Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

LEGGE REGIONALE 8 luglio 1948, n. 34

SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S.16 luglio 1948, n. 29

Istituzione della Facoltà di agraria presso l'Università di Catania - Norme per il finanziamento della Facoltà di agraria presso l'Università di Catania e della Facoltà di economia e commercio presso l'Università di Messina.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1

Presso l'Università di Catania, a decorrere dall'anno accademico 1947-48, è istituita la Facoltà di agraria.

Art. 2

Nell'anno accademico 1947-48 funzioneranno i corsi del primo biennio della suddetta Facoltà, a decorrere dall'anno accademico 1948-49 funzioneranno anche i corsi del secondo biennio.

Art. 3

Le materie d'insegnamento e le cattedre di ruolo saranno stabilite in conformità al vigente ordinamento universitario.

Art. 4

Al finanziamento della suddetta Facoltà sarà provveduto con i proventi delle tasse e con i contributi degli Enti e degli Istituti provinciali e regionali che ne assumano l'obbligo.

Il Governo della Regione provvederà alla eventuale integrazione della spesa globale occorrente.

Art. 5

Le disposizioni contenute nel precedente art. 4 si applicano anche per la Facoltà di economia e commercio presso l'Università di Messina recentemente istituita.

Art. 6

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 8 luglio 1948.

ALESSI