
REGIO DECRETO-LEGGE 21 dicembre 1931, n. 1575
G.U.R.I. 31 dicembre 1931, n. 301
Esercizio delle linee della rete delle ferrovie dello Stato. (1)
(convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1932, n. 386)
N.d.R. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L.vo 1 dicembre 2009, n. 179, ai fini e per gli effetti dell'art. 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente.
Per effetto dell'art. 10, comma 2, del D.L.vo 21 novembre 2005, n. 285, le disposizioni di cui al presente non si applicano ai servizi di linea così come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a) del medesimo D.L.vo.
Vista la legge 7 luglio 1907, n. 429, riguardante l'ordinamento delle ferrovie dello Stato, modificata dal regio decreto 28 giugno 1912, n. 728, e successivamente dal decreto luogotenenziale 20 febbraio 1916, n. 222;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100.
Il ministro per le comunicazioni, sentito il consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato, ha facoltà di stabilire, in relazione alle esigenze del traffico, i servizi ferroviari sulle linee esercitate dallo Stato.
E' altresì autorizzato a sostituire parzialmente o totalmente i servizi ferroviari con servizi automobilistici.
Il ministro per le comunicazioni, sentito il consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato, ha la facoltà di affidare l'esercizio di detti servizi automobilistici all'amministrazione delle ferrovie dello Stato, ovvero all'industria privata. Può anche affidare alle ferrovie dello Stato altri servizi automobilistici integranti la rete ferroviaria.
L'amministrazione delle ferrovie dello Stato ha l'esclusività del servizio sulle linee automobilistiche ad essa affidate.
L'amministrazione delle ferrovie dello Stato provvede all'esercizio dei servizi automobilistici, ad essa affidati, direttamente o a mezzo delle imprese, alle quali essa partecipa a sensi di legge, o mediante appalto a mezzo di altre imprese.
Con decreti reali, su proposta del ministro per le comunicazioni, sentito il consiglio dei ministri, può essere ordinata la soppressione delle linee ferroviarie i cui servizi siano stati sospesi totalmente a mente dell'art. 1.
Sono abrogati gli articoli 47, 49 e 50 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificata dal regio decreto 28 giugno 1912, n. 728, e dal decreto luogotenenziale 20 febbraio 1916, n. 222, riguardante l'ordinamento delle ferrovie dello Stato, nonché ogni altra disposizione contraria a quelle contenute nel presente decreto che sarà presentato al parlamento per la sua conversione in legge.
Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.