
LEGGE REGIONALE 15 luglio 1950, n. 62
G.U.R.S. 17 luglio 1950, n. 26
Modificazioni alla legge 5 luglio 1949, n. 23 sull'istituzione di Unità ospedaliere circoscrizionali nella Regione Siciliana.
All'art. 8 della legge 5 luglio 1949, n. 23, è sostituito il seguente:
"Gli immobili acquistati o costruiti con i fondi di cui al precedente art. 7, e destinati all'impianto delle Unità, ospedaliere circoscrizionali di nuova creazione, di cui all'art. 4, fanno parte del patrimonio della Regione.
Fanno parimenti parte del patrimonio della Regione i mobili acquistati con i detti fondi e destinati all'attrezzatura delle Unità ospedaliere circoscrizionali, siano o non di nuova creazione.
Gli immobili acquistati o costruiti con gli stessi fondi di cui ai commi precedenti e destinati all'ampliamento e potenziamento degli istituti ospedalieri esistenti, dichiarati Unità ospedaliere circoscrizionali, passano in proprietà di detti istituti".