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LEGGE REGIONALE 25 luglio 1948, n. 36

G.U.R.S. 30 lugio 1948, n. 31

Trasformazione della Scuola tecnica agraria di Caltagirone in Istituto tecnico agrario.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1

A decorrere dall'anno scolastico 1948-49 la Scuola tecnica agraria di Caltagirone, a termini della legge 15 giugno 1931, n. 889, è trasformata in Istituto tecnico agrario ad indirizzo specializzato in olivicoltura, oleificio ed economia montana.

Art. 2

La prima classe della suddetta Scuola tecnica agraria sarà soppressa nell'anno scolastico 1948-49 e la seconda sarà soppressa nell'anno scolastico 1949-50.

Art. 3

I gabinetti scientifici, il materiale didattico, tutti gli arredi ed il mobilio, gli attrezzi, le macchine, le scorte vive e morte, gli immobili rustici e urbani, i campi sperimentali e quant'altro in atto si trovi in dotazione a quella Scuola, passano in dotazione all'Istituto tecnico agrario.

Art. 4

E' autorizzato lo stanziamento nello stato di previsione delle spese del bilancio regionale della Pubblica istruzione dei fondi necessari per l'impianto e il funzionamento dell'Istituto tecnico.

Art. 5

E' autorizzato lo stanziamento nel bilancio regionale dell'Assessorato per l'agricoltura e le foreste del contributo di cinque milioni di lire, per le spese di trasformazione sopra indicate e altresì di un fondo di nove milioni di lire, da ripartirsi in tre esercizi a decorrere dal presente, a titolo di contributo straordinario per il migliore avviamento dell'Istituto.

Art. 6

L'Assessore regionale per la pubblica istruzione è delegato ad emanare le norme di attuazione della presente legge.

Art. 7

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 25 luglio 1948.

ALESSI