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LEGGE REGIONALE 6 giugno 1948, n. 8

G.U.R.S. 11 giugno 1948, n. 22

Estensione ai profughi ed ai rimpatriati dall'estero per causa di guerra delle norme contenute nel D.L.L. 4 agosto 1945, n. 453.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1

Le norme contenute nel D.L.L. 4 agosto 1945, n. 453, e successive modificazioni, i cui termini sono stati prorogati fino al 31 luglio 1948 con la legge della Regione Siciliana 19 agosto 1947, n. 5, sono estese anche ai profughi ed ai rimpatriati dall'estero per causa di guerra.

Art. 2

Agli effetti della presente legge sono considerati profughi e rimpatriati dall'estero per causa di guerra anche i cittadini italiani già residenti in Libia, Eritrea, Somalia, Etiopia, Tunisia, Briga e Tenda, Egeo, Dalmazia, Venezia Giulia e quanti rimpatriati dall'estero, per causa di guerra, appartenenti comunque alle rispettive associazioni riconosciute dallo Stato.

Art. 3

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. Essa entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 6 giugno 1948.

ALESSI