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REGIO DECRETO 18 novembre 1923, n. 2440

G.U.R.I. 23 novembre 1923, n. 275

Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato. (1)

TESTO COORDINATO (alla legge 4 agosto 2022, n. 122 e con annotazioni alla data 4 agosto 2022)

(1)

Per effetto dell'art. 20, comma 1, del D.P.R. 20/04/94, n. 367, i limiti originari di somma indicati nel presente sono elevati di mille volte.

Titolo I

DEL PATRIMONIO DELLO STATO. DEI CONTRATTI

Art. 1

I beni immobili dello Stato, tanto pubblici quanto posseduti a titolo di privata proprietà, sono amministrati a cura del Ministero delle finanze, salve le eccezioni stabilite da leggi speciali.

I beni immobili assegnati ad un servizio governativo s'intendono concessi in uso gratuito al ministero da cui il servizio dipende e sono da esso amministrati. Tosto che cessi tale uso passano all'amministrazione delle finanze.

Ciascun ministero provvede all'amministrazione dei beni mobili assegnati ad uso proprio o di servizi da esso dipendenti, salve le disposizioni speciali riguardanti i mobili di ufficio.

Art. 2

A cura del Ministro delle finanze deve formarsi l'inventario dei beni immobili di pertinenza dello Stato, distinguendo quelli destinati in servizio governativo dagli altri, e indicando gli elementi atti a farne conoscere la consistenza ed il valore.

Ciascun ministro deve far compilare l'inventario dei mobili e dei materiali di spettanza dello Stato.

Il regolamento determinerà le norme per la formazione e la conservazione dei detti inventari.

Art. 3

(modificato dall'art. 2 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 627)

I contratti dai quali derivi un'entrata per lo Stato debbono essere preceduti da pubblici incanti, salvo che per particolari ragioni, delle quali dovrà farsi menzione nel decreto di approvazione del contratto, e limitatamente ai casi da determinare con il regolamento, l'amministrazione non intenda far ricorso alla licitazione ovvero nei casi di necessità alla trattativa privata.

I contratti dai quali derivi una spesa per lo Stato debbono essere preceduti da gare mediante pubblico incanto o licitazione privata, a giudizio discrezionale dell'amministrazione.

Sono escluse dal fare offerte per tutti i contratti le persone o ditte che nell'eseguire altra impresa si siano rese colpevoli di negligenza o malafede. L'esclusione è dichiarata con atto insindacabile della competente amministrazione centrale, la quale ne dà comunicazione alle altre amministrazioni.

Art. 4

Per speciali lavori o forniture possono invitarsi le persone o ditte ritenute idonee a presentare, in base a prestabilite norme di massima, i progetti tecnici e le condizioni alle quali siano disposte ad eseguirli.

Nei modi e nelle forme che saranno stabilite nell'invito, si procede, a giudizio insindacabile dell'amministrazione, alla scelta del progetto che risulti preferibile, tenuto conto degli elementi economici e tecnici delle singole offerte e delle garanzie di capacità e serietà che presentano gli offerenti, e si fa quindi luogo alla stipulazione del contratto.

Nessun compenso o rimborso spetta alle persone o ditte per la compilazione dei progetti presentati.

Art. 5

I progetti di contratti devono essere comunicati al Consiglio di Stato, per averne il parere, quando l'importo previsto superi le lire 72.000.000 (1) se si tratta di contratti da stipularsi dopo pubblici incanti o le lire 36.000.000 (1) se da stipularsi dopo privata licitazione o nel modo di cui al precedente articolo 4.

Il Consiglio di Stato darà il parere, tanto sulla regolarità del contratto, quanto sulla convenienza amministrativa, al quale uopo gli saranno forniti dai ministeri i documenti, le giustificazioni e le notizie che riterrà di chiedere.

Il parere del Consiglio di Stato sarà dal ministero comunicato alla Corte dei conti a corredo del decreto di approvazione del contratto, del quale viene chiesta la registrazione.

Per ragioni di evidente urgenza, prodotte da circostanze non prevedibili, da farsi risultare nel decreto di approvazione del contratto, potranno comunicarsi al Consiglio di Stato, prima dell'approvazione ministeriale, in luogo dei progetti di contratti, i verbali di aggiudicazione o gli schemi di contratto sottoscritti dalla parte. (2)

(1)

Per effetto dell'art. 20, comma 1, del D.P.R. 20/04/94, n. 367, i limiti originari di somma indicati nel presente sono elevati di mille volte.

(2)

Si riporta il testo dell'art. 20, comma 4, del D.P.R. 20/04/94, n. 367:

"Art. 20

4. Ai fini della richiesta di parere al Consiglio di Stato, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, i limiti originari di somma indicati negli articoli 5, 6, 8 e 9 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono elevati di 2000 volte."

Art. 5

(introdotto dall'art. 3 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 627, sostituito dall'art. 13, comma 1, dalla legge 22 febbraio 1994, n. 146 e abrogato dall'art. 2268, comma 1, n. 22, del D.L.vo 15 marzo 2010, n. 66)

[Per l'acquisto di autoveicoli, motoveicoli, mezzi di trasporto in genere e loro parti di ricambio, prodotti dall'industria nazionale, ovvero da un'industria di uno Stato membro della Comunità europea, nonché, per l'acquisto di carburanti e lubrificanti e ossigeno liquido avio destinati alle Forze armate e forniti dall'industria nazionale ovvero da un'industria di uno Stato membro della Comunità europea, non si applica il disposto del precedente articolo 5 e quello del successivo articolo 6, secondo comma.]

Art. 6

Qualora, per speciali ed eccezionali circostanze, che dovranno risultare nel decreto di approvazione del contratto, non possano essere utilmente seguite le forme indicate negli artt. 3 e 4, il contratto potrà essere concluso a trattativa privata.

Se l'importo previsto superi le lire 18.000.000 (1) il progetto di contratto o, nel caso di cui al precedente articolo 5, comma ultimo, lo schema di contratto firmato dalla ditta contraente sarà, ai sensi dell'articolo medesimo, comunicato al Consiglio di Stato per il parere. (2)

(1)

Per effetto dell'art. 20, comma 1, del D.P.R. 20/04/94, n. 367, i limiti originari di somma indicati nel presente sono elevati di mille volte.

(2)

Si riporta il testo dell'art. 20, comma 4, del D.P.R. 20/04/94, n. 367:

"Art. 20

4. Ai fini della richiesta di parere al Consiglio di Stato, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, i limiti originari di somma indicati negli articoli 5, 6, 8 e 9 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono elevati di 2000 volte."

Art. 7

Ove il contratto riguardi materia per la quale esistono capitolati d'oneri approvati dopo sentito il Consiglio di Stato e le condizioni del contratto siano conformi a quelle dei detti capitolati, i limiti di somma stabiliti per il parere del Consiglio stesso dagli artt. 5 e 6 sono aumentati della metà.

Art. 8

(abrogato dall'art. 14, comma 1, del D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384)

[I servizi che per la loro natura debbono farsi in economia sono determinati e retti da speciali regolamenti approvati con decreto reale previo parere del Consiglio di Stato.

Quando ricorrano speciali circostanze potranno eseguirsi in economia, in base ad autorizzazione data con decreto motivato del ministro, servizi non preveduti dai regolamenti. Sarà in tal caso sentito il Consiglio di Stato, ove l'importo superi le lire 7.200.000.]

Art. 9

Qualora, nella esecuzione di un contratto, pel quale non sia intervenuto il parere del Consiglio di Stato, sorga la necessità di arrecarvi mutamenri che ne facciano crescere l'ammontare oltre i limiti indicati negli artt. 5, 6 e 7 prima che si provveda al pagamento finale, dovranno gli atti relativi comunicarsi al Consiglio di Stato per il parere.

Se trattasi di spese in economia gli atti dovranno comunicarsi al Consiglio di Stato, quando l'importo preveduto in cifra non eccedente le lire 7.200.000 (1) venga nel fatto a superare tale somma. (2)

(1)

Per effetto dell'art. 20, comma 1, del D.P.R. 20/04/94, n. 367, i limiti originari di somma indicati nel presente sono elevati di mille volte.

(2)

Si riporta il testo dell'art. 20, comma 4, del D.P.R. 20/04/94, n. 367:

"Art. 20

4. Ai fini della richiesta di parere al Consiglio di Stato, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, i limiti originari di somma indicati negli articoli 5, 6, 8 e 9 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono elevati di 2000 volte."

Art. 10

(modificato dall'art. 1 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 627)

Per l'acquisto all'estero di combustibili, di tabacchi, di beni la cui produzione è garantita da privativa industriale, di macchinari, di strumenti ed oggetti di precisione che solo ditte straniere possono fornire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti, nonché per l'esecuzione all'estero di lavori relativi ai beni predetti e per il noleggio delle navi destinate ai trasporti di combustibili, l'amministrazione può provvedere direttamente nei luoghi di produzione e nei principali mercati stranieri a trattativa privata.

Ai relativi contratti non sono applicabili le norme contenute negli articoli 5, 6, secondo comma, e 19 del presente decreto.

Per l'acquisto e la permuta all'estero di terreni edificatori ed edifici da destinarsi a sedi di rappresentanze diplomatiche e consolari non si applica il disposto degli articoli 5 e 6, secondo comma, del presente decreto.

Alle relative convenzioni non è applicabile il disposto degli artt. 5, 6, 2° comma, e 19 del presente decreto.

Art. 11

(abrogato dall'art. 217, comma 1, lett. b), del D.L.vo 18 aprile 2016, n. 50)

[Qualora, nel corso di esecuzione di un contratto, occorra un aumento od una diminuzione nelle opere, lavori o forniture, l'appaltatore è obbligato ad assoggettarvisi, alle stesse condizioni, fino a concorrenza del quinto del prezzo di appalto. Al di là di questo limite egli ha diritto alla risoluzione del contratto.

In questo caso sarà all'appaltatore pagato il prezzo delle opere, dei lavori o delle forniture eseguite, a termini di contratto.

L'aumento entro il limite del quinto della somma preventivata non rende, in verun caso, necessario il parere del Consiglio di Stato.]

Art. 12

(modificato dall'art. 2 D.P.R. 30 giugno 1972, n. 627, e dall'art. 2 del D.L. 2 marzo 1989, n. 65, convertito con legge 26 aprile 1989, n. 155)

I contratti debbono avere termini e durata certa e non possono essere stipulati con onere continuativo per lo Stato, se non per ragioni di assoluta convenienza o necessità da indicarsi nel decreto di approvazione del contratto.

Per le spese ordinarie la durata non può oltrepassare i nove anni.

Non si possono stipulare interessi e provvigioni a favore di fornitori e intraprenditori sulle somme che fossero obbligati di anticipare per l'esecuzione dei contratti.

Nei contratti per forniture, trasporti e lavori non si può stipulare l'obbligo di far pagamenti in conto, se non in ragione dell'opera prestata o della materia fornita.

--------------------- (comma abrogato) (1)

Con decreto del Ministro del tesoro può consentirsi, per periodi di durata determinata, che, in deroga a quanto disposto dal precedente quarto comma, le amministrazioni dello Stato, comprese quelle autonome, anticipino fino al 10 per cento del prezzo, a fronte delle prestazioni d'idonee garanzie bancarie o equivalenti da parte del contraente; l'erogazione dell'anticipazione è subordinata all'avvenuto inizio dei lavori; ovvero dell'esecuzione della fornitura. La misura dell'anticipazione, il graduale recupero della medesima e il grado delle garanzie, sono stabiliti con il suddetto decreto.

Le anticipazioni sono revocate ove l'esecuzione del contratto non sia proseguita secondo gli obblighi contrattuali. In tal caso spettano all'Amministrazione anche gli interessi legali sulle somme anticipate.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi sesto e settimo si applicano agli enti locali e agli altri enti pubblici nonché agli istituti ed aziende operanti comunque nell'ambito della pubblica amministrazione.

Art. 12

(introdotto dall'art. 1 dalla legge 1 novembre 1973, n. 774, e abrogato dall'art. 2 del D.L. 2 marzo 1989, n. 65 convertito con legge 26 aprile 1989, n. 155)

Art. 13

Deve essere nuovamente sentito il Consiglio di Stato, prima di rescindere o variare un contratto per causa in esso non prevista, se il contratto stesso venne già sottoposto all'esame di detto Consiglio.

Art. 14

Deve essere sentito il parere del Consiglio di Stato prima di approvare gli atti di transazione diretti a prevenire od a troncare contestazioni giudiziarie qualunque sia l'oggetto della controversia, quando ciò che l'amministrazione dà o abbandona sia determinato o determinabile in somma eccedente le lire 4.800.000. (1)

A formare la somma anzidetta concorrono le transazioni che siano intervenute precedentemente per lo stesso oggetto o per l'esecuzione del medesimo contratto.

Deve essere sentito il Consiglio di Stato anche per le transazioni di minore importo, quando l'amministrazione non si uniformi per esse all'avviso espresso dall'avvocatura erariale. (2)

(1)

Per effetto dell'art. 20, comma 1, del D.P.R. 20/04/94, n. 367, i limiti originari di somma indicati nel presente sono elevati di mille volte.

(2)

Si riporta il testo dell'art. 4, comma 3, del D.P.R. 18/04/94, n. 388:

"Art. 4

3. In deroga a quanto previsto dall'art. 14 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, il prescritto parere al Consiglio di Stato sullo schema di transazione deve essere richiesto solo se il danno da liquidare ammonta ad una somma superiore a lire cinquanta milioni. Il detto limite viene annualmente elevato in riferimento ai parametri ISTAT relativi al costo della lira dei lavoratori dell'industria. "

Art. 15

Deve essere sentito il Consiglio di Stato, qualunque sia l'oggetto ed il valore del contratto, nei casi nei quali si tratti di riconoscere se siano in tutto od in parte applicabili le clausole penali stipulate a carico dei fornitori od appaltatori, quando la somma in controversia o che l'amministrazione abbandoni superi le lire 1.200.000. (1)

La sospensione dei lavori o il prolungamento dei termini, per cause non previste dal contratto debbono risultare da atti addizionali al contratto stesso. Su tali atti deve essere sentito il Consiglio di Stato, se la durata della sospensione o il prolungamento dei termini siano indeterminati o tali che vi corrisponda, secondo il contratto originario, una penalità eccedente le lire 1.200.000. (1)

(1)

Per effetto dell'art. 20, comma 1, del D.P.R. 20/04/94, n. 367, i limiti originari di somma indicati nel presente sono elevati di mille volte.

Art. 16

I contratti sono stipulati da un pubblico ufficiale delegato a rappresentare l'amministrazione e ricevuti da un funzionario designato quale ufficiale rogante, con le norme stabilite dal regolamento.

I processi verbali di aggiudicazione nelle aste e nelle licitazioni private sono parimenti formati da quest'ultimo funzionario.

I contratti ed i verbali anzidetti hanno forza di titolo autentico.

I processi verbali di aggiudicazione definitiva, in seguito ad incanti pubblici o a private licitazioni, equivalgono per ogni legale effetto al contratto.

Il deliberatario non può impugnare l'efficacia dell'atto o incanto pel motivo che non sia stato da lui firmato il relativo verbale d'asta o licitazione privata.

Art. 16

(introdotto dall'art. 1 della legge 27 dicembre 1975, n. 790 e modificato dall'art. 30, comma 1, lett. a), del D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito dalla legge 4 agosto 2022, n. 122) (1)

Le spese di copia, stampa, carta bollata e tutte le altre inerenti ai contratti sono a carico dei contraenti con l'amministrazione dello Stato.

Sono altresì a carico di detti contraenti le spese di registrazione dei contratti, in conformità dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sull'imposta di registro.

Le spese di copia di cui al precedente primo comma sono determinate sulla base di apposite tariffe approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Dette tariffe si applicano anche nei confronti delle ditte cui siano affidati eccezionalmente lavori di copia.

Gli importi delle spese di cui al primo comma, nonchè quelle di cui al secondo comma, sono versati dal contraente, entro cinque giorni dalla data di stipulazione del contratto, con imputazione, a seconda dell'amministrazione stipulante, agli appositi capitoli dello stato di Previsione dell'entrata del bilancio dello Stato o del bilancio delle amministrazioni autonome.

L'attestato del versamento di cui al comma precedente deve essere consegnato all'ammininistrazione per essere allegato al contratto.

In caso di ritardo nel versamento, l'importo delle spese di cui al primo comma è aumentato degli interessi legali decorrenti dalla scadenza del termine fissato dal precedente quarto comma fino alla data dell'effettivo versamento [sul conto corrente postale] (parole soppresse) (2).

In caso di mancato versamento ovvero di mancata consegna dell'attestato di versamento, l'amministrazione trattiene la somma dovuta dal contraente, aumentata degli interessi, sul primo pagamento relativo al contratto e la versa direttamente al capitolo di entrata di cui al precedente quarto comma.

(1)

Per l'applicabilità delle disposizioni di cui al comma 1 dello stesso art. 30, di modifica dal presente, si rimanda all'art. 46, comma 2, del D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito dalla legge 4 agosto 2022, n. 122.

Art. 16

(introdotto dall'art. 1 della legge 27 dicembre 1975, n. 790 e modificato dall'art. 30, comma 1, lett. b), del D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito dalla legge 4 agosto 2022, n. 122) (1)

Il pagamento delle spese di cui al primo e secondo comma dell'articolo 16-bis è eseguito con le modalità stabilite dal regolamento.

Ai fini di cui al precedente comma, l'atto approvativo del contratto deve contenere l'attestazione circa la disponibilità della somma necessaria al pagamento delle spese di registrazione.

Restano comunque fermi gli obblighi e le responsabilità previsti dalle vigenti disposizioni sull'imposta di registro a carico del pubblico ufficiale che ha redatto l'atto.

I rendiconti delle spese di cui al primo comma, riferiti a contratti stipulati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, sono sottoposti al controllo da parte del competente Ufficio di controllo di regolarità amministrativa e contabile e, secondo le modalità previste dalla legge, al controllo della Corte dei conti.

Per i contratti stipulati dagli uffici centrali e periferici delle amministrazioni e aziende autonome il controllo di cui al comma precedente è eseguito dagli uffici o servizi centrali di ragioneria e della Corte dei conti. Per le amministrazioni ed aziende autonome che hanno uffici o servizi di ragioneria decentrati il controllo sui rendiconti delle spese relative a contratti stipulati dagli uffici periferici è esercitato dai citati uffici o servizi di ragioneria e dalle delegazioni regionali della Corte dei conti competenti per territorio.

(1)

Per l'applicabilità delle disposizioni di cui al comma 1 dello stesso art. 30, di modifica dal presente, si rimanda all'art. 46, comma 2, del D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito dalla legge 4 agosto 2022, n. 122.

Art. 17

I contratti a trattativa privata, oltre che in forma pubblica amministrativa nel modo indicato al precedente articolo 16, possono anche stipularsi:

per mezzo di scrittura privata firmata dall'offerente e dal funzionario rappresentante l'amministrazione;

per mezzo di obbligazione stessa appiedi del capitolato;

con atto separato di obbligazione sottoscritto da chi presenta l'offerta;

per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali.

Art. 18

I contratti stipulati con ditte o società commerciali devono contenere l'indicazione delle persone legalmente autorizzate a riscuotere e quietanzare.

L'accertamento della capacità dello stipulante ad impegnare legalmente la ditta o società, come pure il riconoscimento della facoltà delle persone che nei contratti vengono designate a riscuotere, incombe al funzionario rogante, nei contratti in forma pubblica amministrativa, ed al funzionario che stipula e riceve l'impegno contrattuale, nei contratti in forma privata.

I pagamenti fatti alle persone autorizzate dai creditori a riscuotere per loro conto ed a rilasciare quietanza si ritengono validamente eseguiti, finché la revoca del mandato, conferito alle persone stesse, non sia notificata nelle forme di legge alle amministrazioni, agli uffici, agli enti o ai funzionari cui spetta ordinare il pagamento, salvo il disposto del secondo comma dell'articolo 69 del presente decreto, riguardo agli ordini di pagamento che risultino già emessi.

Art. 19

Gli atti di aggiudicazione definitiva ed i contratti, anche se stipulati per corrispondenza ai sensi del precedente articolo 17, non sono obbligatori per l'amministrazione, finché non sono approvati dal ministro o dall'ufficiale all'uopo delegato e non sono eseguibili che dopo l'approvazione.

L'approvazione dei contratti pei quali sia richiesto il parere del Consiglio di Stato deve essere data con decreto ministeriale. Il decreto sarà motivato quando non sia seguito in tutto o in parte tale parere.

I decreti di approvazione dei contratti di importo eccedente le lire 4.800.000 (1) sono sottoposti alla registrazione preventiva della Corte dei conti.

Per il medesimo oggetto non possono essere formati più contratti, salve speciali necessità da farsi constare nel decreto di approvazione del contratto.

Quando si tratti di oggetti che, per la loro natura o per il luogo in cui si effettua la vendita, debbono essere immediatamente consegnati all'acquirente, il ministro può conferire all'autorità che presiede l'asta la facoltà di approvare e rendere eseguibile il contratto.

(1)

Per effetto dell'art. 20, comma 1, del D.P.R. 20/04/94, n. 367, i limiti originari di somma indicati nel presente sono elevati di mille volte.

Art. 20

Alla fine di ogni anno la Corte dei conti comunicherà al Parlamento l'elenco dei contratti da essa registrati e per i quali l'amministrazione non abbia seguito il parere del Consiglio di Stato, indicando le ragioni all'uopo addotte dall'amministrazione.

Art. 21

L'alienazione degli immobili dello Stato, quando non sia regolata, per determinate categorie di beni, da leggi speciali, deve essere autorizzata, caso per caso, con particolari provvedimenti legislativi.

Restano ferme le disposizioni delle leggi vigenti per quanto concerne l'alienazione delle navi dello Stato.

DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 22

(modificato dal D.LGT. 22 giugno 1944, n. 154)

Alla immediata dipendenza del Ministro del tesoro sono la ragioneria generale dello Stato e la direzione generale del Tesoro.

Dipendono dalla ragioneria generale dello Stato le ragionerie delle amministrazioni centrali.

Art. 23

(modificato dal D.LGT. 22 giugno 1944, n. 154 e abrogato dall'art. 30, comma 1, lett. c), del D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito dalla legge 4 agosto 2022, n. 122) (1)

[Il direttore generale del Tesoro sovrintende al servizio di tesoreria dello Stato, provvede al movimento di fondi ed eseguisce le operazioni finanziarie di tesoreria che gli sono ordinate dal Ministro del tesoro.]

(1)

Per l'applicabilità delle disposizioni di cui al comma 1 dello stesso art. 30, di modifica dal presente, si rimanda all'art. 46, comma 2, del D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito dalla legge 4 agosto 2022, n. 122.

Art. 24

La ragioneria generale dello Stato riassume i risultati dei conti delle entrate accertate, riscosse e versate e delle spese impegnate e pagate; riassume altresì le modificazioni che si verificano nella consistenza del patrimonio mobile ed immobile dello Stato.

Le ragionerie delle amministrazioni centrali devono tenere le loro scritture nelle forme prescritte dalla ragioneria generale e trasmettere alla medesima i conti periodici e tutti gli altri elementi e notizie che le possono occorrere.

Art. 25

(modificato dal D.LGT. 22 giugno 1944, n. 154)

La ragioneria generale, sulle proposte e sugli elementi che i singoli ministeri devono trasmettere a quello del tesoro, predispone il progetto del bilancio di previsione, i provvedimenti di variazioni al bilancio ed il rendiconto generale consuntivo da presentare al Parlamento.

Prepara inoltre le situazioni finanziarie, per le quali tiene conto anche dei vari provvedimenti che in esse comunque influiscono e che debbono essere comunicati dai rispettivi ministeri, pel tramite dei direttori capi delle ragionerie centrali, al Ministro del tesoro per il preventivo e consenso.

Art. 26

(modificato dall'art. 16, comma 2, della legge 26 luglio 1939, n. 1037)

I direttori capi delle singole ragionerie delle amministrazioni centrali e coloniali sono nominati dal Ministro delle finanze, sulla proposta del ragioniere generale dello Stato.

Art. 27

(modificato dal D.LGT. 22 giugno 1944, n. 154)

Le ragionerie centrali osservano e vigilano perchè siano osservate le leggi e tutte le disposizioni impartite dal Ministero del tesoro:

a) per la conservazione del patrimonio dello Stato;

b) per l'esatto accertamento delle entrate;

c) per la regolare gestione dei fondi di bilancio.

I direttori capi delle ragionerie riferiscono al Ministro del tesoro, pel tramite della ragioneria generale, sulle questioni di maggiore importanza e su tutto quanto abbiano occasione di rilevare nell'adempimento delle proprie funzioni e che interessi il bilancio, specie per quanto concerne l'andamento degli impegni di spesa.

Art. 28

(modificato dal D.LGT. 22 giugno 1944, n. 154)

Le ragionerie delle amministrazioni centrali compilano gli schemi degli stati di previsione della entrata e della spesa ed il rendiconto consuntivo, da trasmettersi al Ministro del tesoro e adempiono ogni altro incarico loro affidato dai singoli ministri.

Art. 29

(modificato dal D.LGT. 22 giugno 1944, n. 154)

I disegni di legge, che importino o riflettano spese a carico dello Stato, sono proposti dal ministro da cui dipendono i servizi ai quali le spese si riferiscono, di concerto col Ministro del tesoro.

Sono del pari emanati di concerto col Ministro del tesoro, gli altri provvedimenti che regolino comunque l'assunzione di nuovi oneri, oppure modificazioni o deroghe a precedenti disposizioni adottate su proposta o di concerto col detto ministro.

Il Ministro del tesoro esercita il riscontro finanziario e contabile su tutte le amministrazioni dello Stato e sulle aziende autonome che ne dipendono.

A tale fine esso ha facoltà di disporre verifiche ed ispezioni presso qualsiasi ufficio o servizio che abbia gestione finanziaria o attribuzioni contabili.

Capo II

DELL'ANNO FINANZIARIO E DEL BILANCIO DI PREVISIONE

Art. 30

(sostituito dall'art. 6 della legge 9 dicembre 1928, n. 2783, dall'art. 1 della legge 1 marzo 1964, n. 62 e abrogato dall'art. 33, legge 5 agosto 1978, n. 468)

Art. 31

(abrogato dall'art. 33, legge 5 agosto 1978, n. 468)

Art. 32

(sostituito dall'art. 6 della legge 9 dicembre 1928, n. 2783 e abrogato dall'art. 33, legge 5 agosto 1978, n. 468)

Art. 33

(abrogato dall'art. 33, legge 5 agosto 1978, n. 468)

Art. 34

(sostituito dall'art. 6 della legge 9 dicembre 1928, n. 2783, dall'art. 1 della legge 1 marzo 1964, n. 62, dall'art. 1 della legge 20 luglio 1977, n. 407 e abrogato dall'art. 33, legge 5 agosto 1978, n. 468)

Art. 35

(sostituito dall'art. 1 della legge 1 marzo 1964, n. 62, modificato dall'art. 3 della legge 20 luglio 1977, n. 407 e abrogato dall'art. 33, legge 5 agosto 1978, n. 468)

Art. 35

(introdotto dall'art. 2 della legge 1 marzo 1964, n. 62 e abrogato dall'art. 33, legge 5 agosto 1978, n. 468)

Art. 36

 (1)

(sostituito dall'art. 6 della legge 9 dicembre 1928, n. 2783, dall'art. 1 della legge 1 marzo 1964, n. 62, modificato dall'art. 2 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 627 e dall'art. 4 della legge 20 luglio 1977, n. 407 nel testo modificato dall'art. 33, comma 8, della legge 5 agosto 1978, n. 468 modificato dall'art. 39 della legge 7 agosto 1982, n. 526, dall'art. 6, comma 5, D.L. 2 marzo 1989, n. 65, convertito con la legge 26 aprile 1989, n. 155 dall'art. 3, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94, dall'art. 12, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, dall'art. 1, comma 6, del D.L. 6 settembre 2002, n. 194, convertito dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, dall'art. 3, comma 36, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dall'art. 10, comma 8, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dall'art. 1, comma 33-bis, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e abrogato dall'art. 6, comma 1, del D.L.vo 12 maggio 2016, n. 93 a decorrere dal 1° gennaio 2017)

[I residui delle spese correnti e delle spese in conto capitale, non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento, si intendono perenti agli effetti amministrativi. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi.

Le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, salvo che si tratti di stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente. In tale caso il periodo di conservazione è protratto di un anno.

[Le somme che hanno costituito economie, relative alla prima annualità di una autorizzazione di spesa pluriennale, con l'esclusione delle autorizzazioni di spesa permanenti e dei fondi del personale, del fondo occupazione, del fondo opere strategiche e del fondo per le aree sottoutilizzate, possono essere reiscritte con la legge di bilancio, per un solo esercizio finanziario, nella competenza dell'esercizio successivo a quello terminale dell'autorizzazione medesima.] (comma abrogato) (2)

Le somme stanziate per spese in conto capitale negli esercizi 1979 e precedenti, che al 31 dicembre 1982 non risultino ancora formalmente impegnate, costituiscono economie di bilancio da accertare in sede di rendiconto dell'esercizio 1982.

I conti dei residui, distinti per Ministeri, al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello in corso, con distinta indicazione dei residui di cui al secondo comma del presente articolo, sono allegati oltre che al rendiconto generale anche al bilancio di previsione.

Il conto dei residui è tenuto distinto da quello della competenza, in modo che nessuna spesa afferente ai residui possa essere imputata sui fondi della competenza e viceversa.]

(1)

Per effetto dall'art. 1, comma 7, del D.L. 6 settembre 2002, n. 194, convertito dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, sono abrogate tutte le disposizioni legislative che derogano all'articolo annotato.

Art. 37

(sostituito dall'art. 1 della legge 1 marzo 1964, n. 62 e abrogato dall'art. 33, legge 5 agosto 1978, n. 468)

Art. 37

(introdotto dall'art. 2 della legge 1 marzo 1964, n. 62 e abrogato dall'art. 33, legge 5 agosto 1978, n. 468)

Art. 38

(abrogato dall'art. 33, legge 5 agosto 1978, n. 468)

Art. 38

(introdotto dall'art. 1 D.L.vo 21 aprile 1948, n. 600 e abrogato dall'art. 3 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 627)

Art. 39

(abrogato dall'art. 33, legge 5 agosto 1978, n. 468)

Art. 40

(modificato dall'art. 5 della legge 20 luglio 1977, n. 407 e abrogato dall'art. 33, legge 5 agosto 1978, n. 468)

Art. 40

(introdotto dall'art. 6 della legge 20 luglio 1977, n. 407 e abrogato dall'art. 33, legge 5 agosto 1978, n. 468)

Art. 41

(modificato dall'art. 7 della legge 20 luglio 1977, n. 407 e abrogato dall'art. 33, legge 5 agosto 1978, n. 468)

Art. 42

(abrogato dall'art. 33, legge 5 agosto 1978, n. 468)

Art. 43

(abrogato dall'art. 33, legge 5 agosto 1978, n. 468)

Capo III

DELLE ENTRATE DELLO STATO

Art. 44

Attribuzioni dei responsabili degli uffici centrali e periferici

(sostituito dall'art. 30, comma 1, lett. d), del D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito dalla legge 4 agosto 2022, n. 122) (1)

1. I responsabili degli uffici centrali e periferici che hanno competenza in materia di entrate curano, nei limiti delle rispettive loro attribuzioni e sotto la personale loro responsabilità, che l'accertamento, la riscossione ed il versamento delle entrate siano fatti prontamente ed integralmente.

(1)

Per l'applicabilità delle disposizioni di cui al comma 1 dello stesso art. 30, di modifica dal presente, si rimanda all'art. 46, comma 2, del D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito dalla legge 4 agosto 2022, n. 122.

Art. 45

Trasmissione al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del conto degli incassi

(sostituito dall'art. 30, comma 1, lett. e), del D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito dalla legge 4 agosto 2022, n. 122) (1)

1. L'istituto incaricato del servizio di tesoreria dello Stato trasmette al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il conto degli incassi e gli agenti della riscossione comunicano alle Amministrazioni da cui dipendono o da cui sono vigilati i conti debitamente giustificati degli accertamenti, delle riscossioni e dei versamenti effettuati alla tesoreria, con modalità e tempistiche definite dal regolamento.

(1)

Per l'applicabilità delle disposizioni di cui al comma 1 dello stesso art. 30, di modifica dal presente, si rimanda all'art. 46, comma 2, del D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito dalla legge 4 agosto 2022, n. 122.

Art. 46

(modificato dall'art. 30, comma 1, lett. f), del D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito dalla legge 4 agosto 2022, n. 122) (1)

Le somme di spettanza dello Stato introitate per qualsivoglia titolo dagli incaricati della riscossione debbono essere integralmente versate alla tesoreria dello Stato, nei termini stabiliti dalle leggi e dai regolamenti.

(1)

Per l'applicabilità delle disposizioni di cui al comma 1 dello stesso art. 30, di modifica dal presente, si rimanda all'art. 46, comma 2, del D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito dalla legge 4 agosto 2022, n. 122.

Art. 47

(abrogato dall'art. 30, comma 1, lett. g), del D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito dalla legge 4 agosto 2022, n. 122) (1)

[Il direttore generale del Tesoro vigila al versamento nelle tesorerie delle somme riscosse dagli agenti di tutte le amministrazioni dello Stato e di quelle dovute dai debitori diretti. Alla sua vigilanza sono sottoposti gli agenti di riscossione ed il versamento del denaro.]

(1)

Per l'applicabilità delle disposizioni di cui al comma 1 dello stesso art. 30, di modifica dal presente, si rimanda all'art. 46, comma 2, del D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito dalla legge 4 agosto 2022, n. 122.

Art. 48

(abrogato dall'art. 30, comma 1, lett. h), del D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito dalla legge 4 agosto 2022, n. 122) (1)

[Quando col denaro incassato gli agenti della riscossione abbiano a ciò autorizzati, estinto titoli di pagamento, essi produrranno tali titoli regolarmente quietanzati.

L'importo relativo è considerato, agli effetti del corrispondente discarico, come denaro versato.]

(1)

Per l'applicabilità delle disposizioni di cui al comma 1 dello stesso art. 30, di modifica dal presente, si rimanda all'art. 46, comma 2, del D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito dalla legge 4 agosto 2022, n. 122.

Capo IV

DELLE SPESE DELLO STATO

Art. 50

Impegno della spesa

(integrato dall'art. 2 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 627 e sostituito dall'art. 30, comma 1, lett. i), del D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito dalla legge 4 agosto 2022, n. 122) (1)

1. Quando l'impegno della spesa viene accertato all'atto stesso in cui occorra disporne il pagamento, il titolo di pagamento può valere altresì come atto di autorizzazione della spesa.

(1)

Per l'applicabilità delle disposizioni di cui al comma 1 dello stesso art. 30, di modifica dal presente, si rimanda all'art. 46, comma 2, del D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito dalla legge 4 agosto 2022, n. 122.

Art. 51

(integrato dall'art. 2 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 627)

Quando venga a risultare che l'assunzione degli impegni non fu tempestivamente denunciata alla ragioneria o che fu omessa la comunicazione di cui al penultimo comma dell'articolo precedente, i direttori capi di ragioneria hanno l'obbligo d'informarne il Ministro delle finanze ed il Ministro da cui il servizio dipende per l'accertamento delle responsabilità e l'applicazione delle relative sanzioni.

Per tutte le spese che riguardino necessità continuative o periodiche, o che comunque siano o possano essere effettuate ripartitamente, a mesi o ad intervalli di tempo, i direttori capi di ragioneria vigilano affinché le erogazioni seguano per importi non superiori alla quota del fondo inscritto in bilancio, corrispondente al periodo di tempo cui la spesa si riferisce.

Per le spese indicate nel precedente comma, pagabili ai sensi del successivo art. 56 sulla base di aperture di credito, è consentita l'emissione di ordini di accreditamento per importi corrispondenti al fabbisogno trimestrale, con l'obbligo per il funzionario delegato di disporre i pagamenti per importi non superiori alla quota corrispondente al periodo di tempo cui la spesa si riferisce.

Art. 53

(1)

(sostituito dall'art. 6, della legge 9 dicembre 1928, n. 2783 e abrogato dall'art. 6, comma 1, del D.L.vo 12 maggio 2016, n. 93 a decorrere dal 1° gennaio 2017)

[Decorso il termine di cui al secondo comma del precedente art. 30, sarà, per ogni capitolo di bilancio, determinata con decreto ministeriale, da registrarsi alla Corte dei conti, la somma da conservarsi in conto residui per impegni riferibili all'esercizio scaduto.

L'accertamento di tale somma è fatto a cura delle ragionerie centrali.

Il regolamento determina le comunicazioni da farsi alla Corte dei conti ai fini del suo riscontro.

Potranno effettuarsi dopo il 1° agosto anche prima della approvazione del rendiconto generale le spese di competenza dell'esercizio medesimo non pagate entro il 31 luglio nei limiti della somma dei residui passivi risultati a tale data.]

(1)

Per la modifica dei termini relativi agli adempimenti connessi con la gestione del bilancio di previsione previsti dall'articolo annotato, si rimanda all'art. 33, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Art. 54

Disposizioni di pagamento

(sostituito dall'art. 30, comma 1, lett. l), del D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito dalla legge 4 agosto 2022, n. 122) (1)

1. Il pagamento delle spese dello Stato si effettua secondo lo standard ordinativo informatico previsto dall'articolo 14, comma 8-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, direttamente a valere sugli stanziamenti di bilancio dello Stato o tramite l'utilizzo di fondi disponibili in tesoreria.

2. Il pagamento a valere sugli stanziamenti del bilancio è effettuato attraverso le seguenti tipologie di disposizione:

a) mandati informatici, emessi dagli ordinatori primari di spesa;

b) ordinativi informatici, emessi dagli ordinatori secondari di spesa titolari di contabilità ordinaria sulle aperture di credito disposte dalle amministrazioni deleganti;

c) buoni di prelevamento informatici, a valere sulle risorse messe a disposizione degli ordinatori secondari ai sensi della lettera b);

d) spese fisse telematiche, per i pagamenti indicati nell'articolo 62;

e) altre disposizioni di pagamento informatizzato previste dalla legge o dal regolamento.

3. Il pagamento tramite l'utilizzo di risorse disponibili in tesoreria è effettuato:

a) con ordinativi informatici a valere sulle disponibilità delle contabilità speciali e dei conti aperti presso la tesoreria statale;

b) con ordinativi informatici a titolo di anticipazione di tesoreria, nei casi previsti da norme di legge o regolamentari o da autorizzazione amministrativa da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

4. Le disposizioni per i pagamenti del debito pubblico all'interno e all'estero, dei crediti documentari, nonchè dei rimborsi fiscali sono stabilite dal regolamento. Sui pagamenti di cui al presente articolo sono comunque effettuate, in sede di controllo, le attività di riscontro della Corte dei conti.

5. Il pagamento di mutui, fitti e canoni, è effettuato mediante mandati informatici.

6. Sono fatte salve le disposizioni contenute nel Testo unico in materia di spese di giustizia, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

(1)

Per l'applicabilità delle disposizioni di cui al comma 1 dello stesso art. 30, di modifica dal presente, si rimanda all'art. 46, comma 2, del D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito dalla legge 4 agosto 2022, n. 122.

Art. 55

Modalità di estinzione delle disposizioni di spesa

(modificato dall'art. 1 del R.D.L. 10 maggio 1925, n. 597, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562 e sostituito dall'art. 30, comma 1, lett. m), del D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito dalla legge 4 agosto 2022, n. 122)

1. Le disposizioni effettuate ai sensi dell'articolo 54 a favore dei creditori non titolari di contabilità speciale o di altri conti aperti presso la tesoreria statale si estinguono, con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, mediante accredito sul conto di pagamento indicato dal beneficiario e ad esso intestato, con altri strumenti di pagamento elettronici disponibili nel sistema dei pagamenti, o in contanti nel rispetto della normativa vigente.

2. Con il decreto ministeriale di cui al comma 1 sono stabiliti i casi e le modalità con cui le disposizioni emesse in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali di condanna dell'Amministrazione sono estinte con assegni a copertura garantita, intestati a soggetti per i quali non sia stato possibile acquisire i riferimenti del conto di pagamento. Con la consegna al beneficiario dell'assegno a copertura garantita si estingue il debito per cui l'assegno è stato emesso e al debito estinto si sostituisce quello derivante dall'assegno stesso, secondo le disposizioni del regolamento. Sui fondi a garanzia della copertura degli assegni non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento presso terzi a pena di nullità rilevabile d'ufficio. Gli atti di sequestro o di pignoramento presso terzi eventualmente notificati non determinano obblighi di accantonamento, nè sospendono l'emissione degli assegni. Non è ammessa l'estinzione dei titoli di spesa in vaglia cambiari non trasferibili della Banca d'Italia.

3. Nei casi previsti da disposizioni legislative o regolamentari, le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato provvedono, con mandati informatici da estinguersi mediante girofondi, a mettere risorse a disposizione dei funzionari delegati titolari di contabilità speciale.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, i pagamenti a favore di titolari di contabilità speciale o di altri conti aperti presso la tesoreria statale si estinguono mediante operazioni di girofondi.

5. Le disposizioni con cui si effettuano versamenti all'entrata del bilancio dello Stato si estinguono mediante girofondi, con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 56

(sostituito dall'art. 1 della legge 2 marzo 1963, n. 386 e modificato dall'art. 1 della legge 26 marzo 1975, n. 92) (1)

----------------------- (comma abrogato) (2)

----------------------- (comma abrogato) (2)

[Per le spese di cui al n. 10) devono farsi aperture di credito distintamente per ogni contratto di fornitura o di lavoro.] (parole soppresse) (3)

(1)

Per l'applicabilità delle disposizioni di cui al comma 1 dello stesso art. 30, di modifica dal presente, si rimanda all'art. 46, comma 2, del D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito dalla legge 4 agosto 2022, n. 122.

Art. 57

(modificato dall'art. 30, comma 1, lett. o), del D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito dalla legge 4 agosto 2022, n. 122) (1)

Le aperture di credito a favore di funzionari delegati sono disposte mediante ordini di accreditamento [soggetti alla stessa procedura stabilita per la emissione di assegni] (parole soppresse) (2). Detti ordini debbono contenere la indicazione della somma che potrà essere prelevata mediante buoni a favore dello stesso funzionario delegato e di quella che dovrà essere utilizzata con ordinativi informatici a favore dei creditori.

L'Amministrazione delegante tiene apposite evidenze contabili di tutte le aperture di credito disposte a favore del funzionario delegato; questi però deve giustificarne l'impiego per ciascun capitolo di bilancio, distintamente per il conto della competenza e per quella dei residui.

(1)

Per l'applicabilità delle disposizioni di cui al comma 1 dello stesso art. 30, di modifica dal presente, si rimanda all'art. 46, comma 2, del D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito dalla legge 4 agosto 2022, n. 122.

Art. 58

(modificato dal D.LGT. 22 giugno 1944, n. 154 e modificato dall'art. 30, comma 1, lett. p), del D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito dalla legge 4 agosto 2022, n. 122) (1)

[I funzionari delegati, per le spese che non debbono pagare personalmente, e nei limiti consentiti ai sensi dell'articolo precedente, emettono assegni sullo stabilimento dell'istituto presso il quale è disposta l'apertura di credito.] (comma abrogato) (2)

[Tali assegni vengono emessi per l'importo netto, sono firmati dal funzionario delegato e dal capo dell'ufficio contabile o di riscontro, quando vi sia, e vengono rimessi al creditore nelle forme previste dal precedente art. 55.] (comma abrogato) (2)

[L'importo delle ritenute è però impegnato sull'apertura di credito dal funzionario delegato, il quale deve emettere alla fine di ogni mese o di altro periodo stabilito dai regolamenti un assegno complessivo a favore della tesoreria, la quale emetterà le corrispondenti quietanze di entrata.] (comma abrogato) (2)

I funzionari delegati sono personalmente responsabili delle spese da essi ordinate e della regolarità dei pagamenti disposti od eseguiti.

Qualora le esigenze del servizio non richiedano che siano riscosse per intero le somme che i funzionari delegati predetti sono autorizzati a prelevare a loro favore, essi dovranno effettuarne il prelevamento, di volta in volta, nella misura strettamente occorrente.

Il Ministro del tesoro può provvedere ad ispezioni per riconoscere l'esistenza presso i funzionari delegati delle somme prelevate e la regolarità dei pagamenti disposti o effettuati.

(1)

Per l'applicabilità delle disposizioni di cui al comma 1 dello stesso art. 30, di modifica dal presente, si rimanda all'art. 46, comma 2, del D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito dalla legge 4 agosto 2022, n. 122.

Art. 59

(sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 627, dall'art. 9, comma 6, del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367 e abrogato dall'art. 5, comma 1, lett. a), del D.L.vo 16 marzo 2018, n. 29 a decorrere dal 1 gennaio 2019)

[E' in facoltà dell'amministrazione disporre, sullo stesso capitolo, più aperture di credito a favore di un funzionario delegato, quando la somma già utilizzata di ciascun accreditamento abbia superato la metà dell'importo accreditato.]

Art. 59

(introdotto dall'art. 3 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 627)

I funzionari delegati hanno l'obbligo di utilizzare interamente i fondi di ciascuna apertura di credito prima di emettere ordinativi o buoni sulle successive aperture di credito.

[I medesimi funzionari delegati, qualora accertino al 20 gennaio una rimanenza di importi non superiore alle lire 10.000 su singoli ordini di accreditamento relativi all'anno decorso, provvedono entro il 31 dello stesso mese ad estinguere tali ordini mediante versamento della detta rimanenza in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata (1).] (comma abrogato) (2)

(1)

Per la modifica dei termini relativi agli adempimenti connessi con la gestione del bilancio di previsione previsti dall'articolo annotato, si rimanda all'art. 33, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468.

(2)

Comma abrogato dall'art. 5, comma 1, lett. a), del D.L.vo 16 marzo 2018, n. 29, a decorrere dal 1 gennaio 2019.

Art. 60

(modificato dal D.LGT. 22 giugno 1944, n. 154 e dall'art. 32 della legge 28 febbraio 1986, n. 41)

[Ogni semestre, o in quegli altri periodi che fossero stabiliti da speciali regolamenti e, in ogni caso, al termine dell'esercizio, i funzionari delegati devono trasmettere i conti delle somme erogate, insieme con i documenti giustificativi, alla competente amministrazione centrale per i riscontri che ritenga necessari.] (comma abrogato) (1)

[Tali riscontri possono anche essere affidati a uffici provinciali e compartimentali di controllo, mediante decreto ministeriale, da emanarsi di concerto col Ministro del tesoro, e nel quale saranno stabiliti i limiti e le modalità dei riscontri medesimi.] (comma abrogato) (1)

[I rendiconti sono trasmessi alla ragioneria centrale, la quale, eseguiti i riscontri contabili ed eseguite le occorrenti registrazioni nelle proprie scritture, ne cura l'invio alla Corte dei conti per la revisione definitiva.] (comma abrogato)  (2)

La Corte nell'eseguire i riscontri di sua competenza ha facoltà di limitarli a determinati rendiconti.

[Il rendiconto per le aperture di credito di cui al n. 8 dell'art. 56 è reso al termine della fornitura o del lavoro ed è unito agli atti per la emissione dell'assegno di saldo. È però reso in ogni caso al termine dell'esercizio, se il pagamento del saldo non sia disposto nell'esercizio stesso.] (comma abrogato)  (2)

I rendiconti delle spese da pagare all'estero e di quelle per le navi viaggianti fuori dello Stato sono presentati nei modi e termini stabiliti dai regolamenti.

I funzionari che non osservino i termini stabiliti per la presentazione dei conti sono passibili, indipendentemente dagli eventuali provvedimenti disciplinari, di pene pecuniarie nella misura e con la modalità da determinarsi dal regolamento, fermo restando l'eventuale giudizio della Corte dei conti ai termini del successivo art. 83.

(1)

Comma abrogato dall'art. 5, comma 1, lett. a), del D.L.vo 16 marzo 2018, n. 29, a decorrere dal 1 gennaio 2019.

Art. 61

(modificato dall'art. 30, comma 1, lett. q), del D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito dalla legge 4 agosto 2022, n. 122) (1)

Le somme riscosse dai funzionari delegati sulle aperture di credito e che non siano state erogate alla chiusura dell'esercizio possono essere trattenute per effettuare pagamenti di spese esclusivamente riferibili all'esercizio scaduto.

La giustificazione di tali pagamenti è compresa in un rendiconto suppletivo da presentarsi non oltre il 31 marzo, ferme le disposizioni speciali relative alle spese per la esecuzione di opere pubbliche.

Le somme non erogate alla chiusura del rendiconto suppletivo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

[Al termine dell'esercizio le aperture di credito fatte ai singoli funzionari vengono ridotte alla somma effettivamente prelevata.] (comma abrogato) (2)

(1)

Per l'applicabilità delle disposizioni di cui al comma 1 dello stesso art. 30, di modifica dal presente, si rimanda all'art. 46, comma 2, del D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito dalla legge 4 agosto 2022, n. 122.

Art. 61

(introdotto dall'art. 3 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 627 e abrogato dall'art. 5, comma 1, lett. a), del D.L.vo 16 marzo 2018, n. 29 a decorrere dal 1 gennaio 2019)

[Gli ordini di accreditamento riguardanti le spese in conto capitale, emessi sia in conto competenze che in conto residui, rimasti in tutto o in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio, possono essere trasportati interamente o per la parte inestinta all'esercizio successivo, su richiesta del funzionario delegato.

La disposizione di cui al precedente comma non si applica agli ordini di accreditamento emessi sui residui che, ai sensi dell'art. 36, secondo comma, del presente decreto, devono essere eliminati alla chiusura dell'esercizio.]

Art. 62

(modificato dall'art. 30, comma 1, lett. r), del D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito dalla legge 4 agosto 2022, n. 122) (1)

Il pagamento delle pensioni e delle indennità a carattere ricorrente riconosciute a titolo di risarcimento, nonchè delle competenze fisse e accessorie al personale dello Stato in servizio è effettuato con spese fisse telematiche. Sui predetti pagamenti sono comunque effettuate, in sede di controllo, le attività di riscontro della Corte dei Conti.

La normativa di settore stabilisce i procedimenti da seguirsi per l'ordinazione dei pagamenti delle spese di cui al primo comma, le modalità e i limiti dei relativi controlli.

Per il pagamento dei ratei di stipendi, pensioni ed altri assegni fissi mensili il mese è calcolato sempre di trenta giorni.

(1)

Per l'applicabilità delle disposizioni di cui al comma 1 dello stesso art. 30, di modifica dal presente, si rimanda all'art. 46, comma 2, del D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito dalla legge 4 agosto 2022, n. 122.

Art. 63

(modificato dal D.LGT. 22 giugno 1944, n. 154 e abrogato dall'art. 30, comma 1, lett. s), del D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito dalla legge 4 agosto 2022, n. 122) (1)

[Mediante ordinativi sulle tesorerie, emessi dalle amministrazioni centrali, con la procedura di cui al precedente art. 55, vengono disposti pagamenti per i titoli seguenti:

a) fondi di bilancio da versare ai conti correnti di amministrazioni o gestioni autonome;

b) somme da versare o rimborsare al contabile del portafoglio;

c) somme da versare con imputazione ad entrate di bilancio;

d) somme dovute dallo Stato e da compensare, ai termini degli articoli 1285 e 1286 del codice civile;

e) ritenute per imposte, tasse e titoli diversi da versare allo Stato o ad enti autonomi;

f) somme dovute per qualsiasi altro titolo che non determini effettivo movimento di denaro.

Le ritenute, di cui alla lettera e), dovute allo Stato, possono essere regolate con procedimenti semplificati, da stabilirsi con decreti del Ministro del tesoro in base a valutazioni medie sull'intero stanziamento di ciascun capitolo. (2)

Gli ordinativi di cui al presente articolo si estinguono di regola mediante commutazione in quietanza. Il regolamento stabilisce se ed in quali casi detti ordinativi abbiano effetto definitivo nei riguardi del bilancio mediante semplici registrazioni nelle scritture.

Pure con ordinativi si provvede al pagamento degli stipendi ed assegni fissi nei casi in cui non si effettui mediante ruoli, nonchè al pagamento di ogni altra spesa che interessi il personale dell'amministrazione dello Stato.

Gli ordinativi possono emettersi anche per il pagamento di qualsiasi altra spesa quando l'amministrazione lo giudichi opportuno.]

(1)

Per l'applicabilità delle disposizioni di cui al comma 1 dello stesso art. 30, di modifica dal presente, si rimanda all'art. 46, comma 2, del D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito dalla legge 4 agosto 2022, n. 122.

(2)

Per effetto dell'art. 40, comma 3, del D.L.vo 15 dicembre 1997, n. 446, al fine del versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 50 dello stesso D.L.vo 446, non si applica il comma annotato.

Art. 64

(abrogato dall'art. 15, comma 1, lett. a), del D.P.R. 20 febbraio 1998, n. 38)

[Ove, per qualsiasi motivo di irregolarità, il capo della ragioneria non creda di poter apporre il visto ad un atto di impegno di spesa o ad un titolo di pagamento, ne riferisce direttamente al ministro.

Quando il ministro giudichi che, ciò nonostante, l'atto di impegno o il titolo di pagamento debba aver corso, dà ordine scritto al capo della ragioneria, il quale deve eseguirlo. Tale ordine scritto deve essere firmato personalmente dal ministro ed è comunicato, dal capo della ragioneria, alla Corte dei conti con l'atto medesimo.

L'ordine però non può essere dato quando si tratti di spesa che ecceda la somma stanziata nel relativo capitolo di bilancio o che sia da imputare ad un capitolo diverso da quello indicato, oppure che sia riferibile ai residui anzichè alla competenza, o a questa piuttosto che a quelli.]

Art. 65

(abrogato dall'art. 30, comma 1, lett. t), del D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito dalla legge 4 agosto 2022, n. 122) (1)

[Gli ufficiali pagatori non debbono, sotto la loro responsabilità personale, effettuare pagamenti su ordini che non siano rivestiti delle formalità richieste dal presente decreto e dal regolamento relativo.

La disposizione di questo articolo non concerne il movimento dei fondi, che è disposto mediante ordini del direttore generale del Tesoro.]

(1)

Per l'applicabilità delle disposizioni di cui al comma 1 dello stesso art. 30, di modifica dal presente, si rimanda all'art. 46, comma 2, del D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito dalla legge 4 agosto 2022, n. 122.

Art. 66

Non trasferibilità degli assegni a copertura garantita

(sostituito dall'art. 30, comma 1, lett. u), del D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito dalla legge 4 agosto 2022, n. 122) (1)

1. Gli assegni a copertura garantita di cui all'articolo 55 sono sempre emessi con clausola di non trasferibilità.

(1)

Per l'applicabilità delle disposizioni di cui al comma 1 dello stesso art. 30, di modifica dal presente, si rimanda all'art. 46, comma 2, del D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito dalla legge 4 agosto 2022, n. 122.

Art. 67

Esigibilità degli assegni a copertura garantita

(modificato dall'art. 1 del R.D.L. 10 maggio 1925, n. 597, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562 e sostituito dall'art. 30, comma 1, lett. v), del D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito dalla legge 4 agosto 2022, n. 122) (1)

1. Gli assegni a copertura garantita di cui all'articolo 55 sono esigibili secondo le disposizioni del Regolamento e secondo le norme che regolano la circolazione di tali titoli. Per gli aspetti non diversamente trattati, si applicano, in quanto compatibili, le prescrizioni sugli assegni bancari dettate dal Regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e successive modificazioni e integrazioni.

(1)

Per l'applicabilità delle disposizioni di cui al comma 1 dello stesso art. 30, di modifica dal presente, si rimanda all'art. 46, comma 2, del D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito dalla legge 4 agosto 2022, n. 122.

Art. 68

Mancata consegna ai creditori degli assegni a copertura garantita

(sostituito dall'art. 30, comma 1, lett. z), del D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito dalla legge 4 agosto 2022, n. 122) (1)

1. In caso di mancata consegna al creditore degli assegni di cui all'articolo 55, i relativi fondi rimangono a disposizione, a garanzia del pagamento, fino al verificarsi della prescrizione prevista dalle norme in materia di titoli di credito. La comunicazione di giacenza dell'assegno, notificata al creditore con le modalità indicate dal regolamento, ha valore di offerta reale ai sensi dell'articolo 1209 del codice civile e solleva l'Amministrazione debitrice da qualsiasi responsabilità per il mancato incasso. Il regolamento determina le modalità di riemissione degli assegni non incassati, fermi restando i termini di prescrizione del diritto per il quale l'assegno era stato emesso.

(1)

Per l'applicabilità delle disposizioni di cui al comma 1 dello stesso art. 30, di modifica dal presente, si rimanda all'art. 46, comma 2, del D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito dalla legge 4 agosto 2022, n. 122.

Art. 68

(introdotto dall'art. 3 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 627 e abrogato dall'art. 30, comma 1, lett. aa), del D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito dalla legge 4 agosto 2022, n. 122) (1)

[Gli ordinativi diretti, gli ordinativi su ordini di accreditamento, gli ordinativi su contabilità speciali e gli ordini di pagamento su ruoli di spesa fissa, non pagati entro il mese di gennaio successivo all'esercizio in cui sono stati emessi, sono commutati di ufficio, a favore delle persone autorizzate a riscuotere ed a quietanzare, in vaglia cambiari non trasferibili dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria.

I titoli di spesa di cui al precedente comma commutati in vaglia cambiari si considerano, agli effetti del rendiconto generale dello Stato, titoli pagati.

Con decreto del Ministro per il tesoro saranno stabiliti l'importo minimo dei vaglia cambiari, le modalità per l'invio e la consegna di essi, i rapporti tra il Tesoro e l'istituto incaricato del servizio di tesoreria in relazione all'accertamento dell'effettivo pagamento dei vaglia medesimi, nonchè i casi in cui non è ammessa la commutazione di ufficio di cui al primo comma. (2)]

(1)

Per l'applicabilità delle disposizioni di cui al comma 1 dello stesso art. 30, di modifica dal presente, si rimanda all'art. 46, comma 2, del D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito dalla legge 4 agosto 2022, n. 122.

(2)

Per la modifica dei termini relativi agli adempimenti connessi con la gestione del bilancio di previsione previsti dall'articolo annotato, si rimanda all'art. 33, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Art. 69

(integrato dall'art. 3, comma 5-decies, del D.L. 9 settembre 2005, n. 182, convertito dalla legge 11 novembre 2005, n. 231)

Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno, i pignoramenti, i sequestri e le opposizioni relative a somme dovute dallo Stato, nei casi in cui sono ammesse dalle leggi, debbono essere notificate all'amministrazione centrale ovvero all'ente, ufficio o funzionario cui spetta ordinare il pagamento.

La notifica rimane priva di effetto riguardo agli ordini di pagamento che risultino già emessi. Potrà, per altro, il creditore fare tale notificazione all'ufficiale, tesoriere o agente incaricato di eseguire il pagamento degli ordini o di effettuare la consegna degli assegni di cui all'art. 54, lettera a).

Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno e gli atti di revoca, rinuncia o modificazione di vincoli devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata, autenticata da notaio.

I pignoramenti, i sequestri e le opposizioni hanno efficacia soltanto se fatti nei modi e nei casi espressamente stabiliti dalla legge.

Nessun impedimento può essere costituito mediante semplici inibitorie o diffide.

Qualora un'amministrazione dello Stato che abbia, a qualsiasi titolo ragione di credito verso aventi diritto a somme dovute da altre amministrazioni, richieda la sospensione del pagamento, questa deve essere eseguita in attesa del provvedimento definitivo.

Tra le amministrazioni dello Stato devono intendersi le Agenzie da esso istituite, anche quando dotate di personalità giuridica. Alle predette amministrazioni devono intendersi equiparate l'Agenzia del demanio e l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in considerazione sia della natura delle funzioni svolte, di rilevanza statale e riferibili direttamente allo Stato, sia della qualità, relativamente all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di rappresentante dello Stato italiano nei confronti della Commissione europea ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni.

Art. 70

Gli atti considerati nel precedente articolo 69, debbono indicare il titolo e l'oggetto del credito verso lo Stato, che si intende colpire, cedere o delegare.

Con un solo atto non si possono colpire, cedere o delegare crediti verso amministrazioni diverse.

Per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E, della L. 20 marzo 1865, n. 2248, e degli artt. 351 e 355, allegato F, della legge medesima.

Art. 71

L'emissione dei buoni ordinari del Tesoro ed il limite massimo della somma che può tenersene in circolazione sono stabiliti annualmente dalla legge che approva lo stato di previsione dell'entrata e da leggi speciali.

La loro emissione può aver luogo soltanto in seguito all'effettivo versamento dell'importo nelle casse dello Stato.

Le norme speciali per la gestione dei buoni di cui al presente articolo sono stabilite dal regolamento.

Art. 72

(abrogato dall'art. 30, comma 1, lett. bb), del D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito dalla legge 4 agosto 2022, n. 122) (1)

[Le disposizioni che possono occorrere pel servizio dell'esercizio e dell'armata sul piede di guerra, nonchè per il caso di pubbliche calamità, sono date con speciali regolamenti.]

(1)

Per l'applicabilità delle disposizioni di cui al comma 1 dello stesso art. 30, di modifica dal presente, si rimanda all'art. 46, comma 2, del D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito dalla legge 4 agosto 2022, n. 122.

Capo V

DEGLI AGENTI DELL'AMMINISTRAZIONE CHE MANEGGIANO VALORI DELLO STATO

Art. 73

Salvo le eccezioni che potranno essere stabilite da leggi e regolamenti, gli agenti e funzionari appartenenti ai ruoli delle amministrazioni dello Stato, i quali, per il servizio loro affidato, hanno gestione di pubblico denaro o di qualunque altro valore o materia, non sono tenuti a prestare cauzione.

L'amministrazione ha però facoltà di assoggettare a ritenuta gli stipendi ed altri emolumenti goduti da funzionari ed agenti, anche prima che sia pronunciata condanna a loro carico, quando il danno dell'erario sia accertato in via amministrativa.

Rimane fermo l'obbligo della cauzione, secondo le disposizioni che regolano i singoli servizi, quando la gestione sia affidata a persone; istituti od enti estranei alla amministrazione dello Stato, nonchè quando la cauzione sia stabilita a garanzia degli interessi di privati.

Art. 74

(sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 627)

Gli agenti incaricati della riscossione delle entrate e dell'esecuzione dei pagamenti delle spese, o che ricavano somme dovute allo Stato e altre delle quali lo Stato diventa debitore, o hanno maneggio qualsiasi di denaro ovvero debito di materia, nonchè coloro che si ingeriscono negli incarichi attribuiti ai detti agenti, dipendono direttamente, a seconda dei rispettivi servizi, dalle amministrazioni centrali o periferiche dello Stato, alle quali debbono rendere il conto della gestione e, sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del tesoro e alla giurisdizione della Corte dei conti.

Sono anche obbligati alla resa del conto alle amministrazioni centrali o periferiche dalle quali direttamente dipendono gli impiegati ai quali sia stato dato incarico di riscuotere entrate di qualunque natura e provenienza.

I conti giudiziali sono trasmessi dalle amministrazioni di cui ai commi precedenti per il controllo di rispettiva competenza alle ragionerie centrali, regionali e provinciali dello Stato, a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, entro i due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce.

Le predette ragionerie, riveduti i conti ad esse pervenuti, qualora non abbiano nulla da osservare, appongono sui singoli conti la dichiarazione di aver eseguito il riscontro di loro competenza e li trasmettono alla Corte dei conti entro i due mesi successivi alla data della loro ricezione ovvero a quella della ricezione dei chiarimenti o dei documenti richiesti.

Art. 75

(modificato dal D.LGT. 22 giugno 1944, n. 154)

Presso le cassa del Tesoro, gestite direttamente dallo Stato, è istituito uno speciale servizio di controllo.

Le funzioni dei controlli e le norme per le ispezioni e verificazioni di cassa sono determinate dai regolamenti, i quali stabiliscono pure le modalità e le norme per il controllo nell'interesse dello Stato, quando il servizio di cassa sia affidato a un istituto bancario.

Il servizio di controllo sarà altresì istituito presso qualsiasi altra cassa dello Stato per la quale il ministero competente, di concerto con quello del tesoro, ne riconosca la necessità.

Nulla è innovato per quanto concerne gli uffici di riscontro stabiliti con disposizioni speciali.

Art. 76

Le funzioni di ordinatore di spese e di ordinatore di pagamenti per conto dello Stato e quelle di agente per l'esecuzione del servizio al quale le spese o i pagamenti si riferiscono sono incompatibili con le altre di ricevitore, di pagatore o di magazziniere, eccetto il caso di spese pagate su crediti aperti ai sensi degli articoli 56 e 57 del presente decreto.

Capo VI

RENDIMENTO DI CONTI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO

Art. 77

(sostituito dall'art. 6, della legge 9 dicembre 1928, n. 2783 e abrogato dall'art. 33, legge 5 agosto 1978, n. 468)

Art. 78

(abrogato dall'art. 33, legge 5 agosto 1978, n. 468)

Art. 79

(abrogato dall'art. 33, legge 5 agosto 1978, n. 468)

Art. 80

(sostituito dall'art. 1 della legge 1 marzo 1964, n. 62 e abrogato dall'art. 51, comma 1, lett. a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

[Entro il primo giorno non festivo del mese di ottobre il Ministro per il bilancio fa la esposizione economico-finanziaria e il Ministro per il tesoro l'esposizione relativa al bilancio di previsione.]

Capo VII

DELLA RESPONSABILITA' DEI PUBBLICI FUNZIONARI

Art. 81

I funzionari amministrativi, incaricati di assumere impegni e di disporre pagamenti, i capi delle ragionerie delle amministrazioni centrali e i funzionari a favore dei quali vengono disposte aperture di credito debbono rispondere dei danni che derivino alla amministrazione per loro colpa o negligenza o per la inosservanza degli obblighi loro demandati nell'esercizio delle funzioni ad essi attribuite.

La responsabilità dei funzionari predetti non cessa per effetto della registrazione o dell'applicazione del visto da parte della Corte dei conti sugli atti d'impegno e sui titoli di spesa.

Gli ordinatori secondari di spese pagabili in base a ruoli e ogni altro funzionario ordinatore di spese e pagamenti, sono personalmente responsabili dell'esattezza della liquidazione delle spese e dei relativi ordini di pagamento, come pure della regolarità dei documenti e degli atti presentati dai creditori.

Gli ufficiali pubblici stipendiati dallo Stato, compresi quelli dell'ordine giudiziario e specialmente quelli a cui è commesso il riscontro e la verificazione delle casse e dei magazzini, debbono rispondere dei valori che fossero per loro colpa o negligenza perduti dallo Stato. (1)

(1)

Vedi le disposizioni contenute nell'art. 17, commi 20 e 21, della legge 15/05/97, n. 127.

Art. 82

L'impiegato che per azione od omissione, anche solo colposa, nell'esercizio delle sue funzioni, cagioni danno allo Stato, è tenuto a risarcirlo.

Quando l'azione od omissione è dovuta al fatto di più impiegati, ciascuno risponde per la parte che vi ha presa, tenuto conto delle attribuzioni e dei doveri del suo ufficio, tranne che dimostri di aver agito per ordine superiore che era obbligato ad eseguire.

Art. 83

I funzionari di cui ai precedenti artt. 71 e 82 sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti la quale, valutate le singole responsabilità, può porre a carico dei responsabili tutto o parte del danno accertato o del valore perduto.

I direttori generali e i capi di servizio i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, vengano a conoscenza di un fatto, che possa dar luogo a responsabilità, a norma dei precedenti artt. 81 e 82, debbono farne denunzia al procuratore generale presso la Corte dei conti.

Quando nel giudizio di responsabilità la Corte dei conti accerti che fu omessa denunzia a carico di personale dipendente, per dolo o colpa grave, può condannare al risarcimento, oltre che gli autori del danno anche coloro che omisero la denunzia.

Art. 84

La Corte dei conti, quando riconosca la regolarità dei conti degli agenti di cui all'articolo 74. del presente decreto, ha facoltà di dichiarare il discarico degli agenti stessi senza procedere a giudizio.

Quando i conti siano fatti compilare d'ufficio dalla amministrazione, la Corte procede alla revisione giudiziaria dei medesimi ritenendoli come presentati dai contabili, sempreché questi, invitati legalmente a riconoscerli e a sottoscriverli non lo abbiano fatto nel termine prefisso.

Art. 85

Nei casi di deficienza accertata dall'amministrazione o di danni arrecati all'erario per fatto o per emissione, imputabile a colpa o negligenza dei contabili o di coloro di cui negli artt. 74 e 81, quarto comma, la Corte dei conti può pronunziarsi tanto contro di essi quanto contro i loro fideiussori anche prima del giudizio del conto.

Art. 86

I funzionari amministrativi ed i capi delle ragionerie, presunti responsabili di assunzione o di notazione d'impegni in eccedenza al fondo autorizzato senza che ne sia derivato danno all'amministrazione sono sottoposti, per iniziativa del ministro competente o di quello delle finanze, a giudizio disciplinare ai sensi della legge, R.D. 22 novembre 1908, n. 693.

Quando dal giudizio risulti accertata la responsabilità, è applicata al funzionario una pena pecuniaria da scontare sullo stipendio, in misura non superiore al quinto dello stipendio mensile e per non più di sei mesi.

I ministri, prima di far luogo all'applicazione della pena, possono, ove lo ritengano opportuno, chiedere anche il parere della Corte dei conti. (1)

Art. 87

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, fatta eccezione per gli artt. 54 a 63 e 65 a 68, i quali avranno applicazione a decorrere dal 1° luglio 1924.

Con le stesse date cessano di aver vigore le corrispondenti disposizioni della L. 17 febbraio 1884, n. 2016, e successive leggi generali che le hanno modificate.

Restano ferme le disposizioni di leggi speciali che conferiscano alle amministrazioni facoltà più ampie di quelle consentite dal presente decreto.

Art. 88

Il Governo del Re, sentito il parere del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, modificherà le norme regolamentari vigenti per la amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, con facoltà di emanare ogni altra disposizione di complemento, di coordinamento e di attuazione. (1)

(1)

Per effetto dell'art. 13, comma 1, della legge 29 luglio 2003, n. 229, il parere della Corte dei conti sugli schemi di atti normativi del Governo è reso nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, si procede indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora, per esigenze istruttorie, non possa essere rispettato il predetto termine, esso può essere interrotto per una volta e il parere deve essere reso definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.

Disposizioni transitorie

Art. 89

Le norme riferentisi alla revisione dei rendiconti, stabilite col precedente art. 60, si applicano anche a quelli già resi e da rendere per fondi concessi con mandati di anticipazione o a disposizione sino al 30 giugno 1924 ed alle contabilità relative alle gestioni fuori bilancio.

Quando ricorrano circostanze di forza maggiore determinate dalla guerra, è rimesso alla Corte dei conti l'apprezzamento delle circostanze medesime ai fini delle giustificazioni dei rendiconti.

Art. 90

Le singole amministrazioni potranno disporre, anche prima che sia pronunciato il discarico dell'agente, a norma del precedente articolo 84, lo svincolo delle cauzioni già prestate e non più richieste ai sensi del primo comma dell'art. 73, quando non vi siano motivi di eccezione sulla regolarità delle gestioni.