
LEGGE REGIONALE 22 settembre 1947, n. 12
G.U.R.S. 26 settembre 1947, n. 16
Proroga della facoltà del Governo Regionale di attuare l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione.
Art.
1
L'autorizzazione data al Governo della Regione con l'art. 2 della Legge regionale n. 2 del 1 luglio 1947, per l'attuazione dell'esercizio provvisorio del bilancio regionale, è prorogata fino al 30 novembre 1947, con effetto dal 1 settembre 1947.