
N.d.R.: Per effetto dell'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la presente legge è abrogata, con decorrenza dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L., fatta salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14 della legge n. 246/2005.
LEGGE 19 gennaio 1942-XX, n. 24
G.U.R.I. 16 febbraio 1942, n. 38
Istituzione dell'Ente acquedotti siciliani (E.a.s.). (1) (2)
TESTO COORDINATO (con modifiche fino al D.L.vo 17 aprile 1948, n. 774 e annotato al 31 maggio 2004)
L'art. 1 della L.R. 9/2004 preso atto della costituzione della società mista "Siciliana acque S.p.A." ha disposto la liquidazione dell'E.A.S. a partire dal 1° settembre 2004.
In ordine all'attuazione della presente vedi le leggi regionali 4 settembre 1979, n. 212 e 9 agosto 1980, n. 81.
N.d.R.: Per effetto dell'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la presente legge è abrogata, con decorrenza dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L., fatta salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14 della legge n. 246/2005.
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
N.d.R.: Per effetto dell'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la presente legge è abrogata, con decorrenza dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L., fatta salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14 della legge n. 246/2005.
E' istituito l'Ente acquedotti siciliani (E.a.s.) per provvedere in Sicilia:
a) alla costruzione di acquedotti in servizio di centri abitati;
b) al completamento di quelli in corso di costruzione a cura dello Stato, dei Comuni o dei Consorzi;
c) alla sistemazione di quelli esistenti per renderli efficienti ai bisogni cui devono servire;
d) alle altre opere igieniche che si riconoscano indispensabili in connessione con la costruzione e l'esercizio degli acquedotti;
e) alla manutenzione ed all'esercizio degli acquedotti ed opere connesse.
Per assolvere i detti compiti l'Ente oltre che degli acquedotti costruiti o in corso di costruzione a cura dello Stato, assumerà la gestione così degli acquedotti costruiti o in corso di costruzione a cura di Comuni o di Consorzi dei quali con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per l'interno e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sia disposto il passaggio di gestione allo Stato come degli acquedotti di proprietà privata dei quali nello stesso modo, ed entro i limiti annualmente fissati per operazioni di mutuo a norma del successivo art. 4, sia disposto il riscatto.
Per gli acquedotti destinati promiscuamente a servizi urbani e rurali il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma precedente dovrà essere emanato su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le politiche agricole oltre che coi Ministri per l'interno e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Dai compiti attribuiti all'Ente è esclusa la costruzione e gestione di acquedotti soltanto rurali, eseguiti o da eseguire in attuazione dei programmi di bonifica integrale e di colonizzazione del latifondo.
N.d.R.: Per effetto dell'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la presente legge è abrogata, con decorrenza dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L., fatta salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14 della legge n. 246/2005.
L'Ente acquedotti siciliani (E.a.s.) ha sede in Palermo, è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e dipende dal Ministero dei lavori pubblici che esercita su di esso le funzioni di tutela e di vigilanza.
Per quanto riguarda la gestione finanziaria l'Ente è sottoposto anche alla vigilanza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
N.d.R.: Per effetto dell'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la presente legge è abrogata, con decorrenza dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L., fatta salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14 della legge n. 246/2005.
Per gli scopi di cui all'art. 1 è autorizzata la spesa di L. 500.000.000 da inscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, a cominciare dall'esercizio finanziario corrente, in ragione di L. 50.000.000 per ciascun esercizio.
Ai detti stanziamenti di spesa sono applicabili le norme della legge 11 luglio 1941-XIX, n. 809.
Le autorizzazioni di spesa per costruzioni di acquedotti in Sicilia a carico del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per la parte non impegnata alla data in cui gli acquedotti medesimi passeranno in gestione all'Ente, saranno da ritenere decadute.
Per le opere gestite dall'Ente non potranno essere fatte assegnazioni sui fondi di cui alla legge 20 gennaio 1941, n. 105.
E' assolutamente vietato all'Ente di fare qualsiasi erogazione di fondi per scopi diversi da quelli per cui è istituito.
N.d.R.: Per effetto dell'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la presente legge è abrogata, con decorrenza dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L., fatta salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14 della legge n. 246/2005.
(modificato dall'art. 3, comma 1, del D.L.vo 17 aprile 1948, n. 774)
Per provvedere alla costruzione o al completamento di acquedotti comunali o consorziali, al riscatto di acquedotti di proprietà privata e alle altre opere igieniche di cui alla lettera d) del primo comma dell'art. 1, l'Ente è autorizzato a contrarre mutui con gli Istituti che saranno indicati con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica fino all'importo globale di L. 3.000.000.000 nei limiti che saranno fissati annualmente con decreti del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
[L'ammortamento dei mutui per la parte con cui non possa essere provveduto con i mezzi finanziari a disposizione dei comuni e consorzi interessati sarà garantito per capitali e interessi dallo Stato con le modalità da stabilirsi nel decreto reale di cui all'art. 11]. (comma abrogato) (1)
Per effetto dell'art. 5, comma 2, del D.L.vo 17 aprile 1948, n. 774, il comma annotato è stato abrogato.
N.d.R.: Per effetto dell'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la presente legge è abrogata, con decorrenza dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L., fatta salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14 della legge n. 246/2005.
Per i lavori di competenza dell'Ente la dichiarazione della loro pubblica utilità agli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, è implicita nell'approvazione dei relativi progetti esecutivi.
N.d.R.: Per effetto dell'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la presente legge è abrogata, con decorrenza dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L., fatta salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14 della legge n. 246/2005.
Riguardo alle tasse di bollo e di concessione governativa ed alle imposte di registro ed ipotecarie, tutti gli atti e contratti dell'Ente, in quanto si riferiscono all'impianto e all'esercizio delle opere che costituiscono la sua attività, sono soggetti alle stesse norme stabilite per gli atti e contratti delle Amministrazioni dello Stato.
N.d.R.: Per effetto dell'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la presente legge è abrogata, con decorrenza dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L., fatta salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14 della legge n. 246/2005.
Il programma di attività dell'Ente sarà annualmente approvato con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto coi Ministri per l'interno e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
N.d.R.: Per effetto dell'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la presente legge è abrogata, con decorrenza dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L., fatta salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14 della legge n. 246/2005.
A carico del fondo di cui all'art. 3 l'Ente provvederà a rimborsare fino al limite massimo di 3.000.000 di lire le spese effettuate dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato posteriormente all'emanazione della presente legge per lavori di carattere urgente all'acquedotto delle Madonie.
N.d.R.: Per effetto dell'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la presente legge è abrogata, con decorrenza dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L., fatta salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14 della legge n. 246/2005.
I funzionari del ruolo delle nuove costruzioni ferroviarie potranno essere messi a disposizione dell'Ente nella posizione di comando nei limiti numerici e di grado che saranno determinati con decreto Ministeriale, da emanare di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
L'Ente rimborserà allo Stato l'importo lordo del trattamento economico dei funzionari come sopra comandati e verserà inoltre il 10 per cento degli stipendi ed eventuali assegni pensionabili, a titolo di contributo per il futuro trattamento di quiescenza.
N.d.R.: Per effetto dell'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la presente legge è abrogata, con decorrenza dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L., fatta salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14 della legge n. 246/2005.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare in bilancio con proprio decreto le variazioni necessarie per l'esecuzione della presente legge.
N.d.R.: Per effetto dell'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la presente legge è abrogata, con decorrenza dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L., fatta salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14 della legge n. 246/2005.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quelli per l'interno e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, saranno emanate, ai sensi dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, le norme per la costituzione ed il funzionamento dell'Ente, nonché quelle integrative per provvedere a quant'altro occorra per l'attuazione della presente legge.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 19 gennaio 1942-XX
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - GORLA - DI REVEL
Visto, il Guardasigilli: GRANDI