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DECRETO LEGISLATIVO CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 14 dicembre 1947, n. 1577

G.U.R.I. 22 gennaio 1948, n. 17

Provvedimenti per la cooperazione.

N.d.R.: Ratificato con legge 2 aprile 1951, n. 302.

TESTO COORDINATO (al D.P.R. 14 maggio 2007, n. 78 e con annotazioni alla data 12 dicembre 2012)

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278; per le cooperative ed i loro consorzi ammessi a pubblici appalti;

Visti i regi decreti 30 dicembre 1926, n. 2288, convertito nella legge 13 dicembre 1927, n. 2499 e 11 dicembre 1930, n. 1882, convertito nella legge 4 giugno 1931, n. 998, contenenti norme di vigilanza sulle società cooperative;

Visto il titolo VI, capo I del Codice civile, Libro V;

Visti il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3268, che approva il testo unico delle leggi sul bollo ed il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, contenente il testo unico delle leggi sul registro;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste, per le finanze, per il tesoro e per l'industria e commercio;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

CAPO I

VIGILANZA E ISPEZIONI

Art. 1

Vigilanza

(abrogato dall'art. 20 del D.L.vo 2 agosto 2002, n. 220)

[La vigilanza che le leggi in vigore stabiliscono sulle società e sugli enti cooperativi e loro consorzi è attribuita al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, eccettuati i casi in cui norme speciali dispongano diversamente.

Le cooperative comprese nell'elencazione dell'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141 e successive modificazioni, nonché quelle di assicurazione disciplinate dal regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, non sono soggette alle norme di vigilanza stabilite dal presente decreto.

Il Ministero dell'industria e commercio e la Banca d'Italia trasmetteranno però annualmente al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un elenco aggiornato delle dette cooperative con tutte le indicazioni necessarie per la loro iscrizione nello schedario generale della cooperazione di cui all'art. 15 del presente decreto.]

Art. 2

Ispezioni

(abrogato dall'art. 20 del D.L.vo 2 agosto 2002, n. 220)

[La vigilanza si esercita a mezzo di ispezioni ordinarie e straordinarie.

Le ispezioni ordinarie debbono aver luogo almeno una volta ogni due anni; esse sono eseguite nei termini e con le modalità che saranno stabilite dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la commissione centrale di cui all'art. 18.

Le ispezioni straordinarie hanno luogo ogni volta che se ne presenti l'opportunità, con l'osservanza delle disposizioni stabilite per le ispezioni ordinarie.

Le ispezioni predette non pregiudicano quelle di carattere tecnico che eventualmente possano essere disposte da altre Amministrazioni dello Stato competenti per materia.]

Art. 3

Esecuzione delle ispezioni

(modificato dall'art. 1 della legge 8 maggio 1949, n. 285 e abrogato dall'art. 20 del D.L.vo 2 agosto 2002, n. 220)

[Le ispezioni ordinarie sono eseguite di regola dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, debitamente riconosciute, a mezzo di revisori iscritti nell'elenco di cui all'art. 5 ovvero di esperti da esse designati previa intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Le ispezioni straordinarie sono disposte dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed eseguite da funzionari del Ministero o da altri funzionari espressamente delegati dallo stesso Ministero.

Sulle ispezioni disposte e sull'esito delle medesime dovrà essere riferito nella riunione immediatamente successiva della Commissione centrale per le cooperative.

Spetta agli stessi funzionari eseguire altresì le ispezioni ordinarie a quelle cooperative che non aderiscono ad alcuna delle predette associazioni nazionali.]

Art. 4

Competenza delle associazioni nazionali

(abrogato dall'art. 20 del D.L.vo 2 agosto 2002, n. 220)

[Le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo sono competenti ad esercitare la vigilanza sugli enti cooperativi ad esse associati.

Le funzioni di vigilanza di cui al presente decreto non possono essere esercitate che dalle associazioni nazionali debitamente riconosciute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.]

Art. 5

Riconoscimento delle associazioni nazionali

(abrogato dall'art. 20 del D.L.vo 2 agosto 2002, n. 220)

[Il riconoscimento di cui all'articolo precedente viene concesso con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed è produttivo anche degli effetti giuridici di cui all'art. 12 del codice civile.

Per ottenere tale riconoscimento le associazioni nazionali debbono presentare apposita istanza al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, corredata da una copia dell'atto costitutivo e dello statuto, dall'eventuale regolamento interno, dalle dichiarazioni di adesione di non meno di mille enti cooperativi associati con la indicazione per cadauno del numero dei soci e da un documento da cui risulti il nome, cognome e qualifica degli amministratori, sindaci e direttori in carica e delle altre persone specialmente autorizzate a trattare per conto dell'associazione richiedente.

Le associazioni richiedenti debbono comprovare la loro efficienza centrale e periferica e presentare un elenco di revisori formato secondo le prescrizioni che saranno emanate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale cui compete altresì la facoltà di richiedere qualsiasi altra documentazione atta a fornire la dimostrazione della idoneità delle associazioni ad assolvere le funzioni di vigilanza sulle cooperative associate.]

Art. 6

Vigilanza sulle associazioni

(abrogato dall'art. 20 del D.L.vo 2 agosto 2002, n. 220)

[Le associazioni nazionali come sopra riconosciute sono sottoposte alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per quanto si attiene alla osservanza delle disposizioni del presente decreto.

Ove si tratti di associazioni nazionali che limitano la loro azione a cooperative di categoria, la vigilanza su di esse è esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di intesa con i Ministeri competenti per materia.

Se una associazione nazionale non risulti in grado di assolvere efficacemente le proprie funzioni, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può provvedere alla revoca del decreto di riconoscimento, sentita la Commissione centrale per le cooperative o in caso di urgenza il suo Comitato.]

Art. 7

Norme e contributi per le ispezioni ordinarie

(abrogato dall'art. 20 del D.L.vo 2 agosto 2002, n. 220)

[Nell'esecuzione delle funzioni di vigilanza sugli enti cooperativi associati le associazioni nazionali sono tenute ad osservare le norme che saranno stabilite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.]

Art. 8

Contributi e spese per le ispezioni

(modificato dall'art. 2 della legge 8 maggio 1949, n. 285 e sostituito dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1971, n. 127)

Le società cooperative dovranno versare, in relazione al numero dei soci ed al capitale versato, un contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie nella misura e con le modalità che saranno stabilite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. (1)

Le cooperative che sono aderenti alle associazioni nazionali di cui all'articolo 4 del presente decreto, verseranno tale contributo alla rispettiva associazione. Le altre verseranno i contributi stessi al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che provvederà a depositarli presso un istituto di credito di diritto pubblico.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale saranno stabilite le modalità relative all'amministrazione dei contributi di pertinenza del Ministero, i quali saranno destinati alla copertura delle spese comunque connesse con le ispezioni ordinarie, comprese quelle per la formazione di personale qualificato per l'esecuzione delle ispezioni medesime.

Qualora al termine di ciascun biennio le spese sostenute dal Ministero risultassero inferiori al gettito dei contributi di revisione, il Ministero disporrà d'erogazione della differenza per lo svolgimento di corsi atti a formare personale qualificato per l'esecuzione delle ispezioni ed a favore del movimento cooperativo in genere, anche tramite le associazioni nazionali di categoria giuridicamente riconosciute.

Le spese relative alle ispezioni straordinarie saranno a carico del bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

(1)

Per la determinazione della misura del contributo dovuto dalle Banche di credito cooperativo per le spese relative alla revisione per il biennio 2013/2014, si rimanda al D.M. Sviluppo Economico 12 dicembre 2012.

Art. 9

Oggetto delle ispezioni ordinarie

(abrogato dall'art. 20 del D.L.vo 2 agosto 2002, n. 220)

[Le ispezioni ordinarie hanno lo scopo di accertare principalmente:

a) l'esatta osservanza delle norme legislative, regolamentari, statutarie e mutualistiche;

b) la sussistenza dei requisiti richiesti da leggi generali e speciali per le agevolazioni tributarie o di altra natura di cui fruisce l'ente;

c) il regolare funzionamento contabile e amministrativo dell'ente;

d) l'esatta impostazione tecnica e il regolare svolgimento delle attività specifiche promosse o assunte dall'ente;

e) la consistenza patrimoniale dell'ente e lo stato delle attività e delle passività.

L'ispettore è tenuto anche a dare suggerimenti e consigli agli amministratori e agli impiegati per il retto ed efficace funzionamento dell'ente e soccorrerli della propria assistenza.]

Art. 10

Poteri degli ispettori

(integrato dall'art. 6, comma 1, lett. a), della legge 8 novembre 1991, n. 381)

Gli enti ispezionati hanno l'obbligo di mettere a disposizione dell'ispettore tutti i libri, i registri e i documenti e di fornire altresì i dati, le informazioni e i chiarimenti che fossero loro richiesti.

Di ogni ispezione deve essere redatto processo verbale. Il verbale è redatto in tre originali datati e sottoscritti oltre che dall'ispettore, dal legale rappresentante dell'ente, il quale può farvi iscrivere le sue osservazioni.

Entro quindici giorni dalla data del verbale, l'ente ispezionato può presentare ulteriori osservazioni.

L'ispettore è tenuto al segreto d'ufficio.

Uno degli originali rimane presso l'ente gli altri due vengono trasmessi dall'ispettore all'associazione nazionale che ha disposto la ispezione o al Ministero, a seconda che si tratti di ispezione ordinaria e di ispezione straordinaria.

Se l'ispezione riguarda cooperative agricole, una copia del verbale deve essere trasmessa, a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, entro trenta giorni dalla data del verbale.

Tale adempimento deve essere effettuato nei confronti del Ministero dell'industria e commercio, ove trattasi di cooperative di produzione.

Se l'ispezione riguarda cooperative sociali, una copia del verbale deve essere trasmessa, a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro quaranta giorni dalla data del verbale stesso, alla regione nel cui territorio la cooperativa ha sede legale.

Art. 11

Effetti delle ispezioni

(integrato dall'art. 4 della legge 8 maggio 1949, n. 285, e dall'art. 6, comma 1, lett. b), della legge 8 novembre 1991, n. 381)

In caso di constatate gravi irregolarità, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro un mese dal ricevimento del verbale, ha facoltà, valutate le circostanze del caso, di diffidare l'ente a provvedere alla regolarizzazione entro un termine stabilito.

Ove l'ente non ottemperi entro il termine stabilito dalla diffida di cui al primo comma del presente articolo, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione centrale, può, nei casi più gravi, decretare la cancellazione dell'ente dal registro prefettizio e dallo schedario generale, nonché la sua decadenza da ogni beneficio di legge, qualora non concorrano motivi per i provvedimenti di cui al regio decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2288, convertito nella legge 15 dicembre 1927, n. 2499, e al regio decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, convertito nella legge 4 giugno 1931, n. 998, nonché agli artt. 2543, 2544, 2545 Codice civile.

I provvedimenti di cui al precedente comma, allorché si tratti di cooperative agricole, sono disposti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con quello dell'agricoltura e delle foreste, ed ove trattasi di cooperative di produzione, previa intesa con quello dell'industria e commercio.

Per le cooperative sociali i provvedimenti di cui al secondo comma sono disposti previo parere dell'organo competente in materia di cooperazione della regione nel cui territorio la cooperativa ha sede legale.

Art. 12

Annotazioni dei risultati delle ispezioni

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale cura che i provvedimenti adottati in seguito all'ispezione siano annotati nel registro prefettizio e nello schedario generale.

CAPO II

REGISTRI PREFETTIZI E SCHEDARIO GENERALE

Art. 13

Riordinamento del registro prefettizio (1)

(integrato dall'art. 6, lett. c) e d), della legge 8 novembre 1991, n. 381, dall'art. 18, comma 6, della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e abrogato dall'art. 20 del D.L.vo 2 agosto 2002, n. 220)

[Nel registro prefettizio delle cooperative di cui all'art. 14 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, oltre alle cooperative ammissibili ai pubblici appalti, devono essere iscritti:

a) tutte le altre cooperative legalmente costituite qualunque sia il loro oggetto;

[b) i consorzi di cooperative a carattere provinciale esclusi quelli di cooperative ammissibili ai pubblici appalti i quali continueranno ad essere disciplinati dalla legge 25 giugno 1909, n. 422 e relativo regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, nonchè dalle disposizioni di cui agli articoli 15 e 27 del presente decreto]. (lettera soppressa) (2)

Il registro è tenuto distintamente per sezioni a seconda della diversa natura ed attività degli enti, e cioè:

Sezione cooperazione di consumo;

Sezione cooperazione di produzione e lavoro;

Sezione cooperazione agricola;

Sezione cooperazione edilizia;

Sezione cooperazione di trasporto;

Sezione cooperazione della pesca;

Sezione cooperazione mista;

Sezione cooperazione sociale;

Sezione società di mutuo soccorso ed enti mutualistici di cui all'art. 2512 del codice civile.

Oltre che nella sezione per esse specificamente prevista, le cooperative sociali sono iscritte nella sezione cui direttamente afferisce l'attività da esse svolta.]

(1)

Si riporta il testo dell'art. 19 del D.L.vo 2 agosto 2002, n. 220:

"Art. 19 - Norme transitorie

1. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni organizzative relative all'Albo nazionale di cui all'articolo 15 continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli da 13 a 16 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577".

(2)

Lettera soppressa dall'art. 6, della legge 17 febbraio 1971, n. 127.

Art. 14

Procedura per l'iscrizione (1)

(sostituito dall'art. 1 della legge 2 aprile 1951, n. 302 e abrogato dall'art. 20 del D.L.vo 2 agosto 2002, n. 220)

[Per ottenere l'iscrizione nel registro prefettizio gli enti cooperativi contemplati nel presente decreto devono farne domanda al prefetto della Provincia dove hanno sede, indicando la sede sociale e l'indirizzo. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

1) copia dell'atto costitutivo e delle deliberazioni recanti, ad esso modificazioni fino al giorno della domanda, unitamente ai documenti comprovanti che sono state adempiute le formalità prescritte dagli artt. 2519 e 2537 del Codice civile;

2) uno specchio nominativo dei soci, con l'indicazione per ciascuno di essi del nome, cognome, domicilio ed attività professionale; ma se il numero dei soci è superiore a cento, invece del suddetto specchio, dovrà essere presentato un documento indicante il numero dei soci distinti per categoria con l'attestato del presidente del Consiglio d'amministrazione o di chi lo sostituisce e di uno dei sindaci che tutti i soci hanno i requisiti prescritti dall'atto costitutivo;

3) l'elenco nominativo degli amministratori, dei sindaci e dei direttori in carica, indicando quale degli amministratori ha la rappresentanza dell'ente e le altre persone che in forza di mandato generale hanno la firma sociale;

4) copia dei regolamenti interni per l'applicazione dell'atto costitutivo, ove esistano.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) devono essere presentati in due copie, una delle quali, a cura della Prefettura, deve essere rimessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale della cooperazione. Tali documenti devono essere sottoscritti dal presidente del Consiglio di amministrazione o da chi lo sostituisce e da uno dei sindaci.

Il Prefetto, accertato che per gli atti indicati al n. 1) sono state adempiute le formalità prescritte dagli artt. 2519 e 2537 del Codice civile e che il numero ed i requisiti dei soci corrispondono a quelli prescritti dalla legge o dall'atto costitutivo, sentita la Commissione provinciale, ordina, con proprio decreto, la iscrizione degli enti stessi nel registro prefettizio.]

(1)

Si riporta il testo dell'art. 19 del D.L.vo 2 agosto 2002, n. 220:

"Art. 19 - Norme transitorie

1. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni organizzative relative all'Albo nazionale di cui all'articolo 15 continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli da 13 a 16 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577".

Art. 15

Istituzione dello schedario generale della cooperazione (1)

(sostituito dall'art. 6, comma 2, della legge 17 febbraio 1971, n. 127 e abrogato dall'art. 20 del D.L.vo 2 agosto 2002, n. 220)

[Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituito lo schedario generale della cooperazione.

In tale schedario sono iscritti:

a) tutti gli enti iscritti nei registri prefettizi, nonché quelli risultanti dall'elenco di cui all'ultimo comma dell'articolo 1;

b) i consorzi di cooperative ammissibili a pubblici appalti di cui alla legge 25 giugno 1909, n. 422.

Lo schedario è tenuto distintamente per sezioni, come il registro prefettizio, e deve contenere le medesime indicazioni; esso inoltre è diviso per province.

Lo schedario è ostensibile a chiunque ne faccia richiesta.]

(1)

Si riporta il testo dell'art. 19 del D.L.vo 2 agosto 2002, n. 220:

"Art. 19 - Norme transitorie

1. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni organizzative relative all'Albo nazionale di cui all'articolo 15 continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli da 13 a 16 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577".

Art. 16

Effetti della mancata iscrizione nel registro prefettizio e nello schedario generale della cooperazione (1)

(sostituito dall'art. 4 della legge 17 febbraio 1971, n. 127 e abrogato dall'art. 20 del D.L.vo 2 agosto 2002, n. 220)

[La mancanza d'iscrizione nel registro prefettizio e nello schedario generale della cooperazione esclude gli enti contemplati nel presente decreto da ogni agevolazione tributaria o di qualsiasi altra natura disposta da questo decreto o da altre leggi.]

(1)

Si riporta il testo dell'art. 19 del D.L.vo 2 agosto 2002, n. 220:

"Art. 19 - Norme transitorie

1. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni organizzative relative all'Albo nazionale di cui all'articolo 15 continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli da 13 a 16 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577".

CAPO III

COMMISSIONI

Art. 17

Ricostituzione delle Commissioni provinciali di vigilanza

(modificato dall'art. 1 della legge 2 aprile 1951, n. 302)

Per la ricostituzione delle Commissioni provinciali di vigilanza si applicano le disposizioni contenute nel titolo terzo, cap. I del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, e successive modifiche, oltre le seguenti:

a) i membri elettivi effettivi di cui all'art. 26 del regolamento suddetto sono portati da tre a cinque e devono essere eletti in modo che nella Commissione siano adeguatamente rappresentate le varie categorie di cooperative della Provincia. All'uopo il Prefetto, sentita la Commissione provinciale, almeno sessanta giorni prima dell'elezione, stabilisce il numero dei rappresentanti, che, entro il suddetto limite, deve essere eletto da ciascuna categoria.

Contro il provvedimento del Prefetto è ammesso ricorso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale non oltre il trentesimo giorno precedente a quello delle elezioni. Il ricorso può essere proposto da uno dei membri della Commissione provinciale, da un ente cooperativo della Provincia o da un'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciuta. Il Ministro decide definitivamente, sentito il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative.

Della Commissione provinciale di vigilanza fanno parte inoltre rappresentanti del movimento cooperativo, designati, uno per ciascuna, dalle associazioni nazionali indicate nel terzo comma del successivo art. 18;

b) le funzioni ispettive di cui all'art. 30, lettera b) del regolamento stesso sono svolte sull'ordinamento e il funzionamento degli enti iscritti onde accertare la sussistenza dei requisiti necessari per godere delle agevolazioni fiscali e di altra natura previste dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 18

Istituzione della Commissione centrale per le cooperative (1)

(sostituito dall'art. 3 della legge 8 maggio 1949, n. 285, modificato dall'art. 17 della legge 17 febbraio 1971, n. 127 e abrogato dall'art. 4, comma 9, del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 78)

[E' istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale la Commissione centrale per le cooperative composta come segue:

1) il direttore generale della cooperazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e in sua vece un funzionario della stessa direzione generale di grado non inferiore al 6º;

2) un rappresentante effettivo e uno supplente per ciascuno dei seguenti Ministeri: interno, finanze, tesoro, lavori pubblici, agricoltura e foreste, trasporti, industria e commercio, marina mercantile, lavoro e previdenza sociale nonché del Sottosegretariato per l'assistenza ai combattenti, reduci e partigiani e dell'Alto Commissariato per l'alimentazione;

3) i rappresentanti del movimento cooperativo designati dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento stesso, riconosciute a norma dell'art. 5, in numero di cinque effettivi e cinque supplenti per ciascuna associazione;

4) un esperto in qualità di membro effettivo e uno in qualità di membro supplente nominati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in rappresentanza delle eventuali associazioni che non posseggano i requisiti necessari per ottenere il riconoscimento.

In caso di mancata designazione dei rappresentanti del movimento cooperativo il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale provvede alla nomina dei rappresentanti stessi scegliendoli fra le persone che svolgono attività nel campo della cooperazione.

I membri della Commissione sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

La Commissione elegge nel suo seno il presidente e il vice presidente.

La Commissione è convocata dal suo presidente con ordine del giorno che dovrà comprendere anche gli argomenti proposti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il quale ha comunque facoltà di partecipare alle adunanze.

La segreteria della Commissione è costituita da funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale nominati con decreto del Ministro.]

(1)

In ordine alla composizione e alle funzioni della Commissione centrale per le cooperative, vedi l'art. 4 del Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dello sviluppo economico, adottato con D.P.R. 14/05/2007, n. 78.

Art. 19

Comitato

(sostituito dall'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127 e abrogato dall'art. 4, comma 9, del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 78)

 [La commissione centrale per le cooperative costituisce nel suo seno un comitato composto:

1) dal presidente e dal vice-presidente della commissione;

2) da tre membri scelti fra quelli indicati al n. 2 dell'articolo 18;

3) da un rappresentante per ciascuna associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela riconosciuta.

I componenti del comitato, in caso di impedimento o di assenza, possono farsi sostituire da altri membri - effettivi o supplenti - della commissione centrale per le cooperative, appartenenti alla rispettiva amministrazione o associazione.

Spetta al comitato:

a) esprimere il proprio parere sui ricorsi al Ministero del lavoro e della previdenza sociale contro i provvedimenti prefettizi ai sensi del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, e del presente decreto;

b) esprimere in via definitiva il proprio parere, nei casi di urgenza, sulle questioni di competenza della commissione;

c) esprimere il proprio parere sulle questioni di competenza della commissione che la commissione stessa ritenga di deferire, per l'esame in via definitiva, al comitato o per quelle per le quali la commissione ritenga di affidare al comitato, eventualmente integrato da altri membri della commissione o dagli esperti di cui all'articolo 20, comma quarto, compiti di studi o di preventivo esame.

Il comitato può anche, nei casi nei quali è investito dell'esame in via definitiva delle questioni, rinviarle alla commissione su richiesta di almeno tre membri.

Il comitato si riunisce ordinariamente almeno una volta al mese e straordinariamente su richiesta del presidente o di almeno tre membri.]

Art. 20

Compiti della Commissione

(integrato dall'art. 6 della legge 8 maggio 1949, n. 285 e abrogato dall'art. 4, comma 9, del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 78)

[La Commissione centrale esprime parere:

a) sui progetti di legge e regolamenti interessanti la cooperazione;

b) sulla costituzione, sul riconoscimento e sullo scioglimento dei consorzi di cooperative per pubblici appalti di cui alla legge 25 giugno 1909, n. 422, nonché dei consorzi di cooperative di altra natura a carattere regionale nazionale di cui all'art. 15 del presente decreto;

c) su tutte le questioni sulle quali il parere della Commissione sia prescritto da leggi e regolamenti o richiesto dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;d) sulle domande di riconoscimento giuridico delle associazioni nazionali, di cui all'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.

La Commissione centrale esprime inoltre il proprio parere sulla devoluzione dei patrimoni degli enti iscritti nel registro prefettizio e nello schedario generale qualora essa non sia espressamente regolata dalle norme dello statuto, nonché sulla destinazione del patrimonio che residuerà dalla liquidazione dell'Ente nazionale della cooperazione.

La Commissione centrale ha anche il compito di provvedere allo studio della riforma organica e del coordinamento delle leggi sulla cooperazione e di presentare le relative proposte al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Nell'esercizio di tali funzioni essa è integrata con un docente universitario ed un consigliere di Stato particolarmente esperti in materia, nonché con un magistrato dell'ordine giudiziario di grado non inferiore al quinto.

La Commissione si riunisce ordinariamente ogni due mesi e straordinariamente su richiesta del presidente o di un terzo dei membri.]

Art. 21

Spese per il funzionamento delle Commissioni

(abrogato dall'art. 4, comma 9, del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 78)

[Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di intesa con il Ministro per il tesoro, saranno stabiliti i compensi da corrispondersi ai membri e ai segretari delle Commissioni provinciali e della Commissione centrale, a norma delle disposizioni vigenti.

Le spese per il funzionamento delle Commissioni di cui al comma precedente gravano sul bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le relative variazioni di bilancio.]

CAPO IV

DISPOSIZIONI GENERALI E VARIE

Art. 22

Numero minimo dei soci delle cooperative

(sostituito dall'art. 1 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, modificato dall'art. 25 della legge 7 agosto 1997, n. 266)

Per procedere alla legale costituzione di una società cooperativa è necessario che i soci siano almeno nove.

Ove, successivamente alla costituzione, tale numero diminuisca, esso deve essere reintegrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società deve essere posta in liquidazione. In difetto, trascorso tale termine, l'autorità di vigilanza dispone lo scioglimento d'ufficio della società. Sono fatte salve le disposizioni del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni.

Non possono essere iscritte nei registri prefettizi le cooperative di consumo le quali, al momento della domanda, abbiano un numero di soci inferiore a 50, [nè quelle di produzione e lavoro, ammissibili ai pubblici appalti, con meno di 25 soci].(parole soppresse) (1)

[Tuttavia il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il comitato centrale per le cooperative, in considerazione di particolari situazioni ambientali o della peculiare natura dei lavori e dei servizi che formano oggetto dell'attività sociale, può autorizzare l'iscrizione di cooperative di produzione e lavoro, ammissibili a pubblici appalti, con numero di soci inferiore a 25 ma non a 9]. (comma abrogato) (2)

Tuttavia il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il comitato centrale per le cooperative, può autorizzare l'iscrizione di cooperative di consumo, con numero di soci inferiore a 50, le quali forniscano esclusivamente ai propri soci particolari servizi, in considerazione della peculiare natura dei servizi stessi.

Salve le disposizioni dei commi quarto e quinto, se il numero dei soci, successivamente alla iscrizione nel registro prefettizio, scenda al disotto dei limiti indicati nel terzo comma e non è reintegrato nel termine di un anno, la cooperativa è cancellata dal registro stesso.

Art. 23

Requisiti dei soci delle cooperative

(sostituito dall'art. 2 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, e modificato dall'art. 14, commi 2 e 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 59)

I soci delle cooperative di lavoro devono essere lavoratori ed esercitare l'arte o il mestiere corrispondenti alla specialità delle cooperative di cui fanno parte o affini.

Non possono essere soci di tali cooperative coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa.

E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente.

Nelle cooperative di consumo non possono essere ammessi, come soci, intermediari e persone che conducano in proprio esercizi commerciali della stessa natura della cooperativa.

Nelle cooperative agricole per affittanze collettive o per conduzione di terreno in concessione ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, non possono essere ammesse come soci le persone che esercitano attività diversa dalla coltivazione della terra.

I proprietari, gli affittuari e i mezzadri possono essere soci di tali cooperative solo quando coltivino direttamente la terra e la superficie da essi direttamente coltivata sia insufficiente ad assorbire tutta la mano d'opera del nucleo familiare. Limitatamente all'esercizio di mansioni amministrative e tecniche nell'interesse sociale, per il quale sia necessario il possesso della qualità di socio, è consentita l'ammissione a soci di persone che non siano lavoratori manuali della terra.

Art. 24

Limiti azionari per i soci delle cooperative (1)

(sostituito dall'art. 3 della legge 17 febbraio 1971, n. 127)

Nelle società cooperative nessun socio può avere una quota superiore a lire due milioni, né tante azioni il cui valore nominale superi tale somma. Per le cooperative di conservazione, lavorazione, trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli e per le cooperative di produzione e lavoro tale limite è di quattro milioni.

Il valore nominale di ciascuna quota od azione non può essere inferiore a lire cinquemila ed il valore nominale di ciascuna azione non può essere superiore a lire ventimila.

Il limite di cui al primo comma non si applica nei confronti delle persone giuridiche di cui al terzo comma dell'articolo 2532 del codice civile. Per esse resta sempre però in vigore il limite massimo di cinque voti indicato nell'articolo predetto.

(1)

Vedi l'art. 3 (Quote e azioni), della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Art. 25

Termine per l'adeguamento alle nuove norme ed eccezioni derivanti da leggi speciali

(modificato dall'art. 7 della legge 8 maggio 1949, n. 285)

Le cooperative attualmente esistenti debbono uniformarsi alle norme di cui agli articoli 22, 23 e 24 entro il 31 dicembre 1949, sotto pena di decadenza dai benefici previsti dalle leggi vigenti.

Le deliberazioni delle assemblee relative all'adeguamento delle società alle disposizioni del comma precedente possono esser prese con la procedura stabilita per le assemblee ordinarie, anche in deroga alle disposizioni contenute nell'atto costitutivo.

Le disposizioni dei predetti articoli non si applicano nei casi di cui leggi speciali dispongano diversamente.

Art. 26

Requisiti mutualistici

(modificato dall'art. 1 della legge 2 aprile 1951, n. 302)

Agli effetti tributari si presume la sussistenza dei requisiti mutualistici quando negli statuti delle cooperative siano contenute le seguenti clausole:

a) divieto di distribuzione dei dividendi superiori alla ragione dell'interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato;

b) divieto di distribuzione delle riserve tra i soci durante la vita sociale;

c) devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale - dedotto soltanto il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati - a scopi di pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico.

In caso di controversia decide il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, d'intesa con quelli per le finanze e per il tesoro, udita la Commissione centrale per le cooperative.

Art. 27

Consorzi di società cooperative

(sostituito dall'art. 5 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, e modificato dall'art. 14, comma 4, della legge 31 gennaio 1992, n. 59)

Le società cooperative legalmente costituite, comprese quelle tra pescatori lavoratori, che, mediante la costituzione di una struttura organizzativa comune, si propongono, per facilitare i loro scopi mutualistici, l'esercizio in comune di attività economiche, possono costituirsi in consorzio come società cooperative, ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile.

Per procedere a tale costituzione è necessario:

a) un numero di società cooperative legalmente costituite non inferiore a tre;

b) la sottoscrizione di un capitale di almeno 1.000.000 di lire di cui sia versato almeno la metà.

Le quote di partecipazione delle consorziate possono essere rappresentate da azioni il cui valore nominale non può essere inferiore a lire 50.000, né superiore a lire 1.000.000 ciascuna.

I consorzi fra cooperative di pescatori possono essere costituiti da un numero di società cooperative non inferiore a tre. Il limite di capitale indicato nel secondo comma è ridotto a lire 500.000, di cui sia versata almeno la metà.

Art. 27

Consorzi di cooperative ammissibili ai pubblici appalti

(aggiunto dall'art. 5 della legge 17 febbraio 1971, n. 127)

I consorzi di cooperative ammissibili ai pubblici appalti continueranno ad essere disciplinati dalla legge 25 giugno 1909, n. 422, dal titolo V del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, e dal precedente articolo 15.

Ad essi si applicheranno, tuttavia, le disposizioni dei commi secondo e terzo del precedente articolo 27.

Le cooperative interessate sono tenute, altresì, ai fini del decreto di riconoscimento del consorzio, ad esibire:

a) copia dell'ultimo bilancio o di una situazione patrimoniale aggiornata debitamente firmata dal presidente e dai sindaci;

b) un elenco dei più notevoli lavori eseguiti dopo la costituzione con l'indicazione del loro importo, firmato dal presidente.

Art. 27

Consorzi tra società cooperative per il coordinamento della produzione e degli scambi

(aggiunto dall'art. 5 della legge 17 febbraio 1971, n. 127)

I contratti tra più società cooperative legalmente costituite esercenti una medesima attività economica o attività economiche connesse, i quali hanno per oggetto la disciplina delle attività stesse, mediante una organizzazione comune, sono regolati, salvo quanto disposto dai successivi commi secondo e terzo del presente articolo e dall'articolo 27-quater dalle norme di cui al capo II del titolo X, libro V del codice civile, in quanto applicabili.

Se il contratto prevede l'istituzione di un ufficio destinato a svolgere attività con i terzi, un estratto del contratto deve, a cura degli amministratori, essere depositato presso il registro prefettizio delle cooperative della provincia nella quale ha sede l'ufficio, unitamente al documento comprovante l'adempimento delle formalità di cui al comma primo dell'articolo 2612 del codice civile. Gli stessi adempimenti debbono essere eseguiti per l'eventuale modificazione del contratto.

Alle persone che agiscono in nome del consorzio non si applica la seconda parte del primo comma dell'articolo 2615 del codice civile se non eccedono i limiti dei poteri loro conferiti nel contratto di consorzio depositato.

Ai contratti di consorzio contemplati nel presente articolo e agli eventuali atti successivi di proroga di modifica, di nuove adesioni, di recesso e di scioglimento e a tutti i relativi adempimenti, si applicano le agevolazioni in materia di imposta di bollo e di registro disposte dalle leggi vigenti per gli atti costitutivi e modificativi e gli atti analoghi e relativi adempimenti delle società cooperative; ciò se ed in quanto le società cooperative contraenti siano in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 26.

Art. 27

Controllo sull'attività dei consorzi cooperativi

(aggiunto dall'art. 5 della legge 17 febbraio 1971, n. 127)

I consorzi costituiti ai sensi dell'articolo 27 e, se con l'ufficio destinato a svolgere attività con i terzi, quelli costituiti ai sensi dell'articolo 27-ter, secondo comma, sono soggetti alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che l'esercita nei modi e nei limiti stabiliti dagli articoli da 2542 a 2545 del codice civile, e dalle disposizioni del presente decreto.

Art. 27

(aggiunto dall'art. 18 della legge 19 marzo 1983, n. 72)

Le società cooperative e loro consorzi possono costituire ed essere soci di società per azioni o a responsabilità limitata.

Art. 28

Statistiche

Ogni due anni il Ministero del lavoro e della previdenza sociale pubblicherà l'elenco delle cooperative ed altri enti contemplati dal presente decreto insieme alle principali notizie statistiche o descrittive relative agli enti stessi.

Art. 29

Esenzioni fiscali

Gli atti e i documenti occorrenti per l'attuazione del presente decreto sono esenti da imposta di registro e da tassa di bollo.

Art. 29

Diffusione dei principi cooperativi

(aggiunto dall'art. 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127)

Oltre alle funzioni di vigilanza previste dalle norme vigenti spetta al Ministero del lavoro e della previdenza sociale assumere iniziative intese a favorire:

a) lo sviluppo della cooperazione;

b) la diffusione dei principi cooperativi anche attraverso corsi per cooperatori;

c) la qualificazione professionale dei dirigenti di cooperative.

Le funzioni di cui ai punti a) e c) saranno attuate per il tramite delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo debitamente riconosciute; le iniziative di cui al punto b) saranno attuate con la collaborazione delle predette associazioni.

La relativa spesa graverà sul capitolo 1241 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario 1970, e sui corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e di decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI - FANFANI -

SCELBA - GRASSI - TUPINI -

SEGNI -PELLA - DEL VECCHIO

- TOGNI

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1948

Atti del Governo, registro n. 16, foglio n. 86. - FRASCA