente all'udienza.

N.d.R.: A decorrere dal 16 settembre 2010, il presente regio decreto è stato ABROGATO dall'art. 4, comma 1, n. 2, dell'Allegato 4 al D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104.

TITOLO V

DELLA RICUSAZIONE

N.d.R.: A decorrere dal 16 settembre 2010, il presente regio decreto è stato ABROGATO dall'art. 4, comma 1, n. 2, dell'Allegato 4 al D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 47

Le cause che danno luogo alla ricusazione dei giudici od alla loro astensione, secondo il codice di procedura civile, sono applicabili ai componenti delle sezioni giurisdizionali e dell'adunanza plenaria.

N.d.R.: A decorrere dal 16 settembre 2010, il presente regio decreto è stato ABROGATO dall'art. 4, comma 1, n. 2, dell'Allegato 4 al D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 48

La ricusazione si propone, almeno tre giorni prima dell'udienza designata, con domanda diretta al presidente della sezione adita o dell'adunanza plenaria, quando sono noti i consiglieri o referendari che devono prendere parte all'udienza; in caso contrario, può proporsi oralmente all'udienza medesima prima della discussione.

La domanda deve indicare i motivi ed i mezzi di prova ed essere firmata dalla parte o dall'avvocato munito di mandato speciale.

Quando si tratti di ricusare il funzionario delegato per l'esecuzione di un mezzo istruttorio, la ricusazione deve farsi entro tre giorni da quello in cui fu pubblicata la decisione o il provvedimento di delegazione. In caso di urgenza, il presidente può provvedere alla surrogazione con altro funzionario.

N.d.R.: A decorrere dal 16 settembre 2010, il presente regio decreto è stato ABROGATO dall'art. 4, comma 1, n. 2, dell'Allegato 4 al D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 49

Il segretario dà immediata comunicazione della domanda al funzionario ricusato, il quale, in fine di essa, deve fare la risposta sulla sussistenza dei motivi.

N.d.R.: A decorrere dal 16 settembre 2010, il presente regio decreto è stato ABROGATO dall'art. 4, comma 1, n. 2, dell'Allegato 4 al D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 50

La sezione o l'adunanza plenaria, in camera di consiglio decide sulla domanda.

Se la domanda è rigettata, la parte che l'ha proposta è condannata con la stessa decisione a una multa, che può estendersi fino a lire 30.000. (1)

La multa non è applicabile se la domanda è proposta dall'amministrazione.

La ricusazione o l'astensione non hanno effetto sugli atti anteriori.

(1)

Per l'effetto dell'art. 5 del R.D. 28 maggio 1931, n. 601, la multa di cui all'articolo annotato è stata sostituita dall'ammenda e successivamente in sanzione amministrativa dall'art. 32 della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'importo della stessa è stato così modificato dall'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603 e, dall'art. 114 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

N.d.R.: A decorrere dal 16 settembre 2010, il presente regio decreto è stato ABROGATO dall'art. 4, comma 1, n. 2, dell'Allegato 4 al D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104.

TITOLO VI

DELLE UDIENZE E DELLA DECISIONE

N.d.R.: A decorrere dal 16 settembre 2010, il presente regio decreto è stato ABROGATO dall'art. 4, comma 1, n. 2, dell'Allegato 4 al D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 51

Il segretario, ricevuta la domanda di fissazione dell'udienza per la discussione del ricorso, ne fa annotazione in apposito registro e ne rilascia dichiarazione, se richiesta. Indi presenta la domanda stessa col ricorso, il contro-ricorso, il ricorso incidentale, le carte e i documenti al presidente della sezione il quale nomina il relatore ed assegna il giorno dell'udienza.

Nello stesso decreto di fissazione di udienza il presidente può, ad istanza di parte o d'ufficio, dichiarare il ricorso urgente. (1)

(1)

Per la tenuta in forma automatizzata dei registri di all'articolo annotato, vedi l'art. 1 del D.P.C.M. 8 gennaio 1999, n. 52.

N.d.R.: A decorrere dal 16 settembre 2010, il presente regio decreto è stato ABROGATO dall'art. 4, comma 1, n. 2, dell'Allegato 4 al D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 52

Se alcuna delle parti, o la pubblica amministrazione, chieda che per ragione di connessione due ricorsi siano uniti e venga provveduto su di essi con una sola decisione, la sezione, udite le parti interessate, può ordinarne l'unione. Il presidente può, anche quando non sia stata chiesta l'unione, ordinare d'ufficio che i due ricorsi siano chiamati alla stessa udienza, affinché la sezione possa giudicare della loro connessione e, ove si faccia luogo alla riunione, pronunciare sui due ricorsi con una sola decisione.

N.d.R.: A decorrere dal 16 settembre 2010, il presente regio decreto è stato ABROGATO dall'art. 4, comma 1, n. 2, dell'Allegato 4 al D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 53

La determinazione del giorno dell'udienza ha luogo secondo l'ordine d'iscrizione delle domande nel registro indicato nell'art. 51.

I ricorsi urgenti hanno la precedenza, osservato l'ordine d'iscrizione nel registro predetto.

N.d.R.: A decorrere dal 16 settembre 2010, il presente regio decreto è stato ABROGATO dall'art. 4, comma 1, n. 2, dell'Allegato 4 al D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 54

Otto giorni almeno prima della udienza stabilita, il segretario ne dà avviso alle parti, nel domicilio eletto, ed al Ministero da cui dipende l'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato.

N.d.R.: A decorrere dal 16 settembre 2010, il presente regio decreto è stato ABROGATO dall'art. 4, comma 1, n. 2, dell'Allegato 4 al D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 55

Il ricorso nel giorno stabilito è deciso, ancorché non intervengano le parti né i loro avvocati.

N.d.R.: A decorrere dal 16 settembre 2010, il presente regio decreto è stato ABROGATO dall'art. 4, comma 1, n. 2, dell'Allegato 4 al D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 56

All'udienza assiste il segretario della sezione. (1)

I ricorsi sono chiamati all'udienza dal presidente secondo l'ordine stabilito nell'estratto del ruolo di udienza, mantenuta la precedenza agli urgenti.

E' però in facoltà del presidente di variare parzialmente per gravi ragioni, l'ordine di chiamata dei ricorsi. Dell'uso di tale facoltà e dei motivi della variazione è fatta menzione nel foglio di udienza.

Il relatore espone i fatti che sono fondamento del ricorso e delle conclusioni, nelle quali si riassumono gli atti, le istanze e le eccezioni prodotte dalle parti.

N.d.R.: A decorrere dal 16 settembre 2010, il presente regio decreto è stato ABROGATO dall'art. 4, comma 1, n. 2, dell'Allegato 4 al D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 57

Se nel giorno stabilito per l'udienza, questa non potesse tenersi, la spedizione dei ricorsi s'intende rimandata al primo giorno di udienza immediatamente successiva.

N.d.R.: A decorrere dal 16 settembre 2010, il presente regio decreto è stato ABROGATO dall'art. 4, comma 1, n. 2, dell'Allegato 4 al D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 58

Il presidente dirige le udienze e può limitare la discussione alle questioni fondamentali del ricorso.

Mantiene il buon ordine, e quanto prescrive dev'essere immediatamente eseguito.

N.d.R.: A decorrere dal 16 settembre 2010, il presente regio decreto è stato ABROGATO dall'art. 4, comma 1, n. 2, dell'Allegato 4 al D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 59

E' applicabile per le udienze delle sezioni giurisdizionali l'art. 355 del codice di procedura civile.

N.d.R.: A decorrere dal 16 settembre 2010, il presente regio decreto è stato ABROGATO dall'art. 4, comma 1, n. 2, dell'Allegato 4 al D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 60

Il presidente, per gravi motivi di ordine pubblico, può richiedere l'intervento della forza pubblica.

N.d.R.: A decorrere dal 16 settembre 2010, il presente regio decreto è stato ABROGATO dall'art. 4, comma 1, n. 2, dell'Allegato 4 al D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 61

La sezione, dopo la discussione, pronuncia la decisione.

La pronunciazione della decisione può essere differita ad una delle prossime udienze.

N.d.R.: A decorrere dal 16 settembre 2010, il presente regio decreto è stato ABROGATO dall'art. 4, comma 1, n. 2, dell'Allegato 4 al D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 62

Non possono concorrere alla decisione se non quei consiglieri e referendari che hanno assistito alla discussione.

N.d.R.: A decorrere dal 16 settembre 2010, il presente regio decreto è stato ABROGATO dall'art. 4, comma 1, n. 2, dell'Allegato 4 al D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 63

La decisione si pronuncia in camera di consiglio con l'intervento dei soli votanti.

Il presidente raccoglie i voti.

Il primo a votare è il relatore, poi il meno anziano in ordine di nomina, e così continuando sino a chi presiede.

N.d.R.: A decorrere dal 16 settembre 2010, il presente regio decreto è stato ABROGATO dall'art. 4, comma 1, n. 2, dell'Allegato 4 al D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 64

E' applicabile alle decisioni delle sezioni giurisdizionali l'art. 359 del codice di procedura civile.

N.d.R.: A decorrere dal 16 settembre 2010, il presente regio decreto è stato ABROGATO dall'art. 4, comma 1, n. 2, dell'Allegato 4 al D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 65

La decisione si pronuncia in nome del Re e deve contenere:

1) la indicazione del nome e cognome delle parti e dei loro avvocati;

2) il tenore delle domande;

3) una succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto;

4) il dispositivo;

5) l'ordine che la decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa;

6) la indicazione del giorno, mese, anno e luogo in cui la decisione è pronunciata;

7) la sottoscrizione dei consiglieri che hanno pronunziata la decisione, con l'indicazione dell'estensore e la firma del segretario.

N.d.R.: A decorrere dal 16 settembre 2010, il presente regio decreto è stato ABROGATO dall'art. 4, comma 1, n. 2, dell'Allegato 4 al D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 66

La decisione non può più essere modificata quando è sottoscritta dai votanti.

N.d.R.: A decorrere dal 16 settembre 2010, il presente regio decreto è stato ABROGATO dall'art. 4, comma 1, n. 2, dell'Allegato 4 al D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 67

La decisione, nella sola parte dispositiva, è pubblicata dal segretario non più tardi della prima udienza successiva al giorno in cui fu sottoscritta. (1)

(1)

L'articolo annotato deve ritenersi abrogato a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 55, comma 2, primo periodo, della legge 27 aprile 1982, n.186.

Vedi, inoltre, l'art. 9 della legge 21 dicembre 1950, n. 1018.

N.d.R.: A decorrere dal 16 settembre 2010, il presente regio decreto è stato ABROGATO dall'art. 4, comma 1, n. 2, dell'Allegato 4 al D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 68

La decisione contiene la condanna delle parti soccombenti alle spese, che vengono liquidate nella decisione stessa o dall'estensore.

Nella tassazione non si comprendono le spese degli atti riconosciuti superflui.

Le spese possono essere compensate in tutto o in parte, ove concorrano giusti motivi.

Quando la tassazione è fatta dall'estensore della decisione, l'ordinanza ha forza di sentenza in forma esecutiva.

La parte che intende proporre reclamo contro la tassazione fatta dall'estensore, deve presentarlo nel termine di tre giorni alla segreteria della sezione.

Questa provvede in camera di consiglio.

N.d.R.: A decorrere dal 16 settembre 2010, il presente regio decreto è stato ABROGATO dall'art. 4, comma 1, n. 2, dell'Allegato 4 al D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 69

Per gli affari da decidersi in camera di consiglio il Presidente nomina il relatore e fissa il giorno per la relazione, dopo la quale la sezione pronuncia.

N.d.R.: A decorrere dal 16 settembre 2010, il presente regio decreto è stato ABROGATO dall'art. 4, comma 1, n. 2, dell'Allegato 4 al D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104.

TITOLO VII

DELL'ADUNANZA PLENARIA

N.d.R.: A decorrere dal 16 settembre 2010, il presente regio decreto è stato ABROGATO dall'art. 4, comma 1, n. 2, dell'Allegato 4 al D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 70

Al principio di ogni anno, sono designati, con decreto reale, due consiglieri supplenti per l'eventuale sostituzione nell'adunanza plenaria dei consiglieri assenti od impediti. I consiglieri supplenti sono scelti uno per ciascuna delle due sezioni giurisdizionali.

Ove manchi il Presidente supplisce il consigliere anziano. (1)

(1)

Per effetto dell'art. 5 della legge 27 aprile 1982, n. 186, l'articolo annotato si intende tacitamente abrogato.

N.d.R.: A decorrere dal 16 settembre 2010, il presente regio decreto è stato ABROGATO dall'art. 4, comma 1, n. 2, dell'Allegato 4 al D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 71

Quando, a termini dell'art. 37, terzo capoverso (1), della legge, una delle due sezioni giurisdizionali invia la controversia all'adunanza plenaria, il segretario della sezione rimette gli atti del ricorso, insieme con la analoga ordinanza, al segretario incaricato di assistere all'adunanza plenaria.

N.d.R.: A decorrere dal 16 settembre 2010, il presente regio decreto è stato ABROGATO dall'art. 4, comma 1, n. 2, dell'Allegato 4 al D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 72

Il segretario dell'adunanza plenaria, ricevuta l'ordinanza con gli atti del ricorso, ne fa annotazione in apposito registro e la presenta al presidente, il quale nomina il relatore ed assegna il giorno dell'udienza per la discussione.

Otto giorni almeno prima dell'udienza stabilita per la discussione, il segretario ne dà avviso alle parti, nel domicilio eletto, ed al Ministero da cui dipende l'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato.

N.d.R.: A decorrere dal 16 settembre 2010, il presente regio decreto è stato ABROGATO dall'art. 4, comma 1, n. 2, dell'Allegato 4 al D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 73

L'adunanza plenaria, quando si pronunzia a termini e per gli effetti dell'art. 37 della legge, terzo capoverso (1), decide in tutte le altre questioni della controversia.

N.d.R.: A decorrere dal 16 settembre 2010, il presente regio decreto è stato ABROGATO dall'art. 4, comma 1, n. 2, dell'Allegato 4 al D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 74

Quando una medesima controversia, o controversie fra loro connesse, siano state promosse innanzi ad entrambe le sezioni, l'amministrazione e le parti, finché non sia stata pronunciata la decisione definitiva, possono promuovere il regolamento di competenza con istanza al presidente dell'adunanza plenaria.

N.d.R.: A decorrere dal 16 settembre 2010, il presente regio decreto è stato ABROGATO dall'art. 4, comma 1, n. 2, dell'Allegato 4 al D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 75

Il presidente dell'adunanza plenaria ordina che l'istanza sia notificata alle altre parti, affinché possano presentare le loro deduzioni, e stabilisce i termini per la notificazione dell'istanza e del decreto e per la presentazione delle deduzioni.

Con lo stesso decreto ordina la sospensione della procedura dei ricorsi, finché non sia regolata la competenza.

N.d.R.: A decorrere dal 16 settembre 2010, il presente regio decreto è stato ABROGATO dall'art. 4, comma 1, n. 2, dell'Allegato 4 al D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 76

Quando ambedue le sezioni si siano dichiarate competenti o incompetenti a conoscere di ricorsi contro lo stesso provvedimento, senza che sia stata ancora pronunziata decisione definitiva sulla controversia, si fa luogo al regolamento della competenza, sopra domanda di parte o dell'autorità di cui s'impugna il provvedimento, nei luoghi stabiliti dagli articoli precedenti.

N.d.R.: A decorrere dal 16 settembre 2010, il presente regio decreto è stato ABROGATO dall'art. 4, comma 1, n. 2, dell'Allegato 4 al D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 77

Trascorsi i termini indicati nell'art. 75, il presidente dell'adunanza plenaria fissa l'udienza per la discussione.

N.d.R.: A decorrere dal 16 settembre 2010, il presente regio decreto è stato ABROGATO dall'art. 4, comma 1, n. 2, dell'Allegato 4 al D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 78

Sono applicabili all'adunanza plenaria le disposizioni degli artt. 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 e 69.

N.d.R.: A decorrere dal 16 settembre 2010, il presente regio decreto è stato ABROGATO dall'art. 4, comma 1, n. 2, dell'Allegato 4 al D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 79

Le decisioni pronunziate a norma dell'art. 37, terzo capoverso (1), della legge, sono pubblicate dalla sezione che ha rinviata la controversia all'adunanza plenaria, nella prima udienza successiva al giorno in cui furono sottoscritte.

Le decisioni pronunziate a norma del quarto capoverso dello stesso articolo indicano la sezione presso la quale devono essere pubblicate. La pubblicazione si fa nella prima udienza successiva al giorno in cui furono sottoscritte.

N.d.R.: A decorrere dal 16 settembre 2010, il presente regio decreto è stato ABROGATO dall'art. 4, comma 1, n. 2, dell'Allegato 4 al D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 80

Pronunciata la decisione dell'adunanza plenaria il segretario dell'adunanza medesima rimette gli atti alla sezione dichiarata competente.

N.d.R.: A decorrere dal 16 settembre 2010, il presente regio decreto è stato ABROGATO dall'art. 4, comma 1, n. 2, dell'Allegato 4 al D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104.

TITOLO VIII

DELLA REVOCAZIONE

N.d.R.: A decorrere dal 16 settembre 2010, il presente regio decreto è stato ABROGATO dall'art. 4, comma 1, n. 2, dell'Allegato 4 al D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 81

Le decisioni possono essere revocate su domanda delle parti:

1) se la decisione sia stata l'effetto del dolo di una delle parti a danno dell'altra;

2) se siasi giudicato sopra documenti stati riconosciuti o dichiarati falsi dopo la decisione, o che la parte soccombente ignorasse essere stati riconosciuti o dichiarati falsi prima della decisione stessa;

3) se dopo la decisione siasi ricuperato un documento decisivo, il quale non siasi potuto produrre prima per fatto della parte contraria;

4) se la decisione sia l'effetto di un errore di fatto, che risulti dagli atti e documenti della contestazione.

Vi è questo errore quando la decisione sia fondata sulla supposizione di un fatto, la cui verità è incontrastabilmente esclusa, ovvero quando sia supposta la inesistenza di un fatto, la cui verità è positivamente stabilita; e, tanto nell'uno quanto nell'altro caso, quando il fatto non sia un punto controverso, sul quale la decisione abbia pronunciato.

5) se la decisione sia contraria ad altra precedente pronunziata fra le stesse parti, sul medesimo oggetto; purché non abbia pronunciato anche sull'eccezione dedotta da quell'anteriore decisione. (1)

(1)

In materia di revocazione si rimanda agli artt. 395 e segg. del c.p.c</i>.

N.d.R.: A decorrere dal 16 settembre 2010, il presente regio decreto è stato ABROGATO dall'art. 4, comma 1, n. 2, dell'Allegato 4 al D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 82

La domanda di revocazione è diretta alla sezione che pronunziò la decisione od all'adunanza plenaria, se la decisione fu da questa pronunziata, e deve essere notificata agli interessati nei modi stabiliti pei ricorsi, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della decisione.

Quando il titolo a cui si appoggia la domanda di revocazione sia uno di quelli indicati nei nn. 1, 2 e 3 dell'articolo precedente, il termine di sessanta giorni decorre da quello in cui la falsità, riconosciuta o dichiarata prima della decisione, sia stata scoperta da chi propone la revocazione, oppure dal giorno in cui sia stata riconosciuta o dichiarata, o il dolo sia stato scoperto, o il documento sia stato ricuperato; purché in questi casi vi sia prova scritta da cui risulti il giorno della scoperta o della ricuperazione.

I termini sono aumentati nella misura indicata nel secondo capoverso dell'art. 28 (1) della legge, se l'istante risiede all'estero.

N.d.R.: A decorrere dal 16 settembre 2010, il presente regio decreto è stato ABROGATO dall'art. 4, comma 1, n. 2, dell'Allegato 4 al D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 83

La domanda dev'essere depositata in segreteria nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 28 (1) della legge, sotto pena di decadenza.

Nei termini e nei modi indicati nell'art. 20 (2) della legge, la parte contraria e la pubblica amministrazione possono presentare nella segreteria memorie ed istanze e produrre documenti sull'ammissibilità della domanda.

N.d.R.: A decorrere dal 16 settembre 2010, il presente regio decreto è stato ABROGATO dall'art. 4, comma 1, n. 2, dell'Allegato 4 al D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 84

Chi vuole agire per revocazione, eccettuata l'amministrazione, deve provare, con quietanza del ricevitore, di avere eseguito il deposito di lire cento.

Se la domanda è rigettata, il deposito resta acquisito all'erario. (1)

(1)

In materia di revocazione si rimanda agli artt. 395 e segg. del c.p.c</i>.

N.d.R.: A decorrere dal 16 settembre 2010, il presente regio decreto è stato ABROGATO dall'art. 4, comma 1, n. 2, dell'Allegato 4 al D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 85

La decisione che ammette la revocazione ordina la restituzione della somma depositata e rimette le parti nello stato in cui erano prima della pronuncia della decisione revocata.

Quando lo stato della controversia lo permetta, si giudica con una sola decisione sull'ammissione della domanda di revocazione e sul merito della controversia.

N.d.R.: A decorrere dal 16 settembre 2010, il presente regio decreto è stato ABROGATO dall'art. 4, comma 1, n. 2, dell'Allegato 4 al D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 86

La domanda di revocazione non è ammessa contro la decisione pronunziata in sede di revocazione.

N.d.R.: A decorrere dal 16 settembre 2010, il presente regio decreto è stato ABROGATO dall'art. 4, comma 1, n. 2, dell'Allegato 4 al D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104.

TITOLO IX

DELLA NOTIFICAZIONE E DELL'ESECUZIONE DELLE DECISIONI

N.d.R.: A decorrere dal 16 settembre 2010, il presente regio decreto è stato ABROGATO dall'art. 4, comma 1, n. 2, dell'Allegato 4 al D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 87

Le decisioni sono comunicate alle autorità cui riguardano, per mezzo del Ministero dal quale queste dipendono ed a cui debbono essere tosto trasmesse dalla segreteria della sezione giudicante o da quella dell'adunanza plenaria.

La notificazione delle decisioni ad istanza delle parti interessate deve essere fatta nelle forme stabilite per la notificazione dei ricorsi. Quando però la notificazione alle parti è fatta a cura dell'amministrazione può aver luogo nelle forme ammesse dai regolamenti amministrativi. (1)

(1)

Vedi l'art. 9 della legge n. 1018/1950.

N.d.R.: A decorrere dal 16 settembre 2010, il presente regio decreto è stato ABROGATO dall'art. 4, comma 1, n. 2, dell'Allegato 4 al D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 88

L'esecuzione delle decisioni si fa in via amministrativa, eccetto che per la parte relativa alle spese.

N.d.R.: A decorrere dal 16 settembre 2010, il presente regio decreto è stato ABROGATO dall'art. 4, comma 1, n. 2, dell'Allegato 4 al D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 89

L'estratto della decisione in forma esecutiva, per la parte riguardante la condanna alle spese, non può essere rilasciato se non a chi abbia diritto a tale pagamento, facendone menzione in fine sì dell'origine che dell'estratto.

Questo deve essere intitolato in nome del Re e terminare con la formula stabilita nell'articolo 556 del codice di procedura civile.

N.d.R.: A decorrere dal 16 settembre 2010, il presente regio decreto è stato ABROGATO dall'art. 4, comma 1, n. 2, dell'Allegato 4 al D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104.

TITOLO X

DELLA PROCEDURA PER I RICORSI RELATIVI ALL'ART. 23, N. 5, DELLA LEGGE

N.d.R.: A decorrere dal 16 settembre 2010, il presente regio decreto è stato ABROGATO dall'art. 4, comma 1, n. 2, dell'Allegato 4 al D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 90

I ricorsi, nei casi di cui all'art. 23, n. 5 della legge, si propongono con domanda diretta al presidente della quinta sezione. (1)

Essi possono essere proposti finché duri l'azione di giudicato, ma non prima di trenta giorni da quello in cui l'autorità amministrativa sia stata messa in mora di provvedere.

(1)

Per effetto del R.D. 20/12/1923, n. 2840, recante modifiche all'ordinamento del Consiglio di Stato e della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, l'espressione "sezione giurisdizionale competente" si deve intendere come "Consiglio di Stato in sede giurisdizionale".

N.d.R.: A decorrere dal 16 settembre 2010, il presente regio decreto è stato ABROGATO dall'art. 4, comma 1, n. 2, dell'Allegato 4 al D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 91

Il ricorso è depositato nella segreteria della quinta sezione (1) con la copia del giudicato.

Il segretario ne dà immediata comunicazione al Ministero competente, il quale, entro venti giorni dalla ricevuta comunicazione, può trasmettere le sue osservazioni alla segreteria.

Spirato il termine, il presidente, in fine del ricorso, destina il consigliere per farne relazione alla sezione, nel giorno che all'uopo designa.

(1)

Per effetto del R.D. 20/12/1923, n. 2840, recante modifiche all'ordinamento del Consiglio di Stato e della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, l'espressione "sezione giurisdizionale competente" si deve intendere come "Consiglio di Stato in sede giurisdizionale".

N.d.R.: A decorrere dal 16 settembre 2010, il presente regio decreto è stato ABROGATO dall'art. 4, comma 1, n. 2, dell'Allegato 4 al D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

N.d.R.: A decorrere dal 16 settembre 2010, il presente regio decreto è stato ABROGATO dall'art. 4, comma 1, n. 2, dell'Allegato 4 al D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 92

La morte o il cangiamento di stato di una delle parti non sospende la procedura.

N.d.R.: A decorrere dal 16 settembre 2010, il presente regio decreto è stato ABROGATO dall'art. 4, comma 1, n. 2, dell'Allegato 4 al D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 93

Ove occorra correggere omissioni od errori materiali, od aggiungere alcuna delle conclusioni, che, presa dalle parti, non sia stata riferita nella decisione, ma risulti dai motivi che col dispositivo vi si è provveduto, la domanda per la correzione deve esser fatta al collegio che pronunziò la decisione, il quale, sul consenso delle parti, decreta, in camera di consiglio, la correzione richiesta.

In caso di dissenso delle parti, sulle domande di correzione pronuncia il collegio col procedimento ordinario.

Le correzioni si fanno in margine o in fine della decisione originale, con indicazione del decreto e della decisione che le abbia ordinate.

N.d.R.: A decorrere dal 16 settembre 2010, il presente regio decreto è stato ABROGATO dall'art. 4, comma 1, n. 2, dell'Allegato 4 al D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 94

Pei ricorsi prodotti anteriormente alla promulgazione della legge 7 marzo 1907, n. 62, il presidente ha facoltà, nel primo triennio, di stabilire d'ufficio il giorno dell'udienza per la discussione. La determinazione del giorno dell'udienza ha luogo secondo l'ordine del registro di cui all'art. 18, terzo capoverso. (1)

(1)

Le disposizioni contenute nell'articolo annotato si intendono superate.

N.d.R.: A decorrere dal 16 settembre 2010, il presente regio decreto è stato ABROGATO dall'art. 4, comma 1, n. 2, dell'Allegato 4 al D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 95

I giudizi rimasti sospesi per effetto dell'art. 41 della legge 2 giugno 1889, n. 6166, testo unico sul Consiglio di Stato, in ordine ai quali debba ancora della Cassazione decidersi la questione di competenza, possono essere riassunti innanzi alla sezione giurisdizionale competente, su domanda di una delle parti o della pubblica amministrazione.

La domanda dev'essere notificata, nei modi prescritti pei ricorsi, e depositata in segreteria insieme con la prova dell'eseguita notificazione nel termine stabilito dal penultimo capoverso dell'art. 28 della legge.

Il presidente della sezione, a cui fu presentata l'istanza, richiama d'ufficio gli atti precedentemente inviati alla Corte di cassazione per decidere della competenza. (1)

(1)

Le disposizioni contenute nell'articolo annotato si intendono superate.

N.d.R.: A decorrere dal 16 settembre 2010, il presente regio decreto è stato ABROGATO dall'art. 4, comma 1, n. 2, dell'Allegato 4 al D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 96

Non è ammesso ricorso alle sezioni giurisdizionali contro gli atti o provvedimenti dell'autorità amministrativa anteriori al giorno in cui è entrata in vigore la legge del 2 giugno 1989, n. 6166. (1)

(1)

Le disposizioni contenute nell'articolo annotato si intendono superate.

N.d.R.: A decorrere dal 16 settembre 2010, il presente regio decreto è stato ABROGATO dall'art. 4, comma 1, n. 2, dell'Allegato 4 al D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 97

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente regolamento, o che provvedano in ordine alle materie sulle quali esso dispone.

Visto, d'ordine di S.M

Il ministro dell'interno

Presidente del Consiglio dei ministri

GIOLITTI.