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LEGGE REGIONALE 1° settembre 1949, n. 52

G.U.R.S. 2 settembre 1949, n. 40

Modifiche ed aggiunte alla legge regionale 1° settembre 1949, n. 51, concernente la rinnovazione della delegazione di potestà legislativa al Governo della Regione fino al 31 dicembre 1949.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1

Al primo comma dell'art. 1 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, è apportata la seguente modifica "Il parere richiesto dall'art. 1 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, è reso a norma dell'art. 55 del regolamento dell'Assemblea".

All'art. 3 della legge 26 gennaio 1949, n. 4, sono soppresse le parole: "o nel caso di Commissioni riunite, quattro membri per ciascuna di esse".

Art. 2

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 1° settembre 1949.

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