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LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1950, n. 103

G.U.R.S. 23 dicembre 1950, n. 49

Norme per l'approvazione dei conti consuntivi degli Enti locali.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1

Fino a quando non sia diversamente provveduto a norma dell'art. 15 dello Statuto della Regione Siciliana sulla circoscrizione, sull'ordinamento e sul controllo degli enti locali, la materia dei conti consuntivi delle attuali amministrazioni provinciali, delle Amministrazioni comunali e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nonchè del pagamento di titoli di spesa delle attuali amministrazioni provinciali e delle amministrazioni comunali e consorziali, è regolata dalle norme degli articoli seguenti.

Art. 2

I tesorieri delle Provincie, dei Comuni e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza devono rendere il conto nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Qualora il conto non sia presentato entro detto termine, il prefetto ne dispone la compilazione d'ufficio a spese del tesoriere, al quale applica, inoltre, una sanzione consistente nel pagamento di una somma da L. 5.000 a L. 50.000, il cui ammontare viene devoluto a favore della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati ed ai salariati degli Enti locali.

Le Amministrazioni delle provincie, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sottopongono il conto all'esame di tre revisori, che lo effettuano entro il termine di un mese e devono discutere e deliberare il conto stesso entro due mesi dal giorno in cui è stato presentato dal tesoriere.

Decorso infruttuosamente detto termine, l'esame e la deliberazione del conto sono deferiti al prefetto, che vi provvede a mezzo di un commissario.

Per la nomina dei revisori si osservano le disposizioni del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 1948. Per le Istituzioni di assistenza e beneficenza aventi amministrazione individuale o un numero di amministratori inferiore a quattro, compreso in esso il presidente, i revisori verranno scelti fra i componenti del Comitato di amministrazione del locale E.C.A. su richiesta della istituzione interessata.

La deliberazione dell'Amministrazione o del commissario sul conto, è notificata al tesoriere, in quanto porti variazioni nel carico o nel discarico, ed agli amministratori che siano stati designati responsabili per mezzo del messo comunale o provinciale, con invito a prendere cognizione entro trenta giorni, nella segreteria dell'Ente, del conto e di tutti i documenti che vi si riferiscono.

Il Capo dell'Amministrazione, con avviso affisso per otto giorni all'Albo pretorio del comune o della provincia, da pubblicarsi, per le amministrazioni provinciali, nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, informa il pubblico dell'avvenuta deliberazione sul conto e del deposito di esso nell'Ufficio di segreteria dell'Ente.

Art. 3

Entro il termine indicato nel penultimo comma dell'articolo precedente il tesoriere, gli amministratori e qualunque contribuente possono presentare, per iscritto e senza spese, deduzioni, osservazioni o reclami.

Alla scadenza del termine, il conto è trasmesso, con la relativa deliberazione, alla Prefettura, senza documenti giustificativi.

Nel caso, invece, che siano presentati deduzioni, osservazioni o reclami, il conto dovrà essere trasmesso con tutti i suoi documenti giustificativi.

Il prefetto accerta, in via sommaria, in base agli elementi di cui dispone, o che può chiedere alle Amministrazioni, l'esatto riporto sul conto dell'esercizio precedente, la integrale iscrizione di tutte le entrate e se le spese siano state contenute nei limiti dei fondi iscritti nel bilancio, originali o variati.

Art. 4

Qualora le risultanze della deliberazione dell'Amministrazione o del commissario non vengono contestate dal tesoriere, dagli amministratori o da qualsiasi contribuente e non contrastino con l'accertamento sommario di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, il conto, trascorso tre mesi dalla data in cui è pervenuto alla Prefettura, senza che questa abbia comunque interloquito, resta approvato in conformità delle risultanze medesime, salvo il disposto del terzo comma del presente articolo. Se la Prefettura, ai sensi del terzo comma del precedente articolo, integrerà gli accertamenti con nuovi indagini, il predetto termine è prorogato di altri tre mesi dalla data suindicata.

La deliberazione dell'Amministrazione tiene luogo, a tutti gli effetti, della decisione del Consiglio di prefettura. Il prefetto su richiesta dell'Amministrazione o degli interessati, ne rilascia attestazione.

Nel caso, invece, che le risultanze vengano contestate dal tesoriere o dagli amministratori o da qualsiasi contribuente, ovvero contrastino con l'accertamento sommario effettuato dalla Prefettura, il conto è deferito alla giurisdizione del Consiglio di prefettura il quale può limitare il giudizio alle partite contestate con le osservazioni, le deduzioni o i reclami di cui al primo comma dell'articolo precedente o con i rilievi dell'Ufficio di prefettura, conseguenti al predetto accertamento sommario, o estenderlo a tutto il conto.

Il prefetto, entro due anni dalla presentazione del conto, può chiedere il giudizio del Consiglio di prefettura sui conti approvati ai sensi del primo comma del presente articolo o su singole partite. Il Consiglio di prefettura deve decidere entro il termine massimo di mesi tre.

Art. 5

La decisione del Consiglio di prefettura viene notificata e pubblicata nei modi e nei termini di cui ai comma quinto e sesto dell'articolo primo della presente legge.

Contro le decisioni del Consiglio di prefettura è ammesso ricorso alla Corte dei Conti anche da parte di qualsiasi contribuente, allorchè non abbia previamente reclamato al Consiglio di prefettura.

Nel caso che il ricorso sia prodotto dal contribuente, il termine relativo decorre dall'ultimo giorno della pubblicazione della decisione del Consiglio di prefettura.

Art. 6

I conti, fino all'esercizio 1945, delle Provincie e dei Comuni, deliberati dalle rispettive Amministrazioni e per i quali non sia intervenuta un'ordinanza interlocutoria del Consiglio di prefettura, sono depositati per un mese nella segreteria dell'Ente, con i documenti relativi, quando il prefetto non ritenga di deferirli al giudizio del Consiglio medesimo. Nello stesso periodo di tempo sono pubblicate all'albo pretorio del Comune o della Provincia le rispettive deliberazioni. Per i conti delle Amministrazioni provinciali, la pubblicazione è effettuata altresì nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Entro il termine di cui al comma precedente, i tesorieri e gli amministratori eventualmente designati, come responsabili, possono prendere cognizione del conto e dei documenti.

Decorso un mese dalla scadenza del termine sopraindicato senza che siano state presentate alla Prefettura opposizioni dagli enti o dai contabili od amministratori eventualmente designati come responsabili, il conto si intende definitivamente approvato nelle risultanze stabilite dalla deliberazione che tiene luogo, a tutti gli effetti, della decisione del Consiglio di prefettura. Il prefetto su richiesta dell'Amministrazione o degli interessati, ne rilascia attestazione.

Per i conti cui non sia applicabile il primo comma del presente articolo o per i quali siano presentate opposizioni nel termine stabilito nel terzo comma, si provvede con le modalità di cui agli articoli precedenti.

Art. 7

L'articolo unico della legge 9 aprile 1931, n. 387, è abrogato e sostituito dal seguente:

"Per i conti consuntivi dei Comuni, delle Provincie e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza i quali dopo essere stati resi dal tesoriere delle rispettive Amministrazioni, siano andati distrutti insieme con i relativi documenti in conseguenza di incendio, di operazioni belliche e di altri eventi fortuiti, si applicano gli articoli 31, 32, 33, 34 del testo unico approvato con decreto legge luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399.

Art. 8

Le Amministrazioni provinciali, comunali e consorziali hanno facoltà di disporre, su richiesta scritta dei creditori, che i mandati di pagamento siano estinti, dai rispettivi tesorieri, a mezzo di versamento del loro importo nei conti correnti postali intestati ai creditori medesimi.

La ricevuta di versamento nel c/c costituisce il titolo di scarico per il tesoriere e prova liberatoria a favore dell'Ente.

Art. 9

La nomina dei revisori dei conti delle Provincie è deferita alla Giunta provinciale amministrativa su terne di nominativi proposte dal prefetto.

Art. 10

Sono abrogati l'art. 1 del regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 257 e gli articoli 308, 309, 310 e 311 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, e ogni altra disposizione contraria alla presente legge o con essa incompatibile.

Art. 11

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 23 dicembre 1950.

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