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LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1950, n. 102

G.U.R.S. 23 dicembre 1950, n. 49

Costruzione di un secondo bacino di carenaggio nel porto di Palermo.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1

Allo scopo di agevolare la costruzione di un secondo bacino di carenaggio nel porto di Palermo, il Governo della Regione è autorizzato a concedere a favore della Società "Bacini siciliani", con sede in Palermo, un contributo annuo di L. 9.000.000 per la durata di anni trenta.

Art. 2

La concessione del contributo di cui all'articolo precedente è subordinata all'impiego della Società "Bacini siciliani", da contrarre a mezzo di atto di sottomissione:

a) di iniziare i lavori entro un anno dalla data della presente legge;

b) di costruire il bacino entro due anni dalla data di inizio dei lavori;

c) di mantenere permanentemente il bacino galleggiante nel porto di Palermo e di sottoporre a tale condizione qualsiasi eventuale trasferimento della proprietà o della gestione del medesimo;

d) di concedere ipoteca sul bacino galleggiante.

L'atto per l'accensione dell'ipoteca di cui al comma precedente è soggetto alle tasse di registro ed ipotecarie nella misura fissa di L. 200.

Art. 3

Il pagamento della prima rata del contributo di cui alla presente legge avrà luogo dopo un anno dalla notifica da parte della Società "Bacini siciliani" dell'inizio dei lavori di costruzione, mentre il pagamento della seconda rata è subordinato alla avvenuta costruzione ed all'entrata in esercizio del bacino.

Le rate successive saranno pagate di anno in anno posticipatamente.

Art. 4

Il Governo della Regione ha facoltà di riscattare, in tutto o in parte, le rate di contributo ancora dovute. Tale facoltà potrà essere esercitata solo dopo che siano state pagate almeno due rate.

In caso di riscatto, la somma da corrispondere sarà rappresentata dal valore attuale al tasso del 5% delle rate di cui si anticipa il pagamento.

E' fatto divieto alla Società "Bacini siciliani" di cedere a terzi, in tutto o in parte, le rate di contributo che, in virtù della presente legge, potranno essere concesse.

Art. 5

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 21 dicembre 1950.

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