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LEGGE REGIONALE 22 agosto 1947, n. 7

G.U.R.S. 22 agosto 1947, n. 10

Istituzione della Azienda Siciliana Trasporti e provvedimenti riguardanti l'I.N.T. Sicilia.

Testo annotato al 13/3/1950

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1

E' istituita con sede in Palermo, l'Azienda Siciliana Trasporti. Detta azienda ha lo scopo di provvedere a servizi di trasporti di persone e cose. (1)

(1)

In ordine alla istituzione dell'A.S.T., vedi le disposizioni contenute nella L.R. 22/50.

Art. 2

Alla detta azienda sono assegnati tutti indistintamente i beni in gestione all'I.N.T. - Sicilia, oggi di proprietà della Regione per effetto dell'art. 33 dello Statuto. (1)

(1)

In ordine al patrimonio della gestione I.N.T. - Sicilia, vedi le disposizioni contenute nella L.R. 3/48.

Art. 3

In attesa della elaborazione dello Statuto di cui al successivo art. 5, l'AST sarà provvisoriamente amministrata da una Commissione composta da un Presidente e da 4 membri, nominata dal Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale. Uno dei componenti sarà nominato su designazione della Confederazione Generale Regionale del Lavoro.

Detta Commissione ha i seguenti compiti:

a) prendere possesso dei beni di cui al precedente art. 2;

b) procedere alla ricognizione dei beni stessi e alla loro valutazione;

c) organizzare gli uffici e i servizi dell'azienda;

d) provvedere all'esercizio.

In considerazione della situazione di grave disagio determinatosi fra il personale dell'I.N.T - Sicilia e per far fronte, nel pubblico interesse, alle improrogabili esigenze del personale stesso, la Commissione è inoltre autorizzata a provvedere al pagamento dei salari, stipendi ed assegni di qualsiasi natura maturati in favore del detto personale, nonchè delle indennità di licenziamento, e ciò con riserva di rivalsa verso gli enti o persone responsabili della gestione medesima.

Per provvedere ai mezzi finanziari occorrenti all'espletamento di tutti i suoi compiti, la Commissione è autorizzata a costituire i materiali assegnati alla azienda in garanzia dei finanziamenti che le saranno consentiti da Istituti bancari.

Art. 4

E' Istituita una Commissione d'inchiesta composta da un Presidente e da 4 membri che sarà nominata dal Presidente della Regione, sentita la Giunta.

Detta Commissione ha il compito di accertare le cause che hanno prodotto l'attuale disavanzo della gestione e le relative responsabilità.

Riferirà periodicamente sui risultati dell'inchiesta e presenterà la sua relazione finale alla Giunta regionale entro il termine di quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5

Con successivo provvedimento di legge sarà emanato lo statuto dell'AST.

Art. 6

La presente legge andrà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 22 agosto 1947.

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