
LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1949, n. 4
G.U.R.S. 28 gennaio 1949, n. 4
Delegazione temporanea di potestà legislativa al Governo della Regione.
TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 52/1949 e annotato al 25/7/1952)
(integrato dall'art. 1, comma 1, della L.R. 52/49)
Fino al 30 aprile 1949 (1) è delegata al Governo della Regione la potestà di emanare su conforme parere delle Commissioni legislative permanenti dell'Assemblea, nei limiti delle rispettive competenze, norme aventi forza di legge esclusivamente:
1) in ordine all'organizzazione ed al funzionamento provvisorio degli uffici e dei servizi della Regione;
2) nei casi in cui sia opportuno provvedere con urgenza in rapporto alle condizioni particolari ed alle esigenze proprie della Regione.
Il parere richiesto dall'art. 1 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, è reso a norma dell'art. 55 del regolamento dell'Assemblea.
Termine prorogato al 15 giugno 1949 con la L.R. 16/49, al 31 dicembre 1949 con la L.R. 51/49, al 30 giugno 1950 con la L.R. 24/50, al 28 febbraio 1951 con la L.R. 1/51, al 20 aprile 1951 con la L.R. 28/51, al 31 ottobre 1951 con la L.R. 44/51, al 31 marzo 1952 con la L.R. 1/52 ed al 31 ottobre 1952 con la L.R. 46/52.
Le norme approvate ai sensi dell'articolo precedente sono promulgate dal Presidente della Regione, decorsi i cinque giorni di cui all'art. 3, con le modalità dell'art. 13 dello Statuto della Regione Siciliana nella forma del decreto legislativo.
Nell'atto di promulgazione è fatta menzione del conforme parere della Commissione mediante la seguente formula: "Su conforme parere della Commissione della Assemblea regionale per ...".
(modificato dall'art. 1, comma 2, della L.R. 52/49)
Qualora quattro membri della Commissione competente, o dodici deputati, entro cinque giorni dal parere espresso dalla Commissione, lo richiedano con nota diretta al Presidente della Assemblea, gli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono sottoposti all'Assemblea per seguire la procedura ordinaria di discussione ed approvazione dei disegni di legge.
I decreti legislativi promulgati in conformità all'articolo 2 devono essere muniti della clausola della presentazione alla Assemblea per la ratifica e devono essere, a pena di decadenza, presentati a tal fine, a cura del Governo, all'Assemblea, nella prima seduta successiva alla data della loro pubblicazione.
Della presentazione deve essere data immediata notizia nella Gazzetta Ufficiale della Regione.
I disegni di legge concernenti la ratifica hanno carattere di urgenza.
Se i decreti legislativi sono ratificati con emendamenti, l'efficacia di questi decorre dal giorno della pubblicazione della legge di ratifica.