
LEGGE COSTITUZIONALE 26 febbraio 1948, n. 2
G.U.R.I. 9 marzo 1948, n. 58
Conversione in legge costituzionale dello Statuto della Regione Siciliana, approvato con decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti il primo comma della XVII disposizione transitoria e l'art. 116 della Costituzione:
PROMULGA
la seguente legge costituzionale, approvata dall'Assemblea Costituente il 31 gennaio 1948:
(il comma 2, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza 19 luglio/10 settembre 1949 dell'Alta Corte)
Lo Statuto della Regione Siciliana, approvato col decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, fa parte delle leggi costituzionali della repubblica ai sensi e per gli effetti dell'art. 116 della Costituzione.
Ferma restando la procedura di revisione preveduta dalla Costituzione, le modifiche ritenute necessarie dallo Stato e dalla Regione saranno, non oltre due anni dall'entrata in vigore della presente legge, approvate dal Parlamento nazionale con legge ordinaria, udita l'Assemblea regionale della Sicilia.
La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 26 febbraio 1948
DE GASPERI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI