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LEGGE REGIONALE 22 settembre 1947, n. 12

G.U.R.S. 26 settembre 1947, n. 16

Proroga della facoltà del Governo Regionale di attuare l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1

L'autorizzazione data al Governo della Regione con l'art. 2 della Legge regionale n. 2 del 1 luglio 1947, per l'attuazione dell'esercizio provvisorio del bilancio regionale, è prorogata fino al 30 novembre 1947, con effetto dal 1 settembre 1947.

Art. 2

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 22 settembre 1947.

ALESSI