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LEGGE REGIONALE 22 luglio 1949, n. 38

G.U.R.S. 23 luglio 1949, n. 33

Proroga dei contratti di mezzadria, colonia parziaria, compartecipazione e di affitto, dei fondi rustici, nonchè delle concessioni di terre incolte o insufficientemente coltivate.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1

I contratti, verbali o scritti, di mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione, quelli di affitto a coltivatori diretti sia singoli od associati in cooperative, nonchè le concessioni di terre incolte e mal coltivate eseguite a mezzo di decreto prefettizio a norma del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 89 e successive integrazioni e modificazioni, sono prorogati a tutta l'annata agraria 1949-50.

Art. 2

E' considerata annata agraria 1949-50 quella che abbia avuto inizio tra il 1° settembre 1949 ed il 1° marzo 1950 quando il contratto agrario decorre da tale data per consuetudini locali.

Art. 3

Limitatamente ai fini della presente legge sono considerati contratti a coltivatori diretti anche quelli stipulati con coloro che coltivino il podere con il lavoro proprio e della propria famiglia, semprechè tale forza lavorativa costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo.

Ai fini di tale valutazione dovrà tenersi conto di tutti i fondi a qualsiasi titolo condotti.

Art. 4

La proroga non è ammessa:

1) se il coltivatore si sia reso colpevole di grave inadempimento contrattuale particolarmente in relazione alla normale e razionale coltivazione del fondo, alla rotazione delle colture, agli obblighi inerenti al pagamento del canone;

2) se il concedente, che sia o sia stato coltivatore diretto, dichiari di voler coltivare direttamente il fondo e la cui famiglia abbia la capacità lavorativa all'uopo proporzionata; la stessa norma è applicabile anche se il concedente dichiari di voler fare coltivare il fondo dal coniuge o dal figlio, semprechè siano o siano stati coltivatori diretti, e la cui famiglia abbia capacità lavorativa all'uopo proporzionata;

3) se il coltivatore sia incorso in violazioni alle norme sui conferimenti obbligatori dei prodotti;

4) se il concedente voglia compiere nel fondo trasformazioni agrarie, la cui esecuzione sia incompatibile con la continuazione del contratto, ed il cui piano sia stato riconosciuto attuabile ed utile dall'Ispettorato agrario compartimentale;

5) per i contratti di pascolo e compartecipazione stagionale stipulati per un periodo inferiore ad un anno agrario.

Art. 5

Qualora il concedente od il locatore ottenga la disponibilità del fondo per i motivi indicati ai comma 2 e 4 dell'art. 4 e non adempia agli obblighi assunti, il mezzadro, colono parziario, compartecipante ed affittuario coltivatore diretto, al quale sia stata negata la proroga, ha diritto al risarcimento dei danni ed il giudice potrà ordinare la restituzione del fondo, sempre che questa possa disporsi senza ledere i diritti di terzi in buona fede.

Art. 6

La rinunzia alla proroga è valida quando risulti da atto scritto di data certa successiva all'entrata in vigore della presente legge, o da dichiarazione resa all'autorità giudiziaria, sempre successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 7

Il concedente od il locatore deve riproporre, entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istanza contro la proroga ove sia già intervenuta convalida definitiva.

Art. 8

E' nullo qualsiasi patto in contrasto con le disposizioni contenute nella presente legge.

Art. 9

Rimangono in vigore le disposizioni di cui alla legge 4 agosto 1948, n. 1094, e quelle in essa richiamate, in quanto non incompatibili con quelle contenute nella presente legge.

Art. 10

Le controversie nascenti dall'applicazione della presente legge sono regolate in conformità degli articoli 2, 5 e 6 della legge 25 giugno 1949, n. 353.

Art. 11

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 22 luglio 1949

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