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LEGGE REGIONALE 5 agosto 1949, n. 46

G.U.R.S. 6 agosto 1949, n. 36

Impiego dei fondi del bilancio della Regione Siciliana nell'esercizio 1949-50 per l'esecuzione di opere pubbliche.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1

Il fondo stanziato nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1949-50 per lavori pubblici è destinato all'esecuzione, a cura del Governo regionale, di opere pubbliche, prevalentemente stradali, di interesse regionale anche se di competenza degli Enti locali.

Art. 2

Per l'esecuzione delle opere di cui al precedente articolo, il Governo regionale si avvale degli uffici statali ovvero di altri enti, sempre che dispongano di propria adeguata e stabile attrezzatura.

L'Assessorato regionale dei lavori pubblici predispone la programmazione delle opere, procede all'approvazione dei progetti e provvede alla gestione amministrativa e contabile, alla vigilanza ed al collaudo dei lavori.

Per i collaudi si applicano le disposizioni contenute nel regolamento 25 maggio 1895, n. 350 e successive, restando in facoltà dell'Assessore per i lavori pubblici di affidarne l'incarico anche ad ingegneri di Enti locali o liberi professionisti ed a funzionari tecnici statali collocati a riposo.

Art. 3

I lavori di cui alla presente legge sono dichiarati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Art. 4

Nei progetti delle opere può includersi tra le somme a disposizione dell'amministrazione un'aliquota non superiore all'1% dell'importo lordo dei lavori da destinare agli Uffici tecnici incaricati della progettazione, della direzione, della sorveglianza e della contabilizzazione dei lavori.

Detta aliquota è corrisposta proporzionalmente allo stato di avanzamento dei lavori.

Art. 5

E' riservata all'Assessorato dei lavori pubblici un'aliquota non superiore all'1% sul fondo complessivo di cui all'art. 1 della presente legge, per la programmazione, la gestione, la vigilanza ed il collaudo. Detta aliquota è utilizzata per la liquidazione ed il pagamento di spese, di compensi ed eventualmente di indennità e gratifiche relative alle attribuzioni demandate all'Assessorato stesso.

Le eventuali economie sull'aliquota di cui sopra saranno destinate per l'esecuzione di nuove opere e per gli eventuali oneri inerenti al completamento di quelle già approvate.

Art. 6

Lo stanziamento previsto nella parte ordinaria del bilancio della Regione per manutenzione e riparazioni ordinarie di edifici pubblici può essere impiegato anche per la manutenzione e le riparazioni ordinarie di edifici pubblici di interesse regionale anche se di competenza degli Enti locali.

Art. 7

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 5 agosto 1949.

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