Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

LEGGE REGIONALE 1 luglio 1947, n. 3

G.U.R.S. 1 luglio 1947, n. 3

Norme sull'ordinamento giuridico ed amministrativo della Regione.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1

Nel territorio della Regione Siciliana, fino a quando l'Assemblea Regionale non abbia diversamente disposto, continua ad applicarsi, nelle materie attribuite alla competenza regionale, la legislazione dello Stato, in vigore al 25 maggio 1947.

Art. 2

Fino a quando l'Assemblea Regionale non avrà proceduto a regolare l'ordinamento amministrativo della Regione, i poteri del Governo Regionale saranno esercitati a mezzo degli organi attualmente esistenti secondo le rispettive competenze.

Art. 3

La presente legge sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 1 luglio 1947.

ALESSI