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LEGGE REGIONALE 8 luglio 1948, n. 35

SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 16 luglio 1948, n. 29

Ordinamento dei servizi dell'Assessorato per l'agricoltura e le foreste.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1

All'Assessorato per l'agricoltura e foreste sono devolute, nell'ambito della Regione, tutte le attribuzioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, quali risultano dal relativo ordinamento alla data di emanazione del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455.

Art. 2

Gli attuali uffici regionali e provinciali e qualsiasi altro ufficio periferico del Ministero dell'agricoltura e delle foreste nella Regione, sono organi dell'Assessorato per l'agricoltura e foreste.

Art. 3

Gli Enti ed Istituti, compresi quelli consorziali esistenti in Sicilia, dipendenti o vigilati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, passano alla dipendenza e sotto la vigilanza dell'Assessorato per l'agricoltura e foreste.

Art. 4

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 8 luglio 1948.

ALESSI