
LEGGE REGIONALE 1 luglio 1947, n. 2
G.U.R.S. 1 luglio 1947, n. 3
Norme sulla gestione finanziaria della Regione.
La gestione finanziaria della Regione ha inizio, per l'anno in corso, dal 1° giugno 1947, salvi i diritti spettanti alla Regione, sin dall'entrata in vigore del R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455.
Il Governo della Regione è autorizzato a deliberare ed attuare l'esercizio provvisorio per un periodo non superiore a 3 mesi, restando di competenza dell'Assemblea l'approvazione del piano economico di cui all'art. 38 dello Statuto Regionale.
Il Governo della Regione è autorizzato altresì ad adottare i provvedimenti necessari per assicurare provvisoriamente il servizio di tesoreria e a stipulare la relativa convenzione.
Tutti i tributi e le altre entrate, già di spettanza dello Stato, con la sola esclusione delle imposte di produzione e delle entrate dei monopoli dei tabacchi e del lotto, sono, a partire dal 1° giugno 1947, riscossi per conto della Regione dagli Enti ed organi che sono attualmente preposti alla riscossione.
Rispetto a tali organi ed enti la Regione subentra nella posizione giuridica dello Stato.