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LEGGE 2 marzo 1949, n. 143

SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.I. 19 aprile 1949, n. 90

Approvazione della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti. (1)

Testo con annotazioni alla data 4 aprile 2001

(1)

Le tariffe di cui alla presente legge sono state modificate dai seguenti provvedimenti:

- D.M. Grazia e Giustizia 21 agosto 1958;

- D.M. Grazia e Giustizia 25 febbraio 1965;

- D.M. Grazia e Giustizia 18 novembre 1971;

- D.M. Grazia e Giustizia 13 aprile 1976;

- D.M. Grazia e Giustizia 29 giugno 1981;

- D.M. Grazia e Giustizia 11 giugno 1987, n- 233;

- D.M. Grazia e Giustizia 3 settembre 1997, n. 417

e dal D.M. Giustizia 4 aprile 2001, al quale espressamente si rimanda.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 0

Articolo Unico

La tariffa degli ingegneri e degli architetti approvata con decreto 1° dicembre 1932 del Ministro per i lavori pubblici e modificata col decreto legislativo Presidenziale del 27 giugno 1946, n. 29, viene sostituita dall'allegato testo unico vistato dal Ministro per i lavori pubblici.

Detta tariffa entra in vigore a partire dal 1° gennaio 1949 anche per la liquidazione delle competenze afferenti agli incarichi conferiti prima di detta data per quella parte di prestazione non ancora effettuata.

TESTO UNICO DELLA TARIFFA DEGLI ONORARI PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI DELL'INGEGNERE E DELL'ARCHITETTO

 CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1

La presente tariffa ha carattere nazionale e serve a stabilire gli onorari professionali spettanti agli ingegneri e agli architetti giusta il regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, in applicazione della legge 24 giugno 1923, n. 1395.

Art. 2

Gli onorari, a seconda delle modalità inerenti alla loro determinazione, vengono distinti nei seguenti quattro tipi:

a) onorari a percentuale, ossia in ragione dell'importo dell'opera;

b) onorari a quantità, ossia in ragione dell'unità di misura;

c) onorari a vacazione, ossia in ragione del tempo impiegato;

d) onorari a discrezione, ossia a criterio del professionista.

Gli onorari per le prestazioni non specialmente contemplate in questa tariffa vengono stabiliti per analogia.

Quando una prestazione è richiesta con speciale urgenza, gli onorari indicati nella presente tariffa sono aumentati del 15 per cento, salvo diversa pattuizione fra le parti.

Art. 3

Gli onorari dovuti all'ingegnere o all'architetto per le prestazioni professionali sono normalmente valutati a percentuale o a quantità.

Art. 4

Gli onorari devono essere valutati in ragione di tempo e computati a vacazione in quelle prestazioni di carattere normale nelle quali il tempo concorre come elemento precipuo di valutazione ed alle quali non sarebbero perciò applicabili le tariffe a percentuale o a quantità.

Sono in particolare da computarsi a vacazione:

a) i rilievi di qualunque natura e gli studi preliminari relativi; gli accertamenti per rettifiche di confini e simili;

b) le competenze per trattative con le autorità e coi confinanti, le pratiche per espropri e locazioni, i convegni informativi e simili;

c) il tempo impiegato nei viaggi di andata e ritorno, quando i lavori da retribuirsi a percentuale od a quantità debbono svolgersi fuori ufficio;

d) le varianti ai progetti di massima, durante il corso dello studio di questi, se conseguenti a circostanze che il professionista non poteva prevedere.

Gli onorari a vacazione sono stabiliti per il professionista incaricato, in ragione di lire 110.000 per ogni ora o frazione di ora. Qualora egli debba avvalersi di aiuti, avrà diritto inoltre ad un compenso in ragione di lire 73.500 all'ora per ogni aiuto iscritto all'albo degli ingegneri ed architetti e di lire 55.000 per ogni altro aiuto di concetto.

Quando nei casi previsti dalla seguente tariffa, l'onorario a vacazione è integrativo di quelli a percentuale od a quantità, il compenso orario è ridotto alla metà. (1)

Salvo casi di effettiva maggiore prestazione professionale, non si possono calcolare più di 10 ore sulle 24.

Per operazioni compiute in condizioni di particolare disagio, detti compensi possono essere aumentati fino al 50 per cento.

(1)

I compensi a vacazione di cui alle lettere a), b), c), d), dell'art. 4, si intendono come integrativi, e quindi da ridursi alla metà nei casi seguenti:

1) perizie estimative (art. 24 di tariffa);

2) inventari e consegne (art. 29 di tariffa).

Art. 5

Gli onorari sono stabiliti a discrezione oltre che per le consulenze anche per le prestazioni seguenti e simili e in tutti quei casi in cui non sia possibile applicare il criterio per analogia:

a) ricerche industriali, commerciali, economiche, confronti di sistemi di produzione, di costruzione e di impianti;

b) esperienze, prove, studio di processi di fabbricazione, misure di portate di corsi di acqua;

c) studi di piani regolatori di viabilità ed edilizia urbana e dei problemi della circolazione e del traffico;

d) studi di piani regolatori idraulici di bacini fluviali e per la scelta della migliore soluzione per impianti idroelettrici;

e) organizzazione razionale del lavoro;

f) perizie estimative di beni in forma di parere verbale o di lettera, memorie e perizie stragiudiziali in tema di responsabilità civile o penale, consulenza su brevetti, interpretazioni di leggi e regolamenti, sentenze, contratti, certificati di autorità marittime o consolari o di registri di classificazione di navi;

g) giudizi arbitrali, amichevoli componimenti, convenzioni per servitù, diritti di acqua, riconfinazioni;

h) collaudi di strutture complessive in cemento armato;

i) opere di consolidamento restauri architettonici;

l) pareri comunicati oralmente o per corrispondenza;

m) prestazioni professionali riguardanti opere di importo inferiore a lire 250.000;

n) per ogni certificato che rilascia, a richiesta, il professionista ha diritto al compenso minimo di lire 1000.

Nella determinazione dell'onorario deve aversi particolare riguardo alla competenza specifica del professionista.

Art. 6

Salvo contrarie pattuizioni, il committente deve rimborsare al professionista le seguenti spese:

a) le spese vive di viaggio, di vitto, di alloggio per il tempo passato fuori ufficio da lui e dal suo personale di aiuto, e le spese accessorie;

b) le spese per il personale di aiuto o per qualsiasi altro sussidio od opera necessaria all'esecuzione di lavori fuori ufficio;

c) le spese di bollo, di registro, i diritti di uffici pubblici o privati, le spese postali, telegrafiche e telefoniche;

d) le spese di scritturazione, di traduzione di relazioni o di diciture in lingue estere su disegni, di cancelleria, di riproduzione di disegni eccedente la prima copia;

e) i diritti di autenticazione delle copie di relazioni o disegni.

Le spese di viaggio su ferrovie, tramvie, piroscafi, ecc., vengono rimborsate sulla base della tariffa di prima classe per il professionista incaricato ed i suoi sostituti e della classe immediatamente inferiore per il personale subalterno di aiuto. Le spese di percorrenza su strade ordinarie, tanto se con vetture o automezzi propri, quanto con mezzi noleggiati, sono rimborsate secondo le ordinarie tariffe chilometriche.

Art. 7

Quando un incarico viene dal committente affidato a più professionisti riuniti in collegio, a ciascuno dei membri del collegio è dovuto l'intero compenso risultante dalla applicazione della presente tariffa.

Art. 8

I compensi stabiliti per le diverse prestazioni presuppongono che il pagamento di quanto è dovuto al professionista sia assunto per intero dal committente. Se il professionista dovesse percepire compensi da terzi in forza di convenzioni o di capitolato, l'importo deve essere portato a diminuzione della specifica emessa a carico del committente.

Art. 9

Il professionista ha diritto di chiedere al committente il deposito delle somme che ritiene necessarie in relazione all'ammontare presumibile delle spese da anticipare.

Durante il corso dei lavori il professionista ha altresì diritto al pagamento di acconti fino alla concorrenza del cumulo delle spese e del 90 per cento degli onorari spettantigli secondo la presente tariffa per la parte di lavoro professionale già eseguita.

Nel caso di giudizi arbitrali o peritali il professionista può richiedere il deposito integrale anticipato delle presunte spese e competenze.

Il pagamento a saldo della specifica deve farsi non oltre i sessanta giorni dalla consegna della stessa; dopo di che sulle somme dovute e non pagate decorrono a favore del professionista ed a carico del committente gli interessi legali ragguagliati al tasso ufficiale di sconto stabilito dalla Banca d'Italia.

Art. 10

La sospensione per qualsiasi motivo dell'incarico dato al professionista non esime il committente dall'obbligo di corrispondere l'onorario relativo al lavoro fatto e predisposto come precisato al seguente art. 18.

Rimane salvo il diritto del professionista al risarcimento degli eventuali maggiori danni, quando la sospensione non sia dovuta a cause dipendenti dal professionista stesso.

Art. 11

Malgrado l'avvenuto pagamento della specifica e salvi gli eventuali accordi speciali fra le parti per la proprietà dei lavori originali, dei disegni, dei progetti e di quanto altro rappresenta l'opera dell'ingegnere e dell'architetto, restano sempre riservati a questi ultimi i diritti di autore conformemente alle leggi.

La tariffa non riguarda i particolari compensi per diritti di proprietà intellettuale del professionista per brevetti, concessioni ottenute in proprio e simili, che debbono liquidarsi a parte, caso per caso, con accordi diretti con il cliente.

La tutela della fedele esecuzione artistica o tecnica dei progetti approvati dal committente e il loro sviluppo nella esecuzione, spetta esclusivamente al progettista.

CAPO II

COSTRUZIONI EDILIZIE - COSTRUZIONI STRADALI E FERROVIARIE - OPERE IDRAULICHE - IMPIANTI E SEVIZI INDUSTRIALI - COSTRUZIONI MECCANICHE - ELETTROTECNICA

Art. 12

Per le opere considerate in questo capo gli onorari sono determinati a percentuale, salvo quanto è stabilito nel successivo art. 17.

Agli effetti della determinazione degli onorari a percentuale le prestazioni del professionista possono riguardare:

a) la esecuzione di un'opera, e cioè la compilazione del progetto e del preventivo, la stipulazione dei contratti di esecuzione o di appalto, la direzione dei lavori, il collaudo e la liquidazione;

b) la stima di un'opera esistente.

Per il primo gruppo di prestazioni si fa luogo alla applicazione dei compensi stabiliti dagli articoli dal 15 al 23 e per il secondo gruppo di prestazioni a quelli degli artt. dal 24 al 28.

Art. 13

Gli onorari a percentuale comprendono tutto quanto è dovuto al professionista per l'esaurimento dell'incarico conferitogli, restando a carico di esso tutte le spese di ufficio, di personale di ufficio - sia di concetto che d'ordine - di cancelleria, di copisteria, di disegno in quanto strettamente necessarie allo svolgimento dell'incarico; gli sono però dovuti a parte ed in aggiunta gli eventuali compensi a rimborso di cui agli artt. 4, 6 e 17.

Il professionista, per i lavori da liquidarsi a percentuale, ha facoltà di essere compensato a norma del presente articolo, ovvero, d'accordo col committente, di conglobare tutti i compensi accessori di cui agli artt. 4 e 6 in una cifra che non potrà superare il 60 per cento degli onorari a percentuale. (1)

(1)

Si riporta l'art. 5 del D.M. 21 agosto 1958:

"Il professionista, per i lavori da liquidarsi a percentuale ivi compresi gli incarichi di collaudo, ha facoltà di essere compensato a norma dell'art. 13, primo comma, della tariffa indicata nel precedente art. 2, ovvero di conglobare tutti i compensi accessori di cui agli artt. 4 e 6 della stessa tariffa in una cifra che non potrà superare il 60 per cento degli onorari a percentuale. In caso di disaccordo con il committente la percentuale di tale conglobamento sarà determinata dal Consiglio dell'ordine, sempre però entro il predetto limite massimo".

Art. 14

Agli effetti della determinazione degli onorari a percentuale dovuti al professionista le opere considerate in questo capo vengono suddivise nelle classi e categorie descritte nell'elenco seguente, avvertendo che, se un lavoro professionale interessa più di una categoria, gli onorari spettanti al professionista vengono commisurati separatamente agli importi dei lavori di ciascuna categoria e non globalmente.

Classe

Categoria

OGGETTO

I

.

Costruzioni rurali, industriali civili, artistiche e decorative

.

.

a) Costruzioni informate a grande semplicità, fabbricati rurali, magazzini, edifici industriali semplici e senza particolari esigenze tecniche, capannoni, baracche, edifici provvisori senza importanza e simili. Solai in cemento armato o solettoni in laterizi per case di abitazione appoggianti su murature ordinarie per portate normali fino a 5 metri.

.

.

b) Edifici industriali di importanza costruttiva corrente. Edifici rurali di importanza speciale. Scuole, piccoli ospedali, case popolari, caserme, prigioni, macelli, cimiteri, mercati, stazioni e simili qualora siano di media importanza. Organismi costruttivi in metallo.

.

.

c) Gli edifici di cui alla lettera b) quando siano di importanza maggiore, scuole importanti ed istituti superiori, bagni e costruzioni di carattere sportivo, edifici di abitazione civile e di commercio, villini semplici e simili.

.

.

d) Palazzi e case signorili, ville e villini signorili, giardini, palazzi pubblici importanti, teatri, cinema, chiese, banche, alberghi, edifici provvisori di carattere decorativo, serre ornamentali, ed in genere tutti gli edifici di rilevante importanza tecnica ed architettonica. Costruzioni industriali con caratteristiche speciali e di peculiare importanza tecnica. Restauri artistici e piani regolatori parziali.

.

.

e) Costruzioni di carattere prettamente artistico e monumentale. Chioschi, padiglioni, fontane, altari, monumenti commemorativi, costruzioni funerarie. Decorazione esterna o interna ed arredamento di edifici e di ambienti. Disegno di mobili, opere artistiche in metallo, in vetro, ecc.

.

.

f) Strutture o parti di strutture complesse in cemento armato.

.

.

g) Strutture o parti di strutture in cemento armato richiedenti speciale studio tecnico, ivi comprese strutture antisismiche.

II

.

Impianti industriali completi e cioè: macchinario, apparecchi, servizi generali ed annessi necessari allo svolgimento dell'industria e compresi i fabbricati, quando questi siano parte integrante del macchinario e dei dispositivi industriali.

.

.

a) Impianti per le industrie molitorie, cartarie, alimentari, delle fibre tessili naturali, del legno, del cuoio e simili.

.

.

b) Impianti della industria chimica inorganica, della preparazione e distillazione dei combustibili, impianti siderurgici, officine, meccaniche, cantieri navali, fabbriche di cemento, calce, laterizi, vetrerie e ceramiche impianti per le industrie della fermentazione, chimico-alimentari e tintorie.

.

.

c) Impianti della industria chimica organica, della piccola industria chimica speciale, impianti di metallurgia (esclusi quelli relativi al ferro), impianti per la preparazione ed il trattamento dei minerali per la sistemazione e la e coltivazione delle cave e miniere.

III

.

Impianti di servizi generali interni a stabilimenti industriali od a costruzioni o gruppi di costruzioni civili, e cioè macchinario, apparecchi ed annessi non strettamente legati al diagramma tecnico e non facenti parte di opere complessivamente considerate nelle precedenti classi.

.

.

a) Impianti per la produzione e la distribuzione del vapore, della energia elettrica e della forza motrice per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali, impianti sanitari, impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto.

.

.

b) Impianti per la produzione e la distribuzione del freddo, della aria compressa, del vuoto, impianti di riscaldamento, di inumidimento e ventilazione, trasporti meccanici.

.

.

c) Impianti di illuminazione, telefoni, segnalazioni, controlli, ecc.

IV

.

Impianti elettrici

.

.

a) Impianti termoelettrici, impianti dell'elettrochimica e dell'elettrometallurgia.

.

.

b) Centrali idroelettriche, stazioni di trasformazione e di conversione, impianti di trazione elettrica.

.

.

c) Impianti di linee e reti per trasmissione e distribuzione di energia elettrica, telegrafia, telefonia, radiotelegrafia e radiotelefonia.

V

.

Macchine isolate e loro parti.

VI

.

Ferrovie e strade.

.

.

a) Strade ordinarie, linee tramviarie e strade ferrate in pianura e collina, escluse le opere d'arte di importanza da compensarsi a parte.

.

.

b) Strade ordinarie, linee tramviarie e ferrovie in montagna o comunque con particolari difficoltà di studio, escluse le opere d'arte di importanza e le stazioni di tipi speciali, da compensarsi a parte. Impianti teleferici o funicolari.

VII

.

Bonifiche, irrigazioni, impianti idraulici per produzione di energia elettrica e per forza motrice, opere portuali e di navigazione in terna, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani, opere analoghe, escluse le opere d'arte di importanza da computarsi a parte.

.

.

a) Bonifiche ed irrigazioni e deflusso naturale, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani.

.

.

b) Bonifiche ed irrigazioni con sollevamento meccanico di acqua (esclusi i macchinari). - Derivazioni di acqua per forza motrice, e produzione di energia elettrica.

.

.

c) Opere di navigazione interna e portuali.

VIII

.

Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua. Fognature urbane.

IX

.

Ponti, manufatti isolati, strutture speciali.

.

.

a) Ponti di muratura o di legname, costruzioni ed edifici per opere idrauliche. Strutture in legno o metallo dei tubi ordinari.

.

.

b) Dighe, conche, elevatori. Ponti di ferro. Opere metalliche di tipo speciale di notevole impotanza costruttiva e richiedenti calcolazioni articolari.

.

.

c) Gallerie, opere sotterranee o subacquee, fondazioni speciali.

A) PRESTAZIONI PER L'ESECUZIONE DI OPERE (1)

(1)

Alle prestazioni per l'esecuzione delle opere contemplate nella presente lettera sono applicabili i criteri stabiliti dalle disposizioni di cui agli artt. 21, 22 e 23 della tariffa, per effetto dell'art. 2 del D.M. 21 agosto 1958.

Art. 15

Quando per l'esecuzione di una delle opere indicate nel precedente prospetto il professionista presta la sua assistenza all'intero svolgimento dell'opera - dalla compilazione del progetto alla direzione dei lavori, al collaudo ed alla liquidazione - le sue competenze sono calcolate in base alla percentuale del consuntivo lordo dell'opera indicata alla tabella A. A questi effetti, per consuntivo lordo dell'opera si intende la somma di tutti gli importi liquidati alle varie imprese o ditte per lavori o forniture computati al lordo degli eventuali ribassi, aumentata degli eventuali importi suppletivi accordati alle stesse in sede di conto finale o di collaudo e senza tener conto, invece, delle eventuali detrazioni che il direttore dei lavori od il collaudatore potesse aver fatto per qualsiasi ragione, sia durante il corso dei lavori, sia in sede di conto finale o di collaudo.

L'applicazione della tabella per importi intermedi fra quelli indicati si fa per interpolazione lineare.

Per i lavori il cui importo di spesa non raggiunge il minimo di lire 250.000 il compenso è valutato a discrezione.

Art. 16

Gli onorari dell'art. 15 sono dovuti integralmente quando l'opera viene seguita dal professionista in tutto il suo sviluppo, dal progetto iniziale fino al compimento ed alla liquidazione dei lavori ed anche quando avviene che nell'adempimento dell'intero incarico non siano eseguite o siano solo parzialmente eseguite alcune delle particolari operazioni specificate all'art. 19, semprechè la aliquota o la somma delle aliquote parziali ad esse corrispondenti, a termini della tabella B, non superi il valore 0,20.

Art. 17

Sono esclusi dagli obblighi del professionista, salvo speciali accordi, l'assistenza giornaliera dei lavori e la tenuta dei libretti di misura e dei registri di contabilità. Le mansioni relative sono però affidate a persona di comune fiducia del committente e del professionista, sotto il diretto controllo di quest'ultimo.

Il professionista ha diritto ad un maggior compenso, da valutarsi discrezionalmente entro il limite massimo del 50 per cento della quota spettante per la direzione lavori, quando, per la mancanza di personale di sorveglianza e di controllo o per essere i lavori eseguiti in economia, la direzione dei lavori richieda da parte del professionista un impegno personale maggiore del normale.

Art. 18

Quando le prestazioni del professionista non seguono lo sviluppo completo dell'opera, come si è detto sopra, ma si limitano solo ad alcune funzioni parziali, alle quali fu limitato l'incarico originario, la valutazione dei compensi a percentuale è fatta sulla base delle aliquote specificate nell'allegata tabella B aumentata del 25 per cento come nel caso della sospensione di incarico di cui al primo comma dell'art. 10.

Qualora però l'opera del professionista si limiti alla sola assistenza al collaudo od alla sola liquidazione dell'opera, ovvero anche ad entrambe queste prestazioni, dette aliquote sono aumentate del 50 per cento.

Nel caso di incarico parziale originario le dette aliquote o percentuali vanno computate in base all'importo consuntivo lordo dell'opera corrispondente, o in mancanza, al suo attendibile preventivo.

Nel caso di sospensione dell'incarico, il compenso si valuta applicando le corrispondenti aliquote o percentuali al consuntivo della parte di opera eseguita ed al preventivo della parte di opera progettata e non eseguita, facendone il cumulo, tenuto conto dei coefficienti di maggiorazione come è detto sopra.

In ogni caso sono da computarsi a parte gli eventuali compensi a vacazione per le prestazioni di cui all'art. 4, il rimborso delle spese di cui all'art. 6 e gli oneri di cui all'art. 17.

Art. 19

Agli effetti di quanto è disposto nei precedenti articoli, la prestazione complessiva del professionista per l'adempimento del suo mandato comprende le seguenti operazioni:

a) compilazione del progetto sommario della costruzione o dello studio sommario dell'impianto, ovvero calcolazione di massima della macchina, del congegno e dell'organismo statico, in modo da individuare l'opera nei suoi elementi a mezzo di schizzi, o di una relazione;

b) compilazione del preventivo sommario;

c) compilazione del progetto esecutivo coi disegni di insieme in numero ed in scala sufficiente per identificarne tutte le parti;

d) compilazione del preventivo particolareggiato e della relazione;

e) esecuzione dei particolari costruttivi e decorativi;

f) assistenza alle trattative per i contratti di forniture e per le ordinazioni, con la eventuale compilazione dei relativi capitolati;

g) direzione ed alta sorveglianza dei lavori con visite periodiche nel numero necessario ad esclusivo giudizio dell'ingegnere emanando le disposizioni e gli ordini per l'attuazione dell'opera progettata nelle sue varie fasi esecutive e sorvegliandone la buona riuscita;

h) prove d'officina;

i) operazioni di accertamento della regolare esecuzione dei lavori ed assistenza al collaudo dei lavori nelle successive fasi di avanzamento ed al loro compimento;

l) liquidazione dei lavori ossia verifica dei quantitativi e delle misure delle forniture e delle opere eseguite e liquidazione dei conti parziali e finali.

A ciascuna di queste funzioni corrispondono per ogni singola classe di lavori le aliquote indicate nell'allegata tabella B intendendosi che con l'aliquota del progetto esecutivo vanno sempre sommate quelle del progetto di massima e del preventivo sommario da parte dello stesso progettista.

B) COLLAUDO DI LAVORI E FORNITURE

Art. 19

Il collaudo di lavori e forniture comprende l'esame, le verifiche e le prove necessarie ad accertare la rispondenza tecnica delle opere e forniture eseguite alle prescrizioni di progetto e di contratto, i riscontri di misure e di applicazioni di prezzi, l'esame di eventuali riserve e relativo parere e, infine, il rilascio del certificato di collaudo.

Art. 19

Quando il professionista sia incaricato del collaudo di opere progettate e dirette da altri, le competenze sono regolate dalla tabella C nella quale sono indicate alle due finche (a) e (b) le percentuali secondo che si tratti della pura e semplice collaudazione delle opere con l'esame e il parere sugli atti contabili della gestione e sulle riserve, ovvero della collaudazione predetta e del riparto della spesa a carico dei vari condomini in proporzioni delle quote di proprietà a termine delle disposizioni vigenti.

Il collaudo si riferisce tanto all'opera dell'esecutore del lavoro quanto a quella del professionista direttore dei lavori.

Il collaudo deve essere eseguito in conformità delle norme e delle prescrizioni stabilite per la collaudazione delle opere statali, con la compilazione del verbale di visita dei lavori, della relazione di collaudo, del certificato di collaudo e della relazione sulle riserve e questioni sorte durante l'esecuzione dei lavori.

Le percentuali stabilite per il collaudo debbono essere applicate anche sull'importo delle riserve discusse, indipendentemente, dal loro accoglimento.

Art. 19

Quando il collaudo che si compie, si riferisce a lavori aggiudicati anteriormente al 1° luglio 1947, l'importo dei lavori da collaudare deve essere aggiornato moltiplicando per il coefficiente di adeguamento contenuto nella tabella D e relativo all'anno di aggiudicazione dell'appalto.

Art. 19

Nel caso in cui il committente nomini il collaudatore sin dall'inizio dell'appalto, con l'obbligo di eseguire visite periodiche durante lo svolgimento dei lavori, l'onorario percentuale di cui alla tabella C sarà aumentato da un minimo del 15 per cento ad un massimo del 30 per cento.

Art. 19

Quando il collaudo riguarda opere di manutenzione, l'onorario percentuale dato dalla tabella C sarà maggiorato discrezionalmente fino ad un massimo del 50 per cento.

Art. 19

La revisione dei calcoli di stabilità, anche se fatta in sede di collaudo, sarà compensata in ragione del 0,20 dell'aliquota c della tabella B, riferentesi agli onorari stabiliti per la progettazione di opere delle diverse classi, limitatamente all'importo delle opere o parte di esse in cemento armato, ferro e legno verificate.

Art. 19

Le prestazioni per riparazione dei danni conseguenti a fatti di guerra rientrano nel capo II e relativo sottocapo A) della tariffa e vanno sempre considerate come incarico parziale. Pertanto le aliquote di compenso sono quelle risultanti dalla tabella A in relazione alla classe e alla categoria cui si riferisce l'opera e in rapporto - secondo la tabella B della tariffa - alle prestazioni necessarie di fatto eseguite, con l'aumento, in ogni caso, del 25 per cento per incarico parziale.

In particolare: il preventivo particolareggiato va assimilato ad un vero e proprio progetto comprendente il preventivo medesimo e gli eventuali disegni e calcoli di carattere statico, o gli studi o le proposte anche in forma descrittiva.

Per questi elaborati l'onorario va computato, escluse le aliquote di cui alle lettere a) e b) della tabella B, solo in base alle aliquote della lettera d) (preventivo particolareggiato) e della lettera c) (progetto esecutivo), le quali ultime debbono essere ridotte discrezionalmente - a seconda dell'importanza del lavoro svolto - entro i limiti minimi e massimi seguenti:

Prestazione parziale

.

.

.

.

.

.

.

Classe dei lavori secondo l'elencazione dell'articolo 14 della tariffa 1932

.

I

I

I

II

IV

V

VI

IX

.

a b c d

e

f g

III

.

.

VII

.

.

 .  .

 .

VIII

.

c) progetto esecutivo

0,05

0,15

0,06

0,17

0,06

0,17

0,04

0,13

0,04

0,11

0,06

0,18

0,03

0,09

0,04 0,12

Quando lo studio statico od architettonico presenta nel complesso o nei particolari notevole importanza, al professionista compete un compenso integrativo da valutarsi a norma delle corrispondenti o analoghe voci di tariffa, oppure a discrezione.

Per la direzione dei lavori e per altre prestazioni complementari (lettere e, f, g, h, i, ed l) della tabella B, l'onorario va commisurato alle corrispondenti aliquote, ma limitatamente alle singole prestazioni eseguite.

Vanno applicate - se non sono in contrasto con le attuali - le altre complementari norme di tariffa, non escluse quelle di cui ai nn. 4 (compensi a vacazione), 6 (rimborso spese), 18, 21, 43 e 44, con le modifiche contenute in tutte le presenti norme.

Art. 20

Quando l'incarico conferito al professionista riguardi l'esecuzione di più opere complete di tipo e di caratteristiche costruttive identiche, e senza che il complesso di insieme richieda speciali cure di concezione, l'onorario corrispondente a quella parte di prestazioni professionali riguardanti il progetto e che sia da eseguire una sola volta per tutte le opere, deve essere computato sull'importo di una sola delle opere stesse.

Art. 21

Quando per lo studio del progetto sommario si richiedono dal committente elaborati con soluzioni distinte e diverse il compenso dovuto al professionista è valutato discrezionalmente, e può anche arrivare fino al doppio delle aliquote dell'art. 19, lettere a) e b).

Il compenso può parimenti essere aumentato fino al doppio delle rispettive aliquote parziali, quando l'opera, sia per speciali difficoltà di progetto e di esecuzione, sia per rispondere a prescrizioni di legge, richieda uno sviluppo di elaborati tecnici e contabili superiore al normale.

Analogamente possono aumentarsi fino al doppio le aliquote delle lettere a), c) e g) quando si tratti di lavori di trasformazione di fabbricati o di impianti richiedenti maggiori prestazioni di assistenza ai lavori. (1)

(1)

Per effetto dell'art. 2 del D.M. 21 agosto 1958, i criteri di cui all'articolo annotato sono applicabili alle prestazioni per l'esecuzione di opere contemplate.

Art. 22

Le modificazioni ed aggiunte all'elaborato od al progetto definitivamente approvato, introdotte in corso di lavoro per cause non imputabili al professionista e richiedenti nuovi studi, sono considerate come appendici al progetto od all'elaborato, ed il professionista ha diritto al compenso anche sulla parte studiata e non eseguita, compenso che è valutato o in via discrezionale, oppure, ove possibile, sul costo preventivo dalla parte non eseguita. (1)

(1)

Per effetto dell'art. 2 del D.M. 21 agosto 1958, i criteri di cui all'articolo annotato sono applicabili alle prestazioni per l'esecuzione di opere contemplate.

Art. 23

Quando il professionista, col consenso del committente, ritenga necessario ricorrere all'opera od al Consiglio di specialisti, questi hanno diritto al loro compenso indipendentemente dalle competenze del professionista. (1)

D) MISURA E CONTABILITÀ DEI LAVORI

(1)

Per effetto dell'art. 2 del D.M. 21 agosto 1958, i criteri di cui all'articolo annotato sono applicabili alle prestazioni per l'esecuzione di opere contemplate.

Art. 23

La misura e contabilità dei lavori, salvo speciali accordi, sono di spettanza del professionista incaricato della direzione e liquidazione dei lavori. Esse si identificano con la regolare compilazione dei prescritti documenti contabili e comprendono anche i rilievi di qualsiasi natura.

Gli onorari relativi a queste prestazioni, sono valutati in base alla tabella E e possono essere applicati solo per lavori edilizi (classe I).

E) AGGIORNAMENTO DEI PREZZI

Art. 23

L'aggiornamento dei prezzi di progetto eseguito dallo stesso progettista, sarà compensato come appresso:

a) se in base a semplici variazioni percentuali dei primitivi prezzi, con una aliquota pari al 20 per cento di quella relativa al preventivo particolareggiato (prestazione d, della tabella B) con un minimo di L. 2.000;

b) se in base a nuove analisi, con una aliquota pari al 40 per cento di quella relativa al preventivo particolareggiato (prestazione d della tabella B) con un minimo di L. 4.000.

Se l'aggiornamento viene eseguito da professionista non autore del progetto, le suddette aliquote saranno maggiorate del 25 per cento per incarico parziale.

F) REVISIONE DEI PREZZI

Art. 23

La revisione analitica dei prezzi contrattuali di appalto è compensata con una aliquota pari al 40 per cento di quella fissata per la contabilità dei lavori (tabella E), applicata all'importo lordo revisionato.

Se la revisione viene effettuata in base ad analisi già compilate e inserite in progetto o in contratto, l'aliquota suddetta viene ridotta al 20 per cento.

Se la revisione che si compie non si riferisce ai prezzi correnti ma a quelli di un appalto svolto in epoca anteriore, agli effetti dell'onorario l'importo revisionato sarà aggiornato applicando gli stessi coefficienti di adeguamento relativi ai collaudi.

Infine, se la revisione è eseguita dallo stesso professionista che presta la sua assistenza all'intero svolgimento dell'opera, e ne redige la contabilità, il relativo onorario è ridotto del 25 per cento.

G) PRESTAZIONI PER PERIZIE ESTIMATIVE

Art. 24

Per le perizie estimative particolareggiate oltre i compensi integrativi a vacazioni di cui - oltre i compensi integrativi a vacazioni di cui all'art. 4 ed il rimborso delle spese di cui all'art. 6 - è dovuto al professionista un compenso a percentuale sul valore stimato in base alle aliquote della tabella F che sono suscettibili di aumento fino al limite di un quarto in relazione alla difficoltà della perizia.

L'applicazione della tabella per valori intermedi fra quelli indicati si fa per interpolazione lineare.

Per importi di stima inferiori alle L. 250.000 l'onorario viene stabilito a discrezione.

Per perizia particolareggiata si intende quella basata su specifici criteri di valutazione e corredata di relazione motivata, di descrizioni, di computi e ove occorrano, di tipi.

Se la perizia è sommaria - cioè in forma di giudizio basato su elementi sintetici e globali come cubatura o numero dei vani per i fabbricati, numero dei fusi o dei telai per gli opifici, produzione giornaliera, ecc. esposto in una breve relazione riassuntiva - le suddette aliquote vengono ridotte alla metà.

Art. 24

Se la perizia è analitica - ossia se la perizia particolareggiata è integrata da specifiche e distinte dello stato e del valore delle singole strutture, dei singoli elementi, delle singole macchine od apparecchi costitutivi del complesso periziato - il compenso a percentuale viene determinato applicando aliquote doppie di quelle stabilite per le perizie particolareggiate.

Art. 25

Per i beni rustici (terreni e fabbricati) e per le aree da fabbrica si applicano le percentuali della categoria I; per le merci e le scorte industriali quelle della rispettiva industria, giusta la classificazione di cui all'elenco dell'art. 14.

Art. 26

Se la perizia riguarda divisioni fra compartecipanti, ratizzo di quote, valutazioni in contraddittorio e simili, per le quali si richiedono discussioni, studi e conteggi, maggiori degli ordinari, gli onorari di cui ai precedenti capoversi possono aumentare fino al doppio.

Quando la perizia divisionale viene completata con un progetto divisionale, gli onorari di cui sopra possono essere anche triplicati.

Art. 27

Per le stime per le quali si richiedono diverse e separate valutazioni riflettenti lo stesso oggetto, come nelle perizie per danni, per espropriazioni parziali o simili, l'onorario dovuto è quello competente al cumulo delle somme rappresentanti le parziali valutazioni ed è stabilito su questo cumulo colle aliquote dei precedenti articoli.

Art. 27

Quando la perizia estimativa va riferita a prezzi anteriori a quelli correnti al 1° gennaio 1947, l'onorario risultante dall'applicazione delle percentuali della tabella F va maggiorato, a seconda dell'anno di riferimento, della corrispondente percentuale di adeguamento indicata nella tabella G.

Art. 27

Gli onorari per le stime vanno sempre stabiliti separatamente per le singole unità immobiliari, quando dette unità derivino da lottizzazioni per vendite all'asta o appartengano a proprietari diversi o si trovino in località diverse o quando anche si differenzino negli elementi obiettivi e subiettivi che costituiscono la base delle stime.

Art. 28

Per le perizie di affitto di beni stabili urbani, impianti industriali e beni rustici il compenso è in ragione del:

3 per cento del fitto annuo sulle prime L. 150.000

2 per cento sul fitto eccedente fino a L. 450.000

1 per cento sull'eccesso

e va aumentato come alla tabella G, in correlazione all'anno cui si riferisce l'importo del fitto, rimanendo sempre da computare a parte gli eventuali compensi a vacazioni di cui all'art. 4 ed il rimborso delle spese di cui all'art. 6.

CAPO III

INVENTARI - CONSEGNE

Art. 29

Per la compilazione di inventari e consegne - oltre il compenso integrativo a vacazione a norma dell'art. 4 per le operazioni da compiersi sopra luogo, ed il rimborso delle spese di cui all'art. 6 - è dovuto al professionista un compenso da valutarsi:

1) per i beni stabili urbani nella ventesima parte delle percentuali rispettivamente stabilite all'art. 15 applicate all'importo di stima delle cose inventariate o consegnate, ovvero nel 12,26% del canone di affitto annuo, se trattasi di beni affittati;

2) per gli impianti industriali nella quindicesima parte delle rispettive percentuali stabilite all'art. 15, applicate all'importo di stima della cosa inventariata o consegnata, ovvero nel 12,26% del canone di affitto annuo, se trattasi di beni affittati;

3) per i beni rustici posti in condizione ordinarie:

lire 900 per ettaro, per fondi di area inferiore a ha 20

lire 750 per ettaro, sull'area eccedente fino a ha 80

lire 630 per ettaro, sull'area eccedente fino a ha 150

lire 540 per ettaro, sull'area eccedente oltre gli ha 150

oltre 1,5 per cento sul canone di affitto del primo anno di locazione per i primi 40 ettari e l'1 per cento sul rimanente canone. In caso di mancanza del canone di affitto, dette percentuali sono applicate sui canoni correnti per beni analoghi.

I compensi previsti tanto per inventari o consegne di stabili urbani o rustici, quanto per quelli degli impianti industriali, presuppongono, come ordinariamente avviene in pratica, che l'inventario o la consegna vengano redatti sulla scorta di precedenti consegne.

Quando invece esse siano da impostarsi ex novo, i compensi di cui sopra sono suscettibili dell'aumento del 30 per cento salvo eventuali compensi da valutarsi a discrezione per ricerche di titoli relativi a possesso ed in modo particolare per i diritti d'acqua.

La redazione di mappe o tipi è compensata in aggiunta con le norme del capo IV.

Per gli inventari di boschi, in cui sia richiesta la classificazione e la stazionatura delle piante di alto fusto, e per quelli di terreni con notevole consistenza, di colture legnose specializzate a promiscue, di parchi, di giardini e di vivai, i compensi di cui sopra sono suscettibili di aumento fino al 100 per cento.

Art. 30

Per i prospetti riassuntivi degli enti da portarsi a confronto nei bilanci di consegna e riconsegna (sommari del consegnato e riconsegnato e conseguenti conteggi di debito e di credito), è dovuto al professionista un compenso ad opera come segue:

1) per i beni stabili urbani l'onorario è valutato sul cumulo delle due partite finali di debito e credito, applicandosi a questo cumulo le aliquote delle perizie analitiche (art. 24, capoverso 3), oltre il 2 per cento sul canone di affitto del primo anno di locazione, salvo il caso di affitti eccezionali (come, ad esempio, per stabili centrali di grandi città) nel qual caso l'aggiunta viene ridotta discrezionalmente;

2) per gli impianti industriali idem;

3) per i beni rustici: i sommari e sommarioni in ragione di lire 210 l'ettaro, fino a 50 ettari e di lire 150 l'ettaro sull'eccedenza; la valutazione dei debiti e crediti in ragione di lire 360 l'ettaro oltre al 62 per cento sul cumulo delle somme, poste a debito e a credito, da applicarsi alla differenza fra consegnato e riconsegnato delle singole voci di ogni partita.

I compensi per le valutazioni delle eventuali opere di miglioria straordinaria sono determinati in aggiunta ai precedenti coi criteri dell'art. 24 delle perizie estimative.

Se i bilanci vengono eseguiti in contraddittorio, gli onorari di cui i precedenti capoversi 1), 2), 3), per le valutazioni dei debiti e crediti sono suscettibili di aumento fino al cinquanta per cento (50%).

Per i beni rustici, nel caso che il professionista debba eseguire solamente i rilievi di riconsegna necessari alla redazione del bilancio e non sia quindi richiesta la formazione d'un regolare e completo testimoniale di stato, il compenso per i rilievi occorsi per la compilazione del bilancio è commisurato in ragione dei tre quinti dei compensi stabiliti all'art. 29.

Art. 31

Per inventari, misurazioni e valutazioni di scorte rurali, fieni, paglie, piantagioni, oltre al rimborso delle spese di ogni natura anche per il personale manuale di aiuto, è dovuto all'ingegnere un compenso a quantità commisurato come segue:

a) per le scorte rurali:

.

Misurazione

Valutazione

Fieni e stramaglie per mangimi al quintale...

L. 10,00

L. 10,00

Paglie e lettiere per mangimi al quintale

L. 3,75

.

Legna in cataste al quintale

L. 2,50

.

b) per le piantagioni in ragione del 2 per cento del valore di stima nei casi ordinari. Il compenso può ridursi fino all'1 per cento per i boschi di notevole estensione e regolarità.

CAPO IV

LAVORI TOPOGRAFICI

Art. 32

Sono comprese in questa classe le prestazioni per lavori topografici planimetrici ed altimetrici, sia che si tratti di lavori preparatori e preliminari di lavori di altre classi, sia che si tratti di lavori per sé stanti.

Art. 33

Tutte le operazioni di campagna ed i rilevamenti in luogo sono compensati a vacazione a norma dell'art. 4.

Art. 34

Per la formazione di planimetrie di terreni da rilievi originali e per la redazione di tipi coll'indicazione del perimetro dei fabbricati, delle strade, corsi d'acqua e simili, gli onorari vengono stabiliti come segue:

a) sino 10 ettari di estensione, il lavoro viene valutato a vacazioni;

b) per estensioni maggiori, secondo la seguente tabella:

.

.

.

In pianura

.

In collina

.

In montagna

.

.

scala

1/1000

scala 1/2000

scala 1/1000

scala 1/2000

scala 1/1000

scala 1/2000

1. Terreni nudi o poco alberati con scarsi particolari di strade, case e |corsi d'acqua: per ettaro

L.

900

750

1.200

900

1.500

1.200

2. Terreni frastagliati da piantagioni, strade, corsi d'acqua e paludosi: per ettaro

.

1.200

1.050

1.050

1.200

1.800

1.500

3. Terreni a boschi, vigneti e frutteti: per ettaro

.

1.500

1.350

1.800

1.500

2.100

1.800

Viene applicato in aggiunta un compenso di lire 555 per ogni particella inferiore ai 500 metri quadrati e di lire 277 se superiore ai 500 metri quadrati, con indicazione dei confini di proprietà e delle colture.

Per la formazione di piani o tipi parcellari, frazionamenti e cabrei colorici desunti da rilievi originali, gli onorari di cui alla tabella del presente articolo possono essere aumentati fino al 100 per cento.

In caso di lottizzazione per vendita, di cui occorrano descrizioni particolareggiate, tipi di frazionamento e tipi per atti notarili di trapasso, gli onorari di cui alla suddetta tabella possono essere aumentati fino al 150 per cento.

Art. 35

Per la formazione di planimetrie di abitati da rilievi originali e la redazione di tipi con indicazione di strade, piazze o spazi comunque interposti e circondanti fabbricati, esclusa però la rappresentazione interna di questi, gli onorari vengono stabiliti come segue:

a) sino a 5 ettari di estensione, il lavoro viene valutato a vacazione;

b) per estensione superiore a 5 ettari, secondo la tabella seguente:

.

.

.

In pianura

 .

In collina

.

In montagna

.

.

scala

1/1000

scala 1/2000

scala 1/1000

scala 1/2000

scala 1/1000

scala 1/2000

Per ettaro

L.

3.000

2.400

3.600

3.000

4.500

3.600

Art. 36

Ai disegni di strisce di terreno da rilievi originali per studi di tracciati stradali, canali, elettrodotti e simili è applicabile la tabella dell'art. 34 con un aumento del 20 per cento computando l'estensione in base ad una larghezza non minore di metri 30.

Art. 37

Nel caso in cui il tipo planimetrico sia disegnato in scala maggiore di 1.1000, si applicano gli onorari stabiliti per i tipi in scala di 1.2000 aumentati del 20 per cento.

Analogamente, per i tipi in scala minore di 1.2000, si applicano gli onorari stabiliti per i tipi in scala di 1.2000 diminuiti del 20 per cento.

Art. 38

Gli onorari per la formazione di tipi planimetrici, a cui possono servire di base planimetrie esistenti o mappe del nuovo catasto, vengono applicati nella misura di tre quinti di quelli indicati nella tabella dell'art. 34.

Art. 39

Nella formazione di planimetrie di terreni di natura varia, gli onorari vengono liquidati separatamente per ciascuna parte del lavoro a seconda delle qualità del terreno indicate all'articolo 34.

Art. 40

Il computo della superficie è compensato in più con lire 600 a 900 per ettaro, oltre il compenso fisso di lire 150 per ogni particella di proprietà o coltura distinta.

Art. 41

Per le aree da fabbrica negli abitati, l'onorario per la formazione dei tipi ed il computo delle aree viene valutato a vacazioni.

Art. 42

Per la formazione originale di piani quotati i compensi dell'art. 34 vengono aumentati del 40 per cento, quando il piano quotato è ottenuto per punti isolati, del 60 per cento, se con curve di livello equidistanti da 1 a 5 metri.

Se il rilievo altimetrico si completa con la redazione di profili longitudinali e di sezioni trasversali, i compensi dell'art. 34 sono suscettibili di aumento fino all'80 per cento.

Per rilevamento altimetrico su piano planimetrico esistente sono dovuti i compensi della tabella dell'art. 34 ridotti al 50 per cento se per punti isolati ed al 70 per cento se con tracciamento delle curve di livello, equidistanti da 1 a 5 metri.

Art. 43

I disegni delle piante di edifici rilevati sono retribuiti in ragione di metro quadrato di area rilevata e rappresentata nelle piante come alla tabella seguente, con l'aggiunta di una somma fissa di lire 1.500.

 .  .  .  .

Scala del disegno

 .

1/50

1/100

1/200

1/500

a) edifici con pianta di semplice disposizione e con ambienti in prevalenza regolari L.

da 13,50 a 18

da 9 a 13,50

9,00

4,50

b) edifici con pianta complicata e con ambienti di varia forma e grandezza L.

da 31,50 a 45

da 22,50 a 36

22,50

13,50

Gli onorari della tabella si applicano per un solo piano dell'edificio. Per il disegno di ciascuno degli altri piani, gli onorari vengono ridotti del 25 per cento.

Per i disegni delle sezioni verticali necessarie a definire l'edificio, l'onorario viene valutato in ragione di lire 1,80 a 3 per ogni metro cubo di volume dell'edificio a seconda della minore o maggiore complessità delle strutture e del numero delle sezioni occorrenti.

Art. 44

La rappresentazione dei prospetti di edifici rilevati, oltre che con una somma fissa di lire 1.500, è retribuita in ragione di lire 18 a lire 60 per ogni metro quadrato di prospetto secondo le difficoltà e la scala del disegno.

Il rilievo ed il disegno dei particolari ornamentali sono retribuiti a vacazioni.

Le spese dei ponti e dei mezzi d'opera occorrenti nei rilievi sono a carico del committente.

CAPO V

CAVE E MINIERE

Art. 45

Ferma restando l'applicazione delle norme generali, gli onorari per le prestazioni inerenti alle cave ed alle miniere sono di regola determinati a percentuale ovvero a quantità con le modalità indicate negli articoli seguenti; sono in ogni caso computati a parte ed in aggiunta i compensi a vacazione per le prestazioni di cui all'art. 4 ed il rimborso delle spese di cui all'articolo 6.

Art. 46

Prospezione geologica mineraria di una regione, determinazione geognostica da tracciare su topografia al 50.000 e relativa relazione da lire 150 a lire 300 per ogni ettaro, secondo la seguente tabella:

fino a 50 ettari: L. 15.000

per ogni ettaro in più oltre i 50 fino a 100 ettari: L. 240

per ogni ettaro in più oltre i 100 ettari: L. 150

Art. 47

Visita a permessi minerari in prima prospezione senza lavori, determinazione geognostica del suolo, del permesso e degli affioramenti di sostanze minerarie utili, e presunzione del loro valore industriale: la stessa tariffa come all'art. 46 più un compenso fisso di lire 12.000.

Per il caso in cui la prospezione abbia per scopo la domanda di ricerca in base alla nuova legge mineraria, con delimitazioni segnate su topografia al 25.000 e redazione di tre piani al 10.000, la tariffa indicata al primo capoverso del presente articolo viene aumentata del 25 per cento.

Art. 48

Visita a permessi minerari in lavorazione ed a miniere tanto in esercizio che inattive, con relazione sulla geognostica del suolo del territorio sui giacimenti e su tutti i lavori accessibili, il compenso è valutato per ogni metro cubo di giacimento compreso fra le rocce incassanti, in base alla seguente tabella:

fino a 1.000 metri cubi: L. 30.000

per ogni metro cubo oltre i 1.000 fino a 10.000: L. 12

per ogni metro cubo oltre i 10.000 fino a 25.000: L. 9

per ogni metro cubo oltre i 25.000 fino a 50.000: L. 6

per ogni metro cubo oltre i 50.000: L. 3

Art. 49

Progetto ed esecuzione di costruzioni ed impianti industriali annessi alle cave od alle miniere: i relativi onorari vengono determinati applicando le norme di cui al capo II della presente tariffa.

Art. 50

Stime di cave e miniere. Per la compilazione della stima di una cava o di una miniera, corredata della descrizione dei luoghi del bacino geologico e delle costruzioni, dei cantieri e degli impianti industriali annessi, l'onorario viene liquidato a percentuale in base alla seguente tabella con un minimo di lire 5000:

Per un valore fino a L. 5.000.000: 1%

Sul di più fino a L. 10.000.000: 0,8%

Sul di più fino a L. 25.000.000: 0,6%

Sul di più fino a L. 50.000.000: 0,4%

Sul di più fino a L. 75.000.000: 0,2%

Sul di più fino a L. 100.000.000: 0,02%

Sul di più fino a L. 500.000.000: 0,08 %

Sul di più fino a L. 1.000.000.000: 0,06%

Sul di più: 0,04%

L'onorario viene determinato applicando le suesposte percentuali al valore complessivo del giacimento, delle costruzioni, dei cantieri e degli impianti industriali quando la stima delle costruzioni, dei cantieri e degli impianti è fatta in modo molto sommario.

Quando invece per questi enti si richiede una stima meno sommaria ovvero la stima particolareggiata od analitica, l'onorario dovuto per la stima del giacimento viene determinato applicando le percentuali suesposte al valore del solo giacimento e l'onorario dovuto per la stima delle costruzioni, dei cantieri e degli impianti viene liquidato, a parte ed in aggiunta, con le norme di cui al capo II.

Art. 51

Divisione, ampliamenti e fusione di cave e miniere: per i progetti di divisione, ampliamenti e fusione di cave e miniere con assegnazione delle quote in base ai titoli di proprietà, l'onorario viene liquidato con le modalità di cui al precedente articolo con l'aumento del 10 per cento.

CAPO VI

INGEGNERIA NAVALE

Art. 52

Ferma restando l'applicazione delle norme generali, in quanto non modificate dalle seguenti, per la determinazione degli onorari per prestazioni inerenti all'ingegneria navale si seguono le seguenti particolari modalità.

Art. 53

Quando l'ingegnere navale debba permanere fuori residenza, all'estero o in navigazione, gli onorari a vacazione di cui all'art. 4 vengono aumentati del 50 per cento.

Art. 54

Agli effetti della determinazione degli onorari, le prestazioni dell'ingegnere navale possono riguardare:

1) nuove costruzioni;

2) lavori di riparazione o trasformazione;

3) liquidazioni;

4) salvataggi e recuperi;

5) perizie per accertamento o valutazione di danni;

6) perizie per valutazioni di navi.

Nel caso di cumulo di alcuni fra gli incarichi qui specificati relativamente ad uno stesso lavoro, si applicano al 100 per cento la tariffa relativa all'incarico principale ed al 30 per cento quelle relative agli incarichi secondari.

Art. 55

Tariffa I Nuove costruzioni

.

Importo dell'opera

Onorario per ogni 100 lire dell'importo

Fino a

L. 2.000.000

12,26

Sul di più fino a

L.5.000.000

9,19

Sul di più fino a

L. 20.000.000

4,59

Sul di più fino a

L. 50.000.000

2,29

Sul di più fino a

L. 100.000.000

0,91

Sul di più fino a

L. 200.000.000

0,82

Sul di più fino a

L. 300.000.000

0,70

Sul di più fino a

L. 500.000.000

0,61

Sul di più fino a

L. 1.000.000.000

0,49

Sul di più fino a

L. 2.000.000.000

0,36

Sul di più

.

0,30

I-a) - Per progetti dettagliati si applica la tariffa I al 100 per cento sul costo dallo scafo, dall'allestimento e dall'apparato motore. Il progetto dettagliato comprende l'insieme dei piani dello scafo da presentare ai registri di classificazione (sezione maestra e piano dei ferri) per l'approvazione del progetto di una nave, il piano di costruzione, gli elementi della carena, lo studio della stabilità e dell'assetto, i piani dei ponti, il piano generale dell'apparato motore corredato dei dati principali e degli altri richiesti dai registri di classificazione e il preventivo di costo. Nella tariffa I al 100 per cento è compreso il compenso per quelle variazioni che si debbono introdurre nei disegni su richiesta dei registri di classificazione. E' pure compreso il compenso per la formazione delle specifiche, l'assistenza al committente del contratto col costruttore fino all'inizio dell'opera. Per piani particolareggiati di parti d'apparato motore, di parti dello scafo e dell'arredamento del piroscafo il compenso deve convenirsi.

I-b) - Per progetti di massima di scafi, apparati motori ed allestimento si applica il 50 per cento della tariffa I.

I-c) - Per revisione di progetti altrui o di offerte: per un solo progetto od una sola offerta si applica il 20 per cento della tariffa I. Per ogni progetto od offerta in più relativa allo stesso lavoro il compenso viene aumentato del 5 per cento della tariffa I.

I-d) - Per assistenza ai lavori e relativi controlli si applica il 50 per cento della tariffa I, oltre le precedenti competenze.

NOTE

A) Per alcune soltanto fra le diverse parti di uno stesso progetto, ossia scafo, apparato motore, sistemazioni interne, è da applicare la tariffa I a ciascuna delle parti a seconda del loro sviluppo relativamente al valore delle parti medesime.

B) Gli onorari risultanti dalla precedente tariffa sono aumentati dal 15 al 20 per cento per piroscafi cisterna o frigoriferi; del 30 per cento per piroscafi passeggeri.

C) Qualora per un progetto già studiato si richiedano varianti da parte del committente, l'onorario risultante dalla tariffa sarà aumentato a discrezione secondo l'importanza del lavoro richiesto.

D) Oltre quanto è detto all'art. 6 delle norme generali, sono da computarsi a parte le spese del disegnatore.

Art. 56

Tariffa II. Lavori di riparazione o trasformazioni

.

Importo dell'opera

Onorario per ogni 100 lire dell'importo

Fino a

L. 500.000

12,26

Sul di più fino a

L.1.000.000

11,65

Sul di più fino a

L. 2.000.000

10,73

Sul di più fino a

L. 3.000.000

9,19

Sul di più fino a

L. 5.000.000

7,66

Sul di più fino a

L. 10.000.000

6,13

Sul di più fino a

L. 25.000.000

3,67

Sul di più fino a

L. 50.000.000

1,83

Sul di più fino a

L. 100.000.000

1,53

Sul di più fino a

L. 200.000.000

1,22

Sul di più fino a

L. 400.000.000

1,07

Sul di più fino a

L. 650.000.000

0,91

Sul di più fino a

L. 1.000.000.000

0,76

Sul di più

.

0,61

II-a) Per progetto dettagliato con specifiche assistenze ai lavori e relativi controlli, ecc., si applica la tariffa II al 100 per cento.

II-b) - Per progetti di massima si applica il 30 per cento della tariffa II.

II-c) - Per revisione di progetti altrui e di offerte; per un solo progetto od una sola offerta si applica il 20 per cento della tariffa II.

Per ogni progetto ed ogni offerta in più il compenso viene aumentato del 5 per cento della tariffa II.

II-d) - Per l'assistenza ai lavori e relativi controlli si applica il 50 per cento della tariffa II.

NOTE

A) Onorario complessivo minimo per la tariffa II lire 46.287.

B) Per le varianti di un progetto già studiato vedi nota C) della tariffa I.

C) Oltre quanto è detto all'art. 6 delle norme generali, sono da computarsi a parte le spese di disegnatori.

Art. 57

Tariffa III Liquidazioni

.

Importo dell'opera

Onorario per ogni 100 lire dell'importo

Fino a

L. 500.000

3,06

Sul di più fino a

L.1.000.000

2,91

Sul di più fino a

L. 2.000.000

2,75

Sul di più fino a

L. 3.000.000

2,45

Sul di più fino a

L. 5.000.000

2,14

Sul di più fino a

L. 10.000.000

1,53

Sul di più fino a

L. 25.000.000

0,91

Sul di più fino a

L. 50.000.000

0,61

Sul di più fino a

L. 100.000.000

0,55

Sul di più fino a

L. 200.000.000

0,49

Sul di più fino a

L. 400.000.000

0,42

Sul di più fino a

L. 650.000.000

0,36

Sul di più fino a

L. 1.000.000.000

0,30

Sul di più

.

0,24

III-a) - Per liquidazione delle fatture relative a lavori progettati e diretti da altri, compresi i relativi controlli ed i computi metrici, si applica la tariffa III al 100 per cento.

III-b) - Per liquidazione delle fatture relative a lavori diretti dal professionista si applica il 50 per cento della tariffa III.

III-c) - Per liquidazione delle fatture senza aver visto i lavori si applica il 30 per cento della tariffa III.

NOTE

A) Oltre le precedenti competenze, sono da computarsi i diritti fissi per visita a bordo come segue:

1) diritto fisso per la prima visita a bordo, lire 9.257;

2) diritto fisso per ogni successiva visita, lire 4.628;

3) per sopraluoghi e visite in bacino, visite interne di caldaie, di doppio fondo, gavoni, cisterne, i precedenti diritti sono aumentati del 50 per cento.

B) Il compenso globale non deve mai essere inferiore al 5 per cento del ribasso ottenuto nella liquidazione, né ad ogni modo, inferiore a lire 9.200.

Art. 58

Tariffa IV Salvataggi e recuperi (Tariffa a base percentuale dei lavoratori da salvare per corpo e merci)

.

Importo dell'opera

Onorario per ogni 100 lire dell'importo

Fino a

L. 500.000

12,26

Sul di più fino a

L.1.000.000

11,65

Sul di più fino a

L. 2.000.000

10,73

Sul di più fino a

L. 3.000.000

9,19

Sul di più fino a

L. 5.000.000

7,66

Sul di più fino a

L. 10.000.000

6,13

Sul di più fino a

L. 250.000.000

3,67

Sul di più fino a

L. 50.000.000

1,83

Sul di più fino a

L. 100.000.000

1,53

Sul di più fino a

L. 200.000.000

1,22

Sul di più fino a

L. 400.000.000

1,07

Sul di più fino a

L. 650.000.000

0,91

Sul di più fino a

L. 1.000.000.000

0,76

Sul di più

.

0,61

IV-a) - Per direzione di lavori di salvataggio e recupero senza la gestione amministrativa, si applica la tariffa IV al 100 per cento.

IV-a') - Per lo studio del recupero, senza direzione dei lavori e senza assistenza, si applica il 30 per cento della tariffa IV.

IV-b) - Per assistenza ai lavori senza averne la direzione si applica il 50 per cento della tariffa IV.

IV-c) - Per sopralluoghi isolati o pareri tecnici i compensi sono da stabilire caso per caso.

NOTE

A) Sul valore delle merci da salvare la tariffa IV si applica con riduzione del 50 per cento.

B) Nel caso di non riuscito salvataggio si applica il 70 per cento della tariffa IV.

C) Nel caso di non tentato salvataggio il compenso è stabilito a discrezione secondo il tempo impiegato e l'importanza dell'opera prestata. Non deve essere però in nessun caso

Art. 59

Tariffa V Perizie per accertamento e valutazione di danni

.

Importo dell'opera

Onorario per ogni 100 lire dell'importo

Fino a

L. 500.000

6,13

Sul di più fino a

L.1.000.000

5,82

Sul di più fino a

L. 2.000.000

5,36

Sul di più fino a

L. 3.000.000

4,59

Sul di più fino a

L. 5.000.000

3,83

Sul di più fino a

L. 10.000.000

3,06

Sul di più fino a

L. 25.000.000

1,83

Sul di più fino a

L. 50.000.000

0,91

Sul di più fino a

L. 100.000.000

0,82

Sul di più fino a

L. 200.000.000

0,73

Sul di più fino a

L. 400.000.000

0,61

Sul di più fino a

L. 650.000.000

0,55

Sul di più fino a

L. 1.000.000.000

0,45

Sul di più

.

0,30

V-a) - Per accertamento dei danni, computi metrici per la valutazione, trattative con l'assicuratore od armatore per l'accordo si applica la tariffa V al 100 per cento.

V-b) - Per l'accertamento dei danni e loro valutazione si applica il 50 per cento della tariffa V.

V-c) - Per perizie giudiziarie e stragiudiziali per accertamento di danni e causali di essi si applica la tariffa V al 100 per cento.

V-d) - Per l'assistenza a perizie nell'interesse di una parte si applica l'80 per cento di quanto è stabilito nella tariffa V-a), V-b), V-c), ove non sia presentata relazione; il 100 per cento se è presentata relazione.

NOTE

A) L'onorario minimo della tariffa V è di lire 23.143.

Nel caso in cui il professionista dovesse anche eseguire il progetto ed assistere ai lavori di riparazione si deve cumulare la tariffa V al 30 per cento con la tariffa II al 100 per cento.

Art. 60

Tariffa VI. Perizie per valutazione di navi. (Tariffa base in ragione della stazza lorda ed in relazione al tipo di bastimento)

VI-a) - Piroscafi e motonavi da carico:

fino a tonnellate di stazza lorda 300, lire 37,03 per tonnellata;

sul di più fino a tonnellate 1000, lire 27,77 per tonnellata;

sul di più fino a tonnellate 2000, lire 18,51 per tonnellata;

sul di più fino a tonnellate 3000, lire 13,88 per tonnellata;

sul di più fino a tonnellate 4000, lire 9,25 per tonnellata;

sul di più fino a tonnellate 5000, lire 4,62 per tonnellata;

sul di più fino a tonnellate 8000, lire 2,77 per tonnellata;

oltre le tonnellate 8000, lire 1,85 per tonnellata.

VI-b) - Piroscafi e motonavi cisterna, vale la tariffa VI-a) al 115 per cento.

VI-c) - Piroscafi e motonavi frigoriferi o miste, vale la tariffa VI-a) al 125 per cento.

VI-d) - Piroscafi e motonavi per passeggeri e navi di lusso; onorari da concordarsi in misura non minore di quelli derivanti dalla tabella VI-a) al 125 per cento.

VI-e) - Velieri:

fino a tonnellate stazza lorda 300, lire 27,77 per tonnellata;

sul di più fino a tonnellate 600, lire 22,21 per tonnellata;

sul di più fino a tonnellate 900, lire 18,51 per tonnellata;

sul di più fino a tonnellate 1200, lire 14,81 per tonnellata;

sul di più fino a tonnellate 1500, lire 11,10 per tonnellata;

oltre le 1500, lire 5,55 per tonnellata.

VI-f) - Motovelieri, draghe e pontoni biga; vale la tariffa VI-e) al 125 per cento.

VI-g) - Velieri e motovelieri cisterna; valgono rispettivamente le tariffe VI-e) e VI-f) al 115 per cento.

VI-h) - Nelle stime di valori di demolizione si applica il 20 per cento della tariffa VI.

NOTE

A) Per perizie in base ad elementi sommari anche senza visita della nave, allo scopo di stabilire l'ordine di grandezza del valore venale, da esprimersi in un "certificato di valutazione" a qualunque scopo inteso si applicano le tariffe base al 100 per cento col minimo di lire 9.257.

B) Per perizie particolareggiate basate su specifici criteri di valutazione e corredate di relazione motivata ed eventualmente di descrizioni, computi o tipi, si applica la tariffa base al 150 per cento, col minimo di lire 27.772.

C) Per perizie analitiche, ossia particolareggiate integrate da specifiche o distinte dello stato e del valore di singole strutture o parti dello scafo, attrezzature, macchinari o impianti appartenenti al complesso periziato, nonché in ogni altro caso di particolare complessità e difficoltà, si applica la corrispondente tariffa base al 250 per cento col minimo di lire 46.287.

D) Per eventuali accessi a bordo, aiuti e spese, si procede alla integrazione del complesso secondo le norme generali.

E) Per piroscafi e motonavi di oltre 16 anni e velieri e motovelieri di oltre 20 anni di età come pure per bastimenti con certificato di classe di prossima scadenza, la relativa tariffa base va applicata al 110 per cento.

Art. 61

Per i lavori o progetti di impianto di cantieri navali, per costruzione o riparazione di navi e di officine relative, per progetti e costruzioni di bacini, per perizie di cantieri, ecc., si applicano le norme di cui al capo II della presente tariffa.

Art. 62

Per studi di varo e di mancato varo, per collaudo di materiali diversi presso stabilimenti, per collaudi e prove idrauliche e prove di macchinari i compensi sono da stabilire caso per caso a discrezione del professionista.

TABELLA A - [non disponibile] (1)

(1)

Le tariffe di cui alla presente legge sono state modificate dai seguenti provvedimenti:

- D.M. Grazia e Giustizia 21 agosto 1958;

- D.M. Grazia e Giustizia 25 febbraio 1965;

- D.M. Grazia e Giustizia 18 novembre 1971;

- D.M. Grazia e Giustizia 13 aprile 1976;

- D.M. Grazia e Giustizia 29 giugno 1981;

- D.M. Grazia e Giustizia 11 giugno 1987, n- 233;

- D.M. Grazia e Giustizia 3 settembre 1997, n. 417

e dal D.M. Giustizia 4 aprile 2001, al quale espressamente si rimanda.

TABELLA B - [non disponibile] (1)

(1)

Le tariffe di cui alla presente legge sono state modificate dai seguenti provvedimenti:

- D.M. Grazia e Giustizia 21 agosto 1958;

- D.M. Grazia e Giustizia 25 febbraio 1965;

- D.M. Grazia e Giustizia 18 novembre 1971;

- D.M. Grazia e Giustizia 13 aprile 1976;

- D.M. Grazia e Giustizia 29 giugno 1981;

- D.M. Grazia e Giustizia 11 giugno 1987, n- 233;

- D.M. Grazia e Giustizia 3 settembre 1997, n. 417

e dal D.M. Giustizia 4 aprile 2001, al quale espressamente si rimanda.

TABELLA C - [non disponibile] (1)

(1)

Le tariffe di cui alla presente legge sono state modificate dai seguenti provvedimenti:

- D.M. Grazia e Giustizia 21 agosto 1958;

- D.M. Grazia e Giustizia 25 febbraio 1965;

- D.M. Grazia e Giustizia 18 novembre 1971;

- D.M. Grazia e Giustizia 13 aprile 1976;

- D.M. Grazia e Giustizia 29 giugno 1981;

- D.M. Grazia e Giustizia 11 giugno 1987, n- 233;

- D.M. Grazia e Giustizia 3 settembre 1997, n. 417

e dal D.M. Giustizia 4 aprile 2001, al quale espressamente si rimanda.

TABELLA D - [non disponibile] (1)

(1)

Le tariffe di cui alla presente legge sono state modificate dai seguenti provvedimenti:

- D.M. Grazia e Giustizia 21 agosto 1958;

- D.M. Grazia e Giustizia 25 febbraio 1965;

- D.M. Grazia e Giustizia 18 novembre 1971;

- D.M. Grazia e Giustizia 13 aprile 1976;

- D.M. Grazia e Giustizia 29 giugno 1981;

- D.M. Grazia e Giustizia 11 giugno 1987, n- 233;

- D.M. Grazia e Giustizia 3 settembre 1997, n. 417

e dal D.M. Giustizia 4 aprile 2001, al quale espressamente si rimanda.

TABELLA E - [non disponibile] (1)

(1)

Le tariffe di cui alla presente legge sono state modificate dai seguenti provvedimenti:

- D.M. Grazia e Giustizia 21 agosto 1958;

- D.M. Grazia e Giustizia 25 febbraio 1965;

- D.M. Grazia e Giustizia 18 novembre 1971;

- D.M. Grazia e Giustizia 13 aprile 1976;

- D.M. Grazia e Giustizia 29 giugno 1981;

- D.M. Grazia e Giustizia 11 giugno 1987, n- 233;

- D.M. Grazia e Giustizia 3 settembre 1997, n. 417

e dal D.M. Giustizia 4 aprile 2001, al quale espressamente si rimanda.

TABELLA F - [non disponibile] (1)

(1)

Le tariffe di cui alla presente legge sono state modificate dai seguenti provvedimenti:

- D.M. Grazia e Giustizia 21 agosto 1958;

- D.M. Grazia e Giustizia 25 febbraio 1965;

- D.M. Grazia e Giustizia 18 novembre 1971;

- D.M. Grazia e Giustizia 13 aprile 1976;

- D.M. Grazia e Giustizia 29 giugno 1981;

- D.M. Grazia e Giustizia 11 giugno 1987, n- 233;

- D.M. Grazia e Giustizia 3 settembre 1997, n. 417

e dal D.M. Giustizia 4 aprile 2001, al quale espressamente si rimanda.

TABELLA G - [non disponibile] (1)

(1)

Le tariffe di cui alla presente legge sono state modificate dai seguenti provvedimenti:

- D.M. Grazia e Giustizia 21 agosto 1958;

- D.M. Grazia e Giustizia 25 febbraio 1965;

- D.M. Grazia e Giustizia 18 novembre 1971;

- D.M. Grazia e Giustizia 13 aprile 1976;

- D.M. Grazia e Giustizia 29 giugno 1981;

- D.M. Grazia e Giustizia 11 giugno 1987, n- 233;

- D.M. Grazia e Giustizia 3 settembre 1997, n. 417

e dal D.M. Giustizia 4 aprile 2001, al quale espressamente si rimanda.