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LEGGE REGIONALE 1 luglio 1947, n. 2

G.U.R.S. 1 luglio 1947, n. 3

Norme sulla gestione finanziaria della Regione.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1

La gestione finanziaria della Regione ha inizio, per l'anno in corso, dal 1° giugno 1947, salvi i diritti spettanti alla Regione, sin dall'entrata in vigore del R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455.

Art. 2

Il Governo della Regione è autorizzato a deliberare ed attuare l'esercizio provvisorio per un periodo non superiore a 3 mesi, restando di competenza dell'Assemblea l'approvazione del piano economico di cui all'art. 38 dello Statuto Regionale.

Il Governo della Regione è autorizzato altresì ad adottare i provvedimenti necessari per assicurare provvisoriamente il servizio di tesoreria e a stipulare la relativa convenzione.

Art. 3

Tutti i tributi e le altre entrate, già di spettanza dello Stato, con la sola esclusione delle imposte di produzione e delle entrate dei monopoli dei tabacchi e del lotto, sono, a partire dal 1° giugno 1947, riscossi per conto della Regione dagli Enti ed organi che sono attualmente preposti alla riscossione.

Rispetto a tali organi ed enti la Regione subentra nella posizione giuridica dello Stato.

Art. 4

Le gestioni delle Amministrazioni provinciali proseguono, fino a quando non sia diversamente disposto dall'Assemblea Regionale, per conto della Regione e con le norme in atto vigenti, a mezzo di delegati provvisori nominati dal Presidente della Regione.

Art. 5

La presente legge sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 1 luglio 1947.

ALESSI