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LEGGE REGIONALE 15 luglio 1950, n. 62

G.U.R.S. 17 luglio 1950, n. 26

Modificazioni alla legge 5 luglio 1949, n. 23 sull'istituzione di Unità ospedaliere circoscrizionali nella Regione Siciliana.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1

All'art. 8 della legge 5 luglio 1949, n. 23, è sostituito il seguente:

"Gli immobili acquistati o costruiti con i fondi di cui al precedente art. 7, e destinati all'impianto delle Unità, ospedaliere circoscrizionali di nuova creazione, di cui all'art. 4, fanno parte del patrimonio della Regione.

Fanno parimenti parte del patrimonio della Regione i mobili acquistati con i detti fondi e destinati all'attrezzatura delle Unità ospedaliere circoscrizionali, siano o non di nuova creazione.

Gli immobili acquistati o costruiti con gli stessi fondi di cui ai commi precedenti e destinati all'ampliamento e potenziamento degli istituti ospedalieri esistenti, dichiarati Unità ospedaliere circoscrizionali, passano in proprietà di detti istituti".

Art. 2

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 15 luglio 1950.

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