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LEGGE REGIONALE 25 giugno 1948, n. 21

SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 25 giugno 1948, n. 25

Rinnovazione della delega temporanea di potestà legislativa al Governo della Regione.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1

La delegazione temporanea di potestà legislativa data al Governo della Regione con la legge regionale 1° luglio 1947, n. 1, e rinnovata fino al 31 gennaio 1948 con la legge regionale 2 gennaio 1948, n. 1, è ulteriormente rinnovata fino al 31 ottobre 1948.

Art. 2

Entro i limiti e con le modalità di cui alla legge regionale 1° luglio 1947, n. 1, è altresì delegata al Governo della Regione la potestà di emanare norme giuridiche aventi forza di legge per la recezione di provvedimenti legislativi dello Stato.

Art. 3

Il termine di cui all'art. 4 della legge regionale 1° luglio 1947, n. 1, è portato ad un anno.

Art. 4

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 25 giugno 1948.

ALESSI