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LEGGE REGIONALE 30 ottobre 1950, n. 78

G.U.R.S. 3 novembre 1950, n. 42

Composizione del Consiglio regionale per l'agricoltura.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1

L'art. 3 del decreto legislativo del Presidente della Regione 22 ottobre 1947, n. 87, ratificato e modificato con la legge regionale 19 giugno 1948, n. 19 è sostituito dal presente:

"Il Consiglio è presieduto dall'Assessore per l'agricoltura e le foreste ed è composto:

1) dal direttore regionale;

2) dal ragioniere regionale;

3) dal capo della Divisione bonifica e colonizzazione;

4) dal capo della Divisione miglioramenti fondiari, servizi speciali, caccia e pesca;

5) dal capo della Divisione produzione agricola e tutela;

6) dal capo del Servizio forestale;

7) dal capo dell'Ufficio regionale per la riforma agraria;

8) da un rappresentante dell'Assessorato del lavoro, della previdenza ed assistenza sociale;

9) da un rappresentante dell'Associazione dei tecnici agricoli;

10) da un rappresentante delle Unioni delle Camere di commercio, industria ed agricoltura;

11) da un rappresentante degli Istituti di sperimentazione agraria della Regione;

12) dal direttore dell'Ufficio regionale di Palermo per la Federazione italiana dei consorzi agrari;

13) dal direttore della Sezione del credito agrario del Banco di Sicilia;

14) da un esperto in rappresentanza dell'Associazione siciliana dei consorzi ed enti di bonifica e di miglioramento fondiario;

15) da cinque esperti, particolarmente competenti in materia giuridica, agraria e corporativistica scelti dall'Assessore per l'agricoltura e le foreste di cui uno tra una terna designata dall'Opera nazionale mutilati ed invalidi di guerra;

16) da due esperti in rappresentanza dei datori di lavoro agricolo;

17) da due esperti in rappresentanza dei lavoratori agricoli;

18) da un esperto in rappresentanza dei coltivatori diretti;

19) da due esperti in rappresentanza della cooperazione agricola.

I componenti di cui ai nn. 16), 17), 18) e 19) sono nominati dall'Assessore per l'agricoltura e le foreste su designazione delle rispettive associazioni regionali in numero triplo dei membri da nominare.

Assiste il Consiglio, quale segretario, un funzionario della Divisione produzione agricola e tutela.

Art. 2

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 30 ottobre 1950.

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