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N.d.R. Per effetto dell'art. 1 della L.R. 2/73 è stato ABROGATO il D.L.P. 09/05/50, n. 17, per cui la presente legge di ratifica diviene inefficace.

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1950, n. 96

G.U.R.S. 16 dicembre 1950, n. 48

Ratifica del decreto legislativo Presidenziale 9 maggio 1950, n. 17, concernente l'istituzione nella parte straordinaria del bilancio della categoria III riguardante le entrate e le spese per partite di giro.

N.d.R. Per effetto dell'art. 1 della L.R. 2/73 è stato ABROGATO il D.L.P. 09/05/50, n. 17, per cui la presente legge di ratifica diviene inefficace.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

N.d.R. Per effetto dell'art. 1 della L.R. 2/73 è stato ABROGATO il D.L.P. 09/05/50, n. 17, per cui la presente legge di ratifica diviene inefficace.

Art. 1

E' ratificato il decreto legislativo Presidenziale 9 maggio 1950, n. 17, concernente l'istituzione nella parte straordinaria del bilancio della categoria III riguardante le entrate e le spese per partite di giro.

N.d.R. Per effetto dell'art. 1 della L.R. 2/73 è stato ABROGATO il D.L.P. 09/05/50, n. 17, per cui la presente legge di ratifica diviene inefficace.

Art. 2

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 14 dicembre 1950.

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