
LEGGE REGIONALE 8 luglio 1948, n. 35
SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 16 luglio 1948, n. 29
Ordinamento dei servizi dell'Assessorato per l'agricoltura e le foreste.
Art.
1
All'Assessorato per l'agricoltura e foreste sono devolute, nell'ambito della Regione, tutte le attribuzioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, quali risultano dal relativo ordinamento alla data di emanazione del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455.
Art.
2
Gli attuali uffici regionali e provinciali e qualsiasi altro ufficio periferico del Ministero dell'agricoltura e delle foreste nella Regione, sono organi dell'Assessorato per l'agricoltura e foreste.