
DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 31 ottobre 1948, n. 43
G.U.R.S. 28 gennaio 1949, n. 4
Applicazione nel territorio della Regione Siciliana del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 771, recante modificazioni al testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette.
IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE SICILIANA
Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Viste le leggi della Regione 1° luglio 1947, n. 1, 2 gennaio 1948, n. 1 e 25 giugno 1948, n. 21;
Considerata la improrogabile necessità ed urgenza di dare applicazione nel territorio della Regione Siciliana al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 771, recante modificazioni al testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette;
Vista la deliberazione della Giunta regionale del 31 ottobre 1948;
Sulla proposta dell'Assessore per le finanze;
DECRETA
Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 771, si applicano nel territorio della Regione Siciliana con decorrenza dal 9 luglio 1948.
Il presente decreto legislativo sarà presentato all'Assemblea regionale, per la ratifica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge della Regione in data 1° luglio 1947, n. 1.