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DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 31 ottobre 1948, n. 43

G.U.R.S. 28 gennaio 1949, n. 4

Applicazione nel territorio della Regione Siciliana del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 771, recante modificazioni al testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette.

IL PRESIDENTE

DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Viste le leggi della Regione 1° luglio 1947, n. 1, 2 gennaio 1948, n. 1 e 25 giugno 1948, n. 21;

Considerata la improrogabile necessità ed urgenza di dare applicazione nel territorio della Regione Siciliana al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 771, recante modificazioni al testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 31 ottobre 1948;

Sulla proposta dell'Assessore per le finanze;

DECRETA

Art. 1

Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 771, si applicano nel territorio della Regione Siciliana con decorrenza dal 9 luglio 1948.

Art. 2

Il presente decreto legislativo sarà presentato all'Assemblea regionale, per la ratifica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge della Regione in data 1° luglio 1947, n. 1.

Art. 3

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 31 ottobre 1948.

ALESSI