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LEGGE REGIONALE 21 aprile 1949, n. 16

G.U.R.S. 23 aprile 1949, n. 18

Proroga della delegazione temporanea di potestà legislativa al Governo della Regione.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1

Il termine di cui all'art. 1 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, è prorogato al 15 giugno 1949.

Art. 2

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 21 aprile 1949.

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