
LEGGE REGIONALE 25 giugno 1948, n. 21
SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 25 giugno 1948, n. 25
Rinnovazione della delega temporanea di potestà legislativa al Governo della Regione.
La delegazione temporanea di potestà legislativa data al Governo della Regione con la legge regionale 1° luglio 1947, n. 1, e rinnovata fino al 31 gennaio 1948 con la legge regionale 2 gennaio 1948, n. 1, è ulteriormente rinnovata fino al 31 ottobre 1948.
Entro i limiti e con le modalità di cui alla legge regionale 1° luglio 1947, n. 1, è altresì delegata al Governo della Regione la potestà di emanare norme giuridiche aventi forza di legge per la recezione di provvedimenti legislativi dello Stato.
Il termine di cui all'art. 4 della legge regionale 1° luglio 1947, n. 1, è portato ad un anno.