
LEGGE REGIONALE 26 marzo 1948, n. 4
G.U.R.S. 2 aprile 1948, n. 13
Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1947-48 e delle variazioni allo stesso proposte secondo i relativi disegni di legge - Temporaneo aumento degli originari limiti di somma previsti nella legge e nel regolamento di contabilità generale dello Stato, nelle leggi e nei regolamenti contabili speciali e dall'art. 18 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti.
Con effetto dal 1° marzo 1948 è prorogato, sino al 31 maggio 1948, il termine stabilito con la legge regionale 19 dicembre 1947, n. 14, per l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 1947-48 secondo il bilancio e il relativo disegno di legge presentato alla Presidenza dell'Assemblea Regionale, nonchè secondo le variazioni di bilancio ed i relativi disegni di legge pure presentati alla Presidenza stessa.
Il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 18 concernente il temporaneo aumento degli originari limiti di somma previsti nella legge e nel regolamento di contabilità generale dello Stato, nelle leggi e nei regolamenti contabili speciali e dall'art. 18 del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, è esteso, fino a quando l'Assemblea Regionale non abbia diversamente disposto, alla Regione Siciliana.
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
Essa sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Regione Siciliana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 26 marzo 1948.
ALESSI