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REGIO DECRETO 31 maggio 1928, n. 1334

G.U.R.I. 4 luglio 1928, n. 154

Regolamento per l'esecuzione della legge 23 giugno 1927, n. 1264, sulla disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie.

TESTO COORDINATO (al D.Lvo 31 marzo 1998, n. 112)

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Veduta la legge 23 giugno 1927 (Anno V), n. 1264, sulla disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie;

Sentito il consiglio di stato;

Sentito il consiglio superiore di sanità;

Sentito il consiglio dei ministri;

Sulla proposta del capo del governo, primo ministro segretario di stato,

Ministro segretario di stato per l'interno, e dei nostri ministri segretari di stato per la giustizia e per la pubblica istruzione;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO

Art. 1

Saranno rilasciate, a termine dell'art. 2 della legge 23 giugno 1927, n. 1264, distinte licenze per l'esercizio di ciascuna delle seguenti arti ausiliarie delle professioni sanitarie:

a) dell'odontotecnico;

b) dell'ottico;

c) del meccanico ortopedico ed ernista;

d) dell'infermiere.

La licenza per infermiere, però, riguarderà o l'esercizio generico di tale arte, o le distinte specialità del massaggiatore e del capo bagnino degli stabilimenti idroterapici.

Le licenze di cui al presente articolo verranno rilasciate dagli istituti o scuole che saranno appositamente istituite di accordo tra i Ministri per l'interno, per la pubblica istruzione e per l'economia nazionale e saranno vistate dal prefetto della Provincia.

I corsi per l'esercizio dell'arte di infermiere saranno istituiti in conformità a quanto è disposto dal R.D.L. 15 agosto 1925, n. 1832, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e dal regolamento relativo.

Art. 2

(abrogato dall'art. 21 della legge 19 luglio 1940, n. 1098)

[Coloro che abbiano frequentato i corsi per sottufficiali infermieri del regio esercito, della regia marina e della regia aeronautica, oppure i corsi per infermiere o per infermieri volontarie della croce rossa italiana o quelli delle esistenti scuole convitto professionali per infermiere, ed abbiano superati i relativi esami finali, quando siano in possesso degli altri requisiti personali previsti dalla legge e dal presente regolamento, si intendono autorizzati all'esercizio dell'arte di infermiere ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge.

Si intendono egualmente autorizzati all'esercizio della specialità del massaggiatore coloro che abbiano frequentato i corsi per massaggiatore presso la regia scuola professionale annessa all'istituto dei ciechi adulti di Firenze e superati gli esami finali del corso.

L'autorizzazione dovrà constare da apposito attestato da rilasciarsi dal prefetto, dietro esibizione della quietanza della tassa di concessione di cui all'art. 9 della legge (allegato a).

Nulla è innovato alle disposizioni degli articoli 21, 23 e 24 del r. Decreto 16 agosto 1909, n. 615, per l'esecuzione della legge 14 febbraio 1904, n. 36,

Per quanto concerne l'attestato di idoneità pel personale di vigilanza dei manicomi.]

Art. 3

L'effettivo esercizio delle arti contemplate dal presente regolamento è subordinato alla registrazione della licenza di cui ai precedenti articoli o del certificato di abilitazione di cui all'art. 32 all'ufficio del Comune nel quale il titolare intende stabilire il suo abituale esercizio.

L'obbligo della registrazione del titolo compete anche alle infermiere che abbiano conseguito il diploma di cui all'art. 8 del R.D.L. 15 agosto 1925, n. 1832.

L'ufficio comunale non potrà procedere alla registrazione se l'aspirante non presenti il certificato di nascita comprovante che abbia raggiunto l'età di anni 21 e il certificato penale di data non anteriore a tre mesi da cui risulti che l'aspirante si trovi nelle condizioni stabilite dall'art. 18.

Per coloro, che siano in possesso del titolo di abilitazione di cui alle disposizioni transitorie, la registrazione avrà luogo in base alla presentazione del solo titolo.

Art. 4

Eseguita la registrazione, l'ufficio comunale dovrà restituire all'esercente la licenza, il diploma o il titolo di abilitazione dopo avervi annotata l'avvenuta registrazione e darne notizia al medico provinciale, che dovrà tenere un registro, aggiornato, di tutti gli esercenti le singole arti ausiliarie dei Comuni della Provincia.

Art. 5

L'esercente arti ausiliarie delle professioni sanitarie che si trasferisce in altro Comune per esercitarvi la propria arte deve far registrare nuovamente la licenza all'ufficio del Comune nel quale si è trasferito presentando il titolo originale e un attestato del podestà del Comune di provenienza, comprovante l'avvenuta cancellazione dal registro di quel Comune.

Art. 6

(abrogato dall'art. 42 del D.Lvo 31 marzo 1998, n. 112)

[Quando l'esercizio delle arti contemplate nel presente regolamento si effettua mediante la pubblica vendita di strumenti, apparecchi o altri prodotti speciali, l'ufficio comunale non potrà rilasciare la licenza di vendita ai sensi del R.D.L. 16 dicembre 1926, n. 2174 se il richiedente non abbia comprovato di essere autorizzato all'esercizio dell'arte ausiliaria, mediante la esibizione del titolo debitamente registrato, o non proponga alla vendita altra persona autorizzata, della quale dovrà essere esibito sempre il regolare titolo.

In caso di successiva costituzione dovrà notificarsi parimenti il titolo del nuovo esercente.

Tali norme si applicano anche nel caso in cui uno stesso proprietario possieda più esercizi di vendita in uno stesso o in diversi Comuni].

Art. 7

(abrogato dall'art. 42 del D.Lvo 31 marzo 1998, n. 112)

[Nessuna vendita potrà essere effettuata se non direttamente dall'esercente autorizzato, o almeno alla sua presenza.

Ogni contravvenzione alla presente disposizione sarà punita a norma di legge e del presente regolamento; e, in caso che sia stata accertata per più di due volte, potrà dar luogo alla sospensione dall'esercizio dell'arte, fino ad un mese, da decretarsi dal prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanità.

Contro il decreto del prefetto è ammesso ricorso al Ministro per l'interno entro quindici giorni dalla notifica.

Il ricorso ha effetto sospensivo.

Del provvedimento definitivo sarà data dal prefetto immediata notizia, per l'esecuzione, al podestà del Comune dove trovasi l'esercizio di vendita].

Art. 8

L'obbligo della notifica all'ufficio comunale dell'esercente l'arte ausiliaria incombe anche ai medici chirurghi ed agli abilitati all'esercizio della odontoiatria, in confronto degli odontotecnici che prestino abitualmente la propria opera nei loro gabinetti dentistici.

Art. 9

E' vietato l'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie nelle pubbliche vie o piazze.

Le autorità locali di pubblica sicurezza, pertanto, dovranno vietare la iscrizione dei suddetti esercenti nei registri di cui all'art. 122 del testo unico della legge di pubblica sicurezza approvato con R.D. 6 novembre 1926, n. 1848, e le autorità comunali non potranno rilasciare, in favore dei medesimi, permessi di pubblico posteggio.

Tuttavia, soltanto in occasione di feste, fiere, mercati ed altre pubbliche riunioni, e limitatamente alla loro durata, potranno, da parte delle suddette autorità, rilasciarsi, sotto opportune condizioni per assicurare la serietà e dignità della vendita, temporanee licenze e permessi, sempre che il richiedente comprovi di essere regolarmente autorizzato all'esercizio della rispettiva arte ausiliaria e non esistano nel comune negozi di vendita nei quali tale arte venga abitualmente esercitata.

Art. 10

A norma dell'art. 5 della legge, le contravvenzioni al disposto degli artt. 3, 6, 8 e 9 saranno punite, ove non costituiscano reati maggiori previsti dalla legge sull'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie o da altre leggi, con la sanzione amministrativa fino a lire 60.000.

In caso di recidiva la sanzione amministrativa non sarà mai minore di lire 40.000.

Art. 11

Gli odontotecnici sono autorizzati unicamente a costruire apparecchi di protesi dentaria su modelli tratti dalle impronte loro fornite dai medici chirurghi e dagli abilitati a norma di legge all'esercizio della odontoiatria e protesi dentaria, con le indicazioni del tipo di protesi E' in ogni caso vietato agli odontotecnici di esercitare, anche alla presenza ed in concorso del medico o dell'abilitato all'odontoiatria, alcuna manovra, cruenta o incruenta, nella bocca del paziente, sana o ammalata.

Art. 12

Gli ottici possono confezionare, apprestare e vendere direttamente al pubblico occhiali e lenti, soltanto su prescrizione del medico, a meno che si tratti di occhiali protettivi o correttivi dei difetti semplici di miopia e presbiopia, esclusi l'ipermetropia, l'astigmatismo e l'afachia.

E' in ogni caso consentito ai suddetti esercenti di fornire direttamente al pubblico e riparare, anche senza prescrizione medica, lenti ed occhiali, quando la persona che ne dà la commissione presenti loro le lenti o le parti delle medesime di cui chiede il ricambio o la riparazione.

E' del pari consentito ai suddetti esercenti di ripetere la vendita al Pubblico di lenti od occhiali in base a precedenti prescrizioni mediche che siano conservate dall'esercente stesso, oppure esibite dall'acquirente.

Art. 13

Ai meccanici ortopedici ed ernisti è consentito:

a) il rilevamento diretto sul paziente di misure e di modelli, soltanto su prescrizione del medico;

b) l'allestimento di apparecchi di protesi e di apparecchi tutori su misure e modelli rilevati a norma della lettera a);

c) l'esecuzione di prove di congruenza degli apparecchi in corso di allestimento.

L'applicazione degli apparecchi allestiti a norma del presente articolo può essere eseguita dal meccanico ortopedico ed ernista soltanto dietro collaudo del medico che li abbia prescritti risultante o dalla presenza di quest'ultimo all'atto della applicazione o dal rilascio di una sua dichiarazione scritta.

Art. 14

E' vietato agli infermieri di compiere atti operativi, cruenti o incruenti, di qualsiasi portata.

Sono compresi in tale divieto:

a) le riduzioni di lussazioni;

b) le incisioni di ascessi anche superficiali;

c) le iniezioni endovenose di qualsiasi medicamento;

d) i cateterismi delle vie genito-primarie, maschili e femminili;

e) le medicazioni delle cavità nasali auricolari, oculari, orali;

f) le medicazioni in genere delle ferite.

Art. 15

Soltanto sotto il controllo del medico curante e consentito agli infermieri di praticare:

a) medicazioni di ulceri e piaghe esterne;

b) medicazioni vaginali e rettali;

c) massaggi e manovre meccaniche su organi e tessuti del corpo umano.

Art. 16

Su prescrizione del medico curante, gli infermieri possono eseguire le seguenti operazioni:

a) praticare bagni medicali, a scopo terapeutico;

b) praticare iniezioni dermiche, ipodermiche e intramuscolari;

c) eseguire frizioni;

d) applicare bendaggi, impacchi, cataplasmi, vescicanti, mignatte e coppette semplici;

e) praticare lavande rettali e vaginali;

f) somministrare alimenti e farmaci per via orale o rettale e compiere in genere, a scopo professionale, le prestazioni di comune assistenza degli ammalati.

Art. 17

E' vietato agli esercenti di mestieri di manicure e pedicure di compiere qualsiasi atto o prestazione che, esorbitando dalla cura puramente estetica della mano e del piede, rientri fra gli atti propri della professione di medico chirurgo.

I trasgressori saranno puniti con le pene previste dalla legge pel reato di esercizio abusivo di professione sanitaria.

Art. 18

E' vietato l'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie contemplate dal presente regolamento a coloro che, fatta eccezione della ipotesi di cui all'art. 1 del R.D.L. 27 ottobre 1927, n. 1983, abbiano riportato condanne passate in giudicato a pene restrittive della libertà personale per la durata di oltre tre mesi pei delitti contro il buon costume, contro le persone e contro la proprietà di cui, rispettivamente ai capi 1, 2, 3 del titolo VIII, 1, 2, 4, 5 e 6 del titolo IX, e 1 e 2 del titolo X del II libro del Codice penale o che, avendone riportate, non abbiano ottenuto la riabilitazione.

Di ciascuna condanna come sopra riportata da esercenti le arti suddette, le competenti cancellerie giudiziarie dovranno, appena le relative sentenze siano divenute esecutorie, dare notizia all'ufficio del Comune nel quale detti esercenti siano domiciliati.

L'ufficio del Comune, ricevuta la comunicazione della riportata sentenza, provvederà al ritiro della licenza o titolo di abilitazione e alla cancellazione della registrazione di cui all'art. 3, dandone notizia all'ospedale o luogo di cura presso il quale il condannato sia eventualmente in servizio e al medico provinciale.

L'esercente che, inviatovi dall'ufficio comunale, non consegni ai fini del precedente comma, all'ufficio stesso, nel termine di dieci giorni, la licenza o titolo di abilitazione sarà punito con la sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 60.000.

Art. 19

Il prefetto della Provincia, con motivato decreto, sentito il medico provinciale, ordina con effetti immediati la cancellazione della registrazione della licenza o del certificato di abilitazione di quegli esercenti che abbiano riportato più di una condanna passata in giudicato per esercizio abusivo della professione sanitaria, o risultino notoriamente e abitualmente dediti all'ubriachezza.

Contro i provvedimenti di cui al presente articolo è ammesso, entro quindici giorni dalla notifica, ricorso in via gerarchica al Ministero dell'interno.

Copia di ciascun provvedimento definitivo emesso in base al presente articolo dovrà a cura della Prefettura essere comunicata al podestà del Comune dove il condannato esercitava la sua arte.

Art. 20

Gli esercenti le arti contemplate nel presente regolamento, che esplichino la propria attività professionale in locali accessibili al pubblico, sono obbligati a tenere esposto, in modo ben visibile, nel locale stesso, anche quando questo appartenga a persona diversa dall'esercente, la propria licenza o il titolo di abilitazione, con l'annotazione dell'avvenuta registrazione all'ufficio comunale.

I suddetti esercenti inoltre, dovranno tenere ugualmente esposto un quadro contenente la letterale riproduzione delle disposizioni del presente regolamento che determinano i limiti di esercizio dell'arte che professano.

I contravventori saranno puniti con la sanzione amministrativa fino a lire 60.000. In caso di recidiva la sanzione amministrativa non potrà essere inferiore a lire 40.000.

Alla stessa pena soggiace il proprietario della azienda nella quale l'arte ausiliaria si eserciti, quando sia persona diversa dall'esercente l'arte stessa.

Art. 21

I medici provinciali, gli ufficiali sanitari, i funzionari degli uffici municipali d'igiene, i funzionari ed agenti della forza pubblica possono entrare in qualsiasi ora del giorno nei locali di cui all'articolo precedente per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni dettate dalla legge sulle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e dal presente regolamento.

Art. 22

E' vietato a tutti coloro che esercitano le arti contemplate nel presente regolamento di fare uso, a qualsiasi scopo e con qualsiasi mezzo, nella indicazione delle arti che professano, di denominazioni e termini che non siano la rigorosa, letterale riproduzione di quelli usati, nella designazione delle arti stesse, dal presente regolamento.

E' ugualmente vietato ai suddetti esercenti l'uso di abbreviazioni ed aggiunte a tali denominazioni che possano comunque ingenerare errori ed equivoci sul contenuto della attività professionale cui i medesimi sono autorizzati in forza del presente regolamento.

Le disposizioni dei due commi precedenti sono applicabili anche ai proprietari delle aziende nelle quali si esercitino le arti che vi sono indicate quando siano persone diverse dagli esercenti le arti stesse.

I contravventori sono puniti con la sanzione amministrativa fino a lire 60.000.

In caso di recidiva la sanzione amministrativa non sarà inferiore a lire 40.000.

Art. 23

Coloro che attualmente esercitano le arti contemplate nel presente regolamento potranno, quantunque sprovvisti di titolo, continuarne l'esercizio fino a quando non sia stata chiusa la sessione locale di esami di idoneità di cui all'articolo 6 della legge.

Fino a quando non siano stati istituiti e non abbiano incominciato a funzionare i corsi di cui all'art. 2 della legge, gli esercenti regolarmente autorizzati alle arti ausiliarie possono farsi coadiuvare nelle proprie mansioni da tirocinanti, ai sensi dell'art. 8 della legge.

Ai suddetti tirocinanti, però, è vietato sotto comminatoria delle sanzioni di legge e del presente regolamento la esplicazione di ogni attività che importi comunque esercizio diretto in confronto del pubblico dell'arte che è oggetto del tirocinio che essi compiono.

Art. 24

Agli effetti dell'art. 7 della legge, entro un mese dalla pubblicazione del presente regolamento, le amministrazioni delle opere ospedaliere dovranno inviare al prefetto della provincia un elenco nominativo, in duplice esemplare, di tutti gli infermieri che ne dipendono, in servizio in tale qualità presso le amministrazioni stesse, all'atto della pubblicazione della legge.

Il prefetto restituirà uno di tali elenchi all'amministrazione ospedaliera,munito di visto e data, a titolo di prova della eseguita comunicazione.

Art. 25

Gli infermieri, che abbiano assunto servizio presso le amministrazioni ospedaliere dopo la pubblicazione della legge, dovranno dare gli esami di abilitazione nei termini stabiliti dall'art. 6 della legge.

Tuttavia coloro che non abbiano dato gli esami, o che, avendoli dati, non vi abbiano conseguito l'idoneità, potranno rimanere in servizio presso le amministrazioni stesse in qualità di tirocinanti ai sensi dell'art. 8 della legge, anche dopo l'istituzione dei corsi di cui all'art. 2 della legge.

Art. 26

Gli esami di abilitazione di cui all'art. 6 della legge consisteranno in prove pratiche manuali ed in risposte orali a quesiti fondamentali per ogni singola arte, che la commissione farà a ciascun candidato, e che, rientreranno nel corredo delle cognizioni indispensabili per l'esercizio delle arti stesse.

Art. 27

Gli esami saranno pubblici. Terminato l'esame ed allontanato il pubblico, la commissione delibererà se il candidato sia idoneo a continuare l'esercizio della propria arte. il giudizio non dovrà essere tradotto in valutazione numerica. di tutte le operazioni saranno stesi verbali firmati dai commissari, che saranno trasmessi al prefetto appena terminata la sessione degli esami.

Art. 28

Le sedi e le date degli esami di cui al precedente articolo verranno stabilite d'intesa tra i ministri per l'interno, per la pubblica istruzione e per l'economia nazionale.

Esse verranno rese di pubblica ragione, mediante avviso da pubblicarsi nella gazzetta ufficiale del regno almeno un mese prima della data degli esami.

Art. 29

Le commissioni esaminatrici per le prove di abilitazione di cui ai precedenti articoli saranno costituite dal prefetto della provincia nella quale avranno la propria sede.

Delle commissioni faranno parte, oltre al medico provinciale o ad un altro medico appartenente alla amministrazione della sanità pubblica, due medici liberi esercenti, possibilmente insegnanti universitari o sanitari ospedalieri, uno dei quali, particolarmente competente nel ramo della medicina e chirurgia che ha speciale attinenza con l'arte ausiliaria sulla quale verterà l'esame, designato dal direttorio del sindacato medico provinciale fascista.

Il residente sarà nominato dal prefetto, nella persona di uno dei componenti la commissione, con lo stesso decreto che la costituisce.

E' in facoltà delle commissioni di aggregarsi, senza diritto a voto, un esercente che abbia già conseguito l'approvazione negli esami di abilitazione all'arte oggetto dell'esame.

E' consentito far parte contemporaneamente di più di una commissione esaminatrice.

Art. 30

Coloro che, trovandosi nelle condizioni previste dalla legge, aspirino a dare gli esami di abilitazione di cui agli articoli precedenti debbono farne domanda entro il 30 giugno 1928 al prefetto della provincia nella quale a termini dello art. 28 sarà stabilita la sede degli esami.

Alla domanda debbono unire i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1/a atto di nascita da cui risulti che l'aspirante abbia compiuto o compia

il 21/a anno di età entro il 31 dicembre 1928;

2/a fotografia regolarmente autenticata;

3/a documenti comprovanti che l'aspirante si trovi nelle condizioni previste dall'art. 6 della legge per l'ammissione agli esami di idoneità;

4/a certificato penale da cui risulti che l'aspirante si trovi nelle condizioni dettate dall'art. 18.

Tutti gli aspiranti, inoltre, dovranno far pervenire, entro la data fissata per la presentazione della domanda, all'economo della prefettura una cartolina-vaglia di l. 35 pel pagamento delle propine ai componenti la commissione esaminatrice in ragione di l. 10 per ciascuno e per le altre spese di esame.

Art. 31

La prefettura esaminerà le domande e i titoli pervenuti e ammetterà agli esami soltanto coloro che risultino in possesso dei requisiti prescritti dalla legge e dal regolamento, dandone avviso agli interessati a mezzo del podestà dei rispettivi comuni, almeno dieci giorni prima dell'inizio degli esami.

La prefettura inoltre compilerà per ciascuna arte un elenco completo di tutti gli aspiranti ammessi agli esami inviandone un esemplare, firmato dal prefetto, al presidente della commissione esaminatrice per l'arte stessa, almeno cinque giorni avanti la sua convocazione.

Art. 32

A coloro che abbiano superato gli esami di abilitazione verrà rilasciato dal prefetto della provincia, nella quale hanno avuto luogo gli esami, un certificato di abilitazione alla continuazione della propria arte secondo il modello allegato al presente regolamento (allegato b).

Tale certificato, che sarà rilasciato in seguito all'esibizione della quietanza dell'avvenuto pagamento della tassa di cui all'art. 9 della legge, sarà registrato all'ufficio comunale a norma dell'art. 3 senza presentazione di altri documenti.

Art. 33

Gli attuali esercenti i locali di vendita di cui all'art. 6 dovranno entro un mese dalla chiusura della sessione di esami uniformarsi al disposto dello stesso art. 6, per quanto si attiene alla notificazione all'ufficio comunale della persona che dovrà esercitare l'arte ausiliaria nel locale suddetto.

Il podestà del comune, con sua ordinanza da notificarsi all'interessato a mezzo del messo comunale, ordinerà la chiusura del negozio, quanto l'esercente non sia uniformato alle prescrizioni del presente articolo.

Contro l'ordinanza del podestà è ammesso ricorso, entro quindici giorni dalla notifica, al prefetto della provincia che decide definitivamente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1928

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - ROCCO - FEDELE

Visto, il guardasigilli: ROCCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1928

Atti del governo, registro 273, foglio 159. - CASATI.

ALLEGATO - [non disponibile].