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LEGGE REGIONALE 26 marzo 1948, n. 4

G.U.R.S. 2 aprile 1948, n. 13

Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1947-48 e delle variazioni allo stesso proposte secondo i relativi disegni di legge - Temporaneo aumento degli originari limiti di somma previsti nella legge e nel regolamento di contabilità generale dello Stato, nelle leggi e nei regolamenti contabili speciali e dall'art. 18 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1

Con effetto dal 1° marzo 1948 è prorogato, sino al 31 maggio 1948, il termine stabilito con la legge regionale 19 dicembre 1947, n. 14, per l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 1947-48 secondo il bilancio e il relativo disegno di legge presentato alla Presidenza dell'Assemblea Regionale, nonchè secondo le variazioni di bilancio ed i relativi disegni di legge pure presentati alla Presidenza stessa.

Art. 2

Il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 18 concernente il temporaneo aumento degli originari limiti di somma previsti nella legge e nel regolamento di contabilità generale dello Stato, nelle leggi e nei regolamenti contabili speciali e dall'art. 18 del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, è esteso, fino a quando l'Assemblea Regionale non abbia diversamente disposto, alla Regione Siciliana.

Art. 3

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Essa sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 26 marzo 1948.

ALESSI