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LEGGE 7 ottobre 1947, n. 1058

SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.I. 13 ottobre 1947, n. 235

Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali.

TESTO COORDINATO (al D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51)

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Ha sanzionato e promulga la seguente legge approvata dall'Assemblea Costituente:

TITOLO I

DELL'ELETTORATO ATTIVO

Art. 1

Sono elettori tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il 21° anno di età e non si trovino in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2.

Art. 2

(modificato dall'art. 1 della legge 23 marzo 1956, n. 137 e dall'art. 2 della legge 22 gennaio 1966, n. 1) (1)

Non sono elettori:

1) gli interdetti e gli inabilitati per infermità di mente;

2) i commercianti falliti, finchè dura lo stato di fallimento, ma non oltre cinque anni dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento;

3) coloro che sono sottoposti alle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, finchè durano gli effetti dei provvedimenti stessi;

4) coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza detentive o a libertà vigilata a norma dell'art. 215 del Codice penale, finchè durano gli effetti del provvedimento;

5) i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;

6) coloro che sono sottoposti all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata;

7) per un periodo di cinque anni, ed indipendentemente dalla pena inflitta, ed anche qualora essa non importi interdizione dai pubblici uffici, o importi una interdizione di minore durata, coloro che sono stati condannati:

a) per i seguenti delitti, anche nelle ipotesi previste dal primo comma dell'art. 56 del Codice penale, e con esclusione in ogni caso delle figure colpose:

peculato (articolo 314 Codice penale), malversazione (articolo 315), concussione (articolo 317), corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (articoli 319 e 321), calunnia (articolo 368), falsa testimonianza (articolo 372), falsa perizia o interpretazione (articolo 373), associazione per delinquere (articolo 416), devastazione e saccheggio (articolo 419), delitti contro l'incolumità pubblica (articoli 422 a 448), esclusi quelli previsti dagli articoli 441 e 445; falsificazione e alterazione di monete, spendita e introduzione di monete false, di carte di pubblico credito e di valori di bollo (articoli 453, 454, 455, 456, 458, 459, 460 e 461), contraffazione del sigillo dello Stato (articoli 467 e 470), uso di misure o pesi con falsa impronta (articolo 472), falsità in atti commessa da pubblico ufficiale o da esercente un servizio di pubblica necessità (articoli 476, 477, 478, 479, 480, 481 e 487), e falsità in atto pubblico commessa da privati (articoli 482 e 483); delitti contro la libertà sessuale, esclusi quelli di cui agli articoli 522 e 526; delitti contro il pudore o l'onore sessuale, esclusi quelli di cui al capoverso dell'articolo 527; delitti di aborto (articoli 545 a 551), eccettuati gli atti abortivi su donna ritenuta incinta (articolo 550), qualora non ne conseguano la morte o lesioni gravissime, incesto (articolo 564), omicidio (articolo 575 e seguenti), lesioni gravissime (articolo 583, capoverso), furto aggravato (articolo 625), rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (articoli 628 a 630), danneggiamento o appropriazione indebita, nei casi per i quali si proceda d'ufficio (articoli 635 e 646), truffa aggravata (articolo 640, capoverso), circonvenzione d'incapace (articolo 643), usura (articolo 644), frode in emigrazione (articolo 645) e ricettazione (articolo 648), bancarotta fraudolenta (articoli 216 e 223 legge fallimentare);

b) per le contravvenzioni previste negli articoli 718 e 719 del Codice penale (esercizio di giuochi d'azzardo) e per quelle previste nel Titolo VII del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e nel decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 323.

Agli effetti del computo del periodo di incapacità previsto dalla disposizione del presente n. 7), non si tiene conto del tempo in cui il condannato sconta la pena detentiva o è sottoposto a misura di sicurezza detentiva o avrebbe dovuto scontare la pena detentiva inflittagli qualora non avesse goduto del beneficio della sospensione condizionale, nè del tempo in cui si è sottratto volontariamente all'esecuzione della pena o della misura di sicurezza;

8) i condannati per i reati previsti nel titolo I del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sulle sanzioni contro il fascismo e di cui all'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 142, nonchè i condannati per i reati previsti dal decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 195, sulla punizione dell'attività fascista;

9) ---------------(1)

10) ---------------(1)

Le disposizioni dei numeri 5, 6, 7 e 8 non si applicano se la sentenza di condanna è stata annullata o dichiarata priva di effetti giuridici, in base a disposizioni legislative di carattere generale, o se il reato è estinto per effetto di amnistia, o se i condannati sono stati riabilitati. Nel caso di amnistia, non può farsi luogo alla iscrizione nelle liste elettorali se non è intervenuta la declaratoria della competente autorità giudiziaria.

(1)

Il numero 3 del primo comma dell'art. 2 è stato sostituito dall'art. 2 della legge 22 gennaio 1966, n. 1, i numeri 9 e 10 sono stati soppressi dal medesimo articolo. Il numero 7 del primo comma dell'art. 2 è stato sostituito dall'art. 1 della legge 23 marzo 1956, n. 137.

TITOLO II

DELLE LISTE ELETTORALI

Art. 3

(modificato dall'art. 3 della legge 22 gennaio 1966, n. 1)

Sono iscritti d'ufficio nelle liste elettorali i cittadini che, possedendo i requisiti per essere elettori e non essendo incorsi nella perdita definitiva o temporanea del diritto elettorale attivo, sono compresi nel registro della popolazione stabile del comune.

[Sono iscritti, altresì, coloro i quali compiano il 21° anno di età entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello in cui hanno inizio le operazioni di revisione annuale delle liste e si trovino nelle condizioni di cui al comma precedente] (comma soppresso).

Art. 4

(sostituito dall'art. 4 della legge 22 gennaio 1966, n. 1)

Le liste elettorali, distinte per uomini e donne, sono compilate in ordine alfabetico in doppio esemplare, e indicano per ogni iscritto:

a) il cognome e nome e, per le donne coniugate o vedove, anche il cognome del marito;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il numero, la parte e la serie dell'atto di nascita;

d) il titolo di studio;

e) la professione o il mestiere;

f) l'abitazione.

Esse debbono essere autenticate, mediante sottoscrizione, dal presidente della Commissione elettorale comunale e dal segretario.

Le liste elettorali, salvo il disposto dell'art. 25, non possono essere modificate se non per effetto delle revisioni semestrali.

Quando, per lo stato di conservazione o per il numero delle variazioni apportate, le liste generali siano divenute di difficile consultazione, il sindaco, d'intesa con il presidente della Commissione elettorale mandamentale, deve disporre la ricompilazione delle medesime, previa unificazione, da attuarsi sulla base dello schedario elettorale.

Entrambi gli esemplari delle nuove liste unificate, previa approvazione da parte della Commissione elettorale comunale, sono inviati alla Commissione elettorale mandamentale per il controllo e l'autenticazione da parte del presidente e del segretario della Commissione stessa, la quale ne restituisce uno al Comune.

Le vecchie liste sono conservate rispettivamente dall'ufficio comunale e dalla Commissione elettorale mandamentale finchè non si procederà ad una nuova unificazione.

Art. 5

(modificato dall'art. 5 e 32 della legge 22 gennaio 1966, n. 1)

Presso ogni Comune è istituito lo schedario elettorale, che è formato di una parte principale e di due compartimenti ed è tenuto in ordine alfabetico.

Nella parte principale sono raccolte le schede degli [elettori] (parola soppressa) iscritti nelle liste elettorali del comune: i due compartimenti comprendono rispettivamente le schede di coloro che debbono essere cancellati dalle liste e quelle di coloro che debbono esservi iscritti.

I due compartimenti dello schedario forniscono gli elementi per la revisione semestrale delle liste e per le variazioni periodiche previste dall'art. 25. Essi devono essere tenuti continuamente aggiornati sulla base delle risultanze dei registri dello stato civile, dell'anagrafe e degli atti e documenti della pubblica autorità inerenti alla capacità elettorale dei cittadini.

Ogni atto o provvedimento dell'ufficio anagrafico dello stato civile, che possa interessare l'ufficio elettorale, deve essere a questo comunicato entro quarantotto ore dalla sua adozione.

Le schede eliminate dallo schedario elettorale devono essere conservate, previa stampigliatura, nell'archivio comunale per un periodo di cinque anni.

La Giunta municipale verifica, quando lo ritiene opportuno, e, in ogni caso, nei mesi di gennaio e luglio, la regolare tenuta dello schedario elettorale.

Con decreto del Ministro per l'interno saranno emanate le norme per l'impianto e la tenuta dello schedario elettorale.

Le spese per l'impianto dello schedario sono a carico dello Stato.

Art. 6

(modificato dall'art. 6 della legge 22 gennaio 1966, n. 1)

Il sindaco, in base ai registri dello stato civile e dell'anagrafe e sulla scorta dello schedario elettorale, provvede:

a) entro il mese di febbraio, alla compilazione di un elenco in ordine alfabetico, distinto per uomini e donne, di coloro che, trovandosi iscritti nel registro della popolazione stabile del Comune alla data del 15 febbraio, compiranno il 21° anno di età dal 1° luglio al 31 dicembre o che lo avessero già compiuto ed abbiano, a qualsiasi titolo, diritto ad essere iscritti nelle liste elettorali;

b) entro il mese di agosto, alla compilazione di un elenco in ordine alfabetico, distinto per uomini e donne, di coloro che, trovandosi iscritti nel registro della popolazione stabile del Comune alla data del 15 agosto, compiranno il 21° anno di età dal 1° gennaio al 30 giugno dell'anno successivo o che lo avessero già compiuto ed abbiano, a qualsiasi titolo, diritto ad essere iscritti nelle liste elettorali.

In caso di distruzione totale o parziale o d'irregolare tenuta del registro di popolazione, vi suppliscono le indicazioni fornite dagli atti dello stato civile, dalle liste di leva e dai ruoli matricolari depositati nell'archivio comunale. Ove manchino anche tali indicazioni, può farsi ricorso a registri, atti e documenti in possesso di altri enti od uffici.

Art. 7

(modificato dall'art. 7 della legge 22 gennaio 1966, n. 1)

Entro i termini stabiliti dal primo comma dell'art. precedente, il sindaco trasmette, per ogni singolo nominativo, un estratto dell'elenco ivi previsto agli uffici dei casellari giudiziali competenti.

Per coloro che abbiano ottenuto la cittadinanza italiana e per i cittadini italiani nati all'estero, l'estratto dell'elenco è trasmesso all'ufficio del casellario giudiziale presso il tribunale di Roma.

Gli uffici dei casellari, rispettivamente entro il 20 marzo ed il 20 settembre, restituiscono ai Comuni gli estratti suddetti, previa apposizione della annotazione "Nulla" per ciascun nominativo nei cui confronti non sussista alcuna iscrizione per reati che comportino la perdita della capacità elettorale, e della trascrizione, per gli altri nominativi, delle iscrizioni esistenti, osservato il disposto di cui all'art. 609 del codice di procedura penale.

Art. 8

(sostituito dall'art. 8 della legge 22 gennaio 1966, n. 1)

L'autorità provinciale di pubblica sicurezza trasmette ai Comuni, rispettivamente entro il 20 marzo ed il 20 settembre, l'elenco dei cittadini che si trovino sottoposti alle misure di prevenzione previste dall'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e che abbiano compiuto o compiano il 21° anno di età entro il semestre successivo.

Art. 9

(abrogato dall'art. 9 della legge 22 gennaio 1966, n. 1) (1)

(1)

Si riporta l'art. 9, abrogato dall'art. 9, della legge 22 gennaio 1966, n. 1:

"Art. 9

Il primo novembre il sindaco, con manifesto da affiggersi all'albo comunale ed in altri luoghi pubblici, invita tutti coloro che siano in possesso dei requisiti per ottenere la iscrizione nelle liste elettorali a farne domanda entro il 15 dello stesso mese.

Nella domanda vanno indicati la paternità, il luogo e la data di nascita, il titolo di studio, la professione o il mestiere e l'abitazione: ad essa devono essere allegati i documenti comprovanti nel richiedente il possesso dei requisiti per essere elettore nel comune. Se il richiedente non ha l'abitazione nel comune, può indicare altresì in quale sezione elettorale intende essere iscritto. Se non è nato nel comune deve allegare il certificato di nascita.

La domanda è sottoscritta dal richiedente. Nel caso che egli non sappia o non sia in grado di sottoscriverla per fisico impedimento, può fare la domanda in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio, o al segretario comunale o ad altro impiegato all'uopo delegato dal sindaco. Dell'atto è rilasciata attestazione al richiedente".

Art. 10

(abrogato dall'art. 10 della legge 22 gennaio 1966, n. 1) (1)

(1)

Si riporta l'art. 10, abrogato dall'art. 10 della legge 22 gennaio 1966, n. 1:

"Art. 10

Chi è iscritto nelle liste elettorali di un comune può chiedere di rimanervi, nonostante abbia trasferito la propria residenza in altro comune ed ottenuto la iscrizione nel relativo registro della popolazione stabile. A tal fine, entro 15 giorni dal trasferimento della residenza, invia al sindaco del comune nelle cui liste intende di mantenere l'iscrizione, apposita domanda della quale il sindaco stesso dà immediata notizia al sindaco dell'altro comune.

Chi, pur non avendovi la residenza, intenda essere iscritto nelle liste elettorali del comune di nascita o del comune dove ha la sede principale dei propri affari od interessi deve, entro il termine previsto dal primo comma dell'articolo precedente, presentare domanda al sindaco, unendovi la dichiarazione del comune di residenza, attestante l'avvenuta rinuncia alla iscrizione nelle liste di quel comune.

Per le domande di cui sopra si applica il disposto dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

Le domande ed i documenti annessi devono essere presentati nella segreteria comunale ed il segretario, all'atto della presentazione, ne rilascia ricevuta con la indicazione dei documenti allegati.

Per i cittadini di cui al presente articolo ed a quello precedente, non compresi nell'elenco prescritto dall'articolo 6, il sindaco richiede, entro il 20 novembre, tranne per coloro che siano già elettori, il certificato dell'ufficio del casellario giudiziale, che provvede al rilascio non oltre il 10 dicembre".

Art. 11

(sostituito dall'art. 11 della legge 22 gennaio 1966, n. 1)

I cittadini italiani che vengono cancellati dal registro di popolazione stabile del Comune per emigrazione definitiva all'estero restano iscritti nelle liste elettorali del Comune per sei anni a decorrere dalla data della cancellazione anagrafica, semprechè conservino i requisiti per essere elettori.

I cittadini italiani residenti all'estero, purchè in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, possono chiedere di essere iscritti nelle liste elettorali o di esservi reiscritti se già cancellati o di conservare l'iscrizione nelle liste, anche quando non risultino compresi nel registro della popolazione stabile del Comune.

La domanda, da inoltrare per il tramite della competente autorità consolare, deve essere inviata al sindaco del Comune di nascita o del Comune nelle cui liste risulta o risultava iscritto il richiedente all'atto della partenza, o del Comune di nascita dei suoi ascendenti oppure, per le cittadine straniere che hanno acquistato la cittadinanza italiana per matrimonio, del Comune di nascita del marito o di quello nelle cui liste elettorali questi è iscritto. Della ricezione della domanda il sindaco dà notizia all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Per il tramite dell'autorità consolare notifica all'interessato le decisioni delle Commissioni elettorali comunale o mandamentale.

I cittadini italiani residenti all'estero, emigrati dalle zone che, in dipendenza del Trattato di pace approvato con decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430, non fanno più parte del territorio dello Stato, possono, a meno che non rientrino nei casi sopra descritti, chiedere l'iscrizione nelle liste elettorali di uno dei Comuni della Repubblica con le modalità di cui al terzo comma. Alla domanda deve essere allegato atto o certificato dal quale risulti che l'istante è in possesso della cittadinanza italiana.

Per coloro che domandano l'iscrizione o la reiscrizione nelle liste il sindaco provvede con la prima revisione semestrale utile.

Della condizione di cittadino residente all'estero è fatta apposita annotazione nelle liste generali e sezionali e nello schedario elettorale.

Art. 12

(sostituito dall'art. 12 della legge 22 gennaio 1966, n. 1)

Il Consiglio comunale, nella prima seduta, successiva alla elezione del sindaco e della Giunta municipale, elegge, nel proprio seno, la Commissione elettorale comunale. La Commissione rimane in carica fino all'insediamento di quella eletta dal nuovo Consiglio.

La Commissione è composta dal sindaco e da quattro componenti effettivi e quattro supplenti nei Comuni al cui Consiglio sono assegnati fino a 20 consiglieri, di sei componenti effettivi e sei supplenti in quelli al cui Consiglio sono assegnati da 30 a 50 consiglieri, di otto componenti effettivi ed otto supplenti negli altri Comuni.

Per l'elezione dei componenti effettivi ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purchè non inferiore a due nei Comuni il cui Consiglio è composto da 20 membri, a tre nei Comuni il cui Consiglio è composto da 30 a 50 membri e a quattro nei Comuni il cui Consiglio ha da 60 a 80 membri. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

Nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza. A tal fine, qualora nella votazione non sia riuscito eletto alcun consigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a far parte della Commissione, in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.

L'elezione deve essere effettuata con unica votazione e con l'intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune. Il sindaco non prende parte alla votazione.

Con votazione separata e con le stesse modalità si procede alla elezione dei membri supplenti.

La Commissione è presieduta dal sindaco. Qualora il sindaco sia assente, impedito o non in carica, ne fa le veci l'assessore delegato o l'assessore anziano. Se il sindaco è sospeso dalle funzioni di ufficiale del Governo la Commissione è presieduta dal commissario prefettizio incaricato di esercitare dette funzioni.

Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate dal segretario comunale, o, nei Comuni con oltre 10.000 abitanti, da un funzionario da lui delegato.

Per la validità delle riunioni della Commissione è richiesto l'intervento della maggioranza dei componenti. In seconda convocazione le riunioni sono valide se il numero dei presenti non sia inferiore a tre se la commissione è composta di cinque o sette membri ed a quattro se è composta di nove. Le decisioni sono adottate a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

I membri supplenti prendono parte alle operazioni della Commissione soltanto in mancanza dei componenti effettivi e in corrispondenza delle votazioni con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti dal Consiglio comunale.

I membri che senza giustificato motivo non prendono parte a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale nella prima seduta successiva alla terza assenza e comunque non prima che sia decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione giudiziale all'interessato della proposta di decadenza. Qualsiasi cittadino del Comune può promuovere la dichiarazione di decadenza.

Quando, per qualunque causa, i membri effettivi e supplenti della Commissione si siano ridotti in numero inferiore a quello richiesto per la validità delle riunioni, la Commissione decade ed il Consiglio comunale deve procedere alla sua rinnovazione con procedura d'urgenza in caso di necessità, e in ogni caso entro un mese dal verificarsi dell'ultima vacanza.

Finchè la Commissione non sarà ricostituita, in caso di necessità le relative funzioni saranno svolte da un commissario prefettizio.

Nei Comuni retti da commissario, i componenti della Commissione elettorale comunale restano in carica sotto la presidenza del commissario stesso; nel caso in cui non si raggiunga il minimo legale nella riunione di seconda convocazione provvede il commissari.

Art. 13

(sostituito dall'art. 13 della legge 22 gennaio 1966, n. 1)

Non oltre il 10 aprile ed il 10 ottobre di ciascun anno, la Commissione elettorale comunale procede alla formazione, in ordine alfabetico, di due elenchi separati per la revisione semestrale delle liste.

Gli elenchi, in duplice copia, devono essere distinti per uomini e donne.

Nel primo elenco la Commissione elettorale comunale, sulla scorta dell'elenco di cui all'art. 6, propone l'iscrizione di coloro i quali risultino in possesso dei requisiti per ottenere l'iscrizione nelle liste elettorali ai sensi del precedente art. 3.

Nel secondo elenco la Commissione propone la cancellazione degli iscritti che sono incorsi nelle incapacità di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e di quelli che siano stati eliminati dal registro di popolazione per irreperibilità in occasione dell'aggiornamento dell'anagrafe in seguito al censimento generale della popolazione.

Accanto a ciascun nominativo va apposta un'annotazione indicante il titolo ed i documenti per i quali l'iscrizione o la cancellazione è proposta.

Art. 14

Di tutte le operazioni compiute dalla Commissione comunale per la revisione delle liste elettorali il segretario redige, su apposito registro, il verbale che è sottoscritto dai membri della Commissione presenti alla seduta e dal segretario. Quando le deliberazioni della Commissione non siano concordi, il verbale deve recare l'indicazione del voto di ciascuno dei componenti e delle ragioni addotte anche dai dissenzienti.

Art. 15

(modificato dall'art. 14 della legge 22 gennaio 1966, n. 1)

Entro l'11 aprile e l'11 ottobre di ciascun anno il sindaco invita, con manifesto da affiggersi all'albo comunale e in altri luoghi pubblici, chiunque intenda proporre ricorsi contro le decisioni della Commissione elettorale comunale, adottate ai sensi dell'art. 13, a presentarli rispettivamente non oltre il 20 aprile e il 20 ottobre con le modalità di cui al successivo art. 17.

Durante questo periodo, un esemplare di ciascuno degli elenchi firmato dal presidente della Commissione comunale e dal segretario, deve rimanere depositato nell'ufficio comunale, insieme con i titoli e documenti relativi a ciascun nominativo e con le liste elettorali dell'anno precedente. Ogni cittadino ha diritto di prenderne visione.

Il sindaco notifica al prefetto della provincia l'avvenuta affissione del manifesto.

Art. 16

(modificato dall'art. 15 della legge 22 gennaio 1966, n. 1)

La pubblicazione prescritta dall'articolo precedente tiene luogo di notificazione nei confronti di coloro dei quali la Commissione comunale ha proposto l'iscrizione nelle liste elettorali.

A coloro che non siano stati inclusi nel primo elenco di cui all'art. 13 per essere incorsi in una delle incapacità previste dal precedente art. 2 nonchè dalla legge 23 marzo 1956, n. 137, il sindaco notifica per iscritto la decisione della Commissione elettorale comunale, indicandone i motivi, non oltre quattro giorni dalla pubblicazione dell'elenco. La decisione della Commissione è notificata anche a coloro per i quali è stata proposta la cancellazione dalle liste.

La notificazione è eseguita per mezzo degli agenti comunali, che devono chiedere il rilascio di apposita ricevuta. In mancanza di ricevuta, l'attestazione degli agenti circa l'avvenuta notificazione fa fede fino a prova in contrario.

Art. 17

Ogni cittadino, nel termine indicato dall'art. 15, può ricorrere alla Commissione elettorale mandamentale contro qualsiasi iscrizione, cancellazione, diniego di iscrizione od omissione di cancellazione negli elenchi proposti dalla Commissione comunale.

I ricorsi possono essere anche presentati nello stesso termine al comune, che ne rilascia ricevuta e li trasmette alla Commissione elettorale mandamentale.

Il ricorrente che impugna un'iscrizione deve dimostrare di aver fatto eseguire la notificazione del ricorso alla parte interessata, entro i cinque giorni successivi alla presentazione, per mezzo di ufficiale giudiziario di pretura o di usciere dell'ufficio di conciliazione.

La parte interessata può, entro cinque giorni dall'avvenuta notificazione, presentare un contro-ricorso, eventualmente corredato da documenti, alla stessa Commissione elettorale mandamentale, che ne rilascia ricevuta.

Per i cittadini residenti all'estero il ricorso dev'essere presentato non oltre il trentesimo giorno dalla data della notificazione della decisione della Commissione comunale. Se la presentazione del ricorso avviene per mezzo dell'autorità consolare, questa ne cura l'immediato inoltro alla Commissione mandamentale competente.

Art. 18

(sostituito dall'art. 16 della legge 22 gennaio 1966, n. 1 e modificato dall'art. 239, comma 1, lett. a), del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51)

In ogni Comune capoluogo di mandamento giudiziario, dopo l'insediamento del Consiglio provinciale, è costituita, con decreto del presidente della Corte d'appello, una Commissione elettorale mandamentale, presieduta dal prefetto o da un suo delegato, e composta da quattro membri effettivi e da quattro membri supplenti, di cui uno effettivo ed uno supplente designati dal prefetto e tre effettivi e tre supplenti designati dal Consiglio provinciale.

La Commissione rimane in carica sino all'insediamento della nuova Commissione.

I componenti designati dal prefetto sono scelti tra i dipendenti dello Stato della carriera direttiva in attività di servizio o a riposo; nel capoluogo della Provincia la designazione deve cadere su funzionari della prefettura appartenenti al personale amministrativo direttivo con qualifica non inferiore a direttore di sezione. In caso di trasferimenti, il prefetto provvede a nuove designazioni.

I componenti, la cui designazione spetta al Consiglio provinciale, sono scelti fra gli elettori dei Comuni del mandamento estranei all'Amministrazione dei Comuni medesimi, semprechè siano forniti almeno del titolo di studio di scuola media di primo grado ovvero che abbiano già fatto parte di Commissioni elettorali per almeno un biennio, e non siano dipendenti civili o militari dello Stato, nè dipendenti della Provincia, dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in attività di servizio.

Alla designazione da parte del Consiglio provinciale si provvede mediante votazione nella seduta successiva alla elezione del presidente e della Giunta provinciale.

Nella votazione, da effettuarsi distintamente per ciascuna Commissione, ogni consigliere scrive sulla propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purchè non inferiore a tre.

A parità di voti, è proclamato eletto il più anziano di età.

Con votazione separata, e con le stesse modalità, si procede alla elezione dei membri supplenti.

I membri supplenti prendono parte alle operazioni della Commissione elettorale mandamentale soltanto in mancanza dei componenti effettivi e, per quelli designati dal Consiglio provinciale, in corrispondenza delle votazioni con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti.

Gli adempimenti di cui ai precedenti commi nelle Regioni nelle quali non esistano i Consigli provinciali vengono espletati dagli organi cui sono devolute le attribuzioni dei Consigli provinciali medesimi.

I componenti della Commissione elettorale mandamentale possono essere rieletti.

I membri che, senza giustificato motivo, non prendono parte a tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti.

La dichiarazione di decadenza è pronunciata dal presidente della corte di appello, decorso il termine di 10 giorni dalla notificazione giudiziale all'interessato della proposta di decadenza.

Qualsiasi cittadino dei Comuni del mandamento può promuovere la dichiarazione di decadenza.

Quando, per qualsiasi causa, i membri effettivi e supplenti della Commissione elettorale mandamentale si siano ridotti in numero inferiore a quello richiesto per la validità delle riunioni, la Commissione decade e gli organi competenti devono procedere alla rinnovazione delle designazioni entro un mese dall'ultima vacanza. In attesa della costituzione della nuova Commissione, le relative funzioni sono esercitate, con l'assistenza del segretario, dal magistrato presidente.

Ai componenti della Commissione elettorale mandamentale è concessa, oltre al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, una medaglia di presenza nella stessa misura determinata dalle disposizioni in vigore per i componenti delle Commissioni costituite presso le Amministrazioni dello Stato.

Art. 19

Nei mandamenti che abbiano una popolazione superiore ai 50.000 abitanti possono essere costituite, su proposta del presidente della Commissione mandamentale, Sottocommissioni elettorali in proporzione di una per ogni 50.000 abitanti o frazione di 50.000. [Possono essere ugualmente costituite ove esistano sezioni di pretura] (periodo abrogato) (1). Le Sottocommissioni sono presiedute da magistrati in attività di servizio, a riposo od onorari ed hanno la stessa composizione prevista per la Commissione elettorale mandamentale. Il presidente della Commissione mandamentale ripartisce i compiti fra questa e le Sottocommissioni e ne coordina e vigila la attività.

Per la costituzione ed il funzionamento delle Sottocommissioni e per il trattamento economico spettante ai singoli componenti si applicano le disposizioni dell'articolo precedente.

(1)

Periodo abrogato dall'art. 239, comma 1, lett. b), del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51.

Art. 20

Qualora la circoscrizione di un mandamento giudiziario comprenda comuni di più provincie, il Primo presidente della Corte d'appello può determinare, con proprio decreto, la competenza territoriale delle Commissioni elettorali in maniera che essa sia esercitata nell'ambito di una sola provincia.

Analogamente il Primo presidente della Corte d'appello, quando la situazione dei luoghi lo consigli, ha facoltà di determinare, con proprio decreto, la competenza territoriale della Commissione elettorale mandamentale in difformità della circoscrizione giudiziaria.

Art. 21

La Commissione elettorale mandamentale e le Sottocommissioni compiono le proprie operazioni con l'intervento del presidente e di almeno due commissari.

Le decisioni sono adottate a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Il segretario del comune capoluogo del mandamento giudiziario od altro funzionario di ruolo del comune designato dal sindaco, esercita le funzioni di segretario della Commissione elettorale mandamentale; le funzioni di segretario delle Sottocommissioni sono esercitate da impiegati del comune, designati dal sindaco.

Di tutte le operazioni il segretario redige processi verbali che sono sottoscritti da lui e da ciascuno dei membri presenti alle sedute.

Le decisioni devono essere motivate; quando esse non siano concordi, nel verbale deve essere indicato il voto di ciascuno dei commissari e le ragioni addotte anche dai dissenzienti.

Copia dei verbali è trasmessa, entro il termine di giorni cinque, al prefetto ed al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio.

Art. 22

(modificato dall'art. 17 della legge 22 gennaio 1966, n. 1)

Decorso il termine di cui all'art. 15, e rispettivamente non più tardi del 23 aprile e del 23 ottobre, il sindaco deve trasmettere al presidente della Commissione elettorale mandamentale:

1) un esemplare dei due elenchi di cui all'art. 13 corredati di tutti i documenti relativi;

2) i ricorsi presentati contro detti elenchi, con tutti i documenti che vi si riferiscono;

3) copia conforme dei verbali delle operazioni e delle deliberazioni della Commissione elettorale comunale.

L'altro esemplare degli elenchi suddetti rimane conservato nella segreteria del Comune.

Il presidente della Commissione elettorale mandamentale invia ricevuta degli atti al sindaco, entro tre giorni dalla data della loro ricezione, della quale viene presa nota in apposito registro firmato in ciascun foglio dal presidente della Commissione.

Qualora il comune non provveda all'invio degli atti nel termine prescritto, il presidente della Commissione elettorale mandamentale ne dà immediato avviso al prefetto, agli effetti dell'art. 43.

Art. 23

(modificato dall'art. 18 della legge 22 gennaio 1966, n. 1)

La Commissione elettorale mandamentale:

1) esamina le operazioni compiute dalla Commissione comunale e decide sui ricorsi presentati contro di esse;

2) cancella dagli elenchi formati dalla Commissione comunale i cittadini indebitamente proposti per l'iscrizione o per la cancellazione, anche quando non vi sia reclamo;

3) decide sulle nuove domande d'iscrizione o di cancellazione che possono esserle pervenute direttamente.

La Commissione, prima di iscrivere, su domanda o di ufficio, coloro che da nuovi documenti risultino in possesso dei requisiti necessari, deve sempre richiedere il certificato del casellario giudiziale.

La Commissione si raduna entro i cinque giorni successivi a quello nel quale ha ricevuto gli atti.

I ricorsi presentati, a termini dell'ultimo comma dell'art. 17, dai cittadini residenti all'estero sono decisi dalla Commissione elettorale mandamentale nella prima riunione dopo la loro ricezione e le conseguenti eventuali variazioni alle liste elettorali sono effettuate in occasione delle operazioni previste dall'art. 25.

Art. 24

(sostituito dall'art. 19 della legge 22 gennaio 1966, n. 1)

Entro il 10 giugno e il 10 dicembre, la Commissione elettorale mandamentale deve avere provveduto all'approvazione degli elenchi ed alle relative variazioni da effettuare sull'esemplare delle liste generali depositate presso la Commissione stessa. Nei medesimi termini gli elenchi devono essere restituiti al Comune insieme con tutti i documenti. Il segretario comunale ne invia immediatamente ricevuta al presidente della commissione.

Nei dieci giorni successivi la Commissione elettorale comunale, con l'assistenza del segretario, apporta, in conformità degli elenchi approvati, le conseguenti variazioni alle liste generali, aggiungendo i nomi compresi nell'elenco dei nuovi iscritti ed eliminando i nomi di quelli compresi nell'elenco dei cancellati.

Delle rettificazioni eseguite viene redatto verbale che, firmato dal presidente della Commissione elettorale comunale e dal segretario, è immediatamente trasmesso al prefetto, al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio ed al presidente della Commissione elettorale mandamentale.

Entro lo stesso termine di cui al secondo comma, le decisioni della Commissione elettorale mandamentale sono, a cura del sindaco, notificate, con le modalità di cui all'ultimo comma dell'art. 16, ai cittadini cancellati dalle liste o la cui domanda o proposta di iscrizione non sia stata accolta.

Le liste rettificate, insieme con gli elenchi approvati, debbono rimanere depositate nella segreteria comunale rispettivamente dal 21 al 30 giugno e dal 21 al 31 dicembre, ed ogni cittadino ha diritto di prenderne visione. Dell'avvenuto deposito il sindaco dà pubblico avviso.

Tale pubblicazione tiene luogo di notificazione nei confronti dei cittadini iscritti dalla Commissione elettorale mandamentale nelle liste elettorali.

Art. 25

(modificato dagli artt. 20 e 32 della legge 22 gennaio 1966, n. 1)

Alle liste elettorali, rettificate in conformità dei precedenti articoli, non possono apportarsi, sino alla revisione del semestre successivo, altre variazioni se non in conseguenza:

1) della morte [dell'elettore] (parola soppressa);

2) della perdita della cittadinanza italiana.

Le circostanze di cui al presente ed al precedente numero debbono risultare da documento autentico;

3) della perdita del diritto elettorale, che risulti da sentenza passata in giudicato o da altro provvedimento definitivo dell'autorità giudiziaria. A tale scopo, il cancelliere che provvede alla compilazione delle schede per il casellario giudiziale ai sensi degli articoli 9 e 11 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 778, e dei nn. 6 e 11 del decreto Ministeriale 6 ottobre 1931, deve inviare notizia della sentenza o del provvedimento al comune di residenza dell'interessato o, ove il luogo di residenza non sia conosciuto, a quello di nascita. Se la persona alla quale si riferisce la sentenza od il provvedimento non risulti iscritta nelle liste elettorali del comune al quale è stata comunicata la notizia, il sindaco, previ eventuali accertamenti per mezzo degli organi di pubblica sicurezza, la partecipa al comune nelle cui liste il cittadino è compreso;

4) del trasferimento della residenza. Gli iscritti che hanno perduto la residenza nel comune sono cancellati dalle relative liste, in base al certificato dell'ufficio anagrafico attestante l'avvenuta cancellazione dal registro di popolazione, [se non hanno espressamente dichiarato, con le modalità stabilite dal primo comma dell'art. 10, di volervi rimanere iscritti] (parole soppresse). Gli elettori che hanno acquistato la residenza nel comune, sono iscritti nelle relative liste, in base alla dichiarazione del sindaco del comune di provenienza, attestante l'avvenuta cancellazione da quelle liste. La dichiarazione è richiesta d'ufficio dal comune di nuova iscrizione anagrafica.

Le variazioni alle liste sono apportate, con l'assistenza del segretario, dalla Commissione elettorale comunale che vi allega copia dei suindicati documenti; le stesse variazioni sono apportate alle liste di sezione. Copia del verbale relativo a tali operazioni è trasmessa al prefetto, al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio ed al presidente della Commissione elettorale mandamentale.

La Commissione elettorale mandamentale apporta le variazioni risultanti dagli anzidetti verbali nelle liste generali e nelle liste di sezione depositate presso di essa ed ha la facoltà di richiedere gli atti al comune.

Alle operazioni previste dal presente articolo la Commissione comunale è tenuta a provvedere almeno ogni sei mesi e, in ogni caso, non oltre la data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali per le variazioni di cui ai nn. 2, 3 e 4 e non oltre il quindicesimo giorno anteriore alla data delle elezioni, per la variazione di cui al n. 1.

Le deliberazioni della Commissione comunale relative alle variazioni di cui ai nn. 2, 3 e 4 devono essere notificate agli interessati entro dieci giorni: avverso le deliberazioni predette è ammesso ricorso alla Commissione elettorale mandamentale nel termine di dieci giorni dalla data della notificazione.

La Commissione mandamentale decide sui ricorsi nel termine di 15 giorni dalla loro ricezione e dispone le conseguenti eventuali variazioni. Le decisioni sono notificate agli interessati, a cura del sindaco, con le stesse modalità di cui al comma precedente.

Per i cittadini residenti all'estero si osservano le disposizioni degli articoli 11, 17 e 23.

Art. 25

(aggiunto dall'art. 21 della legge 22 gennaio 1966, n. 1)

Entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, la Commissione elettorale comunale compila un elenco in triplice copia dei cittadini che, pur essendo compresi nelle liste elettorali, non avranno compiuto, nel primo giorno fissato per le elezioni, il 21° anno di età.

Una copia di tale elenco è immediatamente trasmessa dal sindaco alla Commissione elettorale mandamentale che depenna dalle liste sezionali destinate alla votazione i nominativi dei cittadini compresi nell'elenco stesso.

Delle altre due copie una è pubblicata nell'albo pretorio del Comune, l'altra resta depositata nella segreteria comunale.

Contro l'inclusione o l'esclusione nell'anzidetto elenco è ammesso ricorso da parte di ogni cittadino alla Commissione elettorale mandamentale.

TITOLO III

DELLA RIPARTIZIONE DEI COMUNI IN SEZIONI ELETTORALI E DELLA COMPILAZIONE DELLE LISTE DI SEZIONE

Art. 26

(modificato dall'art. 32 della legge 22 gennaio 1966, n. 1)

Ogni comune è diviso in sezioni elettorali.

La divisione in sezioni è fatta indistintamente per iscritti di sesso maschile e femminile ed in guisa che in ogni sezione il numero di elettori non sia di regola superiore a 800, nè inferiore a 100 iscritti.

Quando particolari condizioni di lontananza o di viabilità rendano difficile l'esercizio del diritto elettorale, si possono costituire sezioni con un numero minore di 100 iscritti, ma non inferiore a 50.

Art. 27

(sostituito dall'art. 22 della legge 22 gennaio 1966, n. 1)

Entro il 10 aprile e il 10 ottobre di ciascun anno, la Commissione elettorale comunale, dopo aver compiuto gli adempimenti di cui all'art. 13, provvede, con un'unica deliberazione, alla revisione della ripartizione del Comune in sezioni elettorali, della circoscrizione delle sezioni e del luogo di riunione di ciascuna di esse e dell'assegnazione degli iscritti alle singole sezioni, nonchè alla revisione delle liste per le sezioni già esistenti ed alla compilazione delle liste delle persone iscritte per ogni nuova sezione.

Art. 28

(sostituito dall'art. 23 della legge 22 gennaio 1966, n. 1)

Il cittadino iscritto è assegnato alla sezione nella cui circoscrizione ha, secondo l'indicazione della lista generale, la propria abitazione.

I connazionali residenti all'estero sono ripartiti tra le singole sezioni secondo l'ordine alfabetico, salvochè, per la loro entità numerica, si renda necessaria l'istituzione di apposite sezioni.

Art. 29

Le liste di sezione devono essere compilate distintamente per sesso, in triplice esemplare, e contenere due colonne rispettivamente per le firme di identificazione degli elettori e per le firme di riscontro per l'accertamento dei votanti; le liste vanno sottoscritte dai componenti della Commissione comunale e dal segretario e devono recare il bollo dell'ufficio comunale.

Art. 30

Possono avere sede nello stesso fabbricato sino a quattro sezioni; ma l'accesso dalla strada alla sala deve condurre solo a due sezioni e non più di due sezioni possono avere l'accesso dalla medesima strada.

Tuttavia, per comprovate necessità, i comuni possono essere, caso per caso, autorizzati dal prefetto a riunire nello stesso fabbricato un numero di sezioni superiore a quattro, ma mai maggiore di dodici, ed a prescindere dalle limitazioni, previste dal comma precedente, circa il numero di sezioni che possono avere il medesimo accesso o l'accesso dalla medesima strada, purchè, in ogni caso, un medesimo accesso dalla strada alla sala non serva più di sei sezioni.

Quando, per sopravvenute gravi circostanze, sorga la necessità di variare i luoghi di riunione degli elettori, la Commissione comunale deve farne proposta alla Commissione elettorale mandamentale non oltre il decimo giorno antecedente alla data di convocazione degli elettori, informando contemporaneamente il prefetto. La Commissione mandamentale, premesse le indagini che reputi necessarie, provvede inappellabilmente in via di urgenza e non più tardi del quinto giorno antecedente alla data predetta.

Qualora, la variazione sia approvata, il presidente della Commissione mandamentale ne dà immediato avviso al prefetto ed al sindaco, il quale deve portarla a conoscenza del pubblico con manifesto da affiggersi due giorni prima del giorno delle elezioni.

Art. 31

(modificato dall'art. 24 della legge 22 gennaio 1966, n. 1)

Non più tardi dell'11 aprile e dell'11 ottobre, il sindaco, con il medesimo manifesto di cui all'art. 15, invita chiunque intenda proporre ricorsi contro la ripartizione del Comune in sezioni, la circoscrizione delle sezioni, la determinazione dei luoghi di riunione di ciascuna di esse, l'assegnazione degli iscritti alle singole sezioni, a presentarli rispettivamente entro il 20 aprile e il 20 ottobre alla Commissione elettorale mandamentale, anche per il tramite del Comune, che ne rilascia ricevuta.

Durante questo periodo, la deliberazione di cui all'art. 27, corredata dei documenti relativi e di un esemplare delle liste di sezione, rimane depositata nell'ufficio comunale perchè ogni cittadino possa prenderne visione.

Dell'avvenuta pubblicazione del manifesto è data immediata notizia al prefetto, al quale dev'essere trasmessa, altresì, una copia della deliberazione.

Il sindaco, non oltre il 23 aprile ed il 23 ottobre, trasmette al presidente della Commissione elettorale mandamentale la deliberazione di cui all'art. 27 con i documenti e gli eventuali ricorsi presentati, insieme con due esemplari delle liste delle nuove sezioni e l'elenco delle variazioni per nuove iscrizioni o per radiazioni apportate alle liste delle sezioni preesistenti.

Per la ricezione degli atti da parte della Commissione elettorale mandamentale e per gli eventuali inadempimenti del comune, si osservano le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'art. 22.

Art. 32

(modificato dagli artt. 24 e 32 della legge 22 gennaio 1966, n. 1)

Entro il 10 giugno e il 10 dicembre la Commissione mandamentale decide sui reclami, approva le nuove liste di sezione e le variazioni a quelle delle sezioni preesistenti, tenendo conto delle decisioni adottate ai sensi dell'art. 23, e autentica le liste, attestando in calce a ciascuna di esse il numero degli iscritti che vi sono compresi, dopo aver riportato sopra i due esemplari delle liste relative alle sezioni preesistenti depositati presso di essa, le variazioni già approvate.

Il presidente vidima ciascun foglio con la propria firma e il bollo della Commissione.

I due esemplari delle liste di sezione restano depositati nell'ufficio della Commissione elettorale mandamentale.

Le decisioni della Commissione mandamentale sono comunicate, entro lo stesso termine di cui sopra, alla Commissione comunale, che apporta all'altro esemplare delle liste le conseguenti variazioni.

Entro quindici giorni dalla comunicazione, il sindaco notifica agli interessati le decisioni della Commissione sui reclami proposti.

La Commissione mandamentale, qualora accerti, di ufficio o su denunzia degli interessati, l'esistenza di errori materiali di scritturazione od omissioni di nomi di cittadini regolarmente iscritti nelle liste generali, può apportare le occorrenti variazioni alle liste di sezione fino al secondo giorno antecedente a quello delle elezioni, dandone immediata notizia al sindaco, che provvede ad informarne tempestivamente i presidenti delle singole sezioni.

Art. 32

(aggiunto dall'art. 25 della legge 22 gennaio 1966, n. 1)

Il cittadino iscritto nelle liste, che trasferisce la propria abitazione nella circoscrizione di altra sezione del Comune, deve essere compreso nella lista elettorale di quest'ultima quando il trasferimento stesso sia stato regolarmente notificato all'anagrafe.

La Commissione elettorale comunale apporta d'ufficio le occorrenti variazioni con la procedura di cui all'art. 25 e, in ogni caso, non oltre la data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali.

TITOLO IV

DEI RICORSI GIUDIZIARI

Art. 33

(modificato dall'art. 32 della legge 22 gennaio 1966, n. 1)

Contro le decisioni della Commissione elettorale mandamentale o delle sue Sottocommissioni, qualsiasi cittadino può proporre impugnativa davanti alla Corte di appello con semplice ricorso, sul quale il presidente fissa, con decreto, l'udienza di discussione della causa in via d'urgenza.

Analoga azione può essere promossa per falsa o erronea rettificazione delle liste elettorali, fatta a norma dell'art. 24, secondo comma.

Il ricorso dev'essere notificato, col relativo decreto di fissazione d'udienza, al cittadino o ai cittadini interessati ed alla Commissione elettorale, a pena di nullità, entro venti giorni dalla notificazione di cui al penultimo comma dell'art. 24 se è proposto dallo stesso cittadino che aveva reclamato o aveva presentato direttamente alla Commissione una domanda d'iscrizione o era stato dalla Commissione medesima cancellato dalle liste; entro trenta giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione della lista rettificata, negli altri casi. I termini anzidetti sono raddoppiati per i cittadini residenti all'estero di cui all'art. 11.

Art. 34

Il ricorso coi relativi documenti dev'essere, a pena di decadenza, depositato nella cancelleria della Corte di appello entro dieci giorni dalla notifica. La causa è decisa, senza che occorra ministero di procuratore o di avvocato, sulla relazione fatta in udienza pubblica da un consigliere della Corte, sentite le parti o i loro difensori, se si presentano, ed il pubblico ministero nelle sue conclusioni orali.

Per i cittadini residenti all'estero, il ricorso è depositato entro il termine di sessanta giorni dalla data della notificazione.

Art. 35

Il ricorso può essere proposto anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio nello stesso termine e con le stesse modalità di cui ai precedenti articoli 33 e 34; nel medesimo termine, il procuratore della Repubblica, qualora riscontri nel fatto che ha dato origine al ricorso estremi di reato, promuove l'azione penale.

Art. 36

Le sentenze della Corte di appello sono comunicate immediatamente dalla cancelleria, oltrechè al presidente della Commissione elettorale mandamentale, al sindaco che ne cura l'esecuzione e la notificazione, senza spesa, agli interessati.

La sentenza della Corte di appello può essere impugnata dalla parte soccombente col ricorso in Cassazione, anche senza ministero di avvocato. Può essere impugnata anche dal procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello che ha emesso la decisione.

Tutti i termini del procedimento sono ridotti alla metà, fatta eccezione per i ricorsi dei cittadini residenti all'estero.

Sul semplice ricorso il presidente fissa, in via di urgenza, l'udienza per la discussione della causa. La decisione è immediatamente pubblicata.

Per l'esecuzione e notificazione delle sentenze della Corte di cassazione si osservano le disposizioni di cui al primo comma.

Art. 37

I ricorsi giudiziari non hanno effetto sospensivo dei provvedimenti o delle decisioni contro i quali sono proposti.

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 38

(modificato dagli artt. 26 e 32 della legge 22 gennaio 1966, n. 1)

Qualora per effetto di modificazioni intervenute nelle circoscrizioni comunali occorra procedere alla compilazione delle liste elettorali di un nuovo comune, questo è tenuto a provvedervi, non oltre novanta giorni dalla pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del decreto col quale è costituito, mediante stralcio dei propri iscritti dalle liste del comune ex capoluogo.

Le liste, compilate in conformità del comma precedente, sono immediatamente trasmesse alla Commissione elettorale mandamentale che, entro quindici giorni dalla recezione, le munisce del visto di autenticazione, restituendo uno degli esemplari al comune.

La stessa procedura si applica nel caso in cui una o più frazioni o borgate si distacchino da un comune per essere aggregate ad un altro.

Il termine previsto nel primo comma è ridotto della metà per le variazioni da apportarsi alle liste dei comuni nei quali si è verificato il distacco.

Qualora la pubblicazione del decreto recante modificazioni nella circoscrizione di uno o più comuni avvenga prima che sia esaurita la procedura di revisione semestrale, la compilazione delle liste e le variazioni di cui ai commi precedenti sono effettuate in tale sede, semprechè lo stato delle operazioni relative lo consenta.

Nel caso in cui il decreto sia pubblicato dopo la convocazione dei comizi elettorali, i termini previsti dal presente articolo decorrono dal decimo giorno successivo a quello stabilito per le elezioni. Ove la convocazione sia stata indetta per la elezione dei Consigli comunali i comizi sono sospesi con provvedimento del prefetto e i termini anzidetti decorrono dalla data del provvedimento di sospensione.

Art. 39

A richiesta dei comuni e delle Commissioni elettorali, i pubblici uffici devono fornire i documenti necessari per gli accertamenti relativi alla revisione delle liste.

Art. 40

Tutti gli atti concernenti l'esercizio del diritto elettorale, relativi al procedimento amministrativo o al giudiziario, sono redatti in carta libera ed esenti dalla tassa di registro, dal deposito in caso di soccombenza per il ricorso in cassazione e dalle spese di cancelleria.

Art. 41

(modificato dall'art. 26 della legge 22 gennaio 1966, n. 1)

Gli atti relativi alla revisione semestrale delle liste elettorali sono sempre ostensibili a chiunque.

La copia delle liste generali di ciascun comune, autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, è conservata negli archivi della Commissione stessa.

Le liste generali del comune devono essere riunite in uno o più registri debitamente numerati e conservate nell'archivio comunale.

Le liste devono recare l'indicazione dell'anno e del numero di protocollo dell'incartamento relativo alla iscrizione di ciascun elettore.

Chiunque può copiare, stampare o mettere in vendita le liste elettorali del comune.

Art. 42

Il sindaco o chi ne esercita le funzioni, i componenti delle Commissioni elettorali ed i rispettivi segretari sono personalmente responsabili della regolarità degli adempimenti loro assegnati dalla presente legge.

Art. 43

In caso di ritardo, da parte degli organi comunali, nell'adempimento dei compiti prescritti dalla presente legge, il prefetto delega un suo commissario.

Le relative spese sono anticipate, salvo rivalsa verso chi di ragione, dal tesoriere comunale.

Delle infrazioni alla legge, che hanno provocato l'invio del commissario, il prefetto dà notizia al procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui giurisdizione trovasi il comune.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI PENALI

Art. 44

(modificato dall'art. 32 della legge 22 gennaio 1966, n. 1)

Chiunque, essendovi obbligato per legge, non compie, nei termini e modi prescritti, le operazioni per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, la compilazione e l'affissione degli elenchi o non fa eseguire le notificazioni relative o non cura la conservazione delle liste e degli atti relativi, è punito con l'ammenda da lire 1000 a lire 5000.

Se l'omissione è dolosa, la pena è della reclusione sino ad un anno e della multa da lire 2000 a lire 10.000.

Art. 45

(modificato dall'art. 32 della legge 22 gennaio 1966, n. 1)

Chiunque iscrive nelle liste o negli elenchi un cittadino che non aveva il diritto di essere iscritto o cancella un cittadino che non doveva essere cancellato, ovvero non iscrive un cittadino che aveva il diritto all'iscrizione o non cancella un cittadino che doveva essere cancellato, ovvero include o sposta arbitrariamente schede dallo schedario di cui all'art. 5, è punito con l'ammenda da lire 1000 a lire 5000.

Se il fatto è doloso, la pena è della reclusione sino ad un anno e della multa da lire 2000 a lire 10.000.

Art. 46

(modificato dall'art. 32 della legge 22 gennaio 1966, n. 1)

Chiunque forma una lista o un elenco di cittadini iscritti nelle liste elettorali in tutto o in parte falsi, ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, una lista o un elenco di elettori, è punito con la reclusione sino a tre anni e con la multa da lire 3000 a lire 20.000.

Alla stessa pena soggiace chiunque sottrae od altera schede, registri e documenti relativi alle liste ed agli elenchi di cittadini iscritti nelle liste elettorali.

Art. 47

(modificato dall'art. 32 della legge 22 gennaio 1966, n. 1)

Chiunque, con qualsiasi mezzo atto ad ingannare o sorprendere l'altrui buona fede, ottiene indebitamente per sè o per altri che sia effettuata un'iscrizione o non sia effettuata una cancellazione negli elenchi e nelle liste elettorali o che sia effettuata la cancellazione d'uno o più cittadini, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa da lire 1000 a lire 10.000.

Tali pene sono aumentate di un sesto se il colpevole sia componente di una Commissione elettorale comunale o mandamentale.

Art. 48

Chiunque proponga, a termini dell'art. 33, un'impugnativa avverso le decisioni della Commissione elettorale mandamentale o delle Sottocommissioni, o per falsa od erronea rettificazione delle liste elettorali, è punito, ove il ricorso sia riconosciuto temerario o manifestamente infondato, con la multa da lire 1000 a lire 5000.

La condanna è pronunciata dalla Corte di appello con la medesima sentenza che rigetta l'impugnativa.

Art. 49

(modificato dall'art. 32 della legge 22 gennaio 1966, n. 1)

Chiunque, contrariamente alle disposizioni della presente legge, rifiuta di pubblicare ovvero di far prendere notizia o copia degli elenchi e delle liste elettorali e dei relativi documenti, è punito con la reclusione sino a sei mesi e con la multa da lire 1000 a lire 5000.

Art. 50

Le condanne per i reati previsti dal presente titolo, ove venga dal giudice applicata la pena della reclusione, importano sempre l'interdizione dai pubblici uffici per un tempo non minore di due e non superiore a cinque anni.

Il giudice può ordinare, in ogni caso, la pubblicazione della sentenza di condanna.

Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel Codice penale o in altre leggi per i reati non previsti dalla presente legge.

Ai delitti dolosi previsti dal presente titolo non sono applicabili le disposizioni degli articoli dal 163 al 167 e 175 del Codice penale e dell'art. 487 del Codice di procedura penale, relative alla sospensione condizionale della pena e alla non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 51

(abrogato dall'art. 30 della legge 22 gennaio 1966, n. 1) (1)

(1)

Si riportano gli artt. 51, 53 e 54 abrogati dall'art. 30 della legge 22 gennaio 1966, n. 1:

"Art. 51

I profughi delle zone di confine della Venezia Giulia e della Dalmazia ed i rimpatriati dalle Colonie italiane d'Africa sono iscritti nelle liste elettorali del comune di temporanea dimora, anche in difetto della dichiarazione di avvenuta cancellazione dalle liste del comune di provenienza.

Art. 53

Per la prima revisione annuale, i comuni sono tenuti a cancellare dalle proprie liste gli elettori che risultino iscritti anche nelle liste di altro comune dove abbiano di fatto trasferito la residenza.

Art. 54

Per la prima attuazione della presente legge, nei comuni la cui Amministrazione non sia stata ricostituita su basi elettive entro il termine previsto dall'art. 12, le funzioni della Commissione elettorale comunale sono esercitate dalla Giunta municipale nominata ai termini del decreto legislativo Luogotenenziale 4 aprile 1944, n. 111.

Se, nel corso della revisione, abbiano luogo le elezioni, il Consiglio comunale procede, entro un mese dall'insediamento, alla costituzione della Commissione ai sensi dell'art. 12.

Nei comuni retti da amministrazione straordinaria, le funzioni della Commissione elettorale comunale sono esercitate dal commissario fino alla convocazione del Consiglio comunale. Questo procede alla costituzione della Commissione entro il termine di cui al comma precedente".

Art. 52

(abrogato dall'art. 27 della legge 22 gennaio 1966, n. 1) (1)

(1)

Si riporta l'art 52 abrogato dall'art. 27 della legge 22 gennaio 1966, n. 1:

"Art. 52

Non possono essere compresi nelle liste elettorali, o se vi sono stati inclusi devono essere cancellati secondo la procedura di cui all'art. 25, i militari morti in guerra per i quali le competenti autorità abbiano comunicato il decesso, ancorchè non sia pervenuto al comune di residenza il regolare atto di morte.

Conservano, invece, l'iscrizione nelle liste i militari dispersi in guerra fino a che non ne venga dichiarata la morte a norma delle disposizioni vigenti. Apposita annotazione deve essere fatta nelle liste generali, in quelle sezionali e nello schedario elettorale. Detti elettori sono ripartiti per ordine alfabetico, nelle liste di sezione".

Art. 53

(abrogato dall'art. 30 della legge 22 gennaio 1966, n. 1) (1)

(1)

Si riportano gli artt. 51, 53 e 54 abrogati dall'art. 30 della legge 22 gennaio 1966, n. 1:

"Art. 51

I profughi delle zone di confine della Venezia Giulia e della Dalmazia ed i rimpatriati dalle Colonie italiane d'Africa sono iscritti nelle liste elettorali del comune di temporanea dimora, anche in difetto della dichiarazione di avvenuta cancellazione dalle liste del comune di provenienza.

Art. 53

Per la prima revisione annuale, i comuni sono tenuti a cancellare dalle proprie liste gli elettori che risultino iscritti anche nelle liste di altro comune dove abbiano di fatto trasferito la residenza.

Art. 54

Per la prima attuazione della presente legge, nei comuni la cui Amministrazione non sia stata ricostituita su basi elettive entro il termine previsto dall'art. 12, le funzioni della Commissione elettorale comunale sono esercitate dalla Giunta municipale nominata ai termini del decreto legislativo Luogotenenziale 4 aprile 1944, n. 111.

Se, nel corso della revisione, abbiano luogo le elezioni, il Consiglio comunale procede, entro un mese dall'insediamento, alla costituzione della Commissione ai sensi dell'art. 12.

Nei comuni retti da amministrazione straordinaria, le funzioni della Commissione elettorale comunale sono esercitate dal commissario fino alla convocazione del Consiglio comunale. Questo procede alla costituzione della Commissione entro il termine di cui al comma precedente".

Art. 54

(abrogato dall'art. 30 della legge 22 gennaio 1966, n. 1) (1)

(1)

Si riportano gli artt. 51, 53 e 54 abrogati dall'art. 30 della legge 22 gennaio 1966, n. 1:

"Art. 51

I profughi delle zone di confine della Venezia Giulia e della Dalmazia ed i rimpatriati dalle Colonie italiane d'Africa sono iscritti nelle liste elettorali del comune di temporanea dimora, anche in difetto della dichiarazione di avvenuta cancellazione dalle liste del comune di provenienza.

Art. 53

Per la prima revisione annuale, i comuni sono tenuti a cancellare dalle proprie liste gli elettori che risultino iscritti anche nelle liste di altro comune dove abbiano di fatto trasferito la residenza.

Art. 54

Per la prima attuazione della presente legge, nei comuni la cui Amministrazione non sia stata ricostituita su basi elettive entro il termine previsto dall'art. 12, le funzioni della Commissione elettorale comunale sono esercitate dalla Giunta municipale nominata ai termini del decreto legislativo Luogotenenziale 4 aprile 1944, n. 111.

Se, nel corso della revisione, abbiano luogo le elezioni, il Consiglio comunale procede, entro un mese dall'insediamento, alla costituzione della Commissione ai sensi dell'art. 12.

Nei comuni retti da amministrazione straordinaria, le funzioni della Commissione elettorale comunale sono esercitate dal commissario fino alla convocazione del Consiglio comunale. Questo procede alla costituzione della Commissione entro il termine di cui al comma precedente".

Art. 55

Fino a quando non saranno ricostituiti i Consigli provinciali, le attribuzioni demandate a detti consessi dagli articoli 18 e 19 della presente legge saranno esercitate dalle Deputazioni provinciali.

Art. 56

Le Commissioni elettorali mandamentali e le Sottocommissioni costituite a termini del decreto Ministeriale 24 ottobre 1944 e del decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 201, restano in carica fino al 30 giugno 1948.

Entro tale data saranno costituite dai Primi presidenti di Corte d'appello, ai sensi degli articoli 18 e 19, le nuove Commissioni elettorali mandamentali ed eventuali Sottocommissioni per il periodo dal 1° luglio 1948 al 30 settembre 1949.

Art. 57

Le spese per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali sono a carico dei comuni, ad eccezione di quelle per la prima revisione che sono assunte a carico dello Stato.

Le spese per il funzionamento delle Commissioni elettorali mandamentali e delle eventuali Sottocommissioni gravano sul bilancio dei comuni compresi nella circoscrizione del mandamento giudiziario e sono ripartite tra i comuni medesimi in base alla rispettiva popolazione elettorale. Il riparto è reso esecutorio dal Prefetto.

Art. 58

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni da introdurre in bilancio in dipendenza delle disposizioni della presente legge.

Art. 59

Sono abrogate le disposizioni contrarie o comunque incompatibili con la presente legge.

Art. 60

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica.