
LEGGE REGIONALE 6 dicembre 1948, n. 48
G.U.R.S. 10 dicembre 1948, n. 50
Ratifica del decreto del Presidente della Regione Siciliana 15 ottobre 1947, n. 92, concernente la istituzione di un Consiglio regionale delle miniere.
E' ratificato il decreto del Presidente della Regione Siciliana 15 ottobre 1947, n. 92, riguardante l'istituzione di un Consiglio regionale delle miniere nel seguente testo:
Art. 1. - E' istituito presso l'Assessorato per l'industria e per il commercio il Consiglio regionale delle miniere.
Art. 2. - Il Consiglio dà parere:
a) nei casi in cui dalle leggi e dai regolamenti è previsto il parere del Consiglio superiore delle miniere;
b) ogni qualvolta ne sia richiesto dall'Assessore alla industria ed al commercio.
Il Consiglio ha facoltà di presentare all'Assessore stesso voti e proposte, di propria iniziativa.
Art 3. - Il Consiglio è costituito come segue:
a) il presidente;
b) un membro scelto tra le persone versate nelle discipline giuridiche designato dal presidente della Sezione regionale consultiva del Consiglio di giustizia amministrativa;
c) due membri scelti tra le persone versate nelle discipline geologiche o minerarie;
d) quattro membri, dei quali due in rappresentanza rispettivamente dei grandi e piccoli esercenti e due in rappresentanza dei lavoratori minerari, designati dalle Associazioni sindacali;
e) due membri in rappresentanza degli ingegneri e dei periti minerari designati dalle rispettive associazioni di categoria;
f) un membro designato dall'Assessore alle finanze.
Sono membri di diritto del Consiglio: il direttore regionale dell'Assessorato per l'industria e per il commercio e il dirigente dell'Ufficio distrettuale delle miniere.
Nel caso di impedimento o assenza di membri di diritto, intervengono alle adunanze i funzionari che li sostituiscono nel rispettivo ufficio.
Art. 4. - Il presidente può chiamare a partecipare alle adunanze del Consiglio di volta in volta persone le quali abbiano specifica competenza su determinate questioni da trattare e, quando si debbano esaminare affari che interessano altre amministrazioni, i rappresentanti degli Assessorati interessati.
I membri predetti hanno voto consultivo.
Art. 5. - Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti del Consiglio.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.
Art. 6. - Il presidente ed i componenti del Consiglio di cui all'art. 3, esclusi i membri di diritto, sono nominati con decreto dell'Assessore all'industria ed al commercio. Durano in carica tre anni e possono essere confermati.
Art. 7. - I membri del Consiglio ed i tecnici di cui all'art. 4 che non fanno parte delle Amministrazioni dello Stato e della Regione sono equiparati, agli effetti dell'indennità di viaggio e di soggiorno, ai funzionari statali di grado quinto per l'intervento alle adunanze del Consiglio e per le missioni loro conferite.
Art. 8. - Al servizio di segreteria del Consiglio provvedono gli uffici dell'Assessorato per l'industria e per il commercio.