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LEGGE REGIONALE 1 luglio 1947, n. 1

G.U.R.S. 1 luglio 1947, n. 3

Delegazione temporanea di potestà legislativa al governo della Regione.

Testo annotato al 25/6/1948

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1

Entro i limiti di cui all'art. 2 e per la durata massima di mesi 4, è delegata al Governo della Regione la potestà di emanare norme giuridiche aventi forza di legge.

Tali norme saranno emanate con decreti del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta, muniti della clausola di presentazione all'Assemblea Regionale per la ratifica di cui all'art. 3. (1)

(1)

Per effetto dell'art. 1 della L.R. 1/48 la delega di che trattasi è stata rinnovata fino al 31 gennaio 1948, e successivamente per l'art. 1 della L.R. 21/48 è stata rinnovata fino al 31 ottobre 1948.

Art. 2

Il Governo della Regione è facultato ad avvalersi della potestà di cui all'art. 1, solo nei casi d'urgenza ed improrogabile necessità, e limitatamente alle materie seguenti:

a) organizzazione e funzionamento provvisorio degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione della Regione;

b) annona;

c) commercio;

d) igiene e sanità pubblica limitatamente ai casi di particolare emergenza che possano interessare la salute pubblica.

Art. 3

Il Governo della Regione presenterà, a pena di decadenza, per la ratifica, all'Assemblea Regionale i decreti legislativi emanati in forza della presente legge non oltre la terza seduta dopo la loro pubblicazione.

Nel caso di mancata ratifica, il Presidente della Regione curerà l'immediata inserzione del relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione.

I decreti non ratificati dall'Assemblea Regionale cessano di aver vigore dalla data di pubblicazione dell'avviso di mancata ratifica.

Art. 4

Nel caso che entro 6 mesi dalla loro pubblicazione, i decreti di cui all'art. 1, non abbiano ottenuto la ratifica, di cui all'art. 3, da parte dell'Assemblea Regionale cessano di aver vigore dal giorno della scadenza di detto termine. (1)

(1)

Il termine di sei mesi è aumentato di due mesi per effetto dell'art. 2 della L.R. 1/48.

Art. 5

La presente legge sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 1 luglio 1947.

ALESSI