
LEGGE REGIONALE 5 agosto 1949, n. 46
G.U.R.S. 6 agosto 1949, n. 36
Impiego dei fondi del bilancio della Regione Siciliana nell'esercizio 1949-50 per l'esecuzione di opere pubbliche.
Il fondo stanziato nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1949-50 per lavori pubblici è destinato all'esecuzione, a cura del Governo regionale, di opere pubbliche, prevalentemente stradali, di interesse regionale anche se di competenza degli Enti locali.
Per l'esecuzione delle opere di cui al precedente articolo, il Governo regionale si avvale degli uffici statali ovvero di altri enti, sempre che dispongano di propria adeguata e stabile attrezzatura.
L'Assessorato regionale dei lavori pubblici predispone la programmazione delle opere, procede all'approvazione dei progetti e provvede alla gestione amministrativa e contabile, alla vigilanza ed al collaudo dei lavori.
Per i collaudi si applicano le disposizioni contenute nel regolamento 25 maggio 1895, n. 350 e successive, restando in facoltà dell'Assessore per i lavori pubblici di affidarne l'incarico anche ad ingegneri di Enti locali o liberi professionisti ed a funzionari tecnici statali collocati a riposo.
I lavori di cui alla presente legge sono dichiarati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.
Nei progetti delle opere può includersi tra le somme a disposizione dell'amministrazione un'aliquota non superiore all'1% dell'importo lordo dei lavori da destinare agli Uffici tecnici incaricati della progettazione, della direzione, della sorveglianza e della contabilizzazione dei lavori.
Detta aliquota è corrisposta proporzionalmente allo stato di avanzamento dei lavori.
E' riservata all'Assessorato dei lavori pubblici un'aliquota non superiore all'1% sul fondo complessivo di cui all'art. 1 della presente legge, per la programmazione, la gestione, la vigilanza ed il collaudo. Detta aliquota è utilizzata per la liquidazione ed il pagamento di spese, di compensi ed eventualmente di indennità e gratifiche relative alle attribuzioni demandate all'Assessorato stesso.
Le eventuali economie sull'aliquota di cui sopra saranno destinate per l'esecuzione di nuove opere e per gli eventuali oneri inerenti al completamento di quelle già approvate.
Lo stanziamento previsto nella parte ordinaria del bilancio della Regione per manutenzione e riparazioni ordinarie di edifici pubblici può essere impiegato anche per la manutenzione e le riparazioni ordinarie di edifici pubblici di interesse regionale anche se di competenza degli Enti locali.