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LEGGE REGIONALE 7 ottobre 1950, n. 75

G.U.R.S. 7 ottobre 1950, n. 38

Autorizzazione di spesa per opere di propaganda in favore dei prodotti siciliani.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 21/2003)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1

(integrato dall'art. 29, comma 1, della L.R. 21/2003)

L'Assessore per l'industria ed il commercio è autorizzato a prendere le iniziative più idonee per lo sviluppo della propaganda dei prodotti siciliani sia direttamente sia avvalendosi di enti in atto esistenti compresi gli enti istituzionali, pubblici e privati, che svolgono attività di promozione e diffusione delle produzioni regionali, nazionali ed estere.

Art. 2

(abrogato dall'art. 4 della L.R. 5/71 a decorrere dall'anno successivo alla scadenza delle convenzioni in atto vigenti)

Art. 3

Al pagamento delle spese previste dalla presente legge si provvede a norma dell'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 4

Per il raggiungimento dei fini previsti dalla presente legge è autorizzata, a partire dall'esercizio finanziario 1949-50, la spesa annua di L. 60.000.000, di cui L. 50.000.000 per i fini previsti dall'art. 1 e L. 10.000.000 per quelli previsti dall'art. 2.

L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le conseguenti variazioni di bilancio, utilizzando i fondi comunque iscritti nella parte straordinaria del bilancio della Regione relativi all'Assessorato dell'industria e del commercio.

Art. 5

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 7 ottobre 1950.

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