
LEGGE REGIONALE 1° settembre 1949, n. 52
G.U.R.S. 2 settembre 1949, n. 40
Modifiche ed aggiunte alla legge regionale 1° settembre 1949, n. 51, concernente la rinnovazione della delegazione di potestà legislativa al Governo della Regione fino al 31 dicembre 1949.
Art.
1
Al primo comma dell'art. 1 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, è apportata la seguente modifica "Il parere richiesto dall'art. 1 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, è reso a norma dell'art. 55 del regolamento dell'Assemblea".
All'art. 3 della legge 26 gennaio 1949, n. 4, sono soppresse le parole: "o nel caso di Commissioni riunite, quattro membri per ciascuna di esse".