
LEGGE REGIONALE 21 aprile 1949, n. 16
G.U.R.S. 23 aprile 1949, n. 18
Proroga della delegazione temporanea di potestà legislativa al Governo della Regione.
Art.
1
Il termine di cui all'art. 1 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, è prorogato al 15 giugno 1949.