
Rientrano nelle opere, di miglioramento fondiario, sia agli effetti dell'applicazione delle norme per la bonifica integrale, approvate con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed integrazioni, sia agli effetti delle disposizioni sul credito agrario di miglioramento:
a) le opere edili, gli impianti ed attrezzature occorrenti per la conservazione, la lavorazione e la trasformazione dei prodotti agricoli ed armentizi e per l'allevamento ed il ricovero del bestiame, semprechè tali opere, impianti ed attrezzature siano di potenzialità non eccedente il fabbisogno della azienda agricola a cui debbono servire e si inseriscano nella struttura dell'azienda stessa in modo da formare con gli altri fattori produttivi, un complesso organico unitario, nonchè le opere, gli impianti ed il macchinario di cui all'art. 43 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;
b) la costruzione, l'acquisto, l'ampliamento, il riattamento e l'attrezzatura, da parte di enti di colonizzazione e di cooperative agricole, compresi i consorzi agrari, di stabilimenti per la conservazione, lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli nonchè - quando l'ente interessato si proponga la integrale utilizzazione dei prodotti stessi - per la conservazione, lavorazione e trasformazione dei relativi sottoprodotti.
La rispondenza delle opere, impianti ed attrezzature, ai requisiti prescritti nella lettera a) del comma precedente, è giudicata insindacabilmente dall'ispettore compartimentale dell'agricoltura, salvo che il loro importo sia superiore al limite massimo di L. 5.000.000, nel qual caso, tale insindacabile giudizio è demandato, ai fini della concessione dei sussidi di cui alla legge di bonifica, all'Assessore per l'agricoltura e le foreste.
L'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, all'atto della concessione di opere pubbliche di bonifica, di irrigazione e di sistemazione idraulico-forestale di bacini montani, compresi i lavori di ripristino delle opere danneggiate o distrutte, per eventi bellici, quando la concessione sia fatta a consorzi di bonifica, enti di colonizzazione o comunque, enti forniti di personalità giuridica pubblica, ha facoltà di corrispondere anticipatamente al concessionario una somma non superiore al 20 per cento dell'importo complessivo della concessione.
La somma anticipata sarà recuperata sulla parte degli stati di avanzamento il cui ammontare ecceda i 1/10 dell'importo di concessione, quando i lavori sono a totale carico della Regione e i 6/10 quando essi sono a carico promiscuo della Regione e dei proprietari.
L'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, all'atto della concessione delle opere di trasformazione o sistemazione delle trazzere, quando la concessione sia fatta ad enti forniti di personalità giuridica pubblica, purchè dispongano di attrezzatura adeguata, ha la facoltà di corrispondere anticipatamente alla concessione una somma non superiore al 50% dell'importo complessivo della concessione.
La somma anticipata sarà recuperata sulla parte degli stati di avanzamento il cui ammontare ecceda i 4/10 dello importo di concessione.
Sono abrogati il primo ed il secondo comma dell'art. 8 della legge regionale 28 luglio 1949, n. 39.
Nei casi previsti dall'art. 1 del decreto-legge 31 dicembre 1947, n. 1744, l'Assessore per l'agricoltura e le foreste, sentito il Comitato regionale per la bonifica, prescrive che i proprietari obbligati alla trasformazione diano garenzia della tempestiva esecuzione della stessa e dispone l'espropriazione, se le garenzie non siano considerate sufficienti.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Siciliana per l'anno 1949-50, il capitolo 582 della rubrica Assessorato agricoltura e foreste viene aumentato di L. 200.000.000 da prelevarsi sui residui del capitolo 392/ rubrica Assessorato agricoltura e foreste, della parte del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio 1° - 30 giugno 1947.