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LEGGE REGIONALE 28 luglio 1949, n. 40

G.U.R.S. 30 luglio1949, n. 34

Concessione di contributi per il miglioramento delle condizioni igieniche e sociali degli operai addetti alle miniere e alle cave.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1

Allo scopo di promuovere per gli addetti alle cave ed alle miniere della Regione Siciliana la costruzione di dormitori, di refettori, di opere per il trasporto di acqua potabile, per l'apprestamento o miglioramento di vie di immediato accesso, la istituzione di servizi di trasporto delle maestranze, nonchè di intensificare l'attività di profilassi e di lotta contro le malattie professionali, possono essere concessi contributi a carico del bilancio della Regione.

Art. 2

Il contributo della Regione non può eccedere la misura massima del 40% dell'ammontare della spesa necessaria per le opere e gli impianti da eseguire ovvero per i servizi da istituire.

Qualora per le stesse finalità concorrano a qualsiasi titolo, in forma contributiva, lo Stato o altri enti pubblici, il contributo previsto dall'articolo precedente è concesso solo nel caso in cui la misura dell'intervento dello Stato o di altri enti sia inferiore a quella riconosciuta ammissibile dalla Regione, entro i limiti di cui al primo comma del presente articolo. Verificandosi tale condizione, il contributo della Regione è limitato alla differenza tra la misura ritenuta da essa ammissibile e quella ottenuta dal richiedente nei confronti dello Stato e di altri enti.

Nello stabilire l'entità del contributo della Regione si terrà conto del numero degli operai addetti all'impresa e del rendimento economico delle cave o delle miniere.

Art. 3

Entro i limiti e nelle misure di cui al precedente articolo possono essere concessi contributi per la costruzione di case per gli operai addetti alle miniere o cave.

Art. 4

L'istanza per ottenere i benefici di cui alla presente legge, corredata dei progetti e preventivi di spesa per le singole opere e servizi è sottoposta, previo parere motivato del Distretto minerario di Caltanissetta e del competente Ufficio del genio civile, all'approvazione dell'Assessore per l'industria e il commercio il quale, ove ne riconosca la rispondenza alle finalità previste dagli articoli 1 e 3, determina, con suo decreto, sentito il Consiglio regionale delle miniere e sentito anche il parere dell'organizzazione dei lavoratori, la misura del contributo e l'ammontare della spesa.

Il decreto dell'Assessore per l'industria ed il commercio è emanato di concerto con l'Assessore per il lavoro e la previdenza e d'intesa con l'Assessore per l'igiene e sanità.

Il pagamento di contributi per le opere e gli impianti è effettuato dopo il collaudo da parte degli organi tecnici competenti.

Art. 5

Per il raggiungimento dei fini di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di L. 500.000.000 ripartita in cinque esercizi a partire da quello 1947-48.

L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le conseguenti variazioni di bilancio utilizzando, per le quote relative agli esercizi 1947-48 e 1948-49, i fondi comunque inscritti nella parte straordinaria del bilancio della Regione relativi all'Assessorato dell'industria e del commercio per gli esercizi medesimi.

Art. 6

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 28 luglio 1949.

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